Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2004, n. 19506
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Sentenza 16 marzo 2004

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In tema di caccia, la linea di demarcazione fra caccia con mezzi vietati ed uccellagione è data dal mezzo usato, atteso che con la fattispecie di cui all'art. 30, comma primo lett e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (relativa all'uccellagione) il legislatore ha inteso punire i sistemi di cattura che comportano sofferenza per i volatili e possono determinare un depauperamento della fauna indipendentemente dall'abbattimento o meno degli animali, diversamente l'ipotesi di cui alla lett. h) dello stesso articolo 30 si riferisce allo abbattimento ed alla cattura di volatili effettuata con mezzi diversi da quelli previsti dall'art. 13 della stessa legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2004, n. 19506
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19506
    Data del deposito : 16 marzo 2004

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