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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 26/01/2026, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 331/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente
CA TI, Relatore
ERCOLANI GIORGIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2420/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230065034205000 IVA-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 2479/2025 depositato il 27/05/2025 proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230060014023000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230060014023000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di due procedimenti aventi ad oggetto l'impugnativa di due cartelle di pagamento : la n.
06820230065034205000 afferente al controllo automatizzato ex art.54 bis D.P.R. 633/1972 per IVA anno
2019 per €. 8.400,76 (RG.2420/2025) e la n. 06820230060014023000 afferente controlli automatizzati ex art.54 bis citato relativo ad IVA anno 2018 e ex art.36 bis D.P.R. 600/73 per ritenute alla fonte anni
2018-2019 modelli 770 del 2019 e 2020 per € 8.812,90.
All'udienza del 9.7.25 i due ricorsi venivano riuniti.
Le cartelle sono intestate a Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione e sono state notificate in data 26 e 28 febbraio 2025 alla società e per essa all'ultimo legale rappresentante Rappresentante_1 , liquidatore della società. Quest'ultima risulta cessata e cancellata dal Registro delle Imprese in data 21.10.2021. I ricorsi sono presentati dalla Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione in persona del liquidatore signora Rappresentante_1.
Parte ricorrente nei ricorsi eccepisce la nullità della cartella per mancata notificazione della comunicazione preventiva all'esito dei procedimenti automatizzati ai sensi e per gli effetti dell'art.36 bis comma tre bis D.P.R. 600/1973 , art.54/ bis D.P.R. 633/72 , dell'art. 6 comma 5 L. 212/2000 e art. 2 comma 2 D.lgs. 462/1997. Rileva che in una cartella (RG 2420/2025) si fa riferimento ad una comunicazione senza indicazione della data di consegna e nell'altra cartella (RG 2479/2025)si fa riferimento parimenti a due comunicazioni di irregolarità senza indicazione della data di consegna e ad un'altra comunicazione indicata come consegnata in data 9.3.2022.Afferma che la società non avrebbe mai ricevuto alcuna comunicazione di irregolarità . La mancata notifica delle comunicazioni comporterebbe, secondo la ricorrente, la nullità della cartella stessa.
Eccepisce inoltre come secondo motivo di ricorso la nullità delle cartelle per decadenza del termine di riscossione in violazione dell'art.25 D.P.R. 602/1973.
Ritiene che in base a tale norma la notifica della cartella andasse fatta entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione per le somme dovute a seguito dell'attività accertativa ex art.36 bis e 54 bis citati. Quindi la cartella n. 06820230065034205000 avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2023 laddove invece veniva notificata nel 2025; e la cartella n. 06820230060014023000 doveva essere ordinariamente notificata entro il 31.12.2022 ma che la proroga ID portava il termine al 31.12.2024 laddove invece la notifica è avvenuta sempre nel 2025
In entrambi i procedimenti si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano eccependo in via preliminare l'LI del ricorso per carenza di legittimazione attiva della Ricorrente_1 perché trattasi di società cancellata dal registro Imprese ed estinta in data 21.12.2021 come risulta dalla richiesta di cancellazione che produce nonché da visura RP pure prodotta.
Richiama l'art.2495 c. .c in base al quale la cancellazione determina la privazione della capacità giuridica della società estinta e sentenze della Cassazione che stabilirebbero che la cancellazione dal registro determina l'estinzione della società impedendole di agire o essere convenuta in giudizio e sostiene che il ricorso proposto da una società estinta sarebbe improcedibile per difetto ab origine della legittimazione attiva.
In subordine, quanto all'eccepita nullità delle cartelle per mancato invio della comunicazione di irregolarità, rileva che la normativa impone un invio generalizzato senza alcun riferimento a sanzioni di nullità in caso di mancato invio. E che la giurisprudenza della Cassazione avrebbe chiarito che l'invio è necessario solo in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non in caso di controlli automatizzati ex art.li 36 bis e 54 bis per omessi o tardivi versamenti come nel caso di specie. Rileva inoltre che nella cartella notificata si specificava che in ipotesi di mancato invio della comunicazione la contribuente poteva recarsi presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate per gli opportuni controlli e per la richiesta di sgravio.
