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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 4928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4928 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott.ssa Patrizia Mannacio Consigliere
Dott. Pasquale Cabato Giudice Aus. Relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1667 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza del 18/12/2024. tra
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Isola del Liri (FR) alla Via Borgonuovo n. 3, presso lo studio dell'Avv. Patrizio Caruso, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di appello;
Appellante e
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma alla Via
Tommaso Campanella n. 21 presso lo studio dell'Avv. Saverio Mazzeo, da cui è rappresentato e difeso giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello;
Appellata nonché
( in persona del legale rapp.te p.t., CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma alla Via Nizza n. 53 presso lo studio dell'Avv. Fabio Caiaffa, da cui è rappresentata e difesa giusta procura posta a mergine della comparsa di costituzione in appello;
Appellata nonché
( ) in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma alla Via Roccaporena
n. 51 presso lo studio dell'Avv. Barbara Luppino, da cui è rappresentata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
Appellata nonché
), elettivamente domiciliata in CP_4 C.F._2
Nettuno alla Via G. Matteotti n. 91 presso lo studio dell'Avv. Sabrina
1 Caltabiano, da cui è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
Appellato nonché in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della ditta CP_5 individuale Controparte_6 P.IVA_4 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Silvio Pellico, n. 44 presso lo studio dell'Avv. Angelo Segnalini, da cui è rappresentato e difeso giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello;
Appellato
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.
174/2020 del 26/01/2020, pubblicata in data 27/01/2020 (azione di risarcimento danni per infiltrazioni).
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta depositate telematicamente prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/12/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) Con Ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato a seguito di ATP ex art. 696 c.p.c., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Velletri, il la Controparte_7
nonché Controparte_8 Controparte_6 quest'ultimo in proprio e il GE. , per sentire accogliere le CP_4 seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare la responsabilità in solido e/o in via individuale tra loro dei convenuti 1) Controparte_9
) individuale …… 3) il
[...] CP_8 Controparte_6 sig. in proprio ….. 4) GE. , in merito al CP_6 CP_4 danno da infiltrazioni di acqua manifestatesi nell'appartamento della sig.ra così come indicato nella parte in fatto del presente Parte_1 giudizio e come accertato, descritto e quantificato nella CTU svolta dall'Ing. nel procedimento ex art. 696 c.p.c. Persona_1
Tribunale di Velletri RG. 846/15; B) per l'effetto condannare in via solidale tra loro e/o in via alternativa tra loro i convenuti 1)
[...]
2) Controparte_9 Controparte_10
…. 3) il sig. in proprio ….. 4) GE. , al
[...] CP_6 CP_4 pagamento in favore della sig.ra della somma di € Parte_1
8.000,48 (di cui € 4.000,00 per risarcimento del danno, € 2.573,58 per spese di CTU relativamente al procedimento RG843/15 Tribunale di
2 Velletri, ed € 1.426,90 per spese legali del procedimento RG 843/25 Tribunale di Velletri) o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione.”;
B) Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva il
GE. contestando l'avversa domanda in quanto infondata CP_4 sia in fatto che in diritto ed eccependo, preliminarmente la decadenza e la prescrizione del diritto di parte attrice ex art. 1669 c.c., oltre a formulare istanza di chiamata in causa di per essere tenuto indenne in CP_2 caso di accoglimento della domanda nei suoi confronti;
C) Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva
[...] in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della CP_6 Controparte_6
contestando totalmente la domanda in quanto infondata in
[...] fatto e in diritto;
D) Con comparsa di risposta regolarmente depositata, si costituiva il che formulava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Preliminarmente ed in via principale, previa declaratoria di ammissibilità della chiamata in causa del terzo e valutata la richiesta di estromissione di cui sopra, autorizzare la chiamata in causa della
[...]
; nel merito rigettare la domanda della parte attrice Controparte_11 in quanto integralmente infondata in fatto e in diritto per le motivazioni spiegate con il presente atto;
ancora nel merito, in via meramente subordinata, tenuto che nessuna responsabilità è imputabile al CP_1 convenuto poiché i lavora sono stati eseguiti dalla Controparte_6 con direttore dei lavori sig. , e per l'effetto
[...] CP_4 condannare i medesimi convenuti, in solido tra loro, a pagare direttamente alla signora quanto richieste, ovvero, nella denegata ipotesi in Pt_1 cui il Condominio fosse ritenuto ugualmente responsabile, ed in ogni caso, tenuto conto della polizza di assicurazioni anzidetta, condannare la compagnia …. a manlevare il Controparte_11
da ogni responsabilità.” CP_1
E) Accolte le istanze di chiamate in causa veniva fissata altra udienza per la costituzione delle compagnie assicurative;
F) Con comparsa di risposta regolarmente depositata si costituiva
[...] formulando le seguenti conclusioni: “ … Accertare e Controparte_11 dichiarare l'inoperatività di polizza con ogni conseguenziale determinazione;
B) Accertare e dichiarare infondata la domanda della sig.ra e per l'effetto rigettarla;
C) In via subordinata, Accertare e Pt_1
3 dichiarare l'esclusiva e piena responsabilità e/o corresponsabilità della sig.ra nella verificazione dell'evento, con conseguente rigetto e/o Pt_1 riduzione del risarcimento in base al grado di responsabilità che sarà accertato in giudizio, con ogni consequenziale determinazione;
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità e/o corresponsabilità dell'
[...] nella verificazione dell'evento per cui è lite Controparte_6 con ogni consequenziale determinazione;
Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna accertare e dichiarare la manleva di nella CP_3 residua somma di € 150,00, ferma in subordine ogni condizione di operatività, scoperto, franchigia e massimale;
ridurre le pretese risarcitorie nei ristretti limiti in cui è stata fornita prova rigorosa dell'effettività dei danni e della loro piena ed esclusiva riconducibilità eziologica. Con vittoria di spese e compensi.”; G) Con comparsa di risposta regolarmente depositata si costituiva l CP_2 formulando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dei diritti invocati dall'assicurato ai sensi dell'art. 2952 3° comma cod. civ. e per l'effetto rigettare la domanda di malleva;
- accertare e dichiarare la mancanza di copertura assicurativa del sinistro per cui è causa per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto rigettare la domanda di malleva. In subordine, accertare l'esclusione della copertura assicurativa in relazione all'art. 4 delle “condizioni speciali” poiché non sono riscontrabili nella fattispecie rovina o gravi difetti;
limitare il risarcimento in ragione dell'omessa denuncia ex art. 1913; limitare il pagamento, in considerazione dell'esclusione del vincolo di solidarietà, alla quota di responsabilità accertata in capo all'assicurato. limitare l'eventuale malleva al puro risarcimento del danno con esclusione delle spese legali e di ctu. Quanto al rapporto principale, rigettare le istanze di parte ricorrente poiché infondate in fatto e in diritto e comunque rigettare la domanda nei confronti del geometra per le ragioni dallo stesso CP_4 esposte e alle quali ci si riporta integralmente;
in subordine accertate e quantificare le singole responsabilità dei resistenti o quantificare la percentuale di colpa riconosciuta ad ogni eventuale responsabile solidale.”
H) Depositata documentazione ed espletata CTU la causa veniva introitata a sentenza con l'assegnazione dei termini di legge;
I) Con sentenza n. 174/2020 del 27/01/2020, il Tribunale di Velletri, così provvedeva: “Rigetta la domanda;
Accoglie l'eccezione preliminare ex art.
4 1669 c.p.c.; Condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di che liquida in € 1.270,00 per compensi CP_4 professionali oltre accessori di legge e spese forfettarie;
Compensa le spese di lite tra tutte le altre parti;
Pone le spese della CTU definitivamente
a carico di .”; Parte_1
L) Con atto di appello tempestivamente notificato, ha Parte_1 impugnato la sentenza del Tribunale di Velletri n. 174/2020, pubblicata in data 27/01/2020 proponendo i seguenti rilievi: 1) ha contestato l'accoglimento della preliminare eccezione ex art. 1669 c.c., deducendo che la denuncia dei vizi e la proposizione del giudizio erano state tempestive e rilevando, comunque, che aveva invocato la responsabilità del CP_1 non ai sensi dell'art. 1669 c.c. (come fatto per l'impresa ed il direttore dei lavori), ma ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode della cosa comune, oltre che anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. per culpa in eligendo in riferimento all'impresa ed al direttore dei lavori;
2) in forza dell'auspicato accoglimento del primo motivo di appello, ha ribadito le domande inerenti il merito del giudizio (ritenute assorbite dal Tribunale); 3) ha contestato di aver realizzato il ripostiglio nel cavedio dell'immobile, deducendo che non era possibile, in base alla documentazione agli atti, individuare chi (e quando) avesse effettuato l'opera e, comunque, che tale accertamento era irrilevante ai fini della decisione, ribadendo la sua legittimazione attiva.
Sulla scorta di tali argomentazioni ha formulato le seguenti conclusioni: “1. In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2. In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della predetta sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate imprime cure, che qui integralmente si riportano: “A) accertare e dichiarare la responsabilità in solido e/o in via individuale tra loro dei convenuti 1)
…; 2) Controparte_1 Controparte_10
….; 3) il sig. in proprio…; 4) GE.
[...] CP_6
, in merito al danno da infiltrazioni di acqua manifestatesi CP_4 nell'appartamento della sig.ra così come indicato nella Parte_1 parte in fatto del presente giudizio e come accertato, descritto e quantificato nella CTU svolta dall'Ing. nel Persona_1 procedimento ex art. 696 c.p.c. Tribunale di Velletri RG. 846/15; B) per
l'effetto condannare in via solidale tra loro e/o in via alternativa tra loro i
5 convenuti 1) ; 2) ditta individuale Controparte_12 [...]
; 3) il sig. in proprio …; 4) Controparte_13 CP_6
GE. , al pagamento in favore della sig.ra CP_4 Parte_1 della somma di € 8.000,48 (di cui € 4.000,00 per risarcimento del danno, € 2.573,58 per spese di CTU relativamente al procedimento RG843/15
Tribunale di Velletri, ed € 1.426,90 per spese legali del procedimento RG
843/25 Tribunale di Velletri) o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese …”
M) Con comparsa di risposta regolarmente depositata, si è costituito il chiedendo: “preliminarmente, accertare e Controparte_1 dichiarare l'irritualità ed inammissibilità della produzione documentale dell'appellante e delle domande nuove così come individuale nella nostra comparsa” e nel merito rigettarsi l'appello; N) Con comparse di risposta regolarmente depositate si sono costituite e chiedendo il rigetto dell'appello e delle CP_2 CP_14 CP_15 formulate istanze istruttorie e, in subordine, ribadendo le difese svolte in primo grado;
O) Con comparsa di risposta si è costituito chiedendo: “in via CP_4 preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 174/2020 resa dal Tribunale Ordinario di Velletri a definizione del giudizio recante R.G. 2091/2016, non sussistendo i requisiti di cui all'art. 283 c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via principale, rigettare tutti i motivi di appello proposti dalla parte appellante, la quale è decaduta dal diritto di esercitare l'azione di cui all'art. 1669 c.c. e per l'effetto respingersi la domanda avversaria nei confronti di , CP_4 per tutti i motivi di cui in narrativa e confermare la sentenza impugnata.
Accertare e dichiarare che parte attrice è decaduta dal diritto di esercitare
l'azione di cui all'art. 1669 c.c. e per l'effetti respingersi la domanda avversaria nei confronti di . Nel merito Accertare e CP_4 dichiarare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra e per Pt_1
l'effetto dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta;
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione del sig. , in virtù CP_4 dell'irrilevanza causale dell'opera del Direttore dei Lavori nella causazione dei vizi esecutivi lamentati da parte attrice;
Dichiarare ed accertare l'assoluta carenza di prova rispetto al danno lamentato ed al nesso di casualità tra il medesimo e le attività poste in essere dal direttore dei lavori nell'espletamento dell'incarico; In via subordinata: …..
6 Accettare e dichiarare l'esclusiva e piena responsabilità e/o corresponsabilità della sig.ra nella verificazione dell'evento, con Pt_1 conseguente rigetto e/o riduzione del risarcimento in base al grado di responsabilità che sarà accertato, con ogni consequenziale determinazione;
Accertare e dichiarare il grado di responsabilità di
[...]
e quello del Committente Controparte_10 Controparte_1
e in via residuale e proporzionata, in proporzione all'autonomia
[...] decisionale di ciascuno in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera viziata, per l'effetto condannarsi i convenuti tutti al risarcimento dei danni subiti da parte attrice pro quota;
Accertare e dichiarare CP_16
tenuta a manlevare il GE. , in quanto titolare di polizza
[...] CP_4 assicurativa con la predetta compagnia, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento della quota dei danni eventualmente imputabili al
medesimo. Con vittoria di spese ….”; CP_4
P) Con comparsa di risposta si è costituito, infine, in CP_6 proprio e nella qualità di legale rapp.te della Controparte_6 chiedendo: “…. rigettare l'appello proposto dalla sig.ra
[...]
e per l'effetto confermare la sentenza n. 174/2020 del 27 gennaio Pt_1
2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Velletri, in quanto l'azione della appellante è viziata da decadenza ex art. 1669 c.c.; in subordine, rigettare
l'appello della sig.ra per difetto di legittimazione attiva;
in Pt_1 ulteriore subordine, rigettare l'appello della sig.ra in quanto le Pt_1 muffe insistenti sul vano oggetto di giudizio sono riconducibili a suoi comportamenti;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.”;
Q) All'udienza del 22/09/2020 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza appellata;
R) Con ordinanza del 18/12/2024, la causa, già in precedenza (15/11/2023) introitata a sentenza e poi rimessa sul ruolo, è stata trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Da quanto si evince dalla ricostruzione dei fatti dedotta dalla stessa appellante nel ricorso ex art. 702 bis cpc, introduttivo del giudizio di primo grado e proposto in seguito ad un procedimento di ATP, la vicenda trae origine dalla esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria nel in , inerenti le facciate ed il Controparte_17 CP_7 tetto dell'edificio. Detti lavori, come sostenuto dalla iniziavano il Pt_1
01/09/2011 e “venivano ultimati verso la fine del 2012”, anche se in sede di
7 ATP era indicata come data di ultimazione dei lavori “Giugno 2012” e tale circostanza non risulta mai contestata dall'appellante nel corso del giudizio.
La proprietaria di un appartamento sito all'ultimo piano del Pt_1 predetto condominio, ha dedotto che “pochi mesi dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione iniziava a sentire la presenza di uno sgradevolissimo odore all'interno del proprio appartamento e, casualmente, veniva ad accorgersi della presenza di alcune macchie sulle pareti del proprio appartamento ed in particolare all'interno del vano ripostiglio ricavato deal sottotetto, macchie formatesi sulla parte di parete
a contatto con il tetto dello stabile condominiale nonché in prossimità delle finestre, la cui parte esterna era stata oggetto dei lavori straordinari”. Acquisito un parere tecnico da una società specializzata (Resine Fricaro
S.r.l.) sulla presenza di infiltrazioni, la con lettera raccomandata Pt_1 del 12/03/2014, denunciava le predette problematiche al Condominio
[...]
, alla (ditta che CP_17 Controparte_6 aveva eseguito i lavori) e al direttore dei lavori, GE. , CP_4 diffidandoli al risarcimento dei danni subiti, oltre che a porre rimedio ai vizi lamentati.
In seguito l'appellante depositata (16/02/2015) ricorso per ATP e l'ausiliario del Giudice, con elaborato peritale depositato il 19/05/2015, accertava che i vizi erano dovuti ad infiltrazioni idriche e indicava le opere da effettuarsi per rimediare ai danni.
Nel mese di marzo del 2016 la proponeva il ricorso ex art. 702 bis Pt_1
c.p.c. con il quale chiedeva la condanna in solido e/o in via individuale del
, della Controparte_17 Controparte_6
e del GE. al risarcimento dei danni da infiltrazioni,
[...] CP_4 come quantificato nel procedimento di ATP.
Il Tribunale di Velletri con la sentenza n. 174/2020, pubblicata in data
27/01/2020, ha respinto le domande attrici accogliendo l'eccezione preliminare di decadenza dalla domanda per non aver la Pt_1 denunciato il fatto entro l'anno dalla scoperta.
L'appellante, con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Velletri n. 174/2020, pubblicata in data 27/01/2020, proponendo le censure sopra riportate (punto “L” della premessa).
Preliminarmente, la Corte ritiene che sia necessario esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'appellante sollevata in primo grado
8 da titolare della ditta individuale CP_6 Controparte_6
dal GE. e da e riproposta in
[...] CP_4 CP_2 appello perché non valutata dal Tribunale.
La detta eccezione è fondata sul fatto (già dedotto in sede di CTU dai consulenti di parte dell'impresa e del direttore dei lavori) che il vano ripostiglio oggetto delle infiltrazioni risulta ricavato da un allargamento dell'unità residenziale dell'appellante, a seguito del quale è stata inglobata una parte della proprietà come emergerebbe dalle risultanze CP_18 catastali dell'appartamento della nelle quali non vi è traccia del Pt_1 ripostiglio, sicché la porzione immobiliare oggetto del giudizio sarebbe di proprietà esclusiva del . CP_1
Su tale punto l'appellante già nell'atto di appello ha osservato che, anche nel caso in cui dalle piantine catastali agli atti potesse desumersi che il ripostiglio era stato ricavato nell'originario cavedio di proprietà
non poteva provarsi chi e quando avesse creato il detto CP_18 ripostiglio e, quindi, doveva desumersi che esso fosse già esistente al momento in cui aveva acquistato l'immobile, nel mese di Agosto del 2008.
La Corte ritiene che, da quanto emerge dagli atti di causa, ed, in particolare, dalla CTU espletata nel procedimento di ATP, risulta pacifico che il ripostiglio sia una porzione dell'appartamento di proprietà della appellante e non vi è prova che il ripostiglio sia stato creato dall'appellante dopo l'acquisto dell'appartamento ed appropriandosi di una porzione immobiliare del , ragion per cui deve ritenersi il ripostiglio sia CP_1 stato acquistato dall'appellante unitamente all'appartamento di cui fa parte. Ne consegue che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, fondata sull'assunto che l'immobile che ha subito i danni sarebbe di esclusiva proprietà del , va respinta per carenza di prova. CP_1
In ordine alle censure proposte avverso all'accoglimento dell'eccezione preliminare di decadenza dalla domanda ex art. 1669 c.c., l'appellante ha sostenuto la tesi che il Tribunale ha erroneamente collocato la domanda proposta nei confronti del Condominio nell'alveo dell'art. 1669 c.c. anziché ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed ai sensi dell'art. 2043 c.c. per culpa in eligendo in relazione alla scelta dell'impresa e del direttore dei lavori. In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dal sull'assunto che si tratterebbe di domande Controparte_17 nuove non formulate in primo grado, giacché l'appellante nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., introduttivo del giudizio di primo grado ha invocato
9 espressamente la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., CP_1 producendo anche riferimenti giurisprudenziali a sostegno della sua tesi ed ha richiamato espressamente anche la responsabilità per culpa in eligendo
“per non aver adeguatamente ponderato la scelta della ditta alla quale affidare i lavori di manutenzione successivamente deliberati dall'assemblea”. Tuttavia, ad avviso della Corte, la domanda formulata nei confronti del va comunque respinta non essendo ravvisabili i presupposti CP_1 per delineare responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c.. In particolare, in relazione alla prospettata culpa in eligendo, la domanda va respinta in quanto la scelta dell'impresa a cui conferire l'incarico dei lavori e del direttore dei lavori è stata fatta in modo ponderato, predisponendosi, nell'ambito del condominio, una commissione costituita da tre condomini e creata ad hoc “per valutare le offerte” ossia i preventivi forniti dalle ditte costruttrici e dai tecnici che si proponevano quali direttori dei lavori, come si evince dal verbale di assemblea del 25/09/2010, depositato nel fascicolo di primo grado dell'appellante. In merito alla dedotta responsabilità del quale custode ex art. CP_1
2051 c.c., la Corte ne ravvisa la insussistenza aderendo alla tesi sostenuta dalla S.C. (Cass., sez. II, 05-05-2003, n. 6753), secondo cui la responsabilità di natura extracontrattuale dell'appaltatore per gravi difetti dell'opera, sancita dall'art. 1669 c.c., è idonea ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del in relazione alla causa d'esonero prevista CP_1 nella stessa norma, qualora si dimostri che l'evento lesivo è stato cagionato da un fatto imputabile a soggetto diverso da quello onerato della custodia:
“Pertanto, effettuatasi dal , convenuto da un condomino ex art. CP_1
2051 c.c., la chiamata in causa del terzo appaltatore ex art. 1669 c.c. a fini non di garanzia ma d'identificazione dell'unico effettivo titolare passivo del rapporto dedotto in giudizio ed una volta che siano stati accertati la sussistenza dei gravi difetti di costruzione imputabili all'appaltatore ed il nesso eziologico esclusivo tra detti vizi ed il danno, non sussiste alcuna incompatibilità logico-giuridica, erroneamente ravvisata invece dalla corte territoriale, nell'estensione automatica al responsabile dell'illecito ex art.
1669 c.c. dell'originaria domanda, basata sul dedotto illecito ex art. 2051
c.c., intesa ad ottenere il ripristino delle parti di proprietà comune viziate ed il risarcimento dei danni provocati dai vizi di queste alla parte di proprietà esclusiva.”.
10 Nel caso in esame, da quanto emerso in sede di ATP, risulta pacifico che i danni lamentati dall'appellante sono dovuti esclusivamente all'appaltatore, tant'è che l'Ing. , CTP dell'impresa, nelle note avverso la Persona_2 bozza di CTU, nel delineare le cause delle infiltrazioni, ha sostanzialmente ammesso che: “Tale davanzale è piano ed è privo di soglia con gocciolatoio. Le tegole poggiano direttamente vicino a tale davanzale e non sotto la soglia come a regola d'arte. Tale dettaglio a regola d'arte non si è potuto realizzare per l'impossibilità di cambiare pendenza al tetto o ridurre la finestra.” In applicazione del principio espresso dalla S.C, nella decisione sopra citata, la accertata esclusiva responsabilità dell'impresa, ai sensi dell'art. 1669 c.c., è idonea ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprio perché risulta pacifico che l'evento lesivo è stato CP_1 cagionato da un fatto imputabile a soggetto diverso da quello onerato della custodia, sena trascurare che il detto aveva, peraltro, CP_1 predisposto anche gli opportuni sistemi di controllo con la nomina di un direttore dei lavori.
