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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/10/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 647/2021 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] il Parte_1
23/10/1957 (C.F.: ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Castellammare del Golfo, via G. Marconi, n. 163/A, scala b) presso lo studio dell'Avv. TODARO ANTONIO PEPPUCCIO (C.F.:
, che la rappresenta e difende per mandato in C.F._2
atti;
– parte appellante –
CONTRO
, in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore (C.F.: ), con elezione di domicilio digitale ed P.IVA_1
elettivamente domiciliato, altresì, in Castellammare del Golfo, C.so Ga- ribaldi, n. 187 presso lo studio dell'Avv. GABRIELE RUSSO (C.F.:
), che lo rappresenta e difende per mandato in at- C.F._3
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n. 647/2021
ti;
– parte appellata –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 98/2021, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata il 02.02.2021, in parziale acco- glimento della domanda proposta da contro il Parte_1 [...]
di Castellammare del Golfo, condannò quest'ultimo al pagamen- CP_2
to del complessivo importo di € 5.454,00, oltre interessi come per leg- ge dalla data della decisione fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno patito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., patito in occasione dell'evento occorsole in data 13.07.2014; compensò le spese di lite in ragione di due terzi e condannò, per l'effetto, l'ente convenuto a rim- borsare all'attrice le spese del giudizio per la frazione residua, liquida- te nel complessivo importo di € 1.181,00, oltre € 542,00 per spese, ol- tre spese forfetarie ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA;
pose, infine, le spese relative all'espletata
C.T.U., già liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte_1
(di seguito, per brevità, “ ), chiedendone la riforma nella parte Pt_1
in cui aveva ritenuto il concorso colposo della danneggiata nella misu- ra del 70%.
Con comparsa di costituzione e di risposta reiettiva dell'avverso ap- pello, si costituiva il (di seguito, Controparte_1
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 647/2021
per brevità, “ ), il quale eccepiva, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e deduceva, nel merito,
l'infondatezza del proposto gravame, del quale chiedeva pertanto il ri- getto.
4. All'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 17 settembre 2025, la causa è stata posta in deci- sione.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con un unico motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza di primo grado in punto di riduzione del quantum risarcitorio per effetto del ritenuto concorso colposo della danneggiata nella misu- ra del 70%. Chiede, infatti, ascriversi l'evento dannoso alla sola re- sponsabilità del e, in subordine, quantificarsi il predetto con- CP_1
corso colposo nella misura, al più, del 10%.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
L'appello proposto da è fondato e, pertanto, Parte_1
merita di essere accolto con conseguente riforma dell'impugnata sen- tenza, e ciò per i motivi di seguito esposti.
In data 13.07.2014 alle ore 16:00 circa, accompagnata dal mari- to in via Vittoria Nenni, n. 8 a Castellammare del Golfo, per recarsi presso l'abitazione della cognata che aveva ricominciato a frequentare a seguito di un litigio, mentre si accingeva a scendere dall'autovettura,
appoggiò il piede destro a terra e, a causa di una Parte_1
buca pacificamente non segnalata e del basolato sconnesso, cadde ro-
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 647/2021
vinosamente a terra. Venne quindi condotta presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo, dove, all'esito di ac- certamenti, le furono diagnosticati “trauma alla caviglia dx con frattura estremità distale del malleolo peroneale a decorso obliquo e frattura a decorso obliquo al malleolo tibiale sempre a dx” (cfr. doc. n. 1, recante il verbale di pronto soccorso datato 13.07.2014, allegato al fascicolo di primo grado di parte appellante, prodotto in atti). Venne così sottopo- sta a cure, terapie mediche (vedi, a tal proposito, la documentazione versata nel fascicolo di primo grado di allegato all'atto di ap- Pt_1
pello) e a due interventi: il primo, di “sintesi con placca e viti perone, sintesi con viti malleolo tibiale .. tutela gessata”, eseguito nel luglio del
2014 presso gli Ospedali (cfr. doc. n. 3, re- Controparte_3
cante il referto di dimissione, anch'esso allegato al fascicolo di primo grado di parte appellante); il secondo, di “rimozione placca e viti”, in- vece in data 21.11.2016 sempre presso gli Controparte_4
(cfr. doc. n. 7, recante il certificato di dimissione, allegato al
[...]
fascicolo di primo grado di . Pt_1
Sul presupposto che la responsabilità per l'evento occorsole fosse da imputare in capo al nella qualità di proprietario del CP_1
tratto di strada teatro del sinistro, adiva il Tribunale di Tra- Pt_1
pani e invocava la pronuncia di una sentenza di condanna di
contro
- parte al risarcimento dei danni patiti ai sensi degli artt. 2051 e 2043
c.c.