Rileva poi che la ricorrente ha impugnato la cartella per meri vizi formali non contestando il dovuto che quindi si sarebbe cristallizzato ex art.115 c.p.c.
Quanto poi alla rilevata decadenza eccepisce la propria estraneità e la riferibilità dell'eccezione all'Agenzia Entrate- Riscossioni.
Si è costituita in giudizio per entrambi i ricorsi l'Agenzia Entrate- Riscossioni rilevando la propria carenza di legittimazione per gli atti antecedenti la cartella, di competenza dell'Agenzia Entrate quale Ente impositore. Rileva che non dovevano essere allegati gli atti presupposti indicati in cartella in base alle sentenze della
Cassazione e alla normativa che non prevederebbe alcuna sanzione di nullità.
Quanto alla eccepita decadenza sostiene vi sia stata la sospensione del termine decadenziale in virtu' della disciplina emergenziale . Rileva che dal combinato disposto dell'art.68 commi 1 e 2 e 2 bis del DL
18/2020 e l'art.12 d.lgs. n.159/2015 richiamato dallo stesso art.68 e dell'art. 68 comma 4 bis lettera b) vi sarebbe stata una sospensione di 478 giorni e 24 mesi anche per ruoli affidati ad ADER oltre il
31.12.2021 E sostiene che tutte le proroghe sarebbero cumulabili.
Parte ricorrente ha depositato memoria conclusiva nella quale rileva in via preliminare la violazione dell'art.25 bis DLGS 546/92 in quanto gli allegati prodotti dagli Uffici non sarebbero muniti di attestazione di conformità e ciò comporterebbe che il giudice non ne dovrebbe tener conto e i documenti sarebbero inutilizzabili.
Quanto all'eccepita LI del ricorso, rileva che parimenti dovrebbe essere dichiarata anche la nullità della cartella perché notificata nel 2025 ad un soggetto inesistente da anni .
Insiste sulla decadenza in quanto non potrebbe invocarsi la proroga ID in quanto la stessa si applicherebbe unicamente ai ruoli consegnati all'agente della riscossione tra l'8 marzo 2020 e il
31.12.2021 mentre nel caso in esame i ruoli sono stati consegnati successivamente .
Chiede la distrazione delle spese in favore dell'avvocato Difensore_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di LI sollevata dall'Ente impositore e relativa alla carenza di legittimazione attiva della società estinta e l'eccezione di nullità della cartella in quanto trattasi di cartella notificata a società estinta ,sollevata dalla ricorrente nella memoria di replica in risposta all' eccezione di LI .
Le due eccezioni vengono esaminate congiuntamente per i seguenti motivi.
L'art. 28 D.lgs. n.175/2014 al comma quattro prevede che “Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento contenzioso e riscossione dei tributi e contributi e sanzioni ed interessi ,
l'estinzione della società di cui all'art. 2495 cc ha effetto trascorsi cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese “.
Nel caso in esame la cancellazione è avvenuta il 21.12.2021 e le cartella sono state notificate nel
2025 , quindi entro i cinque anni.
La suprema Corte ha più volte valorizzato una ultrattività della legale rappresentanza e della legittimazione ad agire dell'ex liquidatore statuendo nel senso che in tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, stante il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione previsto dall'art. 28 comma 4 del D.lgs. n. 175/2014- il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall'art. 2495 comma 2 del C.C. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso. Ex plurimis Cassazione n. 36892/2022 e
Cass. n. 22070/2023.