In relazione, invece, alla domanda proposta dalla nei confronti Pt_1 della ditta individuale appaltatrice, e Controparte_6 del direttore dei lavori, GE. , la Corte ritiene che la CP_4 qualificazione operata dal Tribunale (art. 1669 cc) è corretta giacché la
S.C. ha affermato più volte il principio secondo cui il direttore dei lavori risponde in solido con la ditta appaltatrice, non rilevando il grado più o meno alto di responsabilità, essendo sufficiente che abbia concorso a produrre l'evento dannoso. La garanzia decennale per gravi danni degli edifici, prevista dall'art. 1669 c.c. a favore del committente, si applica, pertanto, ad avviso della S.C., anche nei confronti del direttore dei lavori, che risponde con il risarcimento di eventuali vizi in via solidale con il progettista e la ditta appaltatrice (Cass. n. 9514 del 9 aprile 2024).
Tanto premesso, sul punto le censure dell'appellante risultano inammissibili.
Secondo la Giurisprudenza unanime della S.C. il testo dell'art. 342 c.p.c., così come modificato dalla riforma del 2012, esige che le questioni ed i punti della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze ed, in particolare, è necessario che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo Giudice: “Il vigente art. 342, comma 1, c.p.c.,
11 non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata” (Cass. n. 7675/2019)
Nel caso de quo il punto della motivazione oggetto di contestazione è quello in cui il Tribunale ha rilevato la decadenza dalla domanda sulla scorta di quanto ammesso dalla stessa attrice in relazione alla scoperta dei vizi e cioè che “i vizi oggetto del presente giudizio, si erano presentati già dopo pochi mesi la fine dei lavori, terminati verso la fine dell'anno 2012 (cfr. punto 5 atto di citazione” e che “la prima denuncia formale degli stessi risulta essere stata inoltrata in data 12/03/2014, ossia due anni dopo la scoperta degli stessi vizi, mentre l'azione di accertamento tecnico preventivo dalla stessa spiegata risulta datata 16/02/2015 (R.G. 843/15
G.I. La Malfa).” Ne consegue che l'appellante avrebbe dovuto argomentare in merito alla portata effettiva di quanto dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in merito al riscontro, pochi mesi dopo il termine dei lavori, delle macchie sulle pareti del proprio appartamento, nella zona sottostante il tetto oggetto dei lavori di ristrutturazione. Invece, si è limitata ad invocare l'applicabilità del principio espresso dalla S.C. secondo cui “in caso di incertezza sulle cause e sulla gravità dei danni” i termini fissati nell'art. 1669 c.c. decorrono dal momento in cui di cui sia stata effettuata una relazione tecnica e nel caso de quo, tali termini decorrerebbero, a suo avviso, dal deposito della relazione nel procedimento di ATP.
E' evidente, invece, che avrebbe dovuto dedurre perché ci fossero incertezze sulla individuazione delle cause dei danni e cioè per qual motivo la scoperta delle macchie nel locale ripostiglio associata alla “presenza di uno sgradevolissimo odore all'interno del locale” non fosse configurabile ancora come “scoperta “ dei vizi, ragion per cui le censure devono ritenersi
12 inammissibili.
In ogni caso, in merito alla collocazione cronologica della scoperta dei vizi, va osservato che, da quanto si evince dalla ricostruzione dei fatti dedotta dalla stessa appellante nel ricorso ex art. 702 bis cpc, i lavori iniziarono il
01/09/2011 e “venivano ultimati verso la fine del 2012”. Tuttavia, nell'elaborato peritale depositato nel procedimento di ATP è emersa come data di ultimazione dei lavori il mese di “Giugno 2012” e tale data non è stata contestata dalla appellante. L'appellante, poi, colloca la data della scoperta delle macchie “pochi mesi dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione iniziava a sentire la presenza di uno sgradevolissimo odore all'interno del proprio appartamento e, casualmente, veniva ad accorgersi della presenza di alcune macchie sulle pareti del proprio appartamento ed in particolare all'interno del vano ripostiglio ricavato deal sottotetto, macchie formatesi sulla parte di parete a contatto con il tetto dello stabile condominiale nonché in prossimità delle finestre, la cui parte esterna era stata oggetto dei lavori straordinari”, ma solo con lettera raccomandata del 12/03/2014 l'appellante ha denunciato le predette problematiche al
, alla Controparte_17 Controparte_6
che aveva eseguito i lavori e al direttore dei lavori, GE.
[...] CP_4
, diffidandoli al risarcimento dei danni subiti ed a porre rimedio ai
[...] vizi lamentati.
Ne consegue che la declaratoria di decadenza dalla domanda formulata dal
Tribunale risulta esente da profili di censura poiché “La prima denuncia formale degli stessi risulta essere stata inoltrata in data 12/03/2014, ossia due anni dopo la scoperta degli stessi vizi, mentre l'azione di accertamento tecnico preventivo dalla stessa spiegata risulta datata 16/02/2015 (R.G.
843/15 G.I. La Malfa).” Le richieste istruttorie formulate dall'appellante sono assorbite dal rigetto del motivo di appello.
Le statuizioni sulle spese di lite del giudizio di primo grado restano confermate, in quanto pur avendo il difensore del CP_1 [...] chiesto nelle conclusioni la condanna della appellante alla CP_1
“refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio” non ha formulato un motivo di appello inerente tale richiesta.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (C.F.: ) nei Parte_1 C.F._1 confronti delle tre originarie parti convenute
[...]
[...] in proprio e nella Controparte_19 qualità di legale rapp.te della ditta individuale Controparte_6
e vengono liquidate, secondo lo scaglione di riferimento e per
[...]
l'attività svolta, come da dispositivo, in favore di ogni singola parte appellata costituita.
Le spese di lite tra e e tra il CP_4 CP_2 Controparte_17
e vanno, infine, integralmente compensate tra
[...] CP_3 le parti.
P.Q.M
la Corte di Appello di Roma, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
( ), avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. C.F._1
174/2020 del 26/01/2020, pubblicata in data 27/01/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante ( ) Parte_1 C.F._1 al pagamento, in favore di ciascuna delle tre parti convenute
[...]
in proprio e Controparte_19 nella qualità di legale rapp.te della ditta individuale Controparte_6
delle spese del giudizio di secondo grado che liquida per
[...] ciascuna delle tre parti in complessivi € 3.966,00 per compensi di avvocato
(studio, atto introduttivo e fase decisionale, scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 corrispondente al valore della causa di € 8.000,48 indicato nell'atto di appello), con la precisazione, in riferimento al CP_17
che le spese sono attribuite in favore del suo difensore, Avv.
[...]
