Decreto cautelare 8 marzo 2024
Ordinanza cautelare 25 marzo 2024
Ordinanza cautelare 28 ottobre 2024
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 24/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00125/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00062/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 62 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Ciafardini, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di CA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del diniego di permesso di soggiorno per lavoro subordinato del -OMISSIS-,
del nuovo diniego di permesso di soggiorno del 29 maggio 2024, impugnato con motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di CA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2025 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. -OMISSIS- impugnava la determina del -OMISSIS-, emessa dalla Questura di CA, recante il diniego di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, censurandolo per violazione del D.Lgs. n.286 del 1998, degli artt.7, 10 bis, 21 octies della Legge n.241 del 1990 nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, del travisamento, dell’illogicità e contraddittorietà.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di CA si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, depositando documentazione a supporto dell’assunto.
Con decreto n.65 del 2024 veniva respinta la richiesta di adozione di una misura cautelare provvisoria.
Con ordinanza n.96 del 2024 il Tribunale accoglieva, ai fini del riesame, la domanda cautelare presentata dall’interessato.
Il ricorrente impugnava con motivi aggiunti il nuovo diniego di permesso di soggiorno del 29 maggio 2024, emesso dalla Questura di CA all’esito di un rinnovato procedimento, censurandolo per violazione del D.Lgs. n.286 del 1998.
Con ordinanza n.210 del 2024 il Tribunale respingeva la domanda cautelare abbinata ai motivi aggiunti.
Con memoria il ricorrente ribadiva i propri assunti nel merito.
Nel frattempo il ricorrente medesimo in data 5 settembre 2024 presentava istanza di riconoscimento della protezione internazionale, a valere come permesso di soggiorno provvisorio, con autorizzazione a svolgere attività lavorativa.
L’interessato produceva quindi contratto di lavoro come commesso di negozio e relative buste paga.
Nell’udienza del 21 febbraio 2025 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, a contenzioso in corso, all’esito di un rinnovato procedimento, il Soggetto pubblico emetteva il nuovo diniego di permesso di soggiorno del 29 maggio 2024 (cfr. all.2 ai motivi aggiunti), venendo così meno gli effetti dell’originario provvedimento gravato del -OMISSIS-.
I motivi aggiunti vanno del pari dichiarati improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, giacchè, dopo la loro proposizione, l’interessato in data 5 settembre 2024 presentava istanza di riconoscimento della protezione internazionale, a valere come permesso di soggiorno provvisorio, ex art.4, comma 3 del D.Lgs. n.142 del 2015, con autorizzazione a svolgere attività lavorativa, ex art.22, comma 1 del D.Lgs. n.142 del 2015 (cfr. all.5 atti Amministrazione, depositati il 18 febbraio 2025) e stipulava regolare contratto di lavoro come commesso di negozio (cfr. deposito del ricorrente del 24 ottobre 2024, in diritto già TAR Abruzzo-CA, n.120 del 2025).
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibili il ricorso n.62/2024 indicato in epigrafe e i motivi aggiunti al medesimo.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Lomazzi | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO