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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/04/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il giudice Stefania Deiana, in esito all'udienza cartolare del 6 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2640/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LILIANA PINTUS Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro col Controparte_1 patrocinio dell'avv. VALERIA FRAU
OPPOSTA
Oggetto: “fideiussione – polizza fideiussoria”
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: v. atto introduttivo e note depositate il 4 marzo 2025
PER L'OPPOSTA: v. note depositate il 5 marzo 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 10 ottobre 2023 conveniva davanti a questo tribunale la Parte_1
, proponendo opposizione tardiva al Controparte_1 decreto n. 260/2021 con cui, in accoglimento del ricorso proposto dalla banca, gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 66303,96, cui aveva fatto seguito l'instaurazione della procedura esecutiva mobiliare nei confronti di esso opponente, stante l'irrevocabilità del provvedimento monitorio e il mancato pagamento del dovuto.
Esponeva che, notificatogli il pignoramento presso terzi da parte della
[...]
in nome e per conto della banca opposta, esso debitore aveva proposto Controparte_2 opposizione ai sensi dell'art. 615, II comma c.p.c., invocando l'applicazione della nota sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023, secondo cui il GE “ha il dovere (che deve essere esercitato fino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito) di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo” e, ove “tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine. All'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole –sia esso positivo oppure negativo- deve informare le parti e avvisare il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”.
pagina 1 di 3 Tanto premesso, ottenuta la sospensione della procedura esecutiva, assumeva la nullità della fideiussione sottoscritta per violazione della normativa dettata a tutela della concorrenza e del mercato, sostenendo che il contratto ricalcava lo schema predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, ritenuto illegittimo sia dalla Banca d'IA sia dal giudice di legittimità con la sentenza n. 29810/2017. In particolare, eccepiva la nullità delle clausole di cui ai punti n 2, 6 e 8 dello schema contrattuale, di reviviscenza, di dispensa del creditore dall'osservanza del termine ex art
1957, c.c. e di sopravvivenza dell'obbligo del fideiussore anche in caso di invalidità delle obbligazioni garantite. Nullità che si estendeva ad avviso dell'opponente all'intero contratto di garanzia.
Sosteneva comunque che l'invalidità delle singole clausole conformate allo schema ritenuto illecito avrebbe comunque escluso la fondatezza della pretesa azionata dalla banca dato che, non avendo efficacia la deroga pattizia al termine di cui all'art. 1957, c.c., questa era incorsa in decadenza, avendo omesso di agire per l'escussione della fideiussione nel termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c., con conseguente illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa.
Sosteneva infine che una terza società garante aveva provveduto al pagamento della somma oggetto di garanzia.
Concludeva perché fosse dichiarata la nullità della fideiussione, con conseguente revoca del provvedimento monitorio.
Si costituiva l'opposta e contestava le ragioni a sostegno dell'opposizione. Premesso che il credito azionato trovava fonte in un contratto di mutuo rimasto inadempiuto, rilevava come nella specie l'opposizione fosse inammissibile, oltre che infondata, non potendo invocare la qualifica Parte_1 di consumatore, stante la carica ricoperta nella società debitrice, essendo egli componente del relativo consiglio di amministrazione. Rilevava inoltre che nella specie l'opponente aveva stipulato un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione in senso proprio, con conseguente legittimità della deroga all'art. 1957, c.c., clausola liberamente negoziata e non integrante alcuna violazione della normativa antitrust. Negava ogni rilevanza alla questione inerente alla garanzia sussidiaria prestata dal CP_3
peraltro non evocata in causa. Concludeva per l'inammissibilità dell'opposizione e la
[...] conferma del provvedimento monitorio.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza cartolare del 6 marzo 2025 sulle riferite conclusioni.
***
L'opposizione è palesemente infondata, non potendo identificarsi l'odierno opponente nella figura del consumatore prevista dall'art. 3, lett. a, Codice del Consumo, dato che all'epoca di sottoscrizione del contratto di garanzia lo rivestiva la qualifica di vicepresidente del consiglio di Parte_1 amministrazione della società garantita, rimarcandosi che l'atto di nomina risale al 1° giugno 2017 (v. visura camerale, all. 3 opposta) e che la fideiussione era stata da lui sottoscritta il 30 maggio 2018.
Deve per questo presumersi, in difetto di elementi di prova deponenti in senso diverso, che la garanzia sia stata prestata dal membro del c.d.a. in funzione e nell'esercizio della sua attività gestoria e imprenditoriale.