Saverio Mazzeo, che si è dichiarato antistatario nella comparsa di costituzione depositata nel presente grado di giudizio;
3) Compensa le spese di lite tra il GE. e e tra il CP_4 CP_2
e ; Controparte_17 CP_3
4) Sussistono i presupposti di legge per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione Così deciso nella camera di consiglio del 31/07/2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Pasquale Cabato
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott.ssa Patrizia Mannacio Consigliere
Dott. Pasquale Cabato Giudice Aus. Relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1667 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza del 18/12/2024. tra
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Isola del Liri (FR) alla Via Borgonuovo n. 3, presso lo studio dell'Avv. Patrizio Caruso, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di appello;
Appellante e
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma alla Via
Tommaso Campanella n. 21 presso lo studio dell'Avv. Saverio Mazzeo, da cui è rappresentato e difeso giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello;
Appellata nonché
( in persona del legale rapp.te p.t., CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma alla Via Nizza n. 53 presso lo studio dell'Avv. Fabio Caiaffa, da cui è rappresentata e difesa giusta procura posta a mergine della comparsa di costituzione in appello;
Appellata nonché
( ) in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma alla Via Roccaporena
n. 51 presso lo studio dell'Avv. Barbara Luppino, da cui è rappresentata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
Appellata nonché
), elettivamente domiciliata in CP_4 C.F._2
Nettuno alla Via G. Matteotti n. 91 presso lo studio dell'Avv. Sabrina
1 Caltabiano, da cui è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
Appellato nonché in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della ditta CP_5 individuale Controparte_6 P.IVA_4 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Silvio Pellico, n. 44 presso lo studio dell'Avv. Angelo Segnalini, da cui è rappresentato e difeso giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello;
Appellato
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.
174/2020 del 26/01/2020, pubblicata in data 27/01/2020 (azione di risarcimento danni per infiltrazioni).
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta depositate telematicamente prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/12/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) Con Ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato a seguito di ATP ex art. 696 c.p.c., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Velletri, il la Controparte_7
nonché Controparte_8 Controparte_6 quest'ultimo in proprio e il GE. , per sentire accogliere le CP_4 seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare la responsabilità in solido e/o in via individuale tra loro dei convenuti 1) Controparte_9
) individuale …… 3) il
[...] CP_8 Controparte_6 sig. in proprio ….. 4) GE. , in merito al CP_6 CP_4 danno da infiltrazioni di acqua manifestatesi nell'appartamento della sig.ra così come indicato nella parte in fatto del presente Parte_1 giudizio e come accertato, descritto e quantificato nella CTU svolta dall'Ing. nel procedimento ex art. 696 c.p.c. Persona_1
Tribunale di Velletri RG. 846/15; B) per l'effetto condannare in via solidale tra loro e/o in via alternativa tra loro i convenuti 1)
[...]
2) Controparte_9 Controparte_10
…. 3) il sig. in proprio ….. 4) GE. , al
[...] CP_6 CP_4 pagamento in favore della sig.ra della somma di € Parte_1
8.000,48 (di cui € 4.000,00 per risarcimento del danno, € 2.573,58 per spese di CTU relativamente al procedimento RG843/15 Tribunale di
2 Velletri, ed € 1.426,90 per spese legali del procedimento RG 843/25 Tribunale di Velletri) o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione.”;
B) Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva il
GE. contestando l'avversa domanda in quanto infondata CP_4 sia in fatto che in diritto ed eccependo, preliminarmente la decadenza e la prescrizione del diritto di parte attrice ex art. 1669 c.c., oltre a formulare istanza di chiamata in causa di per essere tenuto indenne in CP_2 caso di accoglimento della domanda nei suoi confronti;
C) Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva
[...] in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della CP_6 Controparte_6
contestando totalmente la domanda in quanto infondata in
[...] fatto e in diritto;
D) Con comparsa di risposta regolarmente depositata, si costituiva il che formulava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Preliminarmente ed in via principale, previa declaratoria di ammissibilità della chiamata in causa del terzo e valutata la richiesta di estromissione di cui sopra, autorizzare la chiamata in causa della
[...]
; nel merito rigettare la domanda della parte attrice Controparte_11 in quanto integralmente infondata in fatto e in diritto per le motivazioni spiegate con il presente atto;
ancora nel merito, in via meramente subordinata, tenuto che nessuna responsabilità è imputabile al CP_1 convenuto poiché i lavora sono stati eseguiti dalla Controparte_6 con direttore dei lavori sig. , e per l'effetto
[...] CP_4 condannare i medesimi convenuti, in solido tra loro, a pagare direttamente alla signora quanto richieste, ovvero, nella denegata ipotesi in Pt_1 cui il Condominio fosse ritenuto ugualmente responsabile, ed in ogni caso, tenuto conto della polizza di assicurazioni anzidetta, condannare la compagnia …. a manlevare il Controparte_11
da ogni responsabilità.” CP_1
E) Accolte le istanze di chiamate in causa veniva fissata altra udienza per la costituzione delle compagnie assicurative;
F) Con comparsa di risposta regolarmente depositata si costituiva
[...] formulando le seguenti conclusioni: “ … Accertare e Controparte_11 dichiarare l'inoperatività di polizza con ogni conseguenziale determinazione;
B) Accertare e dichiarare infondata la domanda della sig.ra e per l'effetto rigettarla;
C) In via subordinata, Accertare e Pt_1
3 dichiarare l'esclusiva e piena responsabilità e/o corresponsabilità della sig.ra nella verificazione dell'evento, con conseguente rigetto e/o Pt_1 riduzione del risarcimento in base al grado di responsabilità che sarà accertato in giudizio, con ogni consequenziale determinazione;
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità e/o corresponsabilità dell'
[...] nella verificazione dell'evento per cui è lite Controparte_6 con ogni consequenziale determinazione;
Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna accertare e dichiarare la manleva di nella CP_3 residua somma di € 150,00, ferma in subordine ogni condizione di operatività, scoperto, franchigia e massimale;
ridurre le pretese risarcitorie nei ristretti limiti in cui è stata fornita prova rigorosa dell'effettività dei danni e della loro piena ed esclusiva riconducibilità eziologica. Con vittoria di spese e compensi.”; G) Con comparsa di risposta regolarmente depositata si costituiva l CP_2 formulando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dei diritti invocati dall'assicurato ai sensi dell'art. 2952 3° comma cod. civ. e per l'effetto rigettare la domanda di malleva;
- accertare e dichiarare la mancanza di copertura assicurativa del sinistro per cui è causa per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto rigettare la domanda di malleva. In subordine, accertare l'esclusione della copertura assicurativa in relazione all'art. 4 delle “condizioni speciali” poiché non sono riscontrabili nella fattispecie rovina o gravi difetti;
limitare il risarcimento in ragione dell'omessa denuncia ex art. 1913; limitare il pagamento, in considerazione dell'esclusione del vincolo di solidarietà, alla quota di responsabilità accertata in capo all'assicurato. limitare l'eventuale malleva al puro risarcimento del danno con esclusione delle spese legali e di ctu. Quanto al rapporto principale, rigettare le istanze di parte ricorrente poiché infondate in fatto e in diritto e comunque rigettare la domanda nei confronti del geometra per le ragioni dallo stesso CP_4 esposte e alle quali ci si riporta integralmente;
in subordine accertate e quantificare le singole responsabilità dei resistenti o quantificare la percentuale di colpa riconosciuta ad ogni eventuale responsabile solidale.”
H) Depositata documentazione ed espletata CTU la causa veniva introitata a sentenza con l'assegnazione dei termini di legge;
I) Con sentenza n. 174/2020 del 27/01/2020, il Tribunale di Velletri, così provvedeva: “Rigetta la domanda;
Accoglie l'eccezione preliminare ex art.