Costituitosi in giudizio, l'ente comunale argomentava il difetto del nesso eziologico tra la res causativa del danno, nella specie il manto
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 647/2021
stradale della via Vittoria Nenni, e il danno sofferto da parte ricorrente per effetto dell'intervento del caso fortuito, integrato dalla condotta assolutamente imprudente della stessa danneggiata, stante la prevedi- bilità ed evitabilità dell'insidia da parte di costei.
Con la gravata sentenza, ritenuta la sussistenza del predetto nesso causale e, al contempo, del concorso colposo della danneggiata quantificato in misura pari al 70%, il Tribunale di Trapani condannò il al pagamento del complessivo importo di € 5.454,00, oltre in- CP_1
teressi come per legge dalla data della decisione fino al soddisfo, a tito- lo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. Ha invero rileva- to il giudice che, considerate le concrete circostanze di tempo (le ore
16:00 circa di un pomeriggio d'estate) e di luogo (la posizione di stasi in cui si trovava la danneggiata, le generali condizioni di dissesto della strada, nonché la vicinanza del luogo rispetto all'abitazione dell'attrice, circostanza quest'ultima non contestata) di verificazione dell'evento di danno, ben poteva percepire la presenza dell'insidia ed evita- Pt_1
re, così, la caduta, con conseguente diminuzione della quota di corre- sponsabilità in capo al CP_1
XXXXX
Tanto premesso, giova innanzi tutto esaminare l'eccezione sol- levata da parte appellata, che invoca una declaratoria di inammissibili- tà dell'avverso appello sul presupposto dell'inosservanza del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata.
Si deve richiamare, in proposito, il consolidato indirizzo della
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giurisprudenza di legittimità per il quale, ancorché non si richieda l'utilizzo di particolare formalità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utiliz- zo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alter- nativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto con- to della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (SS.UU. Cassazione civile sez. un., 21/03/2017,
n.7155).
Nella specie, dalla lettura dell'atto introduttivo sono chiaramen- te individuate le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale investite da gravame e i passaggi argomentativi che li sorreggono;
“le argomen- tazioni che vengono formulate devono esporre le ragioni di dissenso ri- spetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare una differente decisione" (Cass.
n. 2143/15).
XXXX
Passando al vaglio nel merito, con un unico motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza in punto di riduzione del quan- tum risarcitorio per effetto del ritenuto concorso colposo della dan-
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neggiata, quantificato nella misura del 70%. Espone, al riguardo,
[...]
che una diversa conclusione avrebbe raggiunto il Tribunale se CP_5
solo avesse avuto riguardo alle modalità in cui si è verificato il sinistro e agli elementi oggettivi dello stato dei luoghi. Deduce, in particolare, come l'evento dannoso non fosse per la stessa prevedibile né evitabile poiché al momento del sinistro non stava percorrendo a piedi il tratto di strada ma si era recata sul luogo a bordo dell'autovettura condotta dal marito, tanto che rovinava al suolo soltanto dopo aver poggiato il piede destro sul manto stradale, connotato dal basolato sconnesso e da una buca non segnalata. Osserva, infatti, che proprio la circostanza che stesse scendendo dall'autovettura depone nel senso che non potesse avere percezione diretta e fisica dello stato dei luoghi, cosicché alcuna violazione del generale dovere di solidarietà espresso all'art. 2 Cost. poteva alla stessa contestarsi. Chiede, pertanto, ascriversi l'evento dannoso alla sola responsabilità del e, in subordine, quantifi- CP_1
carsi il predetto concorso colposo nella misura del 10%.
Il motivo è fondato.
Giova premettere che la norma di riferimento è, nella specie, rappresentata dal richiamato art. 2051 c.c., per il quale è necessaria: in primo luogo, l'esistenza di una res che si connoti per un dinamismo in- trinseco o, comunque, attivabile da fattori esterni, tale dunque da arre- care a terzi pregiudizi oggetto di ristoro;
in secondo luogo, la sussi- stenza di un soggetto sul quale gravi l'obbligo di custodia della res, no- zione questa da intendersi in termini non solo giuridici ma anche fat- tuali, cosicché ben può assurgere a garante anche un possessore ille-
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gittimo; in terzo luogo, la prova, che incombe – anche in forza del prin- cipio generale espresso all'art. 2697 c.c. – sul danneggiato attore, del nesso causale che avvince la res con il danno. Con specifico riguardo al requisito della res causativa del danno, va inoltre chiarito come la stes- sa possa anche consistere in una cosa inerte, per sua natura priva di un dinamismo interno o, comunque, attivabile da fattori esterni tale da cagionare a terzi conseguenze pregiudizievoli, la quale però può rite- nersi causa quando si unisca alla condotta umana, sempre che quest'ultima non assuma un'efficienza causale esclusiva tale da inte- grare il c.d. caso fortuito. In una siffatta evenienza, infatti, la condotta umana è tanto abnorme, eccezionale, imprevedibile, imprudente e in- governabile da recidere il nesso eziologico che si era accertato avvin- cere la res con il danno.
