Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 30/04/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01436/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00451/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2024, proposto da
GE MU, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessio Papa e Giovanni Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Lipari n. 47457 in data 19 dicembre 2023, con cui l’Amministrazione ha respinto l’istanza di condono edilizio n. 45535 in data 10 dicembre 2004, presentata ai sensi della legge n. 326/2003 e relativa all’ampliamento di un fabbricato adibito a civile abitazione, sito nell’isola di Lipari, località Pianogreca, censito catasto al foglio 92, particella. 468, alla luce del parere contrario della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina n. 8871 del 15 maggio 2023.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2025 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Lipari n. 47457 in data 19 dicembre 2023, con cui l’Amministrazione ha respinto l’istanza di condono edilizio n. 45535 in data 10 dicembre 2004, presentata ai sensi della legge n. 326/2003 e relativa all’ampliamento di un fabbricato adibito a civile abitazione, sito nell’isola di Lipari, località Pianogreca, censito catasto al foglio 92, particella. 468, alla luce del parere contrario della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina n. 8871 del 15 maggio 2023.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) la richiesta di sanatoria si riferisce ai seguenti interventi: - realizzazione di un vano; - adeguamento dei servizi igienici con realizzazione di un bagno; - integrazione di alcuni elementi edilizi al fine di migliorare la fruibilità del fabbricato; b) in data 28 luglio 2020 la richiesta è stata trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina per il parere di competenza; c) la Soprintendenza ha espresso il proprio diniego e avverso il provvedimento della Soprintendenza è stato proposto il ricorso n. 1540/2023; d) nelle more il Comune di Lipari, sulla base dell’avviso espresso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, ha negato il condono edilizio.
L’interessato ha sollevato censure che coincidono in gran parte con quelle denunciate con il menzionato ricorso n. 1540/2023 e che riguardano la decisione adottata dalla Soprintendenza.
Con specifico riferimento alla statuizione del Comune, il ricorrente ha, in sintesi, osservato quanto segue: a) il Comune di Lipari ha adottato il provvedimento senza previa istruttoria, omettendo, altresì, di considerare il lungo lasso di tempo trascorso e la circostanza che la stessa Amministrazione aveva già espresso un primo avviso favorevole sulla domanda; b) il provvedimento, inoltre, non effettua alcuna valutazione comparativa tra l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio e l’interesse privato al mantenimento dell’opera; c) l’Amministrazione non ha tenuto conto, inoltre, del precedente iter istruttorio e del fatto che nell’anno 2020 lo stesso Comune aveva richiesto documentazione integrativa, lasciando intendere il positivo esito dell’istanza; d) è stato, quindi, violato il legittimo affidamento dell’interessato.
Con memoria in data 21 marzo 2025 il ricorrente ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie difese, sollecitando, altresì, la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio relativo all’impugnazione della sentenza adottata dal Tribunale sul citato ricorso n. 1540/2023.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve preliminarmente precisarsi che il ricorso n. 1540/2023 è stato respinto dal Tribunale con sentenza n. 1631 in data 3 maggio 2024, alle cui condivise argomentazioni il Collegio rinvia per esigenze di brevità.
La Sezione, inoltre, non ritiene che sussistano i presupposti per disporre la sospensione del presente giudizio.
Al riguardo deve osservarsi che con sentenza n. 867/2023 in data 11 dicembre 2023 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ritenuto che non possa decidersi una causa in pendenza di appello su una controversia connessa, affermando quanto segue: il giudice di primo grado… non è chiamato a rendere una sentenza condizionata, quanto invece in ogni caso una decisione (potenzialmente) definitiva, la formazione del giudicato sulla quale non dipenda cioè dagli ipotetici esiti di altri giudizi: come dimostra non solo la ferrea logica processuale, ma soprattutto il fatto che il cit. art. 295 c.p.c. (diversamente dal successivo art. 296) non attribuisce al giudice una facoltà, bensì un vero e proprio obbligo procedurale, allorché egli ravvisi la sussistenza del rapporto di pregiudizialità di un’altra controversia rispetto alla causa devoluta alla sua cognizione.
Come, però, già osservato dalla Sezione con sentenze n. 2070/2024 in data 3 giugno 2024 e n. 3144/2024 in data 23 settembre 2024, la giurisprudenza ha affermato che, al di fuori dei casi di cui agli artt. 8, secondo comma, e 77 c.p.a. (stato e capacità delle persone e querela di falso), il giudice amministrativo non è tenuto alla sospensione del processo, essendo la scelta rimessa, in tale evenienza, ad una valutazione di opportunità (cfr. Consiglio di Stato, IV, 12 luglio 2022, n. 5872; Consiglio di Stato, III, n. 1499/2019).
Nella prima delle decisioni indicate è stato anche osservato che la giurisprudenza civile e amministrativa è orientata nel senso che, allorquando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può semplicemente essere disposta in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337 c.p.c. (sul punto, cfr., in particolare, Consiglio di Stato, VI, 15 febbraio 2012, n. 746; Cassazione Civile, Sez. Un., 19 giugno 2012, n.10027).
Il Collegio ritiene di confermare in questa sede il proprio orientamento.
Per quanto attiene alle specifiche censure mosse avverso la decisione del Comune, la Sezione osserva, invece, quanto segue: a) il Comune di Lipari non poteva effettuare una propria autonoma valutazione sulla domanda di condono e dissentire dall’avviso (sostanzialmente co-decisorio) espresso dalla Soprintendenza, posto che l’intervento non era sanabile per le ragioni indicate dalla medesima Soprintendenza attraverso il richiamo alla circolare assessoriale n. 02 in data 30 dicembre 2022 (ragioni che sono state confermate dal Tribunale con la citata sentenza n. 1631 del 3 maggio 2024); b) il provvedimento che il Comune era tenuto ad assumere risultava, quindi, interamente vincolato, venendo in rilievo la creazione di una nuova superficie e di un nuovo volume (paesaggisticamente intesi); c) in materia di repressione degli abusi edilizi, quando vengano in rilievo atti vincolati, non si richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 3110/2020; Consiglio di Stato, II, n. 3485/2020, n. 1765/2020, n. 549/2020; Consiglio di Stato, VI, n. 7793/2019 e n. 3685/2019; nonché Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9); d) il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi rende anche superflua la comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto, dal momento che, salvo ipotesi del tutto residuali, non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato, come pure risulta inutile una specifica motivazione, risultando sufficiente l'individuazione degli abusi commessi (sul punto, cfr., ad esempio, T.A.R. Campania, Napoli, II, n. 2842/2020; T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 78/2020; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 4765/2020; T.A.R. Liguria, Genova, I, n. 723/2019); d) nel caso in esame il provvedimento del Comune, risulta adeguatamente motivato attraverso il richiamo, ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, alla decisione della Soprintendenza.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, mentre, avuto riguardo al complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO