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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1818/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1818/2020 del ruolo generale, promossa da
, nato a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
), in proprio e quale titolare della ditta individuale C.F._1 CP_1
(P. IVA: ), corrente in Modica (RG), Corso Regina Elena, 25,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso, per mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
RI RU, del foro di Ragusa ( , in forza di Email_1 mandato in calce al ricorso introduttivo, e dall'avv. Alberto Sgaramella, del foro di Bari
, in forza di mandato depositato l'11/7/2023; Email_2
Appellante
Contro
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso cui è domiciliata ex lege ; Email_3
Appellata
Conclusioni per l'appellante: pagina 1 di 4 «aderisce alla cessazione della materia del contendere e presta il consenso ad un'eventuale compensazione delle spese di lite»;
Conclusioni per l'appellata:
«prende atto e nulla osserva»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 1976/2020, pronunciata in data 30/6/2020, il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione spiegata da , in proprio e nella qualità di titolare Parte_1 della ditta individuale , corrente in Modica (RG), avverso l'ordinanza- CP_1 ingiunzione prot. n. G5130018/BDKN11AR, emessa in data 25/6/2018 dall
[...]
, notificata in data 19/7/2018, con Controparte_3 la quale gli era stato ingiunto il pagamento sanzione pecuniaria di 20.008,75 (di cui €. 8,75 per spese di notifica) prevista dall'art. 1 comma 923 della Legge n. 208/2015.
1.1. L'ordinanza-ingiunzione era stata emessa a seguito dell'accesso effettuato, in data 10 gennaio 2018, dai funzionari dell coadiuvati da ufficiali della Guardia Controparte_2 di Finanza, Tenenza di Modica, presso il “ , corrente in Modica (RG), Corso CP_1
Regina Elena n. 25, all'esito del quale era stato contestato a , nella qualità di Parte_2 titolare, l'installazione e messa a disposizione dei clienti di n. 3 videoterminali (P.C.) che, attraverso la connessione telematica al web, consentivano all'utente di effettuare giochi a distanza in modalità on-line, in violazione dell'art. 7, comma 3-quater del D.L. n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012.
1.2. La sentenza motivava il rigetto dell'opposizione rilevando che con la citata norma «il legislatore ha inteso vietare e punire la messa a disposizione, presso qualsiasi esercizio, di apparecchiature videoterminali che consentono il gioco on line”; pertanto, “il divieto di cui all'art. 7, comma 3 quater dl.
158/2012, in assenza di ulteriori specificazioni circa il significato da attribuire al concetto di
“apparecchiature”, deve intendersi riferito a qualsiasi tipo di apparecchiatura, anche PC a navigazione libera, che tramite rete telematica utilizzi il collegamento a server esterni consentendo il gioco on line nell'esercizio pubblico».
1.3. Il Tribunale rilevava, inoltre, che al momento dell'accesso gli agenti avevano rinvenuto tre avventori, identificati, intenti a giocare a giochi di casinò, in particolare giochi a rulli pagina 2 di 4 virtuali tipici degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 . e che non era pertanto CP_4 provato l'assunto secondo cui il aveva messo a disposizione i P.C. esclusivamente Pt_1 per la navigazione sul web.
1.4. Il Tribunale disattendeva, infine, le richieste dell'opponente, di rinvio della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea e la richiesta di accertamento incidentale, mediante rimessione alla Corte Costituzionale, dell'illegittimità costituzionale del citato art. 7, comma 3 quater, nonché dall'art. 1, comma 923, L. n. 208/2015, attese «la compatibilità dell'illecito amministrativo in oggetto con le Direttiva Europee invocate dal ricorrente» e «la preminenza di ragioni di ordine pubblico rispetto ad un uso distorto di libertà soggettive la cui sfera deve essere contenuta nei limiti della regolamentazione vigente».
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello , in proprio e nella qualità, Parte_1 lamentando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 3-quater, del D.L. n.
158/2012, convertito in L. n. 189/2012, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2700 e
2909 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., e chiedendo la riforma della sentenza, previa sospensione della sua esecutività.
