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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/11/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 576/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice LV RA all'udienza del 24/11/2025 nella causa n. 576/2024 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. VALLARINO SILVIA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
assistita dall'avv. BALDI SERENA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
Premesso che: con ricorso depositato in data 3.6.2024, , ha dedotto: Parte_1
- di essere stato assunto in data 3.6.2020 da in forza di un contratto di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo indeterminato e pieno, per lo svolgimento di mansioni di autista/autotrasportatore ed inquadramento nel livello 3S CCNL Autotrasporto Merci
Industria;
- che nell'espletamento dell'attività lavorativa egli caricava le merci e le portava in diverse parti d'Italia;
- di aver svolto attività lavorativa dal lunedì al venerdì e talvolta il sabato mattina;
- di aver effettuato saltuariamente anche trasporti all'estero, in Francia e in Svizzera;
- che l'orario di lavoro iniziava dalle ore 5:00 del mattino, quando si recava presso il parcheggio ove era custodito il mezzo a lui messo a disposizione, situato in Area VTE, e terminava alle ore 20:00 circa, e spesso anche più tardi;
una volta appresa la destinazione della giornata egli vi si recava per il carico/scarico del container;
1 RGL n. 576/2024
- che spesso effettuava una c.d. “doppia presa” o “doppio viaggio”;
- che l'attività lavorativa descritta implicava tempi di attesa spesso molto lunghi nei porti o nei terminal, ai fini dello svolgimento delle operazioni di carico e scarico del mezzo;
- di aver talvolta svolto trasferte che lo hanno costretto a pernottare fuori casa;
- che il rapporto di lavoro cessava per dimissioni in data 27.1.2022.
Egli lamenta di aver ricevuto una retribuzione commisurata ad un impegno orario part-time anziché full-time e comunque la mancata retribuzione del lavoro straordinario prestato, oltre che dell'indennità di trasferta ex art. 62 CCNL di categoria.
L'istante ha chiesto:
“- in via principale e nel merito, accertare che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con un orario settimanale di 39 ore e per l'effetto condannare la convenuta società in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del signor della somma Parte_2 di Euro 32.559,62 oltre ad Euro 5.647,93 a titolo di TFR quali differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario, trasferte, ferie, festività e ROL maturati e non goduti, 13ma, 14ma e TFR o di quell'altra Somma maggiore o minore che verrà accertata per dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge.
- sempre in via principale Enel merito, accertare che il signor , ha prestato la propria Parte_2 attività lavorativa con un orario settimanale di 47 ore e per l'effetto condannare la convenuta società in persona del legale rappresentante tempore al pagamento in favore del signor
[...]
della somma di Euro 23.939,43 oltre ad Euro 5.070,72 a titolo di TFR quali differenze Parte_2 retributive per lavoro ordinario, straordinario, trasferte, ferie, festività e ROL maturati e non goduti,
13ma, 14ma e TFR o di quell'altra Somma maggiore o minore che verrà accertata per dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge.
- in ogni caso, condannare la convenuta società al versamento della contribuzione previdenziale spettante al lavoratore presso l'INPS;
- Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 delle spese legali in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle domande formulate nei suoi Controparte_1 confronti, evidenziando, in fatto, come le buste paga siano state sempre redatte secondo le indicazioni del ricorrente, confrontate con i report messi a disposizione dalle agenzie di spedizione e con i dati estrapolati dal cronotachigrafo, e che mai il ricorrente ha indicato in corso di rapporto di aver svolto lavoro straordinario;
inoltre, ha sottolineato di aver sempre retribuito l'autotrasportatore conformemente all'orario full time contrattualmente stabilito, così come di avergli sempre corrisposto le somme a titolo di indennità di trasferta dovute;
in diritto, ha in ogni caso rimarcato che il ricorrente è stato assunto quale autotrasportatore ed inquadrato nel livello 3S CCNL
Trasporto Merci, Spedizioni e Logistica, con conseguente applicazione dell'art. 11 bis relativo all'“Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni
2 RGL n. 576/2024
discontinue”, che prevede che l'orario ordinario di lavoro è pari a 47 ore settimanali, considerando che la prestazione richiesta è caratterizzata da attese non lavorate, in cui il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psicofisiche consumate;
la resistente ha contestato la idoneità delle allegazioni contenute in ricorso e le prove offerte ad assolvere l'onere probatorio richiesto al lavoratore che pretenda la retribuzione di lavoro straordinario.
