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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17407 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII^ Civile
VERBALE D'UDIENZA
All'esito dell'udienza del 11 dicembre 2025, alle ore 18,01 è chiamata la causa R.G.
n.22167/2022, letti gli atti del procedimento, rilevato che tutte le parti hanno aderito alla proposta del giudice come da note depositate e che pertanto va dichiarata cessata la materia del contendere.
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa LL IA CA
Sciolta la camera di consiglio alle ore 19,45, decisa la causa come da dispositivo e motivazione che seguono, con sentenza composta di pagine 6, resa ex art. 281 sexies c.p.c., e parte integrante del presente verbale di udienza di pari data, che viene comunicata alle parti.
1 2
Tribunale Ordinario di Roma
XIII Sezione Civile
il Giudice, Dott.ssa LL IA CA, emette la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 22167 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente tra con l'avv. Fusco Alessia, Parte_1
attrice e
in persona del Sindaco pro-tempore, con gli avv.ti Nicola Sabato e CP_1
AR PA convenuta e chiamante in causa e
, in persona legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Controparte_2
MA IN
- convenuta e chiamante in causa -
e persona legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Flajani
- terza chiamata -
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. e 2043 c.c.
2 3
MOTIVI DELLA DECISIONE1
La parte attrice con atto di citazione, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale Civile di Roma Capitale chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: - accertare e dichiarare in persona del Sindaco pro CP_1 tempore, per le causali di cui alla narrativa che precede, responsabile dei danni subiti dalla signora ai sensi dell'art. 2051 C.C. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 Parte_1
c.c.;
- per l'effetto, condannare in persona del Sindaco pro tempore a risarcire tutti i CP_1 danni subiti dalla signora nella misura di € 39.629,00 per danno Parte_1 biologico e spese mediche, o nella diversa misura che l'Illustrissimo Giudice adito riterrà congrua, giusta e 10 dovuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo;
oltre spese legali stragiudiziali per € 2.295,00 e spese legali della presente procedura da liquidarsi ai sottoscritti procuratori antistatari. Con vittoria di spese di giudizio”
A sostegno delle proprie pretese, assumeva quanto di seguito riportato: “ Il giorno 15 maggio 2019, in la signora camminava sul marciapiede di via CP_1 Parte_1
CA RI, quando, all'altezza del civico 3, inciampava in una grata atta al compluvio delle acque meteoriche, sottoposta rispetto al livello del manto stradale;
in corrispondenza del perimetro della grata erano presenti disconnessioni e rotture del manto stradale, evidente sintomo di mala gestio dell'area interessata;
all'evento assistevano numerosi testimoni tra cui la signora Testimone_1 nella caduta la signora riportava gravi lesioni e veniva trasportata a mezzo ambulanza 118 Pt_1 al C.T.O. di dove le veniva diagnosticata una frattura biossea gamba dx con necessità di CP_1 ricovero e prognosi di 30 giorni;
”.
Lamentava l'attrice di aver riportato lesioni con danni permanenti e chiedeva il risarcimento dei danni adducendo a carico della parte convenuta la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., ed in subordine la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., rilevando in particolare che: “L'incidente occorso alla signora si è verificato per Pt_1 responsabilità e colpa esclusiva del - proprietario della strada - che ha Controparte_4
3 4
violato l'art. 2051 C.C. o, in subordine, l'art. 2043 c.c., omettendo di tenere e mantenere la strada in condizione tale da non costituire un pericolo per gli utenti, che fanno affidamento sullo stato di apparente transitabilità e pedonabilità" (Cfr. Sent. della Corte di Cassazione del 24/05/2011 n.
11430).”
Quantificava i propri danni in “€ 39.629,00 per danno biologico e spese mediche, o nella diversa misura che l'Illustrissimo Giudice adito riterrà congrua, giusta e 10 dovuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo;
oltre spese legali stragiudiziali per €
2.295,00 e spese legali della presente procedura da liquidarsi ai sottoscritti procuratori antistatari.”
Si costituiva la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda in CP_1 quanto infondata in fatto e diritto e non provata, accogliendo le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: - in via preliminare autorizzare la chiamata in causa della società appaltatrice in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Via dei Fagiani n. 5, che alla data del CP_1
15/5/2019 aveva in sorveglianza e manutenzione Via CA RI nel tratto che è stato teatro del sinistro, e per l'effetto disporre il differimento della prima udienza di comparizione per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c.; accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta per i motivi esposti nella narrativa del CP_1 presente atto;
rigettare in ogni caso la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto sia nell'an che nel quantum;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, individuare la società in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, con sede in Via dei Fagiani n. 5, come esclusiva responsabile CP_1 dell'evento di cui è causa;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice nei confronti di condannare l'impresa appaltatrice CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a manlevare e/o rimborsare quanto CP_2 sarà tenuta pagare all'attrice in conseguenza del presente giudizio in forza di quanto CP_1 previsto dai Capitolato Speciale di appalto. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di lite;
oltre spese generali 15,00 %; IVA e Cassa Forense”.