Proprio in ragione dell'accessorietà della garanzia prestata dallo al rapporto di mutuo intercorrente Pt_1 fra la obbligata principale, e l'odierna opposta, deve infatti presumersi che la Parte_2 fideiussione sia stata stipulata “al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale. Di talché è atto pagina 2 di 3 compiuto dal professionista non solo quello che costituisca di per sé esercizio della professione, ma anche quello legato alla professione da un nes so funzionale” (Cass.
22810/2018; sul punto, anche Cass. 8419/2019 e Cass. 11773/2013), sicuramente ravvisabile nella specie in ragione del ruolo rivestito dall'opponente nella società cooperativa in favore della quale aveva prestato la garanzia, escussa col ricorso in sede monitoria.
Deve pertanto escludersi l'applicazione dei principi affermati dalle Sezioni unite a tutela del consumatore, non venendo in rilievo alcuna valutazione circa la ricorrenza di ipotizzate nullità di protezione a tutela del soggetto debole del rapporto che, subendo l'esecuzione forzata, intenda far valere la natura abusiva delle clausole di cui in espositiva.
Il rimedio processuale riconosciuto all'ingiunto dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite n.
9479/2023, pronunciata nel solco della giurisprudenza sovranazionale ricavabile dalle quattro pronunce della Corte di giustizia dell'UE rese il 17 maggio 2022, deve infatti circoscriversi all'opposizione tardiva tesa a far valere il pregiudizio, derivante al debitore che rivesta la qualifica di consumatore, dalle clausole abusive impostegli in violazione della disciplina consumeristica, non determinandosi un'indiscriminata riapertura dei termini processuali perentori di cui all'art. 641, cpc, ed essendo le altre questioni ormai coperte dal giudicato. Resta in definitiva precluso l'esercizio di alcun potere di controllo del giudice sull'eventuale carattere abusivo delle clausole di cui l'opponente invoca la nullità, peraltro nella specie attinente propriamente al profilo della violazione della normativa dettata a tutela della libera concorrenza nel mercato unico europeo.
L'opposizione tardiva è pertanto inammissibile e trova definitiva conferma il decreto ingiuntivo opposto, da tempo divenuto irrevocabile per mancata tempestiva opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, dichiara inammissibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 260/2021 proposta da e lo condanna al Parte_1 rimborso in favore di , delle spese Controparte_1 processuali, liquidate in complessivi € 5.800,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
Sassari, 11 aprile 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il giudice Stefania Deiana, in esito all'udienza cartolare del 6 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2640/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LILIANA PINTUS Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro col Controparte_1 patrocinio dell'avv. VALERIA FRAU
OPPOSTA
Oggetto: “fideiussione – polizza fideiussoria”
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: v. atto introduttivo e note depositate il 4 marzo 2025
PER L'OPPOSTA: v. note depositate il 5 marzo 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 10 ottobre 2023 conveniva davanti a questo tribunale la Parte_1
, proponendo opposizione tardiva al Controparte_1 decreto n. 260/2021 con cui, in accoglimento del ricorso proposto dalla banca, gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 66303,96, cui aveva fatto seguito l'instaurazione della procedura esecutiva mobiliare nei confronti di esso opponente, stante l'irrevocabilità del provvedimento monitorio e il mancato pagamento del dovuto.
Esponeva che, notificatogli il pignoramento presso terzi da parte della
[...]
in nome e per conto della banca opposta, esso debitore aveva proposto Controparte_2 opposizione ai sensi dell'art. 615, II comma c.p.c., invocando l'applicazione della nota sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023, secondo cui il GE “ha il dovere (che deve essere esercitato fino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito) di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo” e, ove “tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine. All'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole –sia esso positivo oppure negativo- deve informare le parti e avvisare il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”.
pagina 1 di 3 Tanto premesso, ottenuta la sospensione della procedura esecutiva, assumeva la nullità della fideiussione sottoscritta per violazione della normativa dettata a tutela della concorrenza e del mercato, sostenendo che il contratto ricalcava lo schema predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, ritenuto illegittimo sia dalla Banca d'IA sia dal giudice di legittimità con la sentenza n. 29810/2017. In particolare, eccepiva la nullità delle clausole di cui ai punti n 2, 6 e 8 dello schema contrattuale, di reviviscenza, di dispensa del creditore dall'osservanza del termine ex art
1957, c.c. e di sopravvivenza dell'obbligo del fideiussore anche in caso di invalidità delle obbligazioni garantite. Nullità che si estendeva ad avviso dell'opponente all'intero contratto di garanzia.