La resistente ha quindi concluso chiedendo:
“Nel merito: rigettare il ricorso e tutte le domande proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell , stante la domanda di CP_2 regolarizzazione contributiva proposta dal ricorrente, l si è costituito in giudizio, CP_3 rassegnando le seguenti conclusioni:
“a) stante l'estraneità dell in ordine ai fatti di causa, in via principale ritenere e dichiarare il CP_3 difetto di legittimazione passiva di , CP_2
b) in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, dichiarare obbligato il datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva e previdenziale dovuta,nei termini di legge sopra riportati nei limiti della prescrizione ex art. 3, co. 9 e 10, L n. 335/95, con le relative sanzioni civili maturate e maturande dovute per legge;
c) condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell di spese, diritti ed onorari CP_2 del giudizio.”.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione dei difensori, è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che:
- l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, oltre ad essere pacifiche, emergono dalla documentazione agli atti (lettera assunzione – doc. 1 fasc. ric.; buste paga – doc. 2 fasc. ric.);
- il lavoratore innanzitutto lamenta di essere stato retribuito con riferimento ad un impegno orario part-time, pur essendo stato assunto ed avendo prestato lavoro full-time; in secondo luogo, afferma di aver lavorato per un numero di ore superiore a quello contrattualmente stabilito, sia considerando un orario ordinario di 39 ore a settimana sia considerando un orario ordinario di 47 ore a settimana, avendo prestato attività lavorativa per l'intero periodo oggetto di causa in media 15-16 al giorno dal lunedì al venerdì e talvolta avendo anche lavorato il sabato mattina;
infine, lamenta il diritto al pagamento dell'indennità di trasferta ex art. 62 CCNL di categoria;
3 RGL n. 576/2024
- per quanto concerne la prima doglianza, essa è infondata, posto che è documentale la circostanza che il lavoratore sia sempre stato retribuito quale lavoratore full-time (doc. 2 fasc. ric.);
- quanto alla domanda di differenze retributive per il lavoro prestato in eccedenza rispetto a quello ordinario, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al ricorrente fornire la prova di aver prestato attività lavorativa osservando un orario di lavoro diverso e superiore rispetto a quello contrattualmente pattuito, ossia il fatto costitutivo del diritto al pagamento delle differenze retributive azionato;
- l'art. 11 del predetto CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE, pacificamente applicato al rapporto, prevede che “Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 11 bis, l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore.”;
- l'art. 11 bis, rubricato “Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue”, stabilisce che “In deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super e 3° livello Super
Junior (rif.art.11 quater), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza
a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CE 561/06, 3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.”;
- la previsione si giustifica perché si tratta di lavoratori c.d. discontinui, che alternano periodi di pausa alla guida (anche per attese a volte molto lunghe, per il carico e scarico della merce), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza, pur essendo a disposizione del datore di lavoro, anche per la tipologia dei trasporti, normalmente di carattere extraurbano e con assenze giornaliere continuate;
- nella specie, risulta documentale la circostanza che il ricorrente sia stato assunto quale autista con inquadramento nel livello 3S a tempo pieno;
- inoltre, egli ha dedotto di aver effettuato sempre trasporti extraurbani, recandosi “in zone specifiche quali aree container del Porto di Voltri, Terminale Erzelli, Aeroporto, Bolzaneto,
Gate VTE dove venivano caricati i container le merci che poi lo stesso provvedeva a trasportare in diverse località tra cui Chieti, Milano, Cuneo, Torino Novara Biella, Firenze,
Bologna, Roma e Frosinone”, e di aver altresì percorso, saltuariamente, tratte internazionali, recandosi in Francia e in Svizzera;