In conformità vedasi la recente Cassazione ordinanza 10429/2025 :” In tema di accertamento tributario,
l'art.28 comma 4 del D.lgs. n. 175 del 2014, applicabile alle società la cui richiesta di cancellazione dal registro delle imprese sia stata presentata dal 13 dicembre 2014 in poi, comporta che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale per i cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi conferendo mandato alle liti, mente sono privi di legittimazione gli ex soci, poiché gli effetti previsti dall'art.2495 comma 2 c.c. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso.”.
Da ultimo, temporalmente, Cass. ordinanza n.17890 /2025:” La società cessata mantiene, ma temporaneamente, per il quinquennio previsto, una capacità e soggettività anche processuale altrimenti inesistenti, al solo fine di garantire (per il medesimo periodo) l'efficacia dell'attività (sostanziale e processuale) degli enti legittimati a richiedete i tributi o contributi e l'ex liquidatore o in mancanza, l'ex legale rappresentante conserva tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale”.
Tale sentenza peraltro richiama la sentenza della Cassazione Sez. Unite n.3625/2025 la quale ha statuito che “ ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento e contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi l'estinzione della società di cui all'art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese,” e che tale norma non si limita a prevedere una posticipazione degli effetti dell'estinzione al solo fine di consentire e facilitare all'Ufficio la notificazione dell'atto impositivo ma permette all'ex liquidatore di
“ conservare tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale, nella misura in cui questi rispondano ai fini indicati nell'art. 28 comma 4 che, altrimenti opinando, non potrebbe operare”. Con la conseguenza che “ l'ex liquidatore , oltre a ricevere le notifiche degli atti impositivi può anche opporsi agli stessi e conferire mandato alle liti dovendosi la dilazione legislativa 'atti del contenzioso' riferirsi in senso stretto e tecnico proprio agli atti del processo e della tutela giurisdizionale” .
Ne discende che nel caso in esame vanno respinte le eccezioni di LI e nullità dell'atto impugnato sollevate dalle Parti in quanto i la società conserva la legittimazione , il liquidatore è legittimato passivo ed attivo e l'atto notificato alla società estinta in liquidazione è valido.
Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente.
L'Agenzia Entrate-Riscossione ritiene che la decadenza non sia operante in quanto dal combinato disposto dell'art.68 commi 1 e 2 e 2 bis del D.L. 18/2020, dell'art..12 d.lgs. n.159/2015 richiamato dallo stesso art.68 e dell'art. 68 comma 4 bis lettera b) vi sarebbe una sospensione di 478 giorni e 24 mesi anche per ruoli affidati ad ADER oltre il 31.12.2021.
Tali norme non sono applicabili al caso in esame per i seguenti motivi.
L'art.68 comma 1 DL citato - che prevede una sospensione per il periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021- si applica unicamente laddove le entrate tributarie siano state affidate all'agente della riscossione durante tale periodo. Vedasi ex plurimis sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Lombardia n. 694/2025, n.1150/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campagna sent. n.
6589/2025.
La conferma a tale impostazione può anche rinvenirsi indirettamente dalla pronuncia della Cassazione
a Sezioni Unite n.1630/2025 che ha stabilito che la proroga di ottantacinque giorni introdotta dall'art.67 stesso decreto legge si applica non solo per le scadenze del 2020, ma anche ai termini relativi agli anni successivi. Tale proroga a cascata non è invece stata statuita per le prescrizioni e decadenze di cui all'art. 68 stesso decreto che pertanto non producono effetto a cascata per gli anni oltre la pandemia.
Nel caso in esame quanto all'RG 2420/2025 risulta che il ruolo è stato reso esecutivo il 17.3.2023 e consegnato il 25.4.2023 quindi affidato fuori dal periodo di sospensione sopra richiamato.
Parimenti quanto all'RG 2479/2025 trattasi di un ruolo reso esecutivo il 14.2.2023 e consegnato il
10/3/2023, di un ruolo reso esecutivo il 2.3.2023 e consegnato il 25.3.2023 e di altro ruolo reso esecutivo in data 3.2.2023 e consegnato il 10.3.2023.Quindi tutti ruoli affidati fuori dal periodo di sospensione.