In altri termini, il danneggiato che invochi il risarcimento ai sensi dell'art. 2051 c.c. è onerato di individuare la res che ritiene causa del danno patito e di fornire la prova del nesso causale con il dedotto danno.
In questo senso si può richiamare quanto affermato dalla giuri- sprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire che “[...] il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'Omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e
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del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmen- te evita il danno ( cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651 ). […] Il danneggiato è dunque tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla co- sa;
non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o com- missiva del custode. […] A tale stregua, in quanto estraneo alle […] regole sia di "struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può ritenersi as- sumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di ave- re, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circo- stanze del caso concreto, adottate tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno (v. Cass., 14/3/2006, n. 5445. E, conformemente, Cass.,
20/2/2009, n. 4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390). E con specifico riferimento alla responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l'insidia o trabocchetto può se del caso assumere rilievo per superare, avuto riguardo alle circo- stanze concrete del fatto, la presunzione di responsabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata di- ligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno solamente con l'im- piego di mezzi (non già di entità; meramente considerevole bensì) straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651)” (cfr. negli esposti termini,
Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 09.06.2016, n. 11802).
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Soltanto dopo che il danneggiato ha allegato e provato il nesso causale tra la res e il danno, il giudice può passare a vagliare le difese esposte dal custode convenuto. Benché la sua responsabilità si presu- ma, egli non è, infatti, chiamato per ciò solo a rispondere e ben può an- dare esente da responsabilità se e in quanto riesca a provare non già di ave-re osservato il criterio della diligenza, e cioè di non essere stato in colpa, ma che, nella specie, è intervenuto un fattore causale talmente ab-norme, eccezionale, imprevedibile, ingovernabile da aver reciso, in radice, il nesso causale tra la cosa e il danno. Quello appena descritto è noto come caso fortuito e, secondo un principio di diritto ormai costi- tuente ius receptum, può essere anche integrato dalla condotta del danneggiato, purché si connoti per i superiori caratteri dell'assoluta abnormità, eccezionalità, imprevedibilità e ingovernabilità. In senso contrario, la condotta del danneggiato può rilevare alla stregua di un mero concorso colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c. su ecce- zione di parte, come tale idoneo soltanto a determinare una riduzione del quantum risarcitorio in proporzione all'entità della colpa da asse- gnare alla condotta medesima.
Orbene, alla luce del compendio probatorio versato in atti, emerge che ha allegato e provato il danno-evento, rappresen- Pt_1
tato dalla caduta avvenuta in via Vittoria Nenni del Comune di Castel- lammare del Golfo, avvalorata anche dalla documentazione prodotta in atti (cfr. la documentazione medica, allegata al fascicolo di primo gra- do di parte appellante, in atti). L'odierna parte appellante ha anche in- dividuato la res, nella specie il manto stradale della via Vittoria Nenni,
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che, secondo la sua prospettazione, sarebbe stata causativa del danno, versando in atti documentazione fotografica, da cui, in effetti, si evince una condizione di generale dissesto (tanto che il manto stradale non è asfaltato, ma rivestito di basole ed è, come tale, per definizione irrego- lare), peraltro aggravata proprio nel punto di verificazione del sinistro, ove si ravvisa, come rilevato dal Tribunale, un profondo dislivello. Dal canto suo, il ha eccepito il caso fortuito integrato dalla condot- CP_1
ta asseritamente abnorme e imprevedibile della danneggiata, senza tuttavia fornire idonea prova dell'assunto, rimasto di fatto affermato soltanto labialmente.
Avuto riguardo alla documentazione versata in atti e alle con- vergenti dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado, Tes_1
(cfr. pag. 2 del verbale dell'udienza dell'08.05.2019: “Faccio altresì
[...]
presente che prima di quel giorno la teste non si era recata a casa mia da molto tempo, proprio a causa del precedente litigio) e Parte_2
(cfr. pag. 3 del menzionato verbale: “non ricordo prima di
[...]
quel giorno di aver mai visto l'attrice sui luoghi. E però la conosco di vi- sta da quando era ragazzina;
non la vedevo però da allora”), che hanno escluso la pregressa costante frequentazione del luogo, si deve conclu- dere nel senso che non vi sia stato, nella specie, alcun concorso colposo della danneggiata nel dinamismo causale del danno. Se in maniera condivisibile il Tribunale ha valorizzato le condizioni di generale dis- sesto che connotano il manto stradale teatro del sinistro e la circostan- za di tempo di verificazione dell'evento, il primo giudice ha però poi apprezzato la visibilità delle predette condizioni come circostanza di
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per sé sufficiente per ritenere il comportamento imprudente della danneggiata tale da incidere, nella misura del 70%, sul quantum risar- citorio. E tuttavia, la visibilità non vale, per ciò solo, ad ascrivere una forma di colpa all'appellante, la quale, come emerso dall'istruttoria espletata in primo grado, al momento del sinistro non stava percor- rendo a piedi la via ma si accingeva a scendere dall'autovettura, ele- mento che depone nel senso dell'impossibilità di apprezzare ed accor- gersi tempestivamente del profondo dislivello presente sull'asfalto sul quale appoggiò il piede destro. Né può trascurarsi il fatto che la Per_1
[..
non fosse della zona e neppure la frequentasse, con la conseguenza che non poteva la stessa avere effettiva contezza dello stato dei luoghi.