Autorizza la chiamata del terzo si costituiva la chiedendo, Controparte_2 preliminarmente di autorizzare la chiamata in causa della propria Compagnia assicurativa (di seguito anche solo e nel Controparte_3 CP_3 merito il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto e non provata, nonché il rigetto della domanda nei suoi confronti, accogliendo le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, in via
4 5
preliminare e pregiudiziale: 2) disporre il differimento della prima udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al fine di consentire la chiamata in causa della CP_3 rappresentanza generale per l'Italia in persona del l.r.p.t. con sede legale in Corso Garibaldi n. 86
C.A.P. 20121 - Milano (MI). 3) Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita obbligatoria. nel merito: 1) in via principale, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare che l'impresa non è tenuta a manlevare e/o rimborsare Controparte_2
3) in via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche CP_1 parziale della domanda di parte attrice e/o contestuale dichiarazione di manleva, in favore di
[...]
condannare, in ragione della competenza richiamata in premessa, la LLOYD'S spa in CP_1 persona del rappresentante generale per l'Italia a manlevare e tenere indenne la Terza Chiamata.”
Veniva autorizzata la chiamata della che si costituiva in giudizio e chiedeva di CP_3
“rigettare ogni avversa istanze ed argomentazione, con la conseguente condanna alle spese di causa.”
Costituito integralmente il contraddittorio venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc. Depositate le memorie istruttorie, venivano ammesse le prove e svolta l'istruttoria orale ed ammessa CTU medico legale. Medio tempore, nelle more dell'espletamento della CTU veniva nominato questo giudicante in surroga al precedente titolare con decreto del presidente di sezione 112/2024. Questo giudice fissava udienza di prosecuzione ex art. 289 cpc al 17.04.2025 da tenersi nelle forme della trattazione scritta, ed in esito all'udienza, con ordinanza dell'8.7.2025, all'esito dell'istruttoria, letti gli atti ed i documenti allegati, le prove testimoniali e la CTU medico legale, riteneva che, in considerazione dell'oggetto della lite e della natura delle questioni giuridiche rilevanti, la controversia si prestasse ad essere risolta mediante l'accordo tra le parti, scongiurando l'alea dell'esito del processo e l'allungamento dei tempi di definizione e formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, proponendo alle parti di conciliare la causa alle seguenti condizioni:
“Pagamento in favore della parte attrice della complessiva somma di € Parte_1
7.500,00, somma proposta comprensiva di tutte le voci di danno patrimoniale e non patrimoniale e del danno morale, a cui si dovranno aggiungere gli interessi da lucro cessante da calcolarsi come in nota1, da parte della terza chiamata con riferimento al rischio Controparte_3 assunto con il certificato di polizza n. A2LIA01844J, in garanzia di in Controparte_2 manleva di detratta la franchigia di € 2.500,00 che resta a carico della CP_1 CP_2
[.. [..
[...]
che dovrà corrisponderla direttamente all'attrice, salvo diverso accordo tra Parte_2 CP_2
[.. e la Compagnia. - a tale importo va aggiunto il rimborso delle spese di CTU medico legale, pari ad € 800,00 oltre iva se pagata, nonché il pagamento di un contributo pari ad € 2.500,00, oltre accessori di legge, per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e
CPA come per legge e spese di CU. - abbandono di ogni ulteriore pretesa;
compensazione delle spese per il resto.”
Indicava alle parti alcune direttive utili ad orientarle nella decisione sull'adesione o meno alla proposta, alle quali si rimanda, indicate nell'ordinanza citata.
La causa era rinviata all'udienza del 10 novembre 2025 per la verifica, stabilendo che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note di trattazione. A tale udienza le parti hanno depositato note di adesione alla proposta del giudice. Il giudice ne ha preso atto ed ha rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies per dichiarare definitivamente cessata la materia del contendere dapprima all'udienza del 24.11.2026, poi realizzato che l'anno indicato per errore materiale era il 2026 e non il 2025 anticipava l'udienza alla data odierna, per i medesimi incombenti.