L'inapplicabilità al caso in esame dell'art.68 comma 1 comporta di conseguenza l'inapplicabilità dell'art.12
d.lgs. n.159/2015 richiamato dallo stesso art.68 comma 1. Peraltro l'art.12 prevede la proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Quindi in ogni caso il periodo di sospensione terminava il 31.8.2021 e i due anni successivi ci portano ad un periodo antecedente alla notifica delle cartelle avvenute nel 2025.
Neppure risulta applicabile l'art. 68 comma 4 bis .
Infatti tale norma prevede una prima proroga generalizzata di ventiquattro mesi per i carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui al comma 1 e successivamente fino al 3.12.2021. E come si è detto i carichi oggetto di contenzioso sono stati affidati successivamente.
Lo stesso comma prevede poi la stessa proroga anche per i ruoli affidati dopo il 31.12.2021 ma limitatamente a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art.157 comma 3 lettere a) b) e c).
Ma l'art.157 comma 3 , per quanto rileva nel presente contenzioso, alla lettera a) si riferisce alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018 e alla lettera b) alle le dichiarazioni dei sostituti di imposta presentate nell' anno 2017. Mentre i ruoli in questione riguardano dichiarazioni presentate nel 2019 e
2020.
Da quanto fin qui esposto discende la decadenza del potere impositivo.
La statuizione della decadenza comporta l'assorbimento di ogni altra eccezione delle Parti.
Le spese seguono la soccombenza.
Gli Uffici sono condannati a rifondere in via solidale a parte ricorrente le spese di lite liquidate nella misura di €. 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generale e accessori di legge.
Con distrazione in favore del dott. Difensore_1 che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti.
Condanna gli Uffici costituiti al pagamento in via solidale alla ricorrente delle spese di lite liquidate in €.
2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali e accessori di Legge. Con distrazione in favore del dott. Difensore_1.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
AB CR RE LI
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente
CA TI, Relatore
ERCOLANI GIORGIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2420/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230065034205000 IVA-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 2479/2025 depositato il 27/05/2025 proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230060014023000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230060014023000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di due procedimenti aventi ad oggetto l'impugnativa di due cartelle di pagamento : la n.
06820230065034205000 afferente al controllo automatizzato ex art.54 bis D.P.R. 633/1972 per IVA anno
2019 per €. 8.400,76 (RG.2420/2025) e la n. 06820230060014023000 afferente controlli automatizzati ex art.54 bis citato relativo ad IVA anno 2018 e ex art.36 bis D.P.R. 600/73 per ritenute alla fonte anni
2018-2019 modelli 770 del 2019 e 2020 per € 8.812,90.
All'udienza del 9.7.25 i due ricorsi venivano riuniti.
Le cartelle sono intestate a Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione e sono state notificate in data 26 e 28 febbraio 2025 alla società e per essa all'ultimo legale rappresentante Rappresentante_1 , liquidatore della società. Quest'ultima risulta cessata e cancellata dal Registro delle Imprese in data 21.10.2021. I ricorsi sono presentati dalla Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione in persona del liquidatore signora Rappresentante_1.
Parte ricorrente nei ricorsi eccepisce la nullità della cartella per mancata notificazione della comunicazione preventiva all'esito dei procedimenti automatizzati ai sensi e per gli effetti dell'art.36 bis comma tre bis D.P.R. 600/1973 , art.54/ bis D.P.R. 633/72 , dell'art. 6 comma 5 L. 212/2000 e art. 2 comma 2 D.lgs. 462/1997. Rileva che in una cartella (RG 2420/2025) si fa riferimento ad una comunicazione senza indicazione della data di consegna e nell'altra cartella (RG 2479/2025)si fa riferimento parimenti a due comunicazioni di irregolarità senza indicazione della data di consegna e ad un'altra comunicazione indicata come consegnata in data 9.3.2022.Afferma che la società non avrebbe mai ricevuto alcuna comunicazione di irregolarità . La mancata notifica delle comunicazioni comporterebbe, secondo la ricorrente, la nullità della cartella stessa.