Inoltre, considerato che il fatto per cui è causa si è verificato in un pomeriggio d'estate (in data 13.07.2014 alle ore 16:00 circa) e che la danneggiata non procedeva a piedi non può ritenersi visibile il pro- fondo dislivello presente nell'area sulla quale appoggiò il piede e che fu causa della caduta, circostanza che consente di escludere l'inosservanza, da parte della che non conosceva lo stato dei Pt_1
luoghi per non esserne frequentatore, dell'ordinaria cautela nello scendere dall'autovettura. Alcuna violazione della predetta normale prudenza al momento della discesa dall'auto può, pertanto, rimprove- rarsi a parte appellante, con la conseguenza che la responsabilità è da ascrivere in capo al solo ente comunale, che ha pacificamente omesso qualsivoglia segnalazione in ordine al predetto dissesto e alla buca, con l'effetto che soltanto la res si pone in rapporto eziologico con l'evento dannoso.
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Passando alla liquidazione del quantum risarcitorio, poiché vengono nella specie in questione pregiudizi di tipo innanzi tutto non patrimoniale, deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1226
c.c., a mente del quale “Se il danno non può essere provato nel suo preci- so ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”. Posto che si fa questione di danno non patrimoniale da lesione del bene inte- grità fisica, appare utile richiamare, sia pure in breve, l'ormai granitico principio in base al quale devono nella specie trovare applicazione le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, rispondenti ai principi espressi dalla giurisprudenza in tema di risarcimento del danno non patrimoniale. Occorre, altresì, rilevare che, in difetto di specifiche os- servazioni critiche mosse avverso la consulenza tecnica d'ufficio esple- tata nel corso del giudizio di primo grado, si possono sposare le con- clusioni raggiunte dall'incaricato consulente, Dott. , Persona_2
all'esito di un ragionamento rigoroso, conclusioni da ritenere, pertan- to, immuni da censura alcuna.
Alla stregua delle risultanze di cui alla C.T.U., in particolare, alla vanno ristorati i pregiudizi non patrimoniali sofferti nella Pt_1
propria sfera areddituale e articolati nel modo che segue: danno biolo- gico al 7%; invalidità temporanea totale (I.T.T.) al 100% di 45 giorni;
invalidità temporanea parziale (I.T.P.) al 75% di giorni 20; nonché in- validità temporanea parziale (I.T.P.) al 50% di giorni 20 (cfr., sul pun- to, pag. 4 della C.T.U.). Indi, in applicazione delle Tabelle di Milano po- ste a base della sentenza impugnata, il è tenuto al pagamento CP_1
dell'importo di € 18.034,00 (comprensivo di € 11.174,00 a titolo di
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danno biologico permanente;
di € 4.410,00 in relazione all'invalidità temporanea totale;
di € 1.470,00 in relazione all'invalidità temporanea parziale al 75%; nonché di € 980,00 in relazione, infine, all'invalidità temporanea parziale al 50%). Oltre al ristoro della sfera areddituale, parte appellante ha diritto a vedersi rimborsate le spese sanitarie do- cumentate, pari a € 148,13, risultate congrue.
Su tale somma, devalutata e rivalutata di anno in anni, sono do- vuti gli interessi legali per un risarcimento complessivo pari ad €
20.153,14 (di cui € 2119,14 a titolo di interessi).
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'appello è fondato e la sentenza impugnata è da riformare nel senso che, ritenuta la re- sponsabilità esclusiva in capo al quest'ultimo è tenuto al pa- CP_1
gamento del complessivo importo di € 20.153,14 a titolo di risarci- mento del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2051 c.c., oltre gli interessi legali dalla presenta pronuncia, che trasforma tale debito ri- sarcitorio in obbligazione di valuta, sino all'effettivo soddisfo.
