TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/06/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n°5558/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 16.11.2024 da nata a [...] il [...] con gli avv.ti Maddalena Parte_1
Prisco e Irene Tramontan ricorrente nei confronti di ato a Tione di Tento il 26.06.1987 Controparte_1
resistente contumace
e con l'intervento del p.m.
Oggetto: separazione giudiziale
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 30/05/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 10/06/2025 conclusioni: per la ricorrente: “Voglia il Tribunale:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 CP_1
autorizzando i coniugi a vivere separati;
[...]
2. ordinare al Comune di LO (TN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare lo scioglimento della comunione legale;
2
4. affidare la minore ad entrambi i genitori in via condivisa i Persona_1
quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La minore avrà la residenza con la madre in Selvazzano
Dentro (PD) Via Don Bosco n. 155. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore stessa.
5. Disporre la collocazione prevalente della minore presso la Persona_1
madre e regolamentare il diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità:
- due weekend al mese, previo accordo con la Sig.ra tenendo conto Pt_1
degli impegni lavorativi ed extralavorativi dei genitori, degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, delle condizioni meteo atteso il lungo tragitto che separa LO da Selvazzano Dentro;
- metà di tutte le Festività religiose con il principio dell'alternanza e metà delle vacanze scolastiche non religiose (c.d. Ponti) con il principio dell'alternanza, tenendo sempre conto degli impegni lavorativi ed extralavorativi dei genitori e degli impegni della minore, nonché delle condizioni meteo;
- durante le vacanze estive, tenendo conto delle effettive ferie de genitori, e delle condizioni meteo, per due volte al mese la Sig.ra – da Pt_1 concordare con il Sig. – accompagnerà la figlia dal padre alla Per_1
domenica ed il padre riaccompagnerà la figlia dalla madre nella giornata del mercoledì.
6. disporre che l'assegno unico venga percepito unicamente dalla Sig.ra
Parte_1
7. disporre che il Sig. versi a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento della figlia la somma di euro 300,00, somma che sarà Per_1
versata e entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat e costo vita;
2 3
8. disporre a carico del Sig. il 50% delle spese c.d. straordinarie, Per_1
così come elencate nel Protocollo di intesa per le spese straordinarie recepito dal Tribunale di Padova in data 17/01/2017 e da aversi integralmente trascritto nel presente atto;
con vittoria di spese e competenze legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/11/2024 la ricorrente premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio concordatario con il Controparte_1
27.10.2018 in LO, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di LO al n. 6, Parte II, Serie A dell'anno 2018 e che dall'unione era nata la figlia (n. il 09.06.2018) adiva il Tribunale Per_1
affinchè fosse pronunciata la separazione personale dal marito con affido condiviso della figlia e collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita padre-figlia come da ricorso, assegno unico interamente alla madre e contributo di mantenimento ordinario per la minore e a carico del padre pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
All'udienza del 30.05.2025 compariva solo la ricorrente, nessuno compariva per il resistente e il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di . Il Giudice procedeva quindi a sentire la Controparte_1 ricorrente che rendeva le dichiarazioni di cui al verbale e all'esito tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
****
1. sulla domanda di separazione
La domanda di separazione merita accoglimento.
Le specifiche allegazioni della ricorrente e quanto confermato all'udienza del 30.05.2025 dimostrano che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, cessata da tempo, è divenuta intollerabile.
La stessa mancata comparizione del resistente all'udienza del 30.05.2025 è comportamento che dimostra disinteresse alla prosecuzione della convivenza. Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire
3 4
la loro unione. Sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e va pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2. sulle domande di affidamento, collocazione, diritto di visita padre- figlia e mantenimento della minore
Parte ricorrente ha chiesto l'affidamento in via condivisa della minore Per_1
con collocazione e residenza presso la madre in Selvazzano Dentro alla via
Don Bosco n. 155.
La soluzione appare rispettosa del criterio di cui all'art. 337 ter c.c. e conforme alle consolidate abitudini di vita della minore.
Appare conforme all'interesse della minore e tutelante nei suoi confronti disporre l'affido condiviso della stessa ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La minore avrà la residenza con la madre in Selvazzano Dentro (PD) Via Don Bosco n.
155. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore stessa.
Passando, quindi, alla determinazione del diritto di visita del genitore non collocatario, tenuto conto dell'età della minore, della tipologia di lavoro svolto dalle parti e in particolare dal padre che è Controparte_1 impegnato nei mesi estivi nell'attività di famiglia di gestione del rifugio
“Collini Abedole” sito in Località Bedole -Strembo (TN), mentre d'inverno si occupa del soccorso piste con il soccorso alpino, e del regime finora vigente ed attuato dalle parti, considerata la prioritaria esigenza di mantenere l'equilibrio raggiunto dalla minore, si regolamenta il diritto di visita padre-figlia secondo le seguenti modalità: - due weekend al mese, previo accordo con la madre tenendo conto degli impegni Parte_1
lavorativi ed extralavorativi dei genitori, degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, delle condizioni meteo atteso il lungo tragitto che separa LO da Selvazzano Dentro;
- metà di tutte le Festività religiose con il principio dell'alternanza e metà delle vacanze scolastiche
4 5
non religiose (c.d. Ponti) con il principio dell'alternanza, tenendo sempre conto degli impegni lavorativi ed extralavorativi dei genitori e degli impegni della minore, nonché delle condizioni meteo;
- durante le vacanze estive, tenendo conto delle effettive ferie de genitori, e delle condizioni meteo, per due volte al mese la madre – da concordare con il padre Parte_1
– accompagnerà la figlia dal padre alla domenica ed il Controparte_1
padre riaccompagnerà la figlia dalla madre nella giornata del mercoledì.
Quanto infine agli aspetti economici, tenuto conto delle esigenze della minore, della condizione della madre (la quale svolge attività lavorativa dipendente con contratto a tempo indeterminato e reddito complessivo anno
2023 pari ad euro 26.728,00, anno 2022 pari ad euro 21.528,00) del fatto che vive sostanzialmente per la maggior parte del tempo con la madre Per_1
stante la distanza con il padre che vive a LO (TN), nonché della capacità potenziale di guadagno del resistente, appare equo determinare il contributo dovuto dal padre per il mantenimento ordinario della figlia in euro 300 mensili da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile in base agli indici Istat e costo vita, oltre al
50% delle spese straordinarie così come elencate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
Può infine essere accolta la domanda di percezione dell'assegno unico in capo alla madre.
In considerazione della natura della controversia e della mancata costituzione del resistente, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
5 6
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di PINZOLO di annotare la sentenza nei registri (atto n° 6, Parte II, Serie A dell'anno 2018 del registro degli atti di matrimonio);
3. affida la minore ad entrambi i genitori in via condivisa e Persona_1
residenza della minore con la madre in Selvazzano Dentro (PD) Via Don
Bosco n. 155;
4. dispone la collocazione prevalente della minore presso la Persona_1
madre e diritto di visita padre-figlia secondo le seguenti modalità:
- due weekend al mese, previo accordo con la Sig.ra tenendo conto Pt_1
degli impegni lavorativi ed extralavorativi dei genitori, degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, delle condizioni meteo atteso il lungo tragitto che separa LO da Selvazzano Dentro;
- metà di tutte le Festività religiose con il principio dell'alternanza e metà delle vacanze scolastiche non religiose (c.d. Ponti) con il principio dell'alternanza, tenendo sempre conto degli impegni lavorativi ed extralavorativi dei genitori e degli impegni della minore, nonché delle condizioni meteo;
- durante le vacanze estive, tenendo conto delle effettive ferie de genitori, e delle condizioni meteo, per due volte al mese la madre – da Parte_1 concordare con il padre – accompagnerà la figlia dal Controparte_1
padre alla domenica ed il padre riaccompagnerà la figlia dalla madre nella giornata del mercoledì.
5. pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento della figlia mediante il versamento alla madre Per_1 [...]
della somma mensile di euro 300,00, somma annualmente Pt_1
rivalutabile secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
6. percezione dell'assegno unico in capo alla madre;
7. spese di lite compensate.
6 7
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10/06/2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
7