Sentenza 25 giugno 2003
Massime • 2
L'art. 110 cod. proc. civ., secondo il quale, in caso di morte di una parte, il processo è proseguito dal successore universale o nei suoi confronti, esaurisce i propri effetti nella sfera processuale e non si estende fino alla creazione di una legittimazione sostanziale esclusa dalla specifica disciplina del rapporto in contestazione. Ne deriva che, in tema di azione di divorzio - dove il decesso di uno dei coniugi, sopravvenuto nel corso del relativo processo, determina lo scioglimento del matrimonio per altra causa, precludendo il diritto ad ottenere il bene della vita richiesto in via giudiziale (cessazione degli effetti civili del matrimonio) -, detta norma non vale a radicare la "legitimatio ad processum" del successore a titolo universale nei confronti del coniuge superstite, non verificandosi alcuna successione nel diritto e nel rapporto per l'intrinseca intrasmissibilità della situazione soggettiva correlativa.
L'azione di divorzio (ossia il potere di proporre la domanda correlativa e di resistere all'avverso gravame contro la sentenza che l'abbia accolta) ha natura personalissima e non è trasmissibile agli eredi, che restano legittimati a stare nel processo solo in ordine a quel diritto od a quegli obblighi di carattere economico inerenti al patrimonio del loro dante causa, che siano stati dedotti eventualmente in connessione con l'istanza di divorzio e che siano stati, quindi, già acquisiti al suo patrimonio prima della morte. Pertanto - una volta intervenuto, dopo la notifica dell'atto di appello avverso la sentenza parziale di divorzio, il decesso del coniuge, che aveva proposto la relativa domanda - è inammissibile, nel giudizio dinanzi alla corte d'appello, la costituzione di chi, accampando la propria qualità di erede, miri, non già a far valere diritti, o contestare obbligazioni, di contenuto patrimoniale, già entrati nel patrimonio del "de cuius" prima del suo decesso (e suscettibili, perciò, di trasmissione "iure hereditario"), ma a coltivare, con resistenza al gravame interposto dalla controparte, l'azione di divorzio già esercitata dal defunto, ed a far così risalire a tale causa, e non al sopravvenuto decesso, lo scioglimento del di lui matrimonio con l'appellante.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5236 del 17https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 17/02/2022, (ud. 14/01/2022, dep. 17/02/2022), n.5236 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente – Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere – Dott. TRICOMI Laura – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 11781-2019 proposto da: M.N., in qualità di genitrice esercente la responsabilità genitoriale sui minori B.S., B.A., (figli del Sig. B.G. deceduto), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO N. 96, presso lo studio dell'avvocato LETIZIA TILLI, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2003, n. 10065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10065 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT NI, VEDOVA NG, in proprio e quale madre esercente la potestà sui figli minori RY NG e IE NG, tutti quali eredi di PP NG, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 114, presso l'avvocato ROBERTO MARRAFFA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCO CIPRIANI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GI LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. FRIGGERI 106, presso l'avvocato MICHELE TAMPONI, che la rappresenta e difende, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 646/01 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 19/07/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CIPRIANI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato TAMPONI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1 dicembre 2000, RI LI proponeva appello avverso la sentenza parziale n. 2328/2000 resa in data 24/10/2000, in esito al giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Foggia con ricorso del 4/2/1997 dal coniuge ON PP, con cui l'adito tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro celebrato il 14/2/1970, rimettendo con separata ordinanza per il prosieguo istruttorio in ordine alle altre questioni dedotte in giudizio. Chiedeva l'appellante dichiararsi l'illegittimità di tale pronuncia per omesso esame di tutte le altre questioni che dovevano essere contemporaneamente delibate, avendo essa interesse e diritto a conseguire in un unico contesto una pronuncia in ordine alle questioni economiche dedotte in giudizio: e quindi dichiararsi inammissibile la pronuncia impugnata ed annullarla in toto ovvero, in via gradata, statuire su tutte le altre questioni connesse e sulla domanda divisoria.
Fissata con decreto presidenziale udienza di comparizione si costituiva in giudizio Quarta Nicla, in proprio, quale erede di ON PP (deceduto in data 16/2/2001, dopo la notifica dell'atto di appello, eseguita in data 17/1/2001) ed in nome e per conto dei figli minori ON SM e ON RI, contestando ed impugnando l'atto di appello, perché inammissibile oltre che infondato in fatto e diritto. Chiedeva pertanto dichiararsi inammissibile, ovvero rigettare, la proposta impugnazione, ed inoltre dichiarare l'avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con la relativa annotazione;
il tutto con vittoria di spese processuali.
A sua volta, la difesa della parte appellante, alla stregua della morte del ON, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, e dichiarava, comunque, di non accettare il contraddittorio con la Quarta, non abilitata ad interloquire sulla questione dedotta in giudizio, contestandone, in ogni caso anche l'asserita qualità di erede dell'appellato.
La Corte di Bari, con sentenza del 19 luglio 2001, dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di divorzio e l'inammissibilità dell'intervento della Quarta.
Da qui l'odierno ricorso della stessa Quarta, affidato a cinque motivi di Cassazione, illustrati anche con memoria. Resiste la RI con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'odierna impugnazione della Quarta si compone, come in narrativa detto, di cinque motivi, con i quali la ricorrente, rispettivamente:
- censura l'esclusa sua legittimazione a costituirsi nel giudizio di appello nella dichiarata qualità di erede di PP ON (con il quale essa aveva contratto matrimonio dopo l'avvenuta trasmissione all'Ufficiale di Stato civile, ad opera della cancelleria, della sentenza divorzile di primo grado, quando ancora essa non aveva ricevuto notifica dell'atto di appello depositato dalla RI);
- denuncia l'erroneità della dichiarazione di cessazione della materia del contendere senza il previo esame delle questioni di inammissibilità dell'appello;
- ripropone l'eccezione di inammissibilità del riferito gravame sotto il triplice profilo: della asserita sua tardività per mancata notifica (oltre che deposito) in trenta giorni ex artt. 325, 326 c.p.c. (nella prospettiva di un auspicato "revirement" della giurisprudenza sul punto diversamente orientata, di questa Corte);
del difetto di interesse della RI ad impugnare e della mancanza di specifici motivi del gravame stesso.
2. In punto di diritto, e con riguardo al primo motivo del ricorso, va richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui l'azione di divorzio (id est il potere di proporre la domanda correlativa e di resistere all'avverso gravame contro la sentenza che l'abbia accolta) ha natura personalissima e non è trasmissibile agli eredi, che restano legittimati a stare nel processo solo in ordine a quel diritto od a quegli obblighi di carattere economico inerenti al patrimonio del loro dante causa, che siano stati dedotti eventualmente in connessione con l'istanza di divorzio e che siano stati, quindi, già acquisiti al suo patrimonio prima della morte (cfr. sent.ze nn. 4327/77; 3129/81; 5261/99, per tutte).
- Non rileva, infatti, in contrario la disposizione, qui invocata, dell'art. 110 c.p.c., che detta la regola generale di successione nel processo del successore a titolo universale della parte venuta meno per morte o per altra causa, e che costituisce propriamente, quindi, il riflesso, sul piano processuale della successione determinata sul piano sostanziale dal venir meno della parte. Ove una tale successione nel diritto, e nel rapporto, come nella specie, non si verifichi (per l'intrinseca intrasmissibilità della posizione soggettiva correlativa) non v'è luogo all'applicazione della suddetta norma: il cui scopo va correttamente, infatti, individuato non già (con pur da taluno sostenuto) in quello di ricostituire la necessaria bilateralità del processo (che non rileva come obiettivo in sè, puramente formale), ma quello bensì di individuare i soggetti che hanno il potere di contraddire sul piano sostanziale (cfr. n. 5664/96). Con la conseguenza che, qualora la controparte venga (come appunto nel caso in esame) ad essere privata, proprio per la morte dell'altra, del diritto ad ottenere il bene della vita richiesto in via giudiziale (cessazione degli effetti civili del matrimonio), resta comunque esclusa la "legitimatio ad processum" del successore a titolo universale nei confronti del coniuge superstite. La partecipazione del quale ultimo al processo consente, al medesimo, non più ormai di ottenere (o contrastare) l'affermazione di quel diritto (allo scioglimento giudiziale del matrimonio) per cui ha agito, o resistito, ma una cosa ben diversa e, cioè, l'affermazione dell'inesistenza del diritto stesso, determinandosi automaticamente con la morte - come del pari pacifico in giurisprudenza - lo scioglimento del matrimonio per tal diversa causa appunto (cfr. nn. 2889/76; 1282/77; 1757/82;
5664/96 cit.).
E se è pur vero che, con riguardo ad altri diritti personalissimi di carattere familiare - come quello ad impugnare il matrimonio o ad ottenere una dichiarazione giudiziale di paternità - il legislatore ha previsto (rispettivamente sub art. 127 e sub art. 270 c.c.) la trasmissibilità dell'azione già pendente a determinate categorie di congiunti in caso di morte dell'attore, ciò non contraddice ma ulteriormente anzi conferma (in ragione della eccezionalità di tali previsioni e della necessità di apposita norma derogatoria per la correlativa introduzione) che non esiste nel sistema un principio generale di trasferibilità agli eredi delle azioni di natura personalissima proposta dal de cuius (così anche Cass. n. 9357/92, in tema di intrasmissibilità dell'azione di disconoscimento della paternità).
3. Nella specie, la Quarta mirava a costituirsi nel giudizio a quo non già per far valere diritti, o contestare obbligazioni, di contenuto patrimoniale, già entrati nel patrimonio del ON prima del suo decesso (e suscettibili, per ciò, di trasmissione agli eredi) - in ordine ai quali nessuna statuizione, invero, era stata adottata dal Tribunale con la sentenza parziale di divorzio (nè avrebbe potuto ormai essere adottata non esistendo più il soggetto giuridico che quelle posizioni avrebbe dovuto, in tesi, acquisire per poterle poi trasmettere "iure hereditatis": cfr. Corte cost. n. 372/1994) - bensì al solo scopo, appunto, di coltivare (con resistenza al gravame proposto dalla RI avverso quella sentenza) l'azione di divorzio già esercitata dal defunto e di far così risalire a tal causa (divorzio), e non al sopravvenuto decesso del ON, lo scioglimento del di lui matrimonio con l'appellante.
E ciò comporta, per quanto detto, l'inammissibilità della chiesta costituzione in giudizio della odierna ricorrente, che correttamente, dunque, la Corte di appello ha dichiarato. Dal che l'infondatezza del primo motivo di ricorso avverso siffatta statuizione.
4. Il rilevato effettivo difetto di legittimazione della Quarta ad intervenire e costituirsi nel giudizio a quo, a sua volta, di conseguenza comporta il corrispondente difetto di sua legittimazione ad introdurre in questa sede (cfr. n. 5661/96 cit.), in via impugnatoria della sentenza d'appello, le questioni di cui ai riferiti residui motivi del ricorso: che restano, per l'effetto, assorbiti.
5. Il ricorso va, nel suo complesso, pertanto respinto.
6. Motivi di equità, anche in considerazione della assoluta peculiarità della vicenda in esame e di taluni profili di novità delle questioni trattate, inducono a compensare tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2003