Sosteneva comunque che l'invalidità delle singole clausole conformate allo schema ritenuto illecito avrebbe comunque escluso la fondatezza della pretesa azionata dalla banca dato che, non avendo efficacia la deroga pattizia al termine di cui all'art. 1957, c.c., questa era incorsa in decadenza, avendo omesso di agire per l'escussione della fideiussione nel termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c., con conseguente illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa.
Sosteneva infine che una terza società garante aveva provveduto al pagamento della somma oggetto di garanzia.
Concludeva perché fosse dichiarata la nullità della fideiussione, con conseguente revoca del provvedimento monitorio.
Si costituiva l'opposta e contestava le ragioni a sostegno dell'opposizione. Premesso che il credito azionato trovava fonte in un contratto di mutuo rimasto inadempiuto, rilevava come nella specie l'opposizione fosse inammissibile, oltre che infondata, non potendo invocare la qualifica Parte_1 di consumatore, stante la carica ricoperta nella società debitrice, essendo egli componente del relativo consiglio di amministrazione. Rilevava inoltre che nella specie l'opponente aveva stipulato un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione in senso proprio, con conseguente legittimità della deroga all'art. 1957, c.c., clausola liberamente negoziata e non integrante alcuna violazione della normativa antitrust. Negava ogni rilevanza alla questione inerente alla garanzia sussidiaria prestata dal CP_3
peraltro non evocata in causa. Concludeva per l'inammissibilità dell'opposizione e la
[...] conferma del provvedimento monitorio.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza cartolare del 6 marzo 2025 sulle riferite conclusioni.
***
L'opposizione è palesemente infondata, non potendo identificarsi l'odierno opponente nella figura del consumatore prevista dall'art. 3, lett. a, Codice del Consumo, dato che all'epoca di sottoscrizione del contratto di garanzia lo rivestiva la qualifica di vicepresidente del consiglio di Parte_1 amministrazione della società garantita, rimarcandosi che l'atto di nomina risale al 1° giugno 2017 (v. visura camerale, all. 3 opposta) e che la fideiussione era stata da lui sottoscritta il 30 maggio 2018.
Deve per questo presumersi, in difetto di elementi di prova deponenti in senso diverso, che la garanzia sia stata prestata dal membro del c.d.a. in funzione e nell'esercizio della sua attività gestoria e imprenditoriale.
Proprio in ragione dell'accessorietà della garanzia prestata dallo al rapporto di mutuo intercorrente Pt_1 fra la obbligata principale, e l'odierna opposta, deve infatti presumersi che la Parte_2 fideiussione sia stata stipulata “al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale. Di talché è atto pagina 2 di 3 compiuto dal professionista non solo quello che costituisca di per sé esercizio della professione, ma anche quello legato alla professione da un nes so funzionale” (Cass.
22810/2018; sul punto, anche Cass. 8419/2019 e Cass. 11773/2013), sicuramente ravvisabile nella specie in ragione del ruolo rivestito dall'opponente nella società cooperativa in favore della quale aveva prestato la garanzia, escussa col ricorso in sede monitoria.
Deve pertanto escludersi l'applicazione dei principi affermati dalle Sezioni unite a tutela del consumatore, non venendo in rilievo alcuna valutazione circa la ricorrenza di ipotizzate nullità di protezione a tutela del soggetto debole del rapporto che, subendo l'esecuzione forzata, intenda far valere la natura abusiva delle clausole di cui in espositiva.
Il rimedio processuale riconosciuto all'ingiunto dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite n.
9479/2023, pronunciata nel solco della giurisprudenza sovranazionale ricavabile dalle quattro pronunce della Corte di giustizia dell'UE rese il 17 maggio 2022, deve infatti circoscriversi all'opposizione tardiva tesa a far valere il pregiudizio, derivante al debitore che rivesta la qualifica di consumatore, dalle clausole abusive impostegli in violazione della disciplina consumeristica, non determinandosi un'indiscriminata riapertura dei termini processuali perentori di cui all'art. 641, cpc, ed essendo le altre questioni ormai coperte dal giudicato. Resta in definitiva precluso l'esercizio di alcun potere di controllo del giudice sull'eventuale carattere abusivo delle clausole di cui l'opponente invoca la nullità, peraltro nella specie attinente propriamente al profilo della violazione della normativa dettata a tutela della libera concorrenza nel mercato unico europeo.
L'opposizione tardiva è pertanto inammissibile e trova definitiva conferma il decreto ingiuntivo opposto, da tempo divenuto irrevocabile per mancata tempestiva opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, dichiara inammissibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 260/2021 proposta da e lo condanna al Parte_1 rimborso in favore di , delle spese Controparte_1 processuali, liquidate in complessivi € 5.800,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
Sassari, 11 aprile 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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