- ancora in ricorso si legge che l'attività del ricorrente era caratterizzata da “tempi di attesa spesso molto lunghi, perché nei porti e nei vari terminal o ditte occorreva aspettare il proprio turno oppure che l'addetto al carico fosse pronto per tale operazione”;
4 RGL n. 576/2024
- dalle stesse allegazioni di parte ricorrente, quindi, deve ritenersi che il lavoratore sia da considerare lavoratore discontinuo, come tale rientrante nella previsione di cui al citato art. 11 bis, con la conseguenza che il suo orario di lavoro era di 47 ore settimanali;
- deriva da ciò che soltanto le ore prestate oltre questo limite sono da considerare di lavoro straordinario;
- inoltre, va ricordato che, nell'orario di lavoro non si computano i periodi di interruzione della guida ex art. 7 del Regolamento CE n. 561/2006 ed i riposi intermedi di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 234/2007, essendo in tali casi dovuta esclusivamente l'indennità di trasferta;
- in linea generale, secondo giurisprudenza pacifica, la prestazione di lavoro supplementare o straordinario va provata dal lavoratore in maniera specifica e rigorosa quanto alle ore lavorate in più, senza possibilità di valutazione equitativa (cfr. Cass. sez. lav. nn. 1389 del
29.1.2003 rv. 560141, 3714 del 16.2.2009 rv. 606783, 19299 del 12.9.2014 rv. 632795); inoltre, è stato affermato, per quanto concerne nello specifico il lavoro discontinuo, che
“nell'ipotesi di lavoro discontinuo -come quello di autista adibito a trasporto merci- caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario solo allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato - occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività, oppure l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso.” (cfr. Cass. sez. lav. n.
7577 del 20/04/2004 rv. 572202; Cass. sez. lav. n. 5049 del 26/02/2008 rv. 601681);
- il ricorrente formula domanda di differenze retributive per lavoro straordinario sia considerando un orario di lavoro ordinario settimanale di 39 ore, sia un orario di lavoro ordinario di 47 ore a settimana;
- la prima ipotesi è infondata in ragione di quanto già esposto;
- quanto alla seconda, si osserva che il ricorso è del tutto sprovvisto di allegazioni specifiche in merito alle modalità e alla durata dei singoli viaggi (a seconda della tratta), riguardanti il tipo di attività richiesta e i tempi di svolgimento nell'arco della singola giornata;
non è indicata alcuna scansione temporale dei tempi e delle attività giornaliere nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa;
il ricorrente si è limitato a produrre dei propri brogliacci, in cui indicava la tratta di giorno in giorno percorsa con conteggio dei chilometri complessivi e una sintesi del numero dei giorni lavorati e dei giorni di assenza (es. “ferie” o “mutua”) nel mese, nonché delle notti trascorse fuori sede;
non
5 RGL n. 576/2024
sono prodotte schede cronotachigrafiche né altra documentazione relativa ai viaggi effettuati;
- le allegazioni contenute in ricorso e le prove offerte sono del tutto insufficienti ai fini della prova del lavoro straordinario asseritamente svolto;
la domanda non può quindi trovare accoglimento;
- quanto alla domanda relativa all'indennità di trasferta, dalle buste paga prodotte si evince la corresponsione dell'indennità di trasferta;
- inoltre, il ricorso in parte qua è del tutto sprovvisto di specifiche allegazioni fattuali, non essendo stato indicato alcunchè in merito alle giornate e destinazioni con riguardo alle quali il lavoratore avrebbe avuto diritto all'indennità di trasferta e in quale misura senza che la società abbia provveduto alla relativa liquidazione in busta paga;
- anche tale domanda, quindi, appare infondata;
- in conclusione, il ricorso dev'essere rigettato;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta;
le spese sostenute dall , data l'integrazione del contraddittorio disposta d'ufficio, sono compensate. CP_2
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 3.689,00, oltre rimborso spese forfettario 15%,
IVA e CPA come per legge;
- compensa le residue spese legali.
Alessandria, 24.11.2025.
