Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/06/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione C ivile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in persona del giudice del lavoro dott. Francesco Aragona ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1691 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), difesa dall'avv. Antonio Giglio;
C.F._1
ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
– P.IVA ) con sede in Roma, difeso dall'avv. Silvia Parisi;
P.IVA_2
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: di essere titolare di assegno sociale n. 078-
220004052748, a decorrere dal 01.04.2007; che l' , con nota del 07.07.2023, le CP_2
comunicava che, a seguito di ricalcolo dell'assegno sociale, era maturato a suo carico un indebito di euro 22.131,36; che, a seguito di richiesta di delucidazioni, l'ente, con
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diretta a conseguire la maggiorazione sociale, nella quale essa indicava quali unici redditi percepiti la pensione diretta estera e l'assegno di mantenimento, l'ente accoglieva l'istanza, procedendo a riquantificare l'indebito nell'importo di euro
7.537,32; che tale indebito assistenziale non era ripetibile in forza del principio dell'affidamento, atteso che l' era a conoscenza dei redditi che avevano CP_1
portato alla riquantificazione dell'assegno sociale in quanto la pensione estera risultava dalle banche dati generali pensioni nella disponibilità dell'ente, mentre il reddito derivante dall'assegno di mantenimento era noto all' fin dalla CP_2
presentazione della domanda di assegno sociale avvenuta nell'anno 2006; che l'erogazione indebita era dunque addebitabile ad errore e/o negligenza dell'Istituto e che essa ricorrente aveva diritto alla restituzione delle somme trattenute dall' CP_2
per il recupero dell'indebito, nonché alla corresponsione delle somme a lei spettanti per la maggiorazione sociale, con decorrenza dalla maturazione del diritto;
tanto premesso, ha chiesto dichiararsi l'infondatezza della pretesa dell' , con CP_2
conseguente condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme trattenute a titolo di indebito ed alla corresponsione in suo favore della maggiorazione sociale, dalla maturazione del diritto fino all'attualità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si è costituito in giudizio l' , resistendo alla domanda. CP_2
Il ricorso va respinto.
E' incontestato e comunque documentato che parte ricorrente sia titolare di assegno sociale n. 078-220004052748, con decorrenza dal 01.04.2007 e che, nel tempo, abbia dichiarato all' , tramite i modelli RED presentati all'Ente, di non possedere CP_2
redditi (cfr. all. n. 2 fascicolo ), per cui, in forza di tali autocertificazioni CP_2
reddituali e del fatto che dalle banche dati non risultavano dichiarazioni fiscali da essa presentate (cfr. all. n. 10 fascicolo ), l' ha erogato l'assegno mensile CP_2 CP_1
nella misura massima prevista per i soggetti non coniugati privi di altri redditi.
Tuttavia, l' , dopo avere appreso che la ricorrente era titolare di pensione CP_2
svizzera dell'importo annuale di euro 2.378,00 (cfr. all. n. 3 fascicolo ), CP_2
2 quantunque la stessa avesse sempre dichiarato nelle domande e Modelli Red presentati all'Ente di non essere titolare di redditi, ha proceduto alla riliquidazione dell'assegno dal 01.01.2017 al 31.07.2023, riducendone l'importo a circa 150,00 euro mensili, nonché alla quantificazione del relativo indebito nell'importo di euro
22.131,36 (cfr. all. n. 4 fasciolo ). CP_2
Inoltre, parte ricorrente presentava, in data 27.09.2023, domanda di ricostituzione reddituale per conseguire la maggiorazione sociale, dichiarando, in tale occasione, di essere titolare, oltre che della pensione estera, anche di un assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato, circostanza mai resa nota prima d'ora all' (cfr. all. n. 5 fascicolo ) il quale, in considerazione di tali CP_1 CP_2
ulteriori redditi, oltre che delle somme percepite dall'interessata a titolo di reddito di cittadinanza per come accertate di ufficio, ha proceduto ad una nuova riliquidazione della pensione - riducendo a zero l'ammontare dell'assegno sociale spettante per gli anni 2020, 2021 e 2022 e determinando nell'importo di circa euro 66,00 quello dovuto mensilmente dal gennaio 2023 – quantificando un ulteriore indebito di euro
7.537,32 (cfr. all. nn. 6 e 7 fascicolo ). CP_2
Da quanto sopra, emerge la infondatezza della deduzione attorea secondo cui l' aveva accolto la sua domanda di ricostituzione reddituale diretta al CP_1
conseguimento della maggiorazione sociale, atteso che, sulla scorta delle dichiarazioni dell'istante riferite ai redditi pensionistici esteri ed all'assegno di mantenimento, nonché in forza del reddito di cittadinanza accertato d'ufficio, l' CP_2
ha ulteriormente ridotto l'importo ad essa spettante a titolo di assegno sociale, escludendo, a maggior ragione, il diritto alla invocata maggiorazione sociale.
