Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/2024, n. 18241
CASS
Sentenza 3 luglio 2024

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La società ricorrente, Zucchinali & Partners S.r.l., proprietaria esclusiva di aree contigue a tre edifici condominiali denominati "Soggiorno sul Mare" (lotti levante, ponente e centro), ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva rigettato la sua domanda di actio negatoria servitutis volta a ottenere la rimozione di una condotta fognaria installata nel 1997 su tali aree, a servizio dei Condomini Soggiorno sul Mare Lotto Levante, scala C) e D). La società attrice lamentava l'installazione sine titulo della condotta e chiedeva il ripristino del giardino soprastante. I condomini convenuti avevano chiesto la chiamata in causa di altri condomini (Lotto Levante, scala E) e Lotto Centro) e invocato la costituzione di una servitù di scarico coattivo. La Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva configurato l'esistenza di un supercondominio sulle aree in questione, ritenendo che l'utilizzazione della condotta rientrasse nei limiti del godimento della cosa comune. La ricorrente ha sollevato otto motivi di ricorso, tra cui la nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente (primo motivo), la violazione di norme processuali e sostanziali in relazione all'affermazione dell'esistenza di una servitù e alla mancata formazione di un giudicato interno (secondo motivo), la violazione di norme in materia di servitù e spoglio (terzo motivo), l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla proprietà originaria delle aree e all'interpretazione dei regolamenti condominiali (quarto, quinto e settimo motivo), la violazione di norme in materia di comunione e supercondominio (sesto motivo) e la violazione degli oneri probatori nella actio negatoria servitutis (ottavo motivo).

La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, ha rigettato il ricorso. In merito al primo motivo, ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello non inesistente né apparente, ma idonea a ricostruire l'iter logico-argomentativo seguito, basato sull'interpretazione dei regolamenti condominiali e sulla natura supercondominiale del porticato e delle aree verdi circostanti, escludendo che la censura potesse risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. Riguardo al secondo motivo, ha escluso la formazione di un giudicato interno, poiché le affermazioni del Tribunale sulla mancanza di prova dell'esistenza della servitù o dell'impossibilità di utilizzare la vecchia conduttura non costituivano capi autonomi della sentenza. Il terzo motivo è stato rigettato in quanto la Corte d'Appello aveva escluso la configurabilità di un diritto di servitù, qualificando le aree come beni supercondominiali, il cui utilizzo da parte di un comproprietario non integra un aggravio della situazione preesistente, ma rientra nei limiti dell'art. 1102 c.c. I motivi quarto, quinto e settimo sono stati dichiarati inammissibili per aver proposto un'interpretazione alternativa dei documenti e dei regolamenti condominiali, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il sesto motivo è stato rigettato, confermando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il supercondominio sorge ipso iure et facto quando singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune taluni beni, senza necessità di un atto formale o dell'originaria appartenenza al medesimo proprietario. Infine, l'ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si è confrontato con la ratio decidendi della sentenza, la quale aveva escluso l'esistenza di una servitù a favore di un bene comune. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/2024, n. 18241
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18241
    Data del deposito : 3 luglio 2024

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