All'odierna udienza si prende atto che tutte le parti hanno aderito alla proposta del giudice e che pertanto non sussiste più alcuna ragione del contendere né interesse delle parti alla continuazione della causa e va cancellata la causa dal ruolo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• nulla sulle spese;
• dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi
Roma, 11.12.2025
Il Giudice
LL IA CA
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Lo svolgimento del processo e la motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies (aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII^ Civile
VERBALE D'UDIENZA
All'esito dell'udienza del 11 dicembre 2025, alle ore 18,01 è chiamata la causa R.G.
n.22167/2022, letti gli atti del procedimento, rilevato che tutte le parti hanno aderito alla proposta del giudice come da note depositate e che pertanto va dichiarata cessata la materia del contendere.
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa LL IA CA
Sciolta la camera di consiglio alle ore 19,45, decisa la causa come da dispositivo e motivazione che seguono, con sentenza composta di pagine 6, resa ex art. 281 sexies c.p.c., e parte integrante del presente verbale di udienza di pari data, che viene comunicata alle parti.
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Tribunale Ordinario di Roma
XIII Sezione Civile
il Giudice, Dott.ssa LL IA CA, emette la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 22167 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente tra con l'avv. Fusco Alessia, Parte_1
attrice e
in persona del Sindaco pro-tempore, con gli avv.ti Nicola Sabato e CP_1
AR PA convenuta e chiamante in causa e
, in persona legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Controparte_2
MA IN
- convenuta e chiamante in causa -
e persona legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Flajani
- terza chiamata -
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. e 2043 c.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE1
La parte attrice con atto di citazione, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale Civile di Roma Capitale chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: - accertare e dichiarare in persona del Sindaco pro CP_1 tempore, per le causali di cui alla narrativa che precede, responsabile dei danni subiti dalla signora ai sensi dell'art. 2051 C.C. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 Parte_1
c.c.;
- per l'effetto, condannare in persona del Sindaco pro tempore a risarcire tutti i CP_1 danni subiti dalla signora nella misura di € 39.629,00 per danno Parte_1 biologico e spese mediche, o nella diversa misura che l'Illustrissimo Giudice adito riterrà congrua, giusta e 10 dovuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo;
oltre spese legali stragiudiziali per € 2.295,00 e spese legali della presente procedura da liquidarsi ai sottoscritti procuratori antistatari. Con vittoria di spese di giudizio”
A sostegno delle proprie pretese, assumeva quanto di seguito riportato: “ Il giorno 15 maggio 2019, in la signora camminava sul marciapiede di via CP_1 Parte_1
CA RI, quando, all'altezza del civico 3, inciampava in una grata atta al compluvio delle acque meteoriche, sottoposta rispetto al livello del manto stradale;
in corrispondenza del perimetro della grata erano presenti disconnessioni e rotture del manto stradale, evidente sintomo di mala gestio dell'area interessata;
all'evento assistevano numerosi testimoni tra cui la signora Testimone_1 nella caduta la signora riportava gravi lesioni e veniva trasportata a mezzo ambulanza 118 Pt_1 al C.T.O. di dove le veniva diagnosticata una frattura biossea gamba dx con necessità di CP_1 ricovero e prognosi di 30 giorni;
”.
Lamentava l'attrice di aver riportato lesioni con danni permanenti e chiedeva il risarcimento dei danni adducendo a carico della parte convenuta la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., ed in subordine la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., rilevando in particolare che: “L'incidente occorso alla signora si è verificato per Pt_1 responsabilità e colpa esclusiva del - proprietario della strada - che ha Controparte_4
3 4
violato l'art. 2051 C.C. o, in subordine, l'art. 2043 c.c., omettendo di tenere e mantenere la strada in condizione tale da non costituire un pericolo per gli utenti, che fanno affidamento sullo stato di apparente transitabilità e pedonabilità" (Cfr. Sent. della Corte di Cassazione del 24/05/2011 n.
11430).”
Quantificava i propri danni in “€ 39.629,00 per danno biologico e spese mediche, o nella diversa misura che l'Illustrissimo Giudice adito riterrà congrua, giusta e 10 dovuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo;
oltre spese legali stragiudiziali per €
2.295,00 e spese legali della presente procedura da liquidarsi ai sottoscritti procuratori antistatari.”
Si costituiva la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda in CP_1 quanto infondata in fatto e diritto e non provata, accogliendo le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: - in via preliminare autorizzare la chiamata in causa della società appaltatrice in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Via dei Fagiani n. 5, che alla data del CP_1
15/5/2019 aveva in sorveglianza e manutenzione Via CA RI nel tratto che è stato teatro del sinistro, e per l'effetto disporre il differimento della prima udienza di comparizione per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c.; accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta per i motivi esposti nella narrativa del CP_1 presente atto;
rigettare in ogni caso la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto sia nell'an che nel quantum;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, individuare la società in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, con sede in Via dei Fagiani n. 5, come esclusiva responsabile CP_1 dell'evento di cui è causa;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice nei confronti di condannare l'impresa appaltatrice CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a manlevare e/o rimborsare quanto CP_2 sarà tenuta pagare all'attrice in conseguenza del presente giudizio in forza di quanto CP_1 previsto dai Capitolato Speciale di appalto. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di lite;
oltre spese generali 15,00 %; IVA e Cassa Forense”.