Il Giudice
LV RA
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice LV RA all'udienza del 24/11/2025 nella causa n. 576/2024 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. VALLARINO SILVIA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
assistita dall'avv. BALDI SERENA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
Premesso che: con ricorso depositato in data 3.6.2024, , ha dedotto: Parte_1
- di essere stato assunto in data 3.6.2020 da in forza di un contratto di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo indeterminato e pieno, per lo svolgimento di mansioni di autista/autotrasportatore ed inquadramento nel livello 3S CCNL Autotrasporto Merci
Industria;
- che nell'espletamento dell'attività lavorativa egli caricava le merci e le portava in diverse parti d'Italia;
- di aver svolto attività lavorativa dal lunedì al venerdì e talvolta il sabato mattina;
- di aver effettuato saltuariamente anche trasporti all'estero, in Francia e in Svizzera;
- che l'orario di lavoro iniziava dalle ore 5:00 del mattino, quando si recava presso il parcheggio ove era custodito il mezzo a lui messo a disposizione, situato in Area VTE, e terminava alle ore 20:00 circa, e spesso anche più tardi;
una volta appresa la destinazione della giornata egli vi si recava per il carico/scarico del container;
1 RGL n. 576/2024
- che spesso effettuava una c.d. “doppia presa” o “doppio viaggio”;
- che l'attività lavorativa descritta implicava tempi di attesa spesso molto lunghi nei porti o nei terminal, ai fini dello svolgimento delle operazioni di carico e scarico del mezzo;
- di aver talvolta svolto trasferte che lo hanno costretto a pernottare fuori casa;
- che il rapporto di lavoro cessava per dimissioni in data 27.1.2022.
Egli lamenta di aver ricevuto una retribuzione commisurata ad un impegno orario part-time anziché full-time e comunque la mancata retribuzione del lavoro straordinario prestato, oltre che dell'indennità di trasferta ex art. 62 CCNL di categoria.
L'istante ha chiesto:
“- in via principale e nel merito, accertare che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con un orario settimanale di 39 ore e per l'effetto condannare la convenuta società in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del signor della somma Parte_2 di Euro 32.559,62 oltre ad Euro 5.647,93 a titolo di TFR quali differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario, trasferte, ferie, festività e ROL maturati e non goduti, 13ma, 14ma e TFR o di quell'altra Somma maggiore o minore che verrà accertata per dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge.
- sempre in via principale Enel merito, accertare che il signor , ha prestato la propria Parte_2 attività lavorativa con un orario settimanale di 47 ore e per l'effetto condannare la convenuta società in persona del legale rappresentante tempore al pagamento in favore del signor
[...]
della somma di Euro 23.939,43 oltre ad Euro 5.070,72 a titolo di TFR quali differenze Parte_2 retributive per lavoro ordinario, straordinario, trasferte, ferie, festività e ROL maturati e non goduti,
13ma, 14ma e TFR o di quell'altra Somma maggiore o minore che verrà accertata per dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge.
- in ogni caso, condannare la convenuta società al versamento della contribuzione previdenziale spettante al lavoratore presso l'INPS;
- Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 delle spese legali in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle domande formulate nei suoi Controparte_1 confronti, evidenziando, in fatto, come le buste paga siano state sempre redatte secondo le indicazioni del ricorrente, confrontate con i report messi a disposizione dalle agenzie di spedizione e con i dati estrapolati dal cronotachigrafo, e che mai il ricorrente ha indicato in corso di rapporto di aver svolto lavoro straordinario;
inoltre, ha sottolineato di aver sempre retribuito l'autotrasportatore conformemente all'orario full time contrattualmente stabilito, così come di avergli sempre corrisposto le somme a titolo di indennità di trasferta dovute;
in diritto, ha in ogni caso rimarcato che il ricorrente è stato assunto quale autotrasportatore ed inquadrato nel livello 3S CCNL
Trasporto Merci, Spedizioni e Logistica, con conseguente applicazione dell'art. 11 bis relativo all'“Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni
2 RGL n. 576/2024
discontinue”, che prevede che l'orario ordinario di lavoro è pari a 47 ore settimanali, considerando che la prestazione richiesta è caratterizzata da attese non lavorate, in cui il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psicofisiche consumate;
la resistente ha contestato la idoneità delle allegazioni contenute in ricorso e le prove offerte ad assolvere l'onere probatorio richiesto al lavoratore che pretenda la retribuzione di lavoro straordinario.