Eccepisce inoltre come secondo motivo di ricorso la nullità delle cartelle per decadenza del termine di riscossione in violazione dell'art.25 D.P.R. 602/1973.
Ritiene che in base a tale norma la notifica della cartella andasse fatta entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione per le somme dovute a seguito dell'attività accertativa ex art.36 bis e 54 bis citati. Quindi la cartella n. 06820230065034205000 avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2023 laddove invece veniva notificata nel 2025; e la cartella n. 06820230060014023000 doveva essere ordinariamente notificata entro il 31.12.2022 ma che la proroga ID portava il termine al 31.12.2024 laddove invece la notifica è avvenuta sempre nel 2025
In entrambi i procedimenti si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano eccependo in via preliminare l'LI del ricorso per carenza di legittimazione attiva della Ricorrente_1 perché trattasi di società cancellata dal registro Imprese ed estinta in data 21.12.2021 come risulta dalla richiesta di cancellazione che produce nonché da visura RP pure prodotta.
Richiama l'art.2495 c. .c in base al quale la cancellazione determina la privazione della capacità giuridica della società estinta e sentenze della Cassazione che stabilirebbero che la cancellazione dal registro determina l'estinzione della società impedendole di agire o essere convenuta in giudizio e sostiene che il ricorso proposto da una società estinta sarebbe improcedibile per difetto ab origine della legittimazione attiva.
In subordine, quanto all'eccepita nullità delle cartelle per mancato invio della comunicazione di irregolarità, rileva che la normativa impone un invio generalizzato senza alcun riferimento a sanzioni di nullità in caso di mancato invio. E che la giurisprudenza della Cassazione avrebbe chiarito che l'invio è necessario solo in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non in caso di controlli automatizzati ex art.li 36 bis e 54 bis per omessi o tardivi versamenti come nel caso di specie. Rileva inoltre che nella cartella notificata si specificava che in ipotesi di mancato invio della comunicazione la contribuente poteva recarsi presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate per gli opportuni controlli e per la richiesta di sgravio.
Rileva poi che la ricorrente ha impugnato la cartella per meri vizi formali non contestando il dovuto che quindi si sarebbe cristallizzato ex art.115 c.p.c.
Quanto poi alla rilevata decadenza eccepisce la propria estraneità e la riferibilità dell'eccezione all'Agenzia Entrate- Riscossioni.
Si è costituita in giudizio per entrambi i ricorsi l'Agenzia Entrate- Riscossioni rilevando la propria carenza di legittimazione per gli atti antecedenti la cartella, di competenza dell'Agenzia Entrate quale Ente impositore. Rileva che non dovevano essere allegati gli atti presupposti indicati in cartella in base alle sentenze della
Cassazione e alla normativa che non prevederebbe alcuna sanzione di nullità.
Quanto alla eccepita decadenza sostiene vi sia stata la sospensione del termine decadenziale in virtu' della disciplina emergenziale . Rileva che dal combinato disposto dell'art.68 commi 1 e 2 e 2 bis del DL
18/2020 e l'art.12 d.lgs. n.159/2015 richiamato dallo stesso art.68 e dell'art. 68 comma 4 bis lettera b) vi sarebbe stata una sospensione di 478 giorni e 24 mesi anche per ruoli affidati ad ADER oltre il
31.12.2021 E sostiene che tutte le proroghe sarebbero cumulabili.
Parte ricorrente ha depositato memoria conclusiva nella quale rileva in via preliminare la violazione dell'art.25 bis DLGS 546/92 in quanto gli allegati prodotti dagli Uffici non sarebbero muniti di attestazione di conformità e ciò comporterebbe che il giudice non ne dovrebbe tener conto e i documenti sarebbero inutilizzabili.
