Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 712/2018 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 712/2018 R.G.A.C., assunta in decisione senza termini all'udienza del 10 ottobre 2024, vertente tra:
• p. iva in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore , elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, in Controparte_2
Rose (RC), alla C.da Petraro, 55, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Liguori, che la rappresenta e difende in forza di procura stesa su fogli allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione di quello precedentemente designato depositata in data 27.06.2018;
-TR- CONTRO
• P. iva in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Reggio CP_4
Calabria, alla via Cimino n.62, presso lo studio dell'avv. Francesco Fabbricatore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ragno in forza di procura apposta su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta- Conclusioni delle parti (Udienza del 10 ottobre 2024): Le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e verbali di causa come da processo verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 15.02.2018, la società CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi
[...]
1
in particolare, i veicoli danneggiati erano i seguenti: Kia Sportage Tg. Fh2721g, Mercedes Classe A Tg. Cs798mj, Vw Polo Tg. Ec661lx, Fiat Bravo Tg. Dz243rn, Honda Accord Tg. Cw656de, Renault NI Tg. Cs872mk, Cl627zn, Ch051mm, Jeep EE Tg. Bh211cb, Fiat Punto Tg. Ca932pb, Renault Modus Tg. Dn567jl, Mercedes Classe B Tg. Ds791rx, Tata Safari Tg. Cl781zn, Fiat Stilo Tg. Ck317lx, Fiat Panda Tg. Bt181aa, Fiat New Panda Tg. En429fm, Iveco Carroattrezzi Tg. Bh718cz, Camion Nissa Atleon Tg. Bs202zz, Om Carro 50 Tg. Cz206602, Mercedes X5 Tg. By734xk, Bmw Bertone Tg. Ap265zn, Mitsubishi Pajero Tg. Za205fl, Alfa Mito Tg. Eb294za, Hiunday Galloper Tg. Za061yp, Bmw 320 Tg. Bw170lc. D;
era assicurata con (già ), avendo stipulato Controparte_3 Controparte_5 con la stessa polizza n. X99483943/00, relativa ai danni derivanti da eventi atmosferici quali, appunto, la grandine;
le aveva, pertanto, inoltrato denuncia di sinistro e richiesta di indennizzo, invocando a tal fine l'art. 11 lettera h) delle condizioni generali di polizza, in virtù del quale la “Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate , anche se di proprietà di terzi, derivanti da Eventi atmosferici … quali grandine…”; con comunicazione del 10.04.2014, la compagnia assicurativa aveva, tuttavia, rifiutato il pagamento dell'indennizzo, adducendo l'inoperatività della polizza rispetto ai beni posti all'esterno; detta eccezione era pretestuosa ed infondata, atteso che, il piazzale su cui si trovavano i veicoli danneggiati, costituiva parte integrante dell'immobile assicurato e che, in ogni caso, tra gli eventi atmosferici per i quali era prevista l'operatività della polizza assicurativa rientrava anche la grandine;
aveva diritto - oltreché all'indennizzo dovuto in termini di polizza – anche al risarcimento del danno (da liquidarsi in via equitativa), subito in conseguenza della condotta illegittima tenuta dalla società di assicurazione, integrante gli estremi di un'ipotesi di mala gestio, nonché a quello patito per il mancato guadagno e per il deprezzamento dei veicoli. Chiedeva al Tribunale adito di
“accogliere la presente domanda e per l'effetto condannare la al Controparte_6 pagamento della somma che verrà accertata nel corso di giudizio, quale indennizzo dovuto in termini di polizza, nonché al risarcimento del danno da mala gestio dell'assicuratore, da mancato guadagno e deprezzamento dei veicoli, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi al soddisfo;
ovvero a quell'altra somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia.” Con vittoria di compensi e spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26 giugno 2018, si costituiva tardivamente in giudizio la Controparte_7
[..
[...] la quale, nel contestare l'avversa domanda, eccepiva l'inoperatività della polizza
[...] ai sensi all'articolo 11 lett. h) “Oggetto dell'assicurazione” delle C.G.A., essendo espressamente esclusi dalla garanzia i danni subiti da “cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura o destinazione”. Conseguendone che i danni dedotti da parte attrice, riguardando i danneggiamenti riportati dalle autovetture che