La resistente ha quindi concluso chiedendo:
“Nel merito: rigettare il ricorso e tutte le domande proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell , stante la domanda di CP_2 regolarizzazione contributiva proposta dal ricorrente, l si è costituito in giudizio, CP_3 rassegnando le seguenti conclusioni:
“a) stante l'estraneità dell in ordine ai fatti di causa, in via principale ritenere e dichiarare il CP_3 difetto di legittimazione passiva di , CP_2
b) in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, dichiarare obbligato il datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva e previdenziale dovuta,nei termini di legge sopra riportati nei limiti della prescrizione ex art. 3, co. 9 e 10, L n. 335/95, con le relative sanzioni civili maturate e maturande dovute per legge;
c) condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell di spese, diritti ed onorari CP_2 del giudizio.”.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione dei difensori, è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che:
- l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, oltre ad essere pacifiche, emergono dalla documentazione agli atti (lettera assunzione – doc. 1 fasc. ric.; buste paga – doc. 2 fasc. ric.);
- il lavoratore innanzitutto lamenta di essere stato retribuito con riferimento ad un impegno orario part-time, pur essendo stato assunto ed avendo prestato lavoro full-time; in secondo luogo, afferma di aver lavorato per un numero di ore superiore a quello contrattualmente stabilito, sia considerando un orario ordinario di 39 ore a settimana sia considerando un orario ordinario di 47 ore a settimana, avendo prestato attività lavorativa per l'intero periodo oggetto di causa in media 15-16 al giorno dal lunedì al venerdì e talvolta avendo anche lavorato il sabato mattina;
infine, lamenta il diritto al pagamento dell'indennità di trasferta ex art. 62 CCNL di categoria;
3 RGL n. 576/2024
- per quanto concerne la prima doglianza, essa è infondata, posto che è documentale la circostanza che il lavoratore sia sempre stato retribuito quale lavoratore full-time (doc. 2 fasc. ric.);
- quanto alla domanda di differenze retributive per il lavoro prestato in eccedenza rispetto a quello ordinario, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al ricorrente fornire la prova di aver prestato attività lavorativa osservando un orario di lavoro diverso e superiore rispetto a quello contrattualmente pattuito, ossia il fatto costitutivo del diritto al pagamento delle differenze retributive azionato;
- l'art. 11 del predetto CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE, pacificamente applicato al rapporto, prevede che “Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 11 bis, l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore.”;
- l'art. 11 bis, rubricato “Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue”, stabilisce che “In deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super e 3° livello Super
Junior (rif.art.11 quater), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza
a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CE 561/06, 3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.”;
- la previsione si giustifica perché si tratta di lavoratori c.d. discontinui, che alternano periodi di pausa alla guida (anche per attese a volte molto lunghe, per il carico e scarico della merce), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza, pur essendo a disposizione del datore di lavoro, anche per la tipologia dei trasporti, normalmente di carattere extraurbano e con assenze giornaliere continuate;
- nella specie, risulta documentale la circostanza che il ricorrente sia stato assunto quale autista con inquadramento nel livello 3S a tempo pieno;
- inoltre, egli ha dedotto di aver effettuato sempre trasporti extraurbani, recandosi “in zone specifiche quali aree container del Porto di Voltri, Terminale Erzelli, Aeroporto, Bolzaneto,
Gate VTE dove venivano caricati i container le merci che poi lo stesso provvedeva a trasportare in diverse località tra cui Chieti, Milano, Cuneo, Torino Novara Biella, Firenze,
Bologna, Roma e Frosinone”, e di aver altresì percorso, saltuariamente, tratte internazionali, recandosi in Francia e in Svizzera;
