Sentenza 11 giugno 2009
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice dibattimentale, investito di giudizio in ordine a reato rientrante tra quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., dichiari la propria incompetenza per territorio e trasmetta gli atti, anziché direttamente al giudice ritenuto competente a celebrare il dibattimento, al giudice dell'udienza preliminare distrettuale per l'individuazione di quello infradistrettuale territorialmente competente. (Fattispecie in tema di conflitto negativo di competenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2009, n. 28868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28868 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/06/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1999
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 16568/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti del:
TRIBUNALE DI NAPOLI;
con ordinanza pronunciata in data 30 settembre 2008;
nel procedimento
contro
:
DE VE LV, nato a [...] il [...]; DI IO SI, nato a [...] il [...]; LI RC, nato a [...] il [...]; IC EL, nato a [...] il [...]; RZ AR, nato a [...] il [...]; IE AN, nata a [...] il [...];
IE LE, nata a [...] il [...]; RR AV, nato a [...] il [...];
udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto in data 7 giugno 2006 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli rinviava gli imputati in epigrafe indicati al giudizio del Tribunale della stessa città per rispondere del delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74) e di reati previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R., commessi in località rientranti nella competenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
2. Con sentenza in data 20 marzo 2007 il Tribunale di Napoli dichiarava "la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di S. Maria Capua Vetere" e disponeva la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare perché fosse detto giudice ad indicare nel proprio decreto, ex art. 429 c.p.p., il giudice competente a celebrare il giudizio.
Spiegava il Tribunale che la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale infradistrettuale era inibita dall'incompetenza di detto organo in relazione ai procedimenti per i reati indicati nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis.
3. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare ha sollevato conflitto negativo di competenza, osservando che il Tribunale di Napoli era, in tal caso, tenuto a trasmettere gli atti direttamente al Tribunale infradistrettuale ritenuto competente. MOTIVI DE DECISIONE
4. La citata sentenza del Tribunale di Napoli deve essere annullata senza rinvio nella sola parte in cui ha disposto la trasmissione degli atti al G.U.P. presso il Tribunale di Napoli anziché al Tribunale, dichiarato competente, di S. Maria Capua Vetere.
4.1. Come si è detto, il Tribunale di Napoli ha, con la menzionata sentenza, dichiarato "la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere", ordinando la trasmissione degli atti non al giudice competente per il giudizio, nè al pubblico ministero presso il medesimo, ma al Giudice dell'udienza preliminare che erroneamente lo aveva individuato quale giudice territorialmente competente. A fondamento della decisione sono state poste le seguenti considerazioni:
- l'art. 23 c.p.p., comma 1, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale (C. cost. 15 marzo 1996, n. 70), stabilisce che, se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartenga alla competenza di altro giudice, deve dichiarare con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa ed ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente;
- ciò nondimeno, per i reati di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis prevede (tra i quali quello, per cui si procede, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74), la disposizione stessa stabilisce, in deroga alle regole ordinarie, che, nelle fasi delle indagini e dell'udienza preliminare, l'ufficio titolare dell'azione penale sia unico per l'intero distretto e che uno solo sia altresì il giudice territorialmente competente a celebrare l'udienza preliminare;
ne deriva che il pubblico ministero ed il giudice dell'udienza preliminare infradistrettuali (costituiti cioè presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) sono privi della competenza;
- inevitabile è, pertanto, trasmettere gli atti al Giudice dell'udienza preliminare distrettuale affinché investa il Tribunale territorialmente competente.
4.2. Detto questo, e dovendo ritenersi che il contrasto in questione sia riconducibile ai casi (cd. analoghi) di cui all'art. 28 c.p.p., comma 2, primo periodo, reputa la Corte, in conformità ad un ormai costante orientamento (cfr., ex plurimis, Cass. 1, 9 luglio 1999, Chiantese, RV 214285), che non debba trovare applicazione la regola, dettata dal secondo periodo dello stesso comma, secondo cui, in caso di contrasto fra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo, poiché la decisione del Tribunale di Napoli, nella parte in cui, dopo avere dichiarato la competenza territoriale di quello di S. Maria Capua Vetere, dispone la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare, si concretizza in un provvedimento qualificabile come abnorme, sia per la singolarità del suo contenuto, sia perché generatore di un'anomala regressione del procedimento (sull'elaborazione giurisprudenziale delle caratteristiche dell'atto abnorme cfr. da ultimo Cass. S.U. 20 dicembre 2007, p.m. in proc. Battistella e, in epoca anteriore, Cass. S.U. 26 aprile 1989, Goria;
Cass. S.U. 9 luglio 1997, p.m. in proc. Quarantelli;
Cass. S.U. 10 dicembre 1997, Di Battista;
Cass. S.U. 24 novembre 1999, Magnani;
Cass. S.U. 22 novembre 2000, p.m. in proc. Boniotti;
Cass. S.U. 22 novembre 2000, p.m. in proc. Istituto Buonarroti;
Cass. S.U. 31 gennaio 2001, p.m. in proc. Romano;
Cass. S.U. 31 maggio 2005, p.m. in proc. Minervini).
La declaratoria di incompetenza per territorio pronunciata dal giudice del dibattimento doveva, invero, comportare la trasmissione degli atti direttamente al giudice competente per il giudizio (e non al pubblico ministero alla stregua della ricordata sentenza della Corte Costituzionale 15 marzo 1996, n. 70). Come gli stessi giudici costituzionali hanno avuto modo di affermare (v. Corte Cost. 12 aprile 2001, n. 104), nei casi di procedimenti per i delitti di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, attratti alla sede distrettuale per quanto riguarda l'individuazione sia dell'ufficio del pubblico ministero incaricato delle indagini, sia del giudice dell'udienza preliminare competente ai sensi dell'art. 328 c.p.p., comma 1 bis, la competenza territoriale infradistrettuale acquista rilievo soltanto nella fase del dibattimento, ragione per cui il giudice del dibattimento che si dichiari territorialmente incompetente deve trasmettere gli atti direttamente al giudice del dibattimento competente, atteso che il pubblico ministero è privo della relativa competenza.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza 20 marzo 2007 del Tribunale di Napoli limitatamente alla parte in cui dispone la trasmissione degli atti al G.U.P. presso il Tribunale di Napoli anziché al tribunale di S. Maria Capua Vetere, dichiarato competente, cui dispone la trasmissione degli atti.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2009