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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/11/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3149/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3149/2025 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Palli e dall'avv. Serena Scardovi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in RU (RA), via D'Azeglio n. 5, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di RU, frazione Chiesuola, via Vico n. 8, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla signora nell'interesse dei figli Parte_2 minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto
l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE 3. La figlia pagina 1 di 4 minorenne resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita alla figlia , ancora minorenne, secondo le Per_1 seguenti cadenze: 4/a) a settimane alterne, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore
21.30. I genitori convengono che il padre possa comunque vedere la figlia ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre con preavviso di almeno un giorno e compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno,
Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
5. Il signor verserà alla signora tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno dieci di ogni Pt_1 Pt_2 mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 250,00 mensili e così € 125,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto disposto da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ravenna.
7. Eventuali assegni famigliare, ad oggi non percepiti da nessuno dei due genitori, saranno posti a favore della madre e il signor si obbliga a rilasciare tutta la documentazione all'uopo necessaria per Pt_1
l'istanza. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 8. La signora verserà entro 10 giorni dal Pt_2 deposito del presente ricorso, al signor sul conto corrente che lo stesso avrà cura di Pt_1 indicare, la somma di € 3.000,00 (tremila/00), somma dovuta per beni che lo stesso ha lasciato presso la casa coniugale.
9. Con l'esatta esecuzione dell'obbligazione di cui al punto precedente, le parti danno atto di avere definitivo tra loro ogni altra questione di carattere economico, di essere economicamente indipendenti e di non disporre di debiti e crediti reciproci. 10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 4 Con ricorso congiunto depositato in data 22.07.2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49
c.p.c., pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in RU (RA) in data 11.07.2009, in regime di comunione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di RU dell'anno 2009, atto n. 11, p. 2, serie A, alle condizioni di cui al ricorso.
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 5.11.2025 il Giudice relatore delegato, preso atto della assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinchè, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4 c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3149/2025 R.G. V.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
30/06/1972 e , nata a [...] il [...] alle condizioni da loro Parte_2 concordate e sopra riportate in corsivo, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito concordatario in
RU (RA) in data 11.07.2009, in regime di comunione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RU dell'anno 2009, atto n. 11, parte 2, serie A, e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione;
pagina 3 di 4 b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RU al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3149/2025 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Palli e dall'avv. Serena Scardovi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in RU (RA), via D'Azeglio n. 5, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di RU, frazione Chiesuola, via Vico n. 8, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla signora nell'interesse dei figli Parte_2 minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto
l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE 3. La figlia pagina 1 di 4 minorenne resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita alla figlia , ancora minorenne, secondo le Per_1 seguenti cadenze: 4/a) a settimane alterne, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore
21.30. I genitori convengono che il padre possa comunque vedere la figlia ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre con preavviso di almeno un giorno e compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno,
Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
5. Il signor verserà alla signora tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno dieci di ogni Pt_1 Pt_2 mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 250,00 mensili e così € 125,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto disposto da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ravenna.
7. Eventuali assegni famigliare, ad oggi non percepiti da nessuno dei due genitori, saranno posti a favore della madre e il signor si obbliga a rilasciare tutta la documentazione all'uopo necessaria per Pt_1
l'istanza. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 8. La signora verserà entro 10 giorni dal Pt_2 deposito del presente ricorso, al signor sul conto corrente che lo stesso avrà cura di Pt_1 indicare, la somma di € 3.000,00 (tremila/00), somma dovuta per beni che lo stesso ha lasciato presso la casa coniugale.
9. Con l'esatta esecuzione dell'obbligazione di cui al punto precedente, le parti danno atto di avere definitivo tra loro ogni altra questione di carattere economico, di essere economicamente indipendenti e di non disporre di debiti e crediti reciproci. 10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 4 Con ricorso congiunto depositato in data 22.07.2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49
c.p.c., pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in RU (RA) in data 11.07.2009, in regime di comunione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di RU dell'anno 2009, atto n. 11, p. 2, serie A, alle condizioni di cui al ricorso.
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 5.11.2025 il Giudice relatore delegato, preso atto della assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinchè, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4 c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3149/2025 R.G. V.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
30/06/1972 e , nata a [...] il [...] alle condizioni da loro Parte_2 concordate e sopra riportate in corsivo, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito concordatario in
RU (RA) in data 11.07.2009, in regime di comunione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RU dell'anno 2009, atto n. 11, parte 2, serie A, e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione;
pagina 3 di 4 b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RU al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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