Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/03/2001, n. 2993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2993 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
O L 4 L 7 3 O . B N E , E I 1 A N 9 P 9 O 1 I I - Z 1 D A 1 R - E 1 T S 2 PUBBLICA ITALIANA C I . I G LA CORT0299 3/0 1 L D E R 9 U I 3 A G E D 6 E E T 4 N . . N E T T S T S E R I ( A SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G. 14001/98 dott. Michele LO PIANO Consigliere rel. Rep. Cron. 6242 dott. Bruno DURANTE Consigliere dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud.
3.10.2000 dott. Donato CALABRESE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LE PA, domiciliato in Roma, presso la Corte di Cassazio- ne, difeso dall'avv. Diego Cacciatore, giusta delega in atti. Лис ricorrente
contro
TE IL e OY AT s.p.a. intimati avverso la sentenza n. 131/98 del Giudice di pace di Eboli, emessa il 9 marzo 1998 e depositata il 14 marzo 1998 (r.g. 1955/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 ot- tobre 2000 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Vincenzo Mac- 1539/2000 Oggetto: Risarcimento danni carone, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il signor LE PA ha convenuto, davanti al Giudice di pace di Eboli, la s.p.a. OY AT IC e la signora TE IL, delle quali ha chiesto la condanna al risarcimen- to dei danni riportati dalla propria autovettura che era stata tampona- ta dall'auto della TE. La domanda è stata respinta dal Giudice di pace con sentenza del 14 marzo 1998. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso LE PA. Gli intimati OY AT e TE IL non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denuncia: Violazione e falsa Cul applicazione di norme di diritto. Il ricorrente deduce che, essendo rimasto accertato il verificarsi del sinistro e la gestione dello stesso in regime di C.I.D. da parte del OY AT, è incomprensibile il motivo per cui il giudice di pace abbia dichiarato la infondatezza della domanda con la quale era stato richiesto l'accertamento della responsabilità del conducente del veicolo investitore. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: Nullità della sentenza o del procedimento. Il ricorrente deduce che il giudice di pace ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di consulenza tecnica ed ha precluso ogni attività istruttoria. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: Omessa o insuffi- 2 ciente motivazione. Il ricorrente deduce che il giudice di pace ha ri- gettato la domanda esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese della convenuta in sede di libero interrogatorio, mentre appariva chiara la responsabilità di quest'ultima, vertendosi in tema di tampo- namento di veicoli. Il ricorso non può trovare accoglimento. Osserva preliminarmente la Corte che quando il valore della controversia non eccede i due milioni di lire, come nella specie, il giudice di pace decide necessariamente secondo equità, a norma del- l'art. 13, secondo comma, del c.p.c., nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991, n. 374. E' stato ritenuto da questa Corte (Cass., sez. un., 15.10.1999, n. 716), che: "A seguito della nuova formulazione dell'art. 113 2° comma c.p.c., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie Cu di valore non superiore ai due milioni non deve procedere alla in- dividuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente appli- cabile alla fattispecie, né è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo te- nuto soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché, a norma dell'art. 311 c.p.c., di quelle processuali e di quelle sostan- ziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacché, in tali con- troversie, egli deve giudicare facendo immediata applicazione di un'equità cosiddetta formativa o sostitutiva (e non della cosiddetta t 3 equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giu- dizio di tipo intuitivo e non sillogistico;
ne consegue che le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie del suindicato valo- re (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme proces- suali ai sensi dell'art. 360 1° comma nn. 1, 2 e 4 c.p.c. (in quest'ul- timo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cit., quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vi- zio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risol- va in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanahi- le contradditorietà della motivazione, mentre la censura di viola- Лин zione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 art. 360 cit. è con- sentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazione dell'art. 113 2° comma c.p.c. renda la norma sospettabile di illegittimità costituzio- naleper contrasto con l'art. 24 cost". Così individuati i ristretti limiti dell'impugnabilità delle senten- ze del giudice di pace, emesse secondo equità, anche con riferimento al vizio di motivazione, va rilevato che, nella specie, nessuna delle censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata, come emerge chiaramente dal riassunto che di esse si è sopra fatto, attiene ad uno 4 dei vizi per cui la stessa sarebbe censurabile in questa sede. Peraltro, il giudice di pace ha chiarito nella sentenza le ragioni per le quali ha ritenuto di non dover ammettere la consulenza tecnica richiesta dall'attore, mentre in ordine alla prova testimoniale ha giu- stificato la sua mancata ammissione con l'omessa indicazione dei testimoni. Il giudice di pace ha spiegato poi le ragioni per le quali ha ri- tenuto di dover fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese della convenuta in sede di interrogatorio libero, ed è noto che le dichiarazioni rese dalle parti in quella sede, pur non costituendo un mezzo di prova, possono essere fonte, anche unica, del convincimen- to del giudice di merito, al quale è riservata la valutazione - non cen- surabile in sede di legittimità, se, come nella specie, congruamente e ragionevolmente motivata - della loro concludenza ed attendibilità. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese atteso che le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 3 ottobre 2000. Il Presidente Fiducin Jovan Il Consigliere est. Aulopious CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista in Cancellería Deposit 1 MAR. 2001 Oggi. IL CANCELLIERE M E 5 R Giovanni GiambattistaGiovan P U S E T R O