La ricorrente contesta la ripetibilità dell'indebito assistenziale in base al principio dell'affidamento, assumendo che l'erogazione indebita era, nella specie, addebitabile ad un errore o alla negligenza dell' il quale era edotto della esistenza dei CP_1
redditi (pensione estera ed assegno di mantenimento) che avevano condotto alla riquantificazione dell'assegno sociale. Richiama, al riguardo, la giurisprudenza della
Cassazione che, con l'ordinanza n. 24180/2022, aveva confermato il consolidato orientamento secondo cui in tema di indebito assistenziale vige il principio per cui trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale” che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque
3 aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (Corte di Cassazione, sez.VI-L, ord. 4 agosto 2022, n. 24180). Deduce che la suddetta pronuncia segue un orientamento costante per il quale, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Precisa che, in base ai principi consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte, trattandosi di indebito assistenziale, l' non avrebbe potuto richiederle la CP_2
restituzione di quanto percepito in buona fede e comunque in assenza di dolo, con la conseguenza che doveva riconoscersi il suo diritto, non solo alla restituzione delle somme trattenute dall' per il recupero dell'indebito, ma anche alla CP_2
corresponsione delle somme spettanti per la maggiorazione sociale.
Sennonché, contrariamente all'assunto attoreo, l'asserita irripetibilità dell'indebito in forza del principio di affidamento non risulta invocabile nel caso concreto, dal momento che la documentazione in atti dimostra la presentazione, ad opera della ricorrente, di plurime dichiarazioni non veritiere riguardanti la propria situazione reddituale, le cui omissioni - è il caso di rilevare - non erano riscontrabili da parte dell'ente previdenziale attraverso l'esame delle dichiarazioni fiscali, trattandosi di redditi pensionistici prodotti all'estero o non dichiarati al fisco, per cui alcun errore, omissione o negligenza poteva imputarsi all' che, nel liquidare l'assegno CP_1
sociale per i periodi in contestazione, si è adeguato ai dati autocertificati dalla ricorrente e conosciuti o conoscibili con l'ordinaria diligenza (vale a dire, esaminando i dati presenti negli archivi riferiti alla liquidazione di prestazioni a carico dell' ed in quelli dell' ). CP_2 Controparte_3
In presenza di dichiarazioni reddituali difformi rispetto alla situazione reale, non rileva il richiamo dell'assistita alla buona fede ed all'assenza di dolo, dal momento che l'indebito assistenziale in questione è imputabile ad un comportamento intenzionale della medesima che vi ha dato causa e non ad un errore o negligenza dell' , con la conseguenza che deve essere escluso un suo Controparte_4
4 affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito da parte dell' , ai CP_2
sensi dell'art. 2033 c.c..
Non potendo l'attrice invocare una condotta conforme ai doveri di lealtà e correttezza ostativa alla ripetizione dell'indebito, era suo onere, nel giudizio instaurato per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire le somme percepite, provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo idoneo a qualificare come adempimento quanto corrisposto dall'ente, sicché, incombeva sulla medesima l'onere di allegare e dimostrare il possesso del requisito, anzitutto reddituale, richiesto dalla legge per rivendicare l'assegno sociale in misura piena, nonché per conseguire la maggiorazione sociale: onere che, nel caso concreto, non è stato assolto, con conseguente infondatezza della domanda di condanna dell'ente al pagamento delle relative somme.
Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, 19.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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