Quanto all'eccepita LI del ricorso, rileva che parimenti dovrebbe essere dichiarata anche la nullità della cartella perché notificata nel 2025 ad un soggetto inesistente da anni .
Insiste sulla decadenza in quanto non potrebbe invocarsi la proroga ID in quanto la stessa si applicherebbe unicamente ai ruoli consegnati all'agente della riscossione tra l'8 marzo 2020 e il
31.12.2021 mentre nel caso in esame i ruoli sono stati consegnati successivamente .
Chiede la distrazione delle spese in favore dell'avvocato Difensore_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di LI sollevata dall'Ente impositore e relativa alla carenza di legittimazione attiva della società estinta e l'eccezione di nullità della cartella in quanto trattasi di cartella notificata a società estinta ,sollevata dalla ricorrente nella memoria di replica in risposta all' eccezione di LI .
Le due eccezioni vengono esaminate congiuntamente per i seguenti motivi.
L'art. 28 D.lgs. n.175/2014 al comma quattro prevede che “Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento contenzioso e riscossione dei tributi e contributi e sanzioni ed interessi ,
l'estinzione della società di cui all'art. 2495 cc ha effetto trascorsi cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese “.
Nel caso in esame la cancellazione è avvenuta il 21.12.2021 e le cartella sono state notificate nel
2025 , quindi entro i cinque anni.
La suprema Corte ha più volte valorizzato una ultrattività della legale rappresentanza e della legittimazione ad agire dell'ex liquidatore statuendo nel senso che in tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, stante il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione previsto dall'art. 28 comma 4 del D.lgs. n. 175/2014- il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall'art. 2495 comma 2 del C.C. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso. Ex plurimis Cassazione n. 36892/2022 e
Cass. n. 22070/2023.
In conformità vedasi la recente Cassazione ordinanza 10429/2025 :” In tema di accertamento tributario,
l'art.28 comma 4 del D.lgs. n. 175 del 2014, applicabile alle società la cui richiesta di cancellazione dal registro delle imprese sia stata presentata dal 13 dicembre 2014 in poi, comporta che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale per i cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi conferendo mandato alle liti, mente sono privi di legittimazione gli ex soci, poiché gli effetti previsti dall'art.2495 comma 2 c.c. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso.”.
Da ultimo, temporalmente, Cass. ordinanza n.17890 /2025:” La società cessata mantiene, ma temporaneamente, per il quinquennio previsto, una capacità e soggettività anche processuale altrimenti inesistenti, al solo fine di garantire (per il medesimo periodo) l'efficacia dell'attività (sostanziale e processuale) degli enti legittimati a richiedete i tributi o contributi e l'ex liquidatore o in mancanza, l'ex legale rappresentante conserva tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale”.
Tale sentenza peraltro richiama la sentenza della Cassazione Sez. Unite n.3625/2025 la quale ha statuito che “ ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento e contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi l'estinzione della società di cui all'art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese,” e che tale norma non si limita a prevedere una posticipazione degli effetti dell'estinzione al solo fine di consentire e facilitare all'Ufficio la notificazione dell'atto impositivo ma permette all'ex liquidatore di
“ conservare tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale, nella misura in cui questi rispondano ai fini indicati nell'art. 28 comma 4 che, altrimenti opinando, non potrebbe operare”. Con la conseguenza che “ l'ex liquidatore , oltre a ricevere le notifiche degli atti impositivi può anche opporsi agli stessi e conferire mandato alle liti dovendosi la dilazione legislativa 'atti del contenzioso' riferirsi in senso stretto e tecnico proprio agli atti del processo e della tutela giurisdizionale” .
Ne discende che nel caso in esame vanno respinte le eccezioni di LI e nullità dell'atto impugnato sollevate dalle Parti in quanto i la società conserva la legittimazione , il liquidatore è legittimato passivo ed attivo e l'atto notificato alla società estinta in liquidazione è valido.
Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente.
L'Agenzia Entrate-Riscossione ritiene che la decadenza non sia operante in quanto dal combinato disposto dell'art.68 commi 1 e 2 e 2 bis del D.L. 18/2020, dell'art..12 d.lgs. n.159/2015 richiamato dallo stesso art.68 e dell'art. 68 comma 4 bis lettera b) vi sarebbe una sospensione di 478 giorni e 24 mesi anche per ruoli affidati ad ADER oltre il 31.12.2021.
Tali norme non sono applicabili al caso in esame per i seguenti motivi.
L'art.68 comma 1 DL citato - che prevede una sospensione per il periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021- si applica unicamente laddove le entrate tributarie siano state affidate all'agente della riscossione durante tale periodo. Vedasi ex plurimis sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Lombardia n. 694/2025, n.1150/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campagna sent. n.
6589/2025.
La conferma a tale impostazione può anche rinvenirsi indirettamente dalla pronuncia della Cassazione
a Sezioni Unite n.1630/2025 che ha stabilito che la proroga di ottantacinque giorni introdotta dall'art.67 stesso decreto legge si applica non solo per le scadenze del 2020, ma anche ai termini relativi agli anni successivi. Tale proroga a cascata non è invece stata statuita per le prescrizioni e decadenze di cui all'art. 68 stesso decreto che pertanto non producono effetto a cascata per gli anni oltre la pandemia.
Nel caso in esame quanto all'RG 2420/2025 risulta che il ruolo è stato reso esecutivo il 17.3.2023 e consegnato il 25.4.2023 quindi affidato fuori dal periodo di sospensione sopra richiamato.
Parimenti quanto all'RG 2479/2025 trattasi di un ruolo reso esecutivo il 14.2.2023 e consegnato il
10/3/2023, di un ruolo reso esecutivo il 2.3.2023 e consegnato il 25.3.2023 e di altro ruolo reso esecutivo in data 3.2.2023 e consegnato il 10.3.2023.Quindi tutti ruoli affidati fuori dal periodo di sospensione.
L'inapplicabilità al caso in esame dell'art.68 comma 1 comporta di conseguenza l'inapplicabilità dell'art.12
d.lgs. n.159/2015 richiamato dallo stesso art.68 comma 1. Peraltro l'art.12 prevede la proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Quindi in ogni caso il periodo di sospensione terminava il 31.8.2021 e i due anni successivi ci portano ad un periodo antecedente alla notifica delle cartelle avvenute nel 2025.
Neppure risulta applicabile l'art. 68 comma 4 bis .
Infatti tale norma prevede una prima proroga generalizzata di ventiquattro mesi per i carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui al comma 1 e successivamente fino al 3.12.2021. E come si è detto i carichi oggetto di contenzioso sono stati affidati successivamente.
Lo stesso comma prevede poi la stessa proroga anche per i ruoli affidati dopo il 31.12.2021 ma limitatamente a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art.157 comma 3 lettere a) b) e c).
Ma l'art.157 comma 3 , per quanto rileva nel presente contenzioso, alla lettera a) si riferisce alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018 e alla lettera b) alle le dichiarazioni dei sostituti di imposta presentate nell' anno 2017. Mentre i ruoli in questione riguardano dichiarazioni presentate nel 2019 e
2020.
Da quanto fin qui esposto discende la decadenza del potere impositivo.
La statuizione della decadenza comporta l'assorbimento di ogni altra eccezione delle Parti.
Le spese seguono la soccombenza.
Gli Uffici sono condannati a rifondere in via solidale a parte ricorrente le spese di lite liquidate nella misura di €. 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generale e accessori di legge.
Con distrazione in favore del dott. Difensore_1 che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti.
Condanna gli Uffici costituiti al pagamento in via solidale alla ricorrente delle spese di lite liquidate in €.
2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali e accessori di Legge. Con distrazione in favore del dott. Difensore_1.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
AB CR RE LI