3. Instaurato il contraddittorio, si è costituita l
[...]
, chiedendo l'integrale rigetto dell'appello. Controparte_5
4. Con memoria depositata il 18/9/2025 l ha allegato Controparte_2 copia della sentenza n. 104/2025 della Corte Costituzionale e provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione prot. G5130018/BDKN11AR del 25/06/2018 e restituzione dei beni in sequestro, del 12/9/2025, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
5. All'udienza del 15 ottobre 2025, all'esito della discussione delle parti, la Corte ha pronunciato sentenza come da dispositivo in calce.
6. Orbene, nelle more del giudizio entrambe le norme sottese all'ordinanza-ingiunzione opposta dal sono state dichiarate incostituzionali. Ed invero, con sentenza del Pt_1
10/7/2025, n. 104, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, in riferimento agli artt. 3,
41, 42, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli pagina 3 di 4 artt. 16 e 17 CDFUE. Consequenzialmente, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui stabilisce la sanzione amministrativa di ventimila euro per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito.
7. Sulla base di tali declaratorie di illegittimità costituzionale l'Amministrazione appellata ha provveduto, in autotutela, ad annullare l'ordinanza ingiunzione n. G5130018/BDKN11AR del 25/06/2018, con la conseguenza che, in questa sede, non residua altra pronuncia che la cessazione della materia del contendere, invocata da entrambe le parti.
8. Quanto alle spese, avuto riguardo al dibattito giurisprudenziale e dottrinale sotteso alla questione, poi sfociato nella citata pronuncia della Corte Costituzionale, sussistono gravi e giustificati motivi per disporne l'integrale compensazione, avuto riguardo anche all'accordo, sul punto, delle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine all'appello spiegato da , in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale Parte_1
“ , avverso la sentenza n. 1976/2020, pronunciata dal Tribunale di Palermo CP_1 in data 30/6/2020;
- dichiara le spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Consigliere relatore
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1818/2020 del ruolo generale, promossa da
, nato a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
), in proprio e quale titolare della ditta individuale C.F._1 CP_1
(P. IVA: ), corrente in Modica (RG), Corso Regina Elena, 25,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso, per mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
RI RU, del foro di Ragusa ( , in forza di Email_1 mandato in calce al ricorso introduttivo, e dall'avv. Alberto Sgaramella, del foro di Bari
, in forza di mandato depositato l'11/7/2023; Email_2
Appellante
Contro
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso cui è domiciliata ex lege ; Email_3
Appellata
Conclusioni per l'appellante: pagina 1 di 4 «aderisce alla cessazione della materia del contendere e presta il consenso ad un'eventuale compensazione delle spese di lite»;
Conclusioni per l'appellata:
«prende atto e nulla osserva»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 1976/2020, pronunciata in data 30/6/2020, il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione spiegata da , in proprio e nella qualità di titolare Parte_1 della ditta individuale , corrente in Modica (RG), avverso l'ordinanza- CP_1 ingiunzione prot. n. G5130018/BDKN11AR, emessa in data 25/6/2018 dall
[...]
, notificata in data 19/7/2018, con Controparte_3 la quale gli era stato ingiunto il pagamento sanzione pecuniaria di 20.008,75 (di cui €. 8,75 per spese di notifica) prevista dall'art. 1 comma 923 della Legge n. 208/2015.
1.1. L'ordinanza-ingiunzione era stata emessa a seguito dell'accesso effettuato, in data 10 gennaio 2018, dai funzionari dell coadiuvati da ufficiali della Guardia Controparte_2 di Finanza, Tenenza di Modica, presso il “ , corrente in Modica (RG), Corso CP_1
Regina Elena n. 25, all'esito del quale era stato contestato a , nella qualità di Parte_2 titolare, l'installazione e messa a disposizione dei clienti di n. 3 videoterminali (P.C.) che, attraverso la connessione telematica al web, consentivano all'utente di effettuare giochi a distanza in modalità on-line, in violazione dell'art. 7, comma 3-quater del D.L. n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012.