4 1669 c.p.c.; Condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di che liquida in € 1.270,00 per compensi CP_4 professionali oltre accessori di legge e spese forfettarie;
Compensa le spese di lite tra tutte le altre parti;
Pone le spese della CTU definitivamente
a carico di .”; Parte_1
L) Con atto di appello tempestivamente notificato, ha Parte_1 impugnato la sentenza del Tribunale di Velletri n. 174/2020, pubblicata in data 27/01/2020 proponendo i seguenti rilievi: 1) ha contestato l'accoglimento della preliminare eccezione ex art. 1669 c.c., deducendo che la denuncia dei vizi e la proposizione del giudizio erano state tempestive e rilevando, comunque, che aveva invocato la responsabilità del CP_1 non ai sensi dell'art. 1669 c.c. (come fatto per l'impresa ed il direttore dei lavori), ma ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode della cosa comune, oltre che anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. per culpa in eligendo in riferimento all'impresa ed al direttore dei lavori;
2) in forza dell'auspicato accoglimento del primo motivo di appello, ha ribadito le domande inerenti il merito del giudizio (ritenute assorbite dal Tribunale); 3) ha contestato di aver realizzato il ripostiglio nel cavedio dell'immobile, deducendo che non era possibile, in base alla documentazione agli atti, individuare chi (e quando) avesse effettuato l'opera e, comunque, che tale accertamento era irrilevante ai fini della decisione, ribadendo la sua legittimazione attiva.
Sulla scorta di tali argomentazioni ha formulato le seguenti conclusioni: “1. In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2. In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della predetta sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate imprime cure, che qui integralmente si riportano: “A) accertare e dichiarare la responsabilità in solido e/o in via individuale tra loro dei convenuti 1)
…; 2) Controparte_1 Controparte_10
….; 3) il sig. in proprio…; 4) GE.
[...] CP_6
, in merito al danno da infiltrazioni di acqua manifestatesi CP_4 nell'appartamento della sig.ra così come indicato nella Parte_1 parte in fatto del presente giudizio e come accertato, descritto e quantificato nella CTU svolta dall'Ing. nel Persona_1 procedimento ex art. 696 c.p.c. Tribunale di Velletri RG. 846/15; B) per
l'effetto condannare in via solidale tra loro e/o in via alternativa tra loro i
5 convenuti 1) ; 2) ditta individuale Controparte_12 [...]
; 3) il sig. in proprio …; 4) Controparte_13 CP_6
GE. , al pagamento in favore della sig.ra CP_4 Parte_1 della somma di € 8.000,48 (di cui € 4.000,00 per risarcimento del danno, € 2.573,58 per spese di CTU relativamente al procedimento RG843/15
Tribunale di Velletri, ed € 1.426,90 per spese legali del procedimento RG
843/25 Tribunale di Velletri) o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese …”
M) Con comparsa di risposta regolarmente depositata, si è costituito il chiedendo: “preliminarmente, accertare e Controparte_1 dichiarare l'irritualità ed inammissibilità della produzione documentale dell'appellante e delle domande nuove così come individuale nella nostra comparsa” e nel merito rigettarsi l'appello; N) Con comparse di risposta regolarmente depositate si sono costituite e chiedendo il rigetto dell'appello e delle CP_2 CP_14 CP_15 formulate istanze istruttorie e, in subordine, ribadendo le difese svolte in primo grado;
O) Con comparsa di risposta si è costituito chiedendo: “in via CP_4 preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 174/2020 resa dal Tribunale Ordinario di Velletri a definizione del giudizio recante R.G. 2091/2016, non sussistendo i requisiti di cui all'art. 283 c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via principale, rigettare tutti i motivi di appello proposti dalla parte appellante, la quale è decaduta dal diritto di esercitare l'azione di cui all'art. 1669 c.c. e per l'effetto respingersi la domanda avversaria nei confronti di , CP_4 per tutti i motivi di cui in narrativa e confermare la sentenza impugnata.
Accertare e dichiarare che parte attrice è decaduta dal diritto di esercitare
l'azione di cui all'art. 1669 c.c. e per l'effetti respingersi la domanda avversaria nei confronti di . Nel merito Accertare e CP_4 dichiarare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra e per Pt_1
l'effetto dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta;
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione del sig. , in virtù CP_4 dell'irrilevanza causale dell'opera del Direttore dei Lavori nella causazione dei vizi esecutivi lamentati da parte attrice;
Dichiarare ed accertare l'assoluta carenza di prova rispetto al danno lamentato ed al nesso di casualità tra il medesimo e le attività poste in essere dal direttore dei lavori nell'espletamento dell'incarico; In via subordinata: …..
6 Accettare e dichiarare l'esclusiva e piena responsabilità e/o corresponsabilità della sig.ra nella verificazione dell'evento, con Pt_1 conseguente rigetto e/o riduzione del risarcimento in base al grado di responsabilità che sarà accertato, con ogni consequenziale determinazione;
Accertare e dichiarare il grado di responsabilità di
[...]
e quello del Committente Controparte_10 Controparte_1
e in via residuale e proporzionata, in proporzione all'autonomia
[...] decisionale di ciascuno in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera viziata, per l'effetto condannarsi i convenuti tutti al risarcimento dei danni subiti da parte attrice pro quota;
Accertare e dichiarare CP_16
tenuta a manlevare il GE. , in quanto titolare di polizza
[...] CP_4 assicurativa con la predetta compagnia, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento della quota dei danni eventualmente imputabili al
medesimo. Con vittoria di spese ….”; CP_4
P) Con comparsa di risposta si è costituito, infine, in CP_6 proprio e nella qualità di legale rapp.te della Controparte_6 chiedendo: “…. rigettare l'appello proposto dalla sig.ra
[...]
e per l'effetto confermare la sentenza n. 174/2020 del 27 gennaio Pt_1
2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Velletri, in quanto l'azione della appellante è viziata da decadenza ex art. 1669 c.c.; in subordine, rigettare
l'appello della sig.ra per difetto di legittimazione attiva;
in Pt_1 ulteriore subordine, rigettare l'appello della sig.ra in quanto le Pt_1 muffe insistenti sul vano oggetto di giudizio sono riconducibili a suoi comportamenti;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.”;
Q) All'udienza del 22/09/2020 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza appellata;
R) Con ordinanza del 18/12/2024, la causa, già in precedenza (15/11/2023) introitata a sentenza e poi rimessa sul ruolo, è stata trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Da quanto si evince dalla ricostruzione dei fatti dedotta dalla stessa appellante nel ricorso ex art. 702 bis cpc, introduttivo del giudizio di primo grado e proposto in seguito ad un procedimento di ATP, la vicenda trae origine dalla esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria nel in , inerenti le facciate ed il Controparte_17 CP_7 tetto dell'edificio. Detti lavori, come sostenuto dalla iniziavano il Pt_1
01/09/2011 e “venivano ultimati verso la fine del 2012”, anche se in sede di
7 ATP era indicata come data di ultimazione dei lavori “Giugno 2012” e tale circostanza non risulta mai contestata dall'appellante nel corso del giudizio.
La proprietaria di un appartamento sito all'ultimo piano del Pt_1 predetto condominio, ha dedotto che “pochi mesi dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione iniziava a sentire la presenza di uno sgradevolissimo odore all'interno del proprio appartamento e, casualmente, veniva ad accorgersi della presenza di alcune macchie sulle pareti del proprio appartamento ed in particolare all'interno del vano ripostiglio ricavato deal sottotetto, macchie formatesi sulla parte di parete
a contatto con il tetto dello stabile condominiale nonché in prossimità delle finestre, la cui parte esterna era stata oggetto dei lavori straordinari”. Acquisito un parere tecnico da una società specializzata (Resine Fricaro
S.r.l.) sulla presenza di infiltrazioni, la con lettera raccomandata Pt_1 del 12/03/2014, denunciava le predette problematiche al Condominio
[...]
