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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 251/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1140/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T001560000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione delle sanzioni notificato dall'AF il 28.4.2025 e relativo all'anno d'imposta 2021. Ha dedotto che il 13.5.2021 acquistava un immobile sito nel Comune di Vibo Valentia, Indirizzo_1
, identificato in catasto al foglio 32, particella 1198, subalterno 4 ed al momento del rogito chiedeva la concessione delle agevolazioni fiscali per la “prima casa” ai fini della liquidazione dell'imposta di registro con aliquota al 2% (anziché quella ordinaria al 9%); contestualmente, al fine di poter usufruire dell'anzidetta agevolazione, si impegnava a vendere l'immobile già posseduto entro un anno dal suddetto rogito.
Successivamente, prendeva atto che non sarebbe riuscita a vendere l'immobile già posseduto entro il termine di legge, cosicché, in data 31.10.2024, presentava istanza con la quale dichiarava di voler rinunciare all'agevolazione fiscale prevista per la prima casa con conseguente applicazione della aliquota ordinariamente prevista.
L'anzidetta istanza era finalizzata a versare il dovuto ed evitare l'applicazione delle previste sanzioni. Pertanto, con l'istanza del 31.10.2024, la sig.ra Nominativo_1 revocava formalmente la dichiarazione formulata nell'atto di acquisto chiedendo la riliquidazione dell'imposta di registro ordinaria (9%) così come previsto dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 105/E del 2011.
Tuttavia, il 28.04.2025 riceveva da parte dell'AF l'avviso di liquidazione dell'imposta e di irrogazione delle sanzioni n. 2021/1T/1560, con la quale veniva comunicata la decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa previste dall'art. 1 della tariffa (parte prima) allegata al dpr n. 131/1986.
Ha contestato, quindi, l'avviso di liquidazione e, soprattutto, le sanzioni irrogate poiché nonostante si sia adoperata per comunicare la non intervenuta vendita dell'immobile entro l'anno – circostanza che avrebbe dovuto comportare la mancata applicazione delle sanzioni - il 28.04.2025 riceveva l'avviso qui opposto.
Ha evidenziato che nel caso di omessa vendita dell'immobile entro un anno dal pregresso acquisito (per cui vi è stata agevolazione), vengono meno le agevolazioni usufruite e, oltre alle maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%. Tuttavia, per la mancata assunzione dell'impegno è prevista la possibilità di ottenere una riduzione della sanzione (mediante l'istituto del ravvedimento operoso), presentando un'istanza all'Agenzia delle Entrate nella quale dichiarare la decadenza dall'agevolazione: ciò che è accaduto nel caso in esame laddove l'odierna ricorrente, preso atto dell'impossibilità di vendere l'immobile precedentemente posseduto entro il termine di un anno, presentava apposita istanza invocando la riliquidazione dell'imposta dovuta (al 9%) e il calcolo dei relativi interessi da pagare, così evitando di incorrere nella sanzione applicabile nel caso di omessa dichiarazione.
Quanto alla tempestività dell'istanza presentata dalla sig.ra Ricorrente_1 (il 31.10.2024), la difesa della contribuente ha rappresentato che, in conseguenza dell'epidemia da COVID-19, il legislatore ha sospeso i termini per cui tutti i termini iniziali compresi tra il 23.02.2020 e il 30.10.2023 sono stati postergati a decorrere dal 31.10.2023.
Pertanto, considerato che l'istanza è stata inoltrata in data 31.10.2024, la stessa era da considerare tempestiva.
Ha poi eccepito il difetto di motivazione dell'atto invocando l'accoglimento del ricorso, previa sospensiva, con vittoria delle spese di lite (da distrarsi).
L'AF si è costituita resistendo al ricorso e controdeducendo che i termini entro i quali bisognava porre in essere gli adempimenti necessari per non perdere le agevolazioni prima casa sono stati effettivamente sospesi dal 23.2.2020 al 30.10.2023 ed hanno ripreso a decorrere dal 31 ottobre 2023; ciò però significa che il termine di un anno operante nel caso di specie per la presentazione dell'istanza di cui sopra è spirato il 30.10.2024, indi il giorno prima di quello in cui la contribuente l'ha presentata (incorrendo nel ritardo di un giorno).
Proprio considerando l'esiguo ritardo, l'AF proponeva alla controparte la conciliazione sulle sanzioni con la massima dilazione possibile, ovvero con pagamento di quanto dovuto in otto rate e provvedeva a comunicare tale disponibilità mediante e-mail del 24 e 26 settembre 2025.
