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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 10000/2022 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
TERZA SEZIONE
UDIENZA DEL 03.04.2025 GIUDICE Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
Sono presenti l'Avv Saponaro Francesca in sostituzione dell'avv Milena Casarano, nonché l'avv Maria Cristina Dimitri in sostituzione degli avv.ti Lorenzo Colonna e
Cristina Mulino, i quali precisano le conclusioni richiamando quelle in atti e discutono oralmente la causa riportandosi ai propri scritti
Il Giudice
Decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione terza civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Gabriella Perrone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 5 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 10000/2022 promossa da:
(C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MILENA CASARANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti LORENZO Controparte_1 C.F._1
COLONNA e CRISTIAN MULINO
APPELLATO
CONCLUSIONI delle parti: come formulate in atti dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. del 4 febbraio 2022
citava, innanzi al Giudice di Pace di Lecce, , Controparte_1 Controparte_2 chiedendo dichiararsi la nullità della cartella di pagamento n. 05920200006307447 relativa a iscrizioni a ruolo di sanzioni per violazioni Codice della Strada elevate dall'Amministrazione
Prov.le di Lecce – Corpo di Polizia Provinciale. A sostegno di tale richiesta l'opponente eccepiva l'inesistenza della notifica dell'atto a mezzo PEC.
2. Si costituiva che contestava l'opposizione, chiedendone Parte_1
il rigetto.
3. Il Giudice di pace di Lecce, con sentenza n. 5506 del 14 giugno 2022, depositata il 19 luglio 2022, accoglieva la domanda formulata da , dichiarando l'invalidità della Controparte_1
notificazione della cartella di pagamento impugnata, con compensazione delle spese di lite.
4. L' , in persona del suo procuratore speciale, proponeva Parte_1
appello per la riforma integrale della sentenza impugnata, instaurando il presente procedimento n. rg 10000/2022 dinanzi a questo Tribunale dolendosi della erroneità della statuizione di prime cure rispetto alla rilevata inesistenza della notifica nonché l'erroneità della pronuncia di compensazione delle spese di lite da porsi a carico di controparte.
5. Con comparsa di costituzione e risposta del 04 maggio 2023 si costituiva CP_1
, deducendo l'infondatezza del gravame.
[...]
pagina 2 di 5 6. La causa, precisate dalle parti le conclusioni, veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
7. All'udienza del 03 aprile 2025 la causa veniva discussa e decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
1. Ed invero, in riferimento al primo motivo di appello, il giudice di prime cure pone alla base della sua decisione il riconoscimento dell'invalidità della notificazione della cartella di pagamento impugnata, perché avvenuta per il tramite di indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri. In particolare, come dedotto da parte opponente, la notifica della predetta cartella proveniva dall'indirizzo “ ” – non iscritto in Email_1
alcuno dei registri IPA, REGINDE e INIPEC – in luogo dell'indirizzo
“ t” che, invece, è riportato, come riferito ad Email_3 [...]
, nei predetti pubblici registri dei domini di posta elettronica Parte_1
certificata.
Sul punto deve premettersi che la normativa inerente la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali, dettata dalla L. 53/94 – integrata dai decreti attuativi succedutisi nel tempo in riferimento alla “giustizia digitale” – non opera riguardo alla notificazione di cartelle ed atti esattoriali, non soltanto perché, come espressamente previsto dall'art. 3 bis della innanzi richiamata legge, tale disciplina è riferita alle sole notifiche eseguite dagli avvocati
(richiedendo la necessaria iscrizione nei pubblici registri dell'indirizzo pec esclusivamente del professionista notificante), ma anche in ragione del fatto che la cartella di pagamento è ontologicamente un provvedimento di natura amministrativa e non giudiziaria.
L'intervento nomofilattico della Suprema Corte, intervenuta a Sezioni Unite con sentenza del
18 maggio 2022 n. 15979, ha consentito di superare in modo univoco il dibattito dottrinario scaturente da difformi pronunce sul tema da parte dei collegi tributari che avevano riconosciuto, in taluni casi, l'invalidità della notifica proveniente da indirizzo pec non iscritto in alcun pubblico registro e che, con specifico riguardo al caso che ci occupa, hanno fondato il convincimento del giudice di prime cure, trasfuso poi nella impugnata sentenza.
Dissipando ogni contrasto interpretativo, nella innanzi richiamata sentenza, la Cassazione ha espresso il principio per il quale “la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale, ancorché non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie
pagina 3 di 5 difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati” e che, in ogni caso, “una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Orbene, reputa il Tribunale di non potersi discostare da tale orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, che ha uniformato anche la giurisprudenza successiva di merito e tributaria, condividendo il principio di “strumentalità delle forme”, secondo cui la nullità della notifica non discende di per sé dalla violazione della forma, ma piuttosto dalle conseguenze che il vizio di forma comporta in relazione al pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte ricevente, “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (cft. Cass. 5366/2023; Cass. n. 3509/2023;
Cass. n. 2325/2023; Cass. n. 896/2023). Pertanto, deve essere riconosciuta valida la notifica che, pur se avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica non risultante dai pubblici registri, abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto (cft. Cass. n. 5263/2024;
Cass. n. 26682/2024).
Tanto vale a confermare l'assunto dell'appellante, ossia di regolarità e validità della notifica della cartella di pagamento n. 05920200006307447000 eseguita a mezzo pec da
[...]
nei riguardi di , poiché non si è verificata alcuna lesione al Parte_1 Controparte_1
diritto di difesa del destinatario il quale, nonostante il fatto che la notifica provenisse da indirizzo non compreso nei pubblici registri, ha potuto svolgere compiutamente le proprie difese. Ed invero, è dato riscontrare che l'indirizzo della casella pec di provenienza faceva chiaramente riferimento all' , in quanto contenente il dominio Parte_1
“pec.agenziariscossione.gov.it”, e che la casella di destinazione di era attiva e Controparte_1
riferita al destinatario in quanto regolarmente iscritta nei pubblici registri, secondo quanto richiesto dalla normativa in riferimento al soggetto ricevente. L'appellato, inoltre, oltre ad eccepire il vizio di notifica, non ha evidenziato quali pregiudizi sostanziali al suo diritto di difesa sarebbero dipesi dall'aver ricevuto l'atto attraverso un indirizzo pec diverso da quello presente nei pubblici registri;
con ciò inducendo a dover ritenere inammissibile la sua impugnazione.
pagina 4 di 5 2. – In relazione al secondo motivo di appello, la circostanza che la decisione si fondi su orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi successivamente al giudizio di primo grado, giustifica l'integrale compensazione di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello promosso dall' con atto di citazione del 06 Parte_1
dicembre 2022 e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5506 del 14 giugno 2022, depositata il 19 luglio 2022, rigetta l'opposizione proposta da avverso la Controparte_1
cartella di pagamento n. 05920200006307447000, notificata in data 07 dicembre 2021;
2) dichiara spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio interamente compensati tra le parti per giusti motivi.
Così deciso in Lecce, il 03 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell G.O.P. in tirocinio dott.ssa
Anna Maria Barone sotto la supervisione del magistrato affidatario.
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