***
In ossequio alle regole della soccombenza, parte appellata deve es-sere condannata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al DM 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_3
nei confronti del , in persona
[...] Controparte_1
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del Sin-daco pro tempore, e in riforma della sentenza n. 98/2021 emessa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dal Tribunale di Trapani il
02.02.2021: condanna il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore di , del Parte_1
complessivo importo di € 20.153,14 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le voci di cui in parte motiva, oltre inte- ressi legali dalla presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo;
condanna il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in €
2.540,00 per il primo grado ed € 2.584,00 per il secondo grado del giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge ed oltre le spe- se di ctu, come liquidate con separato decreto emesso nel giudizio di primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 17.9.2025
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 15 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 647/2021 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] il Parte_1
23/10/1957 (C.F.: ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Castellammare del Golfo, via G. Marconi, n. 163/A, scala b) presso lo studio dell'Avv. TODARO ANTONIO PEPPUCCIO (C.F.:
, che la rappresenta e difende per mandato in C.F._2
atti;
– parte appellante –
CONTRO
, in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore (C.F.: ), con elezione di domicilio digitale ed P.IVA_1
elettivamente domiciliato, altresì, in Castellammare del Golfo, C.so Ga- ribaldi, n. 187 presso lo studio dell'Avv. GABRIELE RUSSO (C.F.:
), che lo rappresenta e difende per mandato in at- C.F._3
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n. 647/2021
ti;
– parte appellata –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 98/2021, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata il 02.02.2021, in parziale acco- glimento della domanda proposta da contro il Parte_1 [...]
di Castellammare del Golfo, condannò quest'ultimo al pagamen- CP_2
to del complessivo importo di € 5.454,00, oltre interessi come per leg- ge dalla data della decisione fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno patito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., patito in occasione dell'evento occorsole in data 13.07.2014; compensò le spese di lite in ragione di due terzi e condannò, per l'effetto, l'ente convenuto a rim- borsare all'attrice le spese del giudizio per la frazione residua, liquida- te nel complessivo importo di € 1.181,00, oltre € 542,00 per spese, ol- tre spese forfetarie ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA;
pose, infine, le spese relative all'espletata
C.T.U., già liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte_1
(di seguito, per brevità, “ ), chiedendone la riforma nella parte Pt_1
in cui aveva ritenuto il concorso colposo della danneggiata nella misu- ra del 70%.
Con comparsa di costituzione e di risposta reiettiva dell'avverso ap- pello, si costituiva il (di seguito, Controparte_1
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 647/2021
per brevità, “ ), il quale eccepiva, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e deduceva, nel merito,
l'infondatezza del proposto gravame, del quale chiedeva pertanto il ri- getto.
4. All'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 17 settembre 2025, la causa è stata posta in deci- sione.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con un unico motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza di primo grado in punto di riduzione del quantum risarcitorio per effetto del ritenuto concorso colposo della danneggiata nella misu- ra del 70%. Chiede, infatti, ascriversi l'evento dannoso alla sola re- sponsabilità del e, in subordine, quantificarsi il predetto con- CP_1
corso colposo nella misura, al più, del 10%.
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L'appello proposto da è fondato e, pertanto, Parte_1
merita di essere accolto con conseguente riforma dell'impugnata sen- tenza, e ciò per i motivi di seguito esposti.
In data 13.07.2014 alle ore 16:00 circa, accompagnata dal mari- to in via Vittoria Nenni, n. 8 a Castellammare del Golfo, per recarsi presso l'abitazione della cognata che aveva ricominciato a frequentare a seguito di un litigio, mentre si accingeva a scendere dall'autovettura,
appoggiò il piede destro a terra e, a causa di una Parte_1
buca pacificamente non segnalata e del basolato sconnesso, cadde ro-
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vinosamente a terra. Venne quindi condotta presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo, dove, all'esito di ac- certamenti, le furono diagnosticati “trauma alla caviglia dx con frattura estremità distale del malleolo peroneale a decorso obliquo e frattura a decorso obliquo al malleolo tibiale sempre a dx” (cfr. doc. n. 1, recante il verbale di pronto soccorso datato 13.07.2014, allegato al fascicolo di primo grado di parte appellante, prodotto in atti). Venne così sottopo- sta a cure, terapie mediche (vedi, a tal proposito, la documentazione versata nel fascicolo di primo grado di allegato all'atto di ap- Pt_1
pello) e a due interventi: il primo, di “sintesi con placca e viti perone, sintesi con viti malleolo tibiale .. tutela gessata”, eseguito nel luglio del
2014 presso gli Ospedali (cfr. doc. n. 3, re- Controparte_3
cante il referto di dimissione, anch'esso allegato al fascicolo di primo grado di parte appellante); il secondo, di “rimozione placca e viti”, in- vece in data 21.11.2016 sempre presso gli Controparte_4
(cfr. doc. n. 7, recante il certificato di dimissione, allegato al
[...]
fascicolo di primo grado di . Pt_1
Sul presupposto che la responsabilità per l'evento occorsole fosse da imputare in capo al nella qualità di proprietario del CP_1
tratto di strada teatro del sinistro, adiva il Tribunale di Tra- Pt_1
pani e invocava la pronuncia di una sentenza di condanna di
contro
- parte al risarcimento dei danni patiti ai sensi degli artt. 2051 e 2043
c.c.