La contribuente manifestava, secondo quanto può leggersi negli scritti difensivi dell'AF, la disponibilità a sottoscrivere l'accordo di conciliazione, poi però non definito per indicate difficoltà economiche (la resistente
AF ha prodotto la richiamata proposta di conciliazione trasmessa alla parte e non perfezionata, per le valutazioni dell'AG). Ha quindi chiesto respingersi il ricorso con vittoria delle spese di lite. Con successiva memoria parte ricorrente ha contestato il dedotto avversario rilevando
(a) che l'articolo 1, comma 55, della legge di Stabilità 2016, con l'inserimento della disposizione di cui al comma 4-bis della nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al dpr 131/1986, ha esteso l'agevolazione prima casa al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato beneficiando dello sconto d'imposta, acquisti un nuovo immobile, sempreché proceda all'alienazione della casa già posseduta entro un anno dal nuovo acquisto;
(b) essere stata tempestivamente da ella proposta l'istanza di che trattasi, atteso che i termini entro i quali bisognava porre in essere gli adempimenti necessari per non decadere dalle agevolazioni prima casa sono stati sospesi dal 23.02.2020 al 30.10.2023 ed hanno ripreso a decorrere dal 31 ottobre 2023, sottolineando che, ai sensi dell'art. 155 c. 2 c.p.c., per il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune con il che non si contano i singoli giorni che compongono il mese, ma solo il mese o l'anno di per sé considerati.
(c) Ha dunque insistito nelle già tratte conclusioni.
Con l'ordinanza in atti è stata accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'atto avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 47 d.lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dagli atti come la ricorrente abbia usufruito della tassazione agevolata per acquisto di immobile quale
“prima casa”; beneficio subordinato alla vendita, entro un anno, di altro immobile già dalla stessa posseduto.
In conformità alle vigenti previsioni normative, non avendo però venduto l'immobile da ultimo detto, ha presentato istanza per significare il mancato avveramento dell'indicata condizione, così chiedendo ella stessa la revoca della tassazione agevolata e la riliquidazione dell'imposta di registro con la maggiore aliquota ordinaria. Ciò ha fatto, pur tenendo conto della sospensione dei termini dettata dalla disciplina emergenziale
Covid, il 31.10.2024 anziché il 30.10.2024.
Orbene, il rilievo della ricorrente circa le modalità di computo dei termini è inesatto, atteso che proprio la previsione di cui all'art. 155 cpc dispone che solo per i termini a giorni o ad ore non si tiene conto del termine iniziale (diesa quo non computatur), viceversa, quanto ai termini a mesi o ad anni, non occorre considerare i giorni di calendario, ma il termine finale corrisponde allo stesso giorno di quello iniziale (indipendentemente, per esempio, se trattasi di anno bisestile o meno).
Nel caso di specie, quindi, il termine scadeva il 30.10.2024 (non il 31.10.2024).
Tuttavia, la Corte osserva che il ritardo della ricorrente, che pure ha mostrato di volersi attenere alla disciplina di settore, riconoscendo la non spettanza dell'agevolazione ab initio e solo condizionalmente goduta, sia stato un ritardo del tutto minimo ed in sé altamente indicativo della mancanza di volontà di eludere la normativa o evadere l'imposta dovuta. Il che, per contro, dà anche contezza della draconiana sanzione comminatale.
La Corte condivide, al riguardo, l'orientamento della giurisprudenza per cui il ritardo di un solo giorno nel pagamento di un tributo non è un elemento sufficiente per sanzionare il contribuente (si veda, per esempio,
CTR Toscana sentenza 470/2018), atteso che in simili evenienze manca una volontà elusiva da parte del cittadino ed è ravvisabile una pura e semplice occasionalità, senza considerare l'assenza di qualsivoglia danno erariale.
La stessa Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6905/2011, ha infatti avuto modo di affermare come nei casi come quello oggetto della presente controversia difetti l'intenzionalità sanzionabile a termini di legge poiché un ritardo di minima entità, quale è quello di un giorno, non può che evidenziare l'accidentalità dell'evento e non quindi l'intenzionalità di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute.
Per tali motivi, il ricorso, con cui è stato domandato di annullare il provvedimento nella parte in cui con esso è stata irrogata la contestata sanzione, è meritevole di accoglimento (essendo dovuta l'imposta di registro al 9% con interessi, ma non la sanzione comminata dall'AF).
