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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PLAISANT ANTONIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 718/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19T-3622 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Nell'interesse del ricorrente: Voglia il giudice annullare l'atto impugnato, con vittoria di spese.
Nell'interesse del Comune di Cagliari: Voglia il giudice rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame è stato chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento in epigrafe descritto.
Nel corso del giudizio il Comune di Cagliari ha versato in atti prova dell'avvenuto annullamento dell'atto impugnato in autotutela.
Fissata l'udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al Giudice non resta che provvedere in conformità a quanto concordemente richiesto dalle parti, con spese di lite a carico della parte soccombente in base al principio di soccombenza virtuale, adeguatamente contenute nella misura indicata in dispositivo, considerato che l'intervenuto annullamento dell'atto impugnato in autotutela ha obiettivamente ridotto la complessità della causa e l'attività difensiva.
P.Q.M.
il giudice della Corte tributaria di primo grado di Cagliari dichiara cessata la materia del contendere e condanna il Comune di Cagliari al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in euro 150,00 oltre accessori di legge ove dovuti.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PLAISANT ANTONIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 718/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19T-3622 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Nell'interesse del ricorrente: Voglia il giudice annullare l'atto impugnato, con vittoria di spese.
Nell'interesse del Comune di Cagliari: Voglia il giudice rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame è stato chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento in epigrafe descritto.
Nel corso del giudizio il Comune di Cagliari ha versato in atti prova dell'avvenuto annullamento dell'atto impugnato in autotutela.
Fissata l'udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al Giudice non resta che provvedere in conformità a quanto concordemente richiesto dalle parti, con spese di lite a carico della parte soccombente in base al principio di soccombenza virtuale, adeguatamente contenute nella misura indicata in dispositivo, considerato che l'intervenuto annullamento dell'atto impugnato in autotutela ha obiettivamente ridotto la complessità della causa e l'attività difensiva.
P.Q.M.
il giudice della Corte tributaria di primo grado di Cagliari dichiara cessata la materia del contendere e condanna il Comune di Cagliari al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in euro 150,00 oltre accessori di legge ove dovuti.