Costituitosi in giudizio, l'ente comunale argomentava il difetto del nesso eziologico tra la res causativa del danno, nella specie il manto
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stradale della via Vittoria Nenni, e il danno sofferto da parte ricorrente per effetto dell'intervento del caso fortuito, integrato dalla condotta assolutamente imprudente della stessa danneggiata, stante la prevedi- bilità ed evitabilità dell'insidia da parte di costei.
Con la gravata sentenza, ritenuta la sussistenza del predetto nesso causale e, al contempo, del concorso colposo della danneggiata quantificato in misura pari al 70%, il Tribunale di Trapani condannò il al pagamento del complessivo importo di € 5.454,00, oltre in- CP_1
teressi come per legge dalla data della decisione fino al soddisfo, a tito- lo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. Ha invero rileva- to il giudice che, considerate le concrete circostanze di tempo (le ore
16:00 circa di un pomeriggio d'estate) e di luogo (la posizione di stasi in cui si trovava la danneggiata, le generali condizioni di dissesto della strada, nonché la vicinanza del luogo rispetto all'abitazione dell'attrice, circostanza quest'ultima non contestata) di verificazione dell'evento di danno, ben poteva percepire la presenza dell'insidia ed evita- Pt_1
re, così, la caduta, con conseguente diminuzione della quota di corre- sponsabilità in capo al CP_1
XXXXX
Tanto premesso, giova innanzi tutto esaminare l'eccezione sol- levata da parte appellata, che invoca una declaratoria di inammissibili- tà dell'avverso appello sul presupposto dell'inosservanza del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata.
Si deve richiamare, in proposito, il consolidato indirizzo della
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giurisprudenza di legittimità per il quale, ancorché non si richieda l'utilizzo di particolare formalità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utiliz- zo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alter- nativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto con- to della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (SS.UU. Cassazione civile sez. un., 21/03/2017,
n.7155).
Nella specie, dalla lettura dell'atto introduttivo sono chiaramen- te individuate le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale investite da gravame e i passaggi argomentativi che li sorreggono;
“le argomen- tazioni che vengono formulate devono esporre le ragioni di dissenso ri- spetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare una differente decisione" (Cass.
n. 2143/15).
XXXX
Passando al vaglio nel merito, con un unico motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza in punto di riduzione del quan- tum risarcitorio per effetto del ritenuto concorso colposo della dan-
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neggiata, quantificato nella misura del 70%. Espone, al riguardo,
[...]
che una diversa conclusione avrebbe raggiunto il Tribunale se CP_5
solo avesse avuto riguardo alle modalità in cui si è verificato il sinistro e agli elementi oggettivi dello stato dei luoghi. Deduce, in particolare, come l'evento dannoso non fosse per la stessa prevedibile né evitabile poiché al momento del sinistro non stava percorrendo a piedi il tratto di strada ma si era recata sul luogo a bordo dell'autovettura condotta dal marito, tanto che rovinava al suolo soltanto dopo aver poggiato il piede destro sul manto stradale, connotato dal basolato sconnesso e da una buca non segnalata. Osserva, infatti, che proprio la circostanza che stesse scendendo dall'autovettura depone nel senso che non potesse avere percezione diretta e fisica dello stato dei luoghi, cosicché alcuna violazione del generale dovere di solidarietà espresso all'art. 2 Cost. poteva alla stessa contestarsi. Chiede, pertanto, ascriversi l'evento dannoso alla sola responsabilità del e, in subordine, quantifi- CP_1
carsi il predetto concorso colposo nella misura del 10%.
Il motivo è fondato.
Giova premettere che la norma di riferimento è, nella specie, rappresentata dal richiamato art. 2051 c.c., per il quale è necessaria: in primo luogo, l'esistenza di una res che si connoti per un dinamismo in- trinseco o, comunque, attivabile da fattori esterni, tale dunque da arre- care a terzi pregiudizi oggetto di ristoro;
in secondo luogo, la sussi- stenza di un soggetto sul quale gravi l'obbligo di custodia della res, no- zione questa da intendersi in termini non solo giuridici ma anche fat- tuali, cosicché ben può assurgere a garante anche un possessore ille-
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gittimo; in terzo luogo, la prova, che incombe – anche in forza del prin- cipio generale espresso all'art. 2697 c.c. – sul danneggiato attore, del nesso causale che avvince la res con il danno. Con specifico riguardo al requisito della res causativa del danno, va inoltre chiarito come la stes- sa possa anche consistere in una cosa inerte, per sua natura priva di un dinamismo interno o, comunque, attivabile da fattori esterni tale da cagionare a terzi conseguenze pregiudizievoli, la quale però può rite- nersi causa quando si unisca alla condotta umana, sempre che quest'ultima non assuma un'efficienza causale esclusiva tale da inte- grare il c.d. caso fortuito. In una siffatta evenienza, infatti, la condotta umana è tanto abnorme, eccezionale, imprevedibile, imprudente e in- governabile da recidere il nesso eziologico che si era accertato avvin- cere la res con il danno.
In altri termini, il danneggiato che invochi il risarcimento ai sensi dell'art. 2051 c.c. è onerato di individuare la res che ritiene causa del danno patito e di fornire la prova del nesso causale con il dedotto danno.
In questo senso si può richiamare quanto affermato dalla giuri- sprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire che “[...] il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'Omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e
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del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmen- te evita il danno ( cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651 ). […] Il danneggiato è dunque tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla co- sa;
non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o com- missiva del custode. […] A tale stregua, in quanto estraneo alle […] regole sia di "struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può ritenersi as- sumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di ave- re, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circo- stanze del caso concreto, adottate tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno (v. Cass., 14/3/2006, n. 5445. E, conformemente, Cass.,
20/2/2009, n. 4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390). E con specifico riferimento alla responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l'insidia o trabocchetto può se del caso assumere rilievo per superare, avuto riguardo alle circo- stanze concrete del fatto, la presunzione di responsabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata di- ligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno solamente con l'im- piego di mezzi (non già di entità; meramente considerevole bensì) straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651)” (cfr. negli esposti termini,
Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 09.06.2016, n. 11802).
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Soltanto dopo che il danneggiato ha allegato e provato il nesso causale tra la res e il danno, il giudice può passare a vagliare le difese esposte dal custode convenuto. Benché la sua responsabilità si presu- ma, egli non è, infatti, chiamato per ciò solo a rispondere e ben può an- dare esente da responsabilità se e in quanto riesca a provare non già di ave-re osservato il criterio della diligenza, e cioè di non essere stato in colpa, ma che, nella specie, è intervenuto un fattore causale talmente ab-norme, eccezionale, imprevedibile, ingovernabile da aver reciso, in radice, il nesso causale tra la cosa e il danno. Quello appena descritto è noto come caso fortuito e, secondo un principio di diritto ormai costi- tuente ius receptum, può essere anche integrato dalla condotta del danneggiato, purché si connoti per i superiori caratteri dell'assoluta abnormità, eccezionalità, imprevedibilità e ingovernabilità. In senso contrario, la condotta del danneggiato può rilevare alla stregua di un mero concorso colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c. su ecce- zione di parte, come tale idoneo soltanto a determinare una riduzione del quantum risarcitorio in proporzione all'entità della colpa da asse- gnare alla condotta medesima.
Orbene, alla luce del compendio probatorio versato in atti, emerge che ha allegato e provato il danno-evento, rappresen- Pt_1
tato dalla caduta avvenuta in via Vittoria Nenni del Comune di Castel- lammare del Golfo, avvalorata anche dalla documentazione prodotta in atti (cfr. la documentazione medica, allegata al fascicolo di primo gra- do di parte appellante, in atti). L'odierna parte appellante ha anche in- dividuato la res, nella specie il manto stradale della via Vittoria Nenni,
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che, secondo la sua prospettazione, sarebbe stata causativa del danno, versando in atti documentazione fotografica, da cui, in effetti, si evince una condizione di generale dissesto (tanto che il manto stradale non è asfaltato, ma rivestito di basole ed è, come tale, per definizione irrego- lare), peraltro aggravata proprio nel punto di verificazione del sinistro, ove si ravvisa, come rilevato dal Tribunale, un profondo dislivello. Dal canto suo, il ha eccepito il caso fortuito integrato dalla condot- CP_1
ta asseritamente abnorme e imprevedibile della danneggiata, senza tuttavia fornire idonea prova dell'assunto, rimasto di fatto affermato soltanto labialmente.
Avuto riguardo alla documentazione versata in atti e alle con- vergenti dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado, Tes_1
(cfr. pag. 2 del verbale dell'udienza dell'08.05.2019: “Faccio altresì
[...]
presente che prima di quel giorno la teste non si era recata a casa mia da molto tempo, proprio a causa del precedente litigio) e Parte_2
(cfr. pag. 3 del menzionato verbale: “non ricordo prima di
[...]
quel giorno di aver mai visto l'attrice sui luoghi. E però la conosco di vi- sta da quando era ragazzina;
non la vedevo però da allora”), che hanno escluso la pregressa costante frequentazione del luogo, si deve conclu- dere nel senso che non vi sia stato, nella specie, alcun concorso colposo della danneggiata nel dinamismo causale del danno. Se in maniera condivisibile il Tribunale ha valorizzato le condizioni di generale dis- sesto che connotano il manto stradale teatro del sinistro e la circostan- za di tempo di verificazione dell'evento, il primo giudice ha però poi apprezzato la visibilità delle predette condizioni come circostanza di
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per sé sufficiente per ritenere il comportamento imprudente della danneggiata tale da incidere, nella misura del 70%, sul quantum risar- citorio. E tuttavia, la visibilità non vale, per ciò solo, ad ascrivere una forma di colpa all'appellante, la quale, come emerso dall'istruttoria espletata in primo grado, al momento del sinistro non stava percor- rendo a piedi la via ma si accingeva a scendere dall'autovettura, ele- mento che depone nel senso dell'impossibilità di apprezzare ed accor- gersi tempestivamente del profondo dislivello presente sull'asfalto sul quale appoggiò il piede destro. Né può trascurarsi il fatto che la Per_1
[..
non fosse della zona e neppure la frequentasse, con la conseguenza che non poteva la stessa avere effettiva contezza dello stato dei luoghi.