La peculiarità dell'oggetto della controversia e la mancanza di discrezionalità valutativa in capo all'Amministrazione che ha comminato la sanzione giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso come da parte motiva e compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1140/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T001560000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione delle sanzioni notificato dall'AF il 28.4.2025 e relativo all'anno d'imposta 2021. Ha dedotto che il 13.5.2021 acquistava un immobile sito nel Comune di Vibo Valentia, Indirizzo_1
, identificato in catasto al foglio 32, particella 1198, subalterno 4 ed al momento del rogito chiedeva la concessione delle agevolazioni fiscali per la “prima casa” ai fini della liquidazione dell'imposta di registro con aliquota al 2% (anziché quella ordinaria al 9%); contestualmente, al fine di poter usufruire dell'anzidetta agevolazione, si impegnava a vendere l'immobile già posseduto entro un anno dal suddetto rogito.
Successivamente, prendeva atto che non sarebbe riuscita a vendere l'immobile già posseduto entro il termine di legge, cosicché, in data 31.10.2024, presentava istanza con la quale dichiarava di voler rinunciare all'agevolazione fiscale prevista per la prima casa con conseguente applicazione della aliquota ordinariamente prevista.
L'anzidetta istanza era finalizzata a versare il dovuto ed evitare l'applicazione delle previste sanzioni. Pertanto, con l'istanza del 31.10.2024, la sig.ra Nominativo_1 revocava formalmente la dichiarazione formulata nell'atto di acquisto chiedendo la riliquidazione dell'imposta di registro ordinaria (9%) così come previsto dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 105/E del 2011.
Tuttavia, il 28.04.2025 riceveva da parte dell'AF l'avviso di liquidazione dell'imposta e di irrogazione delle sanzioni n. 2021/1T/1560, con la quale veniva comunicata la decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa previste dall'art. 1 della tariffa (parte prima) allegata al dpr n. 131/1986.
Ha contestato, quindi, l'avviso di liquidazione e, soprattutto, le sanzioni irrogate poiché nonostante si sia adoperata per comunicare la non intervenuta vendita dell'immobile entro l'anno – circostanza che avrebbe dovuto comportare la mancata applicazione delle sanzioni - il 28.04.2025 riceveva l'avviso qui opposto.
Ha evidenziato che nel caso di omessa vendita dell'immobile entro un anno dal pregresso acquisito (per cui vi è stata agevolazione), vengono meno le agevolazioni usufruite e, oltre alle maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%. Tuttavia, per la mancata assunzione dell'impegno è prevista la possibilità di ottenere una riduzione della sanzione (mediante l'istituto del ravvedimento operoso), presentando un'istanza all'Agenzia delle Entrate nella quale dichiarare la decadenza dall'agevolazione: ciò che è accaduto nel caso in esame laddove l'odierna ricorrente, preso atto dell'impossibilità di vendere l'immobile precedentemente posseduto entro il termine di un anno, presentava apposita istanza invocando la riliquidazione dell'imposta dovuta (al 9%) e il calcolo dei relativi interessi da pagare, così evitando di incorrere nella sanzione applicabile nel caso di omessa dichiarazione.
Quanto alla tempestività dell'istanza presentata dalla sig.ra Ricorrente_1 (il 31.10.2024), la difesa della contribuente ha rappresentato che, in conseguenza dell'epidemia da COVID-19, il legislatore ha sospeso i termini per cui tutti i termini iniziali compresi tra il 23.02.2020 e il 30.10.2023 sono stati postergati a decorrere dal 31.10.2023.
Pertanto, considerato che l'istanza è stata inoltrata in data 31.10.2024, la stessa era da considerare tempestiva.
Ha poi eccepito il difetto di motivazione dell'atto invocando l'accoglimento del ricorso, previa sospensiva, con vittoria delle spese di lite (da distrarsi).
L'AF si è costituita resistendo al ricorso e controdeducendo che i termini entro i quali bisognava porre in essere gli adempimenti necessari per non perdere le agevolazioni prima casa sono stati effettivamente sospesi dal 23.2.2020 al 30.10.2023 ed hanno ripreso a decorrere dal 31 ottobre 2023; ciò però significa che il termine di un anno operante nel caso di specie per la presentazione dell'istanza di cui sopra è spirato il 30.10.2024, indi il giorno prima di quello in cui la contribuente l'ha presentata (incorrendo nel ritardo di un giorno).
Proprio considerando l'esiguo ritardo, l'AF proponeva alla controparte la conciliazione sulle sanzioni con la massima dilazione possibile, ovvero con pagamento di quanto dovuto in otto rate e provvedeva a comunicare tale disponibilità mediante e-mail del 24 e 26 settembre 2025.