, alla (ditta che CP_17 Controparte_6 aveva eseguito i lavori) e al direttore dei lavori, GE. , CP_4 diffidandoli al risarcimento dei danni subiti, oltre che a porre rimedio ai vizi lamentati.
In seguito l'appellante depositata (16/02/2015) ricorso per ATP e l'ausiliario del Giudice, con elaborato peritale depositato il 19/05/2015, accertava che i vizi erano dovuti ad infiltrazioni idriche e indicava le opere da effettuarsi per rimediare ai danni.
Nel mese di marzo del 2016 la proponeva il ricorso ex art. 702 bis Pt_1
c.p.c. con il quale chiedeva la condanna in solido e/o in via individuale del
, della Controparte_17 Controparte_6
e del GE. al risarcimento dei danni da infiltrazioni,
[...] CP_4 come quantificato nel procedimento di ATP.
Il Tribunale di Velletri con la sentenza n. 174/2020, pubblicata in data
27/01/2020, ha respinto le domande attrici accogliendo l'eccezione preliminare di decadenza dalla domanda per non aver la Pt_1 denunciato il fatto entro l'anno dalla scoperta.
L'appellante, con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Velletri n. 174/2020, pubblicata in data 27/01/2020, proponendo le censure sopra riportate (punto “L” della premessa).
Preliminarmente, la Corte ritiene che sia necessario esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'appellante sollevata in primo grado
8 da titolare della ditta individuale CP_6 Controparte_6
dal GE. e da e riproposta in
[...] CP_4 CP_2 appello perché non valutata dal Tribunale.
La detta eccezione è fondata sul fatto (già dedotto in sede di CTU dai consulenti di parte dell'impresa e del direttore dei lavori) che il vano ripostiglio oggetto delle infiltrazioni risulta ricavato da un allargamento dell'unità residenziale dell'appellante, a seguito del quale è stata inglobata una parte della proprietà come emergerebbe dalle risultanze CP_18 catastali dell'appartamento della nelle quali non vi è traccia del Pt_1 ripostiglio, sicché la porzione immobiliare oggetto del giudizio sarebbe di proprietà esclusiva del . CP_1
Su tale punto l'appellante già nell'atto di appello ha osservato che, anche nel caso in cui dalle piantine catastali agli atti potesse desumersi che il ripostiglio era stato ricavato nell'originario cavedio di proprietà
non poteva provarsi chi e quando avesse creato il detto CP_18 ripostiglio e, quindi, doveva desumersi che esso fosse già esistente al momento in cui aveva acquistato l'immobile, nel mese di Agosto del 2008.
La Corte ritiene che, da quanto emerge dagli atti di causa, ed, in particolare, dalla CTU espletata nel procedimento di ATP, risulta pacifico che il ripostiglio sia una porzione dell'appartamento di proprietà della appellante e non vi è prova che il ripostiglio sia stato creato dall'appellante dopo l'acquisto dell'appartamento ed appropriandosi di una porzione immobiliare del , ragion per cui deve ritenersi il ripostiglio sia CP_1 stato acquistato dall'appellante unitamente all'appartamento di cui fa parte. Ne consegue che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, fondata sull'assunto che l'immobile che ha subito i danni sarebbe di esclusiva proprietà del , va respinta per carenza di prova. CP_1
In ordine alle censure proposte avverso all'accoglimento dell'eccezione preliminare di decadenza dalla domanda ex art. 1669 c.c., l'appellante ha sostenuto la tesi che il Tribunale ha erroneamente collocato la domanda proposta nei confronti del Condominio nell'alveo dell'art. 1669 c.c. anziché ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed ai sensi dell'art. 2043 c.c. per culpa in eligendo in relazione alla scelta dell'impresa e del direttore dei lavori. In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dal sull'assunto che si tratterebbe di domande Controparte_17 nuove non formulate in primo grado, giacché l'appellante nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., introduttivo del giudizio di primo grado ha invocato
9 espressamente la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., CP_1 producendo anche riferimenti giurisprudenziali a sostegno della sua tesi ed ha richiamato espressamente anche la responsabilità per culpa in eligendo
“per non aver adeguatamente ponderato la scelta della ditta alla quale affidare i lavori di manutenzione successivamente deliberati dall'assemblea”. Tuttavia, ad avviso della Corte, la domanda formulata nei confronti del va comunque respinta non essendo ravvisabili i presupposti CP_1 per delineare responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c.. In particolare, in relazione alla prospettata culpa in eligendo, la domanda va respinta in quanto la scelta dell'impresa a cui conferire l'incarico dei lavori e del direttore dei lavori è stata fatta in modo ponderato, predisponendosi, nell'ambito del condominio, una commissione costituita da tre condomini e creata ad hoc “per valutare le offerte” ossia i preventivi forniti dalle ditte costruttrici e dai tecnici che si proponevano quali direttori dei lavori, come si evince dal verbale di assemblea del 25/09/2010, depositato nel fascicolo di primo grado dell'appellante. In merito alla dedotta responsabilità del quale custode ex art. CP_1
2051 c.c., la Corte ne ravvisa la insussistenza aderendo alla tesi sostenuta dalla S.C. (Cass., sez. II, 05-05-2003, n. 6753), secondo cui la responsabilità di natura extracontrattuale dell'appaltatore per gravi difetti dell'opera, sancita dall'art. 1669 c.c., è idonea ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del in relazione alla causa d'esonero prevista CP_1 nella stessa norma, qualora si dimostri che l'evento lesivo è stato cagionato da un fatto imputabile a soggetto diverso da quello onerato della custodia:
“Pertanto, effettuatasi dal , convenuto da un condomino ex art. CP_1
2051 c.c., la chiamata in causa del terzo appaltatore ex art. 1669 c.c. a fini non di garanzia ma d'identificazione dell'unico effettivo titolare passivo del rapporto dedotto in giudizio ed una volta che siano stati accertati la sussistenza dei gravi difetti di costruzione imputabili all'appaltatore ed il nesso eziologico esclusivo tra detti vizi ed il danno, non sussiste alcuna incompatibilità logico-giuridica, erroneamente ravvisata invece dalla corte territoriale, nell'estensione automatica al responsabile dell'illecito ex art.
1669 c.c. dell'originaria domanda, basata sul dedotto illecito ex art. 2051
c.c., intesa ad ottenere il ripristino delle parti di proprietà comune viziate ed il risarcimento dei danni provocati dai vizi di queste alla parte di proprietà esclusiva.”.
10 Nel caso in esame, da quanto emerso in sede di ATP, risulta pacifico che i danni lamentati dall'appellante sono dovuti esclusivamente all'appaltatore, tant'è che l'Ing. , CTP dell'impresa, nelle note avverso la Persona_2 bozza di CTU, nel delineare le cause delle infiltrazioni, ha sostanzialmente ammesso che: “Tale davanzale è piano ed è privo di soglia con gocciolatoio. Le tegole poggiano direttamente vicino a tale davanzale e non sotto la soglia come a regola d'arte. Tale dettaglio a regola d'arte non si è potuto realizzare per l'impossibilità di cambiare pendenza al tetto o ridurre la finestra.” In applicazione del principio espresso dalla S.C, nella decisione sopra citata, la accertata esclusiva responsabilità dell'impresa, ai sensi dell'art. 1669 c.c., è idonea ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprio perché risulta pacifico che l'evento lesivo è stato CP_1 cagionato da un fatto imputabile a soggetto diverso da quello onerato della custodia, sena trascurare che il detto aveva, peraltro, CP_1 predisposto anche gli opportuni sistemi di controllo con la nomina di un direttore dei lavori.