Inoltre, considerato che il fatto per cui è causa si è verificato in un pomeriggio d'estate (in data 13.07.2014 alle ore 16:00 circa) e che la danneggiata non procedeva a piedi non può ritenersi visibile il pro- fondo dislivello presente nell'area sulla quale appoggiò il piede e che fu causa della caduta, circostanza che consente di escludere l'inosservanza, da parte della che non conosceva lo stato dei Pt_1
luoghi per non esserne frequentatore, dell'ordinaria cautela nello scendere dall'autovettura. Alcuna violazione della predetta normale prudenza al momento della discesa dall'auto può, pertanto, rimprove- rarsi a parte appellante, con la conseguenza che la responsabilità è da ascrivere in capo al solo ente comunale, che ha pacificamente omesso qualsivoglia segnalazione in ordine al predetto dissesto e alla buca, con l'effetto che soltanto la res si pone in rapporto eziologico con l'evento dannoso.
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Passando alla liquidazione del quantum risarcitorio, poiché vengono nella specie in questione pregiudizi di tipo innanzi tutto non patrimoniale, deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1226
c.c., a mente del quale “Se il danno non può essere provato nel suo preci- so ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”. Posto che si fa questione di danno non patrimoniale da lesione del bene inte- grità fisica, appare utile richiamare, sia pure in breve, l'ormai granitico principio in base al quale devono nella specie trovare applicazione le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, rispondenti ai principi espressi dalla giurisprudenza in tema di risarcimento del danno non patrimoniale. Occorre, altresì, rilevare che, in difetto di specifiche os- servazioni critiche mosse avverso la consulenza tecnica d'ufficio esple- tata nel corso del giudizio di primo grado, si possono sposare le con- clusioni raggiunte dall'incaricato consulente, Dott. , Persona_2
all'esito di un ragionamento rigoroso, conclusioni da ritenere, pertan- to, immuni da censura alcuna.
Alla stregua delle risultanze di cui alla C.T.U., in particolare, alla vanno ristorati i pregiudizi non patrimoniali sofferti nella Pt_1
propria sfera areddituale e articolati nel modo che segue: danno biolo- gico al 7%; invalidità temporanea totale (I.T.T.) al 100% di 45 giorni;
invalidità temporanea parziale (I.T.P.) al 75% di giorni 20; nonché in- validità temporanea parziale (I.T.P.) al 50% di giorni 20 (cfr., sul pun- to, pag. 4 della C.T.U.). Indi, in applicazione delle Tabelle di Milano po- ste a base della sentenza impugnata, il è tenuto al pagamento CP_1
dell'importo di € 18.034,00 (comprensivo di € 11.174,00 a titolo di
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danno biologico permanente;
di € 4.410,00 in relazione all'invalidità temporanea totale;
di € 1.470,00 in relazione all'invalidità temporanea parziale al 75%; nonché di € 980,00 in relazione, infine, all'invalidità temporanea parziale al 50%). Oltre al ristoro della sfera areddituale, parte appellante ha diritto a vedersi rimborsate le spese sanitarie do- cumentate, pari a € 148,13, risultate congrue.
Su tale somma, devalutata e rivalutata di anno in anni, sono do- vuti gli interessi legali per un risarcimento complessivo pari ad €
20.153,14 (di cui € 2119,14 a titolo di interessi).
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'appello è fondato e la sentenza impugnata è da riformare nel senso che, ritenuta la re- sponsabilità esclusiva in capo al quest'ultimo è tenuto al pa- CP_1
gamento del complessivo importo di € 20.153,14 a titolo di risarci- mento del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2051 c.c., oltre gli interessi legali dalla presenta pronuncia, che trasforma tale debito ri- sarcitorio in obbligazione di valuta, sino all'effettivo soddisfo.
***
In ossequio alle regole della soccombenza, parte appellata deve es-sere condannata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al DM 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_3
nei confronti del , in persona
[...] Controparte_1
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del Sin-daco pro tempore, e in riforma della sentenza n. 98/2021 emessa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dal Tribunale di Trapani il
02.02.2021: condanna il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore di , del Parte_1
complessivo importo di € 20.153,14 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le voci di cui in parte motiva, oltre inte- ressi legali dalla presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo;
condanna il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in €
2.540,00 per il primo grado ed € 2.584,00 per il secondo grado del giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge ed oltre le spe- se di ctu, come liquidate con separato decreto emesso nel giudizio di primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 17.9.2025
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
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