La contribuente manifestava, secondo quanto può leggersi negli scritti difensivi dell'AF, la disponibilità a sottoscrivere l'accordo di conciliazione, poi però non definito per indicate difficoltà economiche (la resistente
AF ha prodotto la richiamata proposta di conciliazione trasmessa alla parte e non perfezionata, per le valutazioni dell'AG). Ha quindi chiesto respingersi il ricorso con vittoria delle spese di lite. Con successiva memoria parte ricorrente ha contestato il dedotto avversario rilevando
(a) che l'articolo 1, comma 55, della legge di Stabilità 2016, con l'inserimento della disposizione di cui al comma 4-bis della nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al dpr 131/1986, ha esteso l'agevolazione prima casa al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato beneficiando dello sconto d'imposta, acquisti un nuovo immobile, sempreché proceda all'alienazione della casa già posseduta entro un anno dal nuovo acquisto;
(b) essere stata tempestivamente da ella proposta l'istanza di che trattasi, atteso che i termini entro i quali bisognava porre in essere gli adempimenti necessari per non decadere dalle agevolazioni prima casa sono stati sospesi dal 23.02.2020 al 30.10.2023 ed hanno ripreso a decorrere dal 31 ottobre 2023, sottolineando che, ai sensi dell'art. 155 c. 2 c.p.c., per il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune con il che non si contano i singoli giorni che compongono il mese, ma solo il mese o l'anno di per sé considerati.
(c) Ha dunque insistito nelle già tratte conclusioni.
Con l'ordinanza in atti è stata accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'atto avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 47 d.lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dagli atti come la ricorrente abbia usufruito della tassazione agevolata per acquisto di immobile quale
“prima casa”; beneficio subordinato alla vendita, entro un anno, di altro immobile già dalla stessa posseduto.
In conformità alle vigenti previsioni normative, non avendo però venduto l'immobile da ultimo detto, ha presentato istanza per significare il mancato avveramento dell'indicata condizione, così chiedendo ella stessa la revoca della tassazione agevolata e la riliquidazione dell'imposta di registro con la maggiore aliquota ordinaria. Ciò ha fatto, pur tenendo conto della sospensione dei termini dettata dalla disciplina emergenziale
Covid, il 31.10.2024 anziché il 30.10.2024.
Orbene, il rilievo della ricorrente circa le modalità di computo dei termini è inesatto, atteso che proprio la previsione di cui all'art. 155 cpc dispone che solo per i termini a giorni o ad ore non si tiene conto del termine iniziale (diesa quo non computatur), viceversa, quanto ai termini a mesi o ad anni, non occorre considerare i giorni di calendario, ma il termine finale corrisponde allo stesso giorno di quello iniziale (indipendentemente, per esempio, se trattasi di anno bisestile o meno).
Nel caso di specie, quindi, il termine scadeva il 30.10.2024 (non il 31.10.2024).
Tuttavia, la Corte osserva che il ritardo della ricorrente, che pure ha mostrato di volersi attenere alla disciplina di settore, riconoscendo la non spettanza dell'agevolazione ab initio e solo condizionalmente goduta, sia stato un ritardo del tutto minimo ed in sé altamente indicativo della mancanza di volontà di eludere la normativa o evadere l'imposta dovuta. Il che, per contro, dà anche contezza della draconiana sanzione comminatale.
La Corte condivide, al riguardo, l'orientamento della giurisprudenza per cui il ritardo di un solo giorno nel pagamento di un tributo non è un elemento sufficiente per sanzionare il contribuente (si veda, per esempio,
CTR Toscana sentenza 470/2018), atteso che in simili evenienze manca una volontà elusiva da parte del cittadino ed è ravvisabile una pura e semplice occasionalità, senza considerare l'assenza di qualsivoglia danno erariale.
La stessa Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6905/2011, ha infatti avuto modo di affermare come nei casi come quello oggetto della presente controversia difetti l'intenzionalità sanzionabile a termini di legge poiché un ritardo di minima entità, quale è quello di un giorno, non può che evidenziare l'accidentalità dell'evento e non quindi l'intenzionalità di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute.
Per tali motivi, il ricorso, con cui è stato domandato di annullare il provvedimento nella parte in cui con esso è stata irrogata la contestata sanzione, è meritevole di accoglimento (essendo dovuta l'imposta di registro al 9% con interessi, ma non la sanzione comminata dall'AF).
La peculiarità dell'oggetto della controversia e la mancanza di discrezionalità valutativa in capo all'Amministrazione che ha comminato la sanzione giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso come da parte motiva e compensa le spese.