- ancora in ricorso si legge che l'attività del ricorrente era caratterizzata da “tempi di attesa spesso molto lunghi, perché nei porti e nei vari terminal o ditte occorreva aspettare il proprio turno oppure che l'addetto al carico fosse pronto per tale operazione”;
4 RGL n. 576/2024
- dalle stesse allegazioni di parte ricorrente, quindi, deve ritenersi che il lavoratore sia da considerare lavoratore discontinuo, come tale rientrante nella previsione di cui al citato art. 11 bis, con la conseguenza che il suo orario di lavoro era di 47 ore settimanali;
- deriva da ciò che soltanto le ore prestate oltre questo limite sono da considerare di lavoro straordinario;
- inoltre, va ricordato che, nell'orario di lavoro non si computano i periodi di interruzione della guida ex art. 7 del Regolamento CE n. 561/2006 ed i riposi intermedi di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 234/2007, essendo in tali casi dovuta esclusivamente l'indennità di trasferta;
- in linea generale, secondo giurisprudenza pacifica, la prestazione di lavoro supplementare o straordinario va provata dal lavoratore in maniera specifica e rigorosa quanto alle ore lavorate in più, senza possibilità di valutazione equitativa (cfr. Cass. sez. lav. nn. 1389 del
29.1.2003 rv. 560141, 3714 del 16.2.2009 rv. 606783, 19299 del 12.9.2014 rv. 632795); inoltre, è stato affermato, per quanto concerne nello specifico il lavoro discontinuo, che
“nell'ipotesi di lavoro discontinuo -come quello di autista adibito a trasporto merci- caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario solo allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato - occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività, oppure l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso.” (cfr. Cass. sez. lav. n.
7577 del 20/04/2004 rv. 572202; Cass. sez. lav. n. 5049 del 26/02/2008 rv. 601681);
- il ricorrente formula domanda di differenze retributive per lavoro straordinario sia considerando un orario di lavoro ordinario settimanale di 39 ore, sia un orario di lavoro ordinario di 47 ore a settimana;
- la prima ipotesi è infondata in ragione di quanto già esposto;
- quanto alla seconda, si osserva che il ricorso è del tutto sprovvisto di allegazioni specifiche in merito alle modalità e alla durata dei singoli viaggi (a seconda della tratta), riguardanti il tipo di attività richiesta e i tempi di svolgimento nell'arco della singola giornata;
non è indicata alcuna scansione temporale dei tempi e delle attività giornaliere nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa;
il ricorrente si è limitato a produrre dei propri brogliacci, in cui indicava la tratta di giorno in giorno percorsa con conteggio dei chilometri complessivi e una sintesi del numero dei giorni lavorati e dei giorni di assenza (es. “ferie” o “mutua”) nel mese, nonché delle notti trascorse fuori sede;
non
5 RGL n. 576/2024
sono prodotte schede cronotachigrafiche né altra documentazione relativa ai viaggi effettuati;
- le allegazioni contenute in ricorso e le prove offerte sono del tutto insufficienti ai fini della prova del lavoro straordinario asseritamente svolto;
la domanda non può quindi trovare accoglimento;
- quanto alla domanda relativa all'indennità di trasferta, dalle buste paga prodotte si evince la corresponsione dell'indennità di trasferta;
- inoltre, il ricorso in parte qua è del tutto sprovvisto di specifiche allegazioni fattuali, non essendo stato indicato alcunchè in merito alle giornate e destinazioni con riguardo alle quali il lavoratore avrebbe avuto diritto all'indennità di trasferta e in quale misura senza che la società abbia provveduto alla relativa liquidazione in busta paga;
- anche tale domanda, quindi, appare infondata;
- in conclusione, il ricorso dev'essere rigettato;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta;
le spese sostenute dall , data l'integrazione del contraddittorio disposta d'ufficio, sono compensate. CP_2
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 3.689,00, oltre rimborso spese forfettario 15%,
IVA e CPA come per legge;
- compensa le residue spese legali.
Alessandria, 24.11.2025.
Il Giudice
LV RA
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