Autorizza la chiamata del terzo si costituiva la chiedendo, Controparte_2 preliminarmente di autorizzare la chiamata in causa della propria Compagnia assicurativa (di seguito anche solo e nel Controparte_3 CP_3 merito il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto e non provata, nonché il rigetto della domanda nei suoi confronti, accogliendo le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, in via
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preliminare e pregiudiziale: 2) disporre il differimento della prima udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al fine di consentire la chiamata in causa della CP_3 rappresentanza generale per l'Italia in persona del l.r.p.t. con sede legale in Corso Garibaldi n. 86
C.A.P. 20121 - Milano (MI). 3) Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita obbligatoria. nel merito: 1) in via principale, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare che l'impresa non è tenuta a manlevare e/o rimborsare Controparte_2
3) in via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche CP_1 parziale della domanda di parte attrice e/o contestuale dichiarazione di manleva, in favore di
[...]
condannare, in ragione della competenza richiamata in premessa, la LLOYD'S spa in CP_1 persona del rappresentante generale per l'Italia a manlevare e tenere indenne la Terza Chiamata.”
Veniva autorizzata la chiamata della che si costituiva in giudizio e chiedeva di CP_3
“rigettare ogni avversa istanze ed argomentazione, con la conseguente condanna alle spese di causa.”
Costituito integralmente il contraddittorio venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc. Depositate le memorie istruttorie, venivano ammesse le prove e svolta l'istruttoria orale ed ammessa CTU medico legale. Medio tempore, nelle more dell'espletamento della CTU veniva nominato questo giudicante in surroga al precedente titolare con decreto del presidente di sezione 112/2024. Questo giudice fissava udienza di prosecuzione ex art. 289 cpc al 17.04.2025 da tenersi nelle forme della trattazione scritta, ed in esito all'udienza, con ordinanza dell'8.7.2025, all'esito dell'istruttoria, letti gli atti ed i documenti allegati, le prove testimoniali e la CTU medico legale, riteneva che, in considerazione dell'oggetto della lite e della natura delle questioni giuridiche rilevanti, la controversia si prestasse ad essere risolta mediante l'accordo tra le parti, scongiurando l'alea dell'esito del processo e l'allungamento dei tempi di definizione e formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, proponendo alle parti di conciliare la causa alle seguenti condizioni:
“Pagamento in favore della parte attrice della complessiva somma di € Parte_1
7.500,00, somma proposta comprensiva di tutte le voci di danno patrimoniale e non patrimoniale e del danno morale, a cui si dovranno aggiungere gli interessi da lucro cessante da calcolarsi come in nota1, da parte della terza chiamata con riferimento al rischio Controparte_3 assunto con il certificato di polizza n. A2LIA01844J, in garanzia di in Controparte_2 manleva di detratta la franchigia di € 2.500,00 che resta a carico della CP_1 CP_2
[.. [..
[...]
che dovrà corrisponderla direttamente all'attrice, salvo diverso accordo tra Parte_2 CP_2
[.. e la Compagnia. - a tale importo va aggiunto il rimborso delle spese di CTU medico legale, pari ad € 800,00 oltre iva se pagata, nonché il pagamento di un contributo pari ad € 2.500,00, oltre accessori di legge, per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e
CPA come per legge e spese di CU. - abbandono di ogni ulteriore pretesa;
compensazione delle spese per il resto.”
Indicava alle parti alcune direttive utili ad orientarle nella decisione sull'adesione o meno alla proposta, alle quali si rimanda, indicate nell'ordinanza citata.
La causa era rinviata all'udienza del 10 novembre 2025 per la verifica, stabilendo che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note di trattazione. A tale udienza le parti hanno depositato note di adesione alla proposta del giudice. Il giudice ne ha preso atto ed ha rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies per dichiarare definitivamente cessata la materia del contendere dapprima all'udienza del 24.11.2026, poi realizzato che l'anno indicato per errore materiale era il 2026 e non il 2025 anticipava l'udienza alla data odierna, per i medesimi incombenti.
All'odierna udienza si prende atto che tutte le parti hanno aderito alla proposta del giudice e che pertanto non sussiste più alcuna ragione del contendere né interesse delle parti alla continuazione della causa e va cancellata la causa dal ruolo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• nulla sulle spese;
• dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi
Roma, 11.12.2025
Il Giudice
LL IA CA
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Lo svolgimento del processo e la motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies (aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.