In relazione, invece, alla domanda proposta dalla nei confronti Pt_1 della ditta individuale appaltatrice, e Controparte_6 del direttore dei lavori, GE. , la Corte ritiene che la CP_4 qualificazione operata dal Tribunale (art. 1669 cc) è corretta giacché la
S.C. ha affermato più volte il principio secondo cui il direttore dei lavori risponde in solido con la ditta appaltatrice, non rilevando il grado più o meno alto di responsabilità, essendo sufficiente che abbia concorso a produrre l'evento dannoso. La garanzia decennale per gravi danni degli edifici, prevista dall'art. 1669 c.c. a favore del committente, si applica, pertanto, ad avviso della S.C., anche nei confronti del direttore dei lavori, che risponde con il risarcimento di eventuali vizi in via solidale con il progettista e la ditta appaltatrice (Cass. n. 9514 del 9 aprile 2024).
Tanto premesso, sul punto le censure dell'appellante risultano inammissibili.
Secondo la Giurisprudenza unanime della S.C. il testo dell'art. 342 c.p.c., così come modificato dalla riforma del 2012, esige che le questioni ed i punti della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze ed, in particolare, è necessario che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo Giudice: “Il vigente art. 342, comma 1, c.p.c.,
11 non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata” (Cass. n. 7675/2019)
Nel caso de quo il punto della motivazione oggetto di contestazione è quello in cui il Tribunale ha rilevato la decadenza dalla domanda sulla scorta di quanto ammesso dalla stessa attrice in relazione alla scoperta dei vizi e cioè che “i vizi oggetto del presente giudizio, si erano presentati già dopo pochi mesi la fine dei lavori, terminati verso la fine dell'anno 2012 (cfr. punto 5 atto di citazione” e che “la prima denuncia formale degli stessi risulta essere stata inoltrata in data 12/03/2014, ossia due anni dopo la scoperta degli stessi vizi, mentre l'azione di accertamento tecnico preventivo dalla stessa spiegata risulta datata 16/02/2015 (R.G. 843/15
G.I. La Malfa).” Ne consegue che l'appellante avrebbe dovuto argomentare in merito alla portata effettiva di quanto dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in merito al riscontro, pochi mesi dopo il termine dei lavori, delle macchie sulle pareti del proprio appartamento, nella zona sottostante il tetto oggetto dei lavori di ristrutturazione. Invece, si è limitata ad invocare l'applicabilità del principio espresso dalla S.C. secondo cui “in caso di incertezza sulle cause e sulla gravità dei danni” i termini fissati nell'art. 1669 c.c. decorrono dal momento in cui di cui sia stata effettuata una relazione tecnica e nel caso de quo, tali termini decorrerebbero, a suo avviso, dal deposito della relazione nel procedimento di ATP.
E' evidente, invece, che avrebbe dovuto dedurre perché ci fossero incertezze sulla individuazione delle cause dei danni e cioè per qual motivo la scoperta delle macchie nel locale ripostiglio associata alla “presenza di uno sgradevolissimo odore all'interno del locale” non fosse configurabile ancora come “scoperta “ dei vizi, ragion per cui le censure devono ritenersi
12 inammissibili.
In ogni caso, in merito alla collocazione cronologica della scoperta dei vizi, va osservato che, da quanto si evince dalla ricostruzione dei fatti dedotta dalla stessa appellante nel ricorso ex art. 702 bis cpc, i lavori iniziarono il
01/09/2011 e “venivano ultimati verso la fine del 2012”. Tuttavia, nell'elaborato peritale depositato nel procedimento di ATP è emersa come data di ultimazione dei lavori il mese di “Giugno 2012” e tale data non è stata contestata dalla appellante. L'appellante, poi, colloca la data della scoperta delle macchie “pochi mesi dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione iniziava a sentire la presenza di uno sgradevolissimo odore all'interno del proprio appartamento e, casualmente, veniva ad accorgersi della presenza di alcune macchie sulle pareti del proprio appartamento ed in particolare all'interno del vano ripostiglio ricavato deal sottotetto, macchie formatesi sulla parte di parete a contatto con il tetto dello stabile condominiale nonché in prossimità delle finestre, la cui parte esterna era stata oggetto dei lavori straordinari”, ma solo con lettera raccomandata del 12/03/2014 l'appellante ha denunciato le predette problematiche al
, alla Controparte_17 Controparte_6
che aveva eseguito i lavori e al direttore dei lavori, GE.
[...] CP_4
, diffidandoli al risarcimento dei danni subiti ed a porre rimedio ai
[...] vizi lamentati.
Ne consegue che la declaratoria di decadenza dalla domanda formulata dal
Tribunale risulta esente da profili di censura poiché “La prima denuncia formale degli stessi risulta essere stata inoltrata in data 12/03/2014, ossia due anni dopo la scoperta degli stessi vizi, mentre l'azione di accertamento tecnico preventivo dalla stessa spiegata risulta datata 16/02/2015 (R.G.
843/15 G.I. La Malfa).” Le richieste istruttorie formulate dall'appellante sono assorbite dal rigetto del motivo di appello.
Le statuizioni sulle spese di lite del giudizio di primo grado restano confermate, in quanto pur avendo il difensore del CP_1 [...] chiesto nelle conclusioni la condanna della appellante alla CP_1
“refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio” non ha formulato un motivo di appello inerente tale richiesta.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (C.F.: ) nei Parte_1 C.F._1 confronti delle tre originarie parti convenute
[...]
[...] in proprio e nella Controparte_19 qualità di legale rapp.te della ditta individuale Controparte_6
e vengono liquidate, secondo lo scaglione di riferimento e per
[...]
l'attività svolta, come da dispositivo, in favore di ogni singola parte appellata costituita.
Le spese di lite tra e e tra il CP_4 CP_2 Controparte_17
e vanno, infine, integralmente compensate tra
[...] CP_3 le parti.
P.Q.M
la Corte di Appello di Roma, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
( ), avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. C.F._1
174/2020 del 26/01/2020, pubblicata in data 27/01/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante ( ) Parte_1 C.F._1 al pagamento, in favore di ciascuna delle tre parti convenute
[...]
in proprio e Controparte_19 nella qualità di legale rapp.te della ditta individuale Controparte_6
delle spese del giudizio di secondo grado che liquida per
[...] ciascuna delle tre parti in complessivi € 3.966,00 per compensi di avvocato
(studio, atto introduttivo e fase decisionale, scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 corrispondente al valore della causa di € 8.000,48 indicato nell'atto di appello), con la precisazione, in riferimento al CP_17
che le spese sono attribuite in favore del suo difensore, Avv.
[...]
Saverio Mazzeo, che si è dichiarato antistatario nella comparsa di costituzione depositata nel presente grado di giudizio;
3) Compensa le spese di lite tra il GE. e e tra il CP_4 CP_2
e ; Controparte_17 CP_3
4) Sussistono i presupposti di legge per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione Così deciso nella camera di consiglio del 31/07/2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Pasquale Cabato
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo
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