1.2. La sentenza motivava il rigetto dell'opposizione rilevando che con la citata norma «il legislatore ha inteso vietare e punire la messa a disposizione, presso qualsiasi esercizio, di apparecchiature videoterminali che consentono il gioco on line”; pertanto, “il divieto di cui all'art. 7, comma 3 quater dl.
158/2012, in assenza di ulteriori specificazioni circa il significato da attribuire al concetto di
“apparecchiature”, deve intendersi riferito a qualsiasi tipo di apparecchiatura, anche PC a navigazione libera, che tramite rete telematica utilizzi il collegamento a server esterni consentendo il gioco on line nell'esercizio pubblico».
1.3. Il Tribunale rilevava, inoltre, che al momento dell'accesso gli agenti avevano rinvenuto tre avventori, identificati, intenti a giocare a giochi di casinò, in particolare giochi a rulli pagina 2 di 4 virtuali tipici degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 . e che non era pertanto CP_4 provato l'assunto secondo cui il aveva messo a disposizione i P.C. esclusivamente Pt_1 per la navigazione sul web.
1.4. Il Tribunale disattendeva, infine, le richieste dell'opponente, di rinvio della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea e la richiesta di accertamento incidentale, mediante rimessione alla Corte Costituzionale, dell'illegittimità costituzionale del citato art. 7, comma 3 quater, nonché dall'art. 1, comma 923, L. n. 208/2015, attese «la compatibilità dell'illecito amministrativo in oggetto con le Direttiva Europee invocate dal ricorrente» e «la preminenza di ragioni di ordine pubblico rispetto ad un uso distorto di libertà soggettive la cui sfera deve essere contenuta nei limiti della regolamentazione vigente».
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello , in proprio e nella qualità, Parte_1 lamentando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 3-quater, del D.L. n.
158/2012, convertito in L. n. 189/2012, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2700 e
2909 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., e chiedendo la riforma della sentenza, previa sospensione della sua esecutività.
3. Instaurato il contraddittorio, si è costituita l
[...]
, chiedendo l'integrale rigetto dell'appello. Controparte_5
4. Con memoria depositata il 18/9/2025 l ha allegato Controparte_2 copia della sentenza n. 104/2025 della Corte Costituzionale e provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione prot. G5130018/BDKN11AR del 25/06/2018 e restituzione dei beni in sequestro, del 12/9/2025, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
5. All'udienza del 15 ottobre 2025, all'esito della discussione delle parti, la Corte ha pronunciato sentenza come da dispositivo in calce.
6. Orbene, nelle more del giudizio entrambe le norme sottese all'ordinanza-ingiunzione opposta dal sono state dichiarate incostituzionali. Ed invero, con sentenza del Pt_1
10/7/2025, n. 104, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, in riferimento agli artt. 3,
41, 42, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli pagina 3 di 4 artt. 16 e 17 CDFUE. Consequenzialmente, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui stabilisce la sanzione amministrativa di ventimila euro per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito.
7. Sulla base di tali declaratorie di illegittimità costituzionale l'Amministrazione appellata ha provveduto, in autotutela, ad annullare l'ordinanza ingiunzione n. G5130018/BDKN11AR del 25/06/2018, con la conseguenza che, in questa sede, non residua altra pronuncia che la cessazione della materia del contendere, invocata da entrambe le parti.
8. Quanto alle spese, avuto riguardo al dibattito giurisprudenziale e dottrinale sotteso alla questione, poi sfociato nella citata pronuncia della Corte Costituzionale, sussistono gravi e giustificati motivi per disporne l'integrale compensazione, avuto riguardo anche all'accordo, sul punto, delle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine all'appello spiegato da , in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale Parte_1
“ , avverso la sentenza n. 1976/2020, pronunciata dal Tribunale di Palermo CP_1 in data 30/6/2020;
- dichiara le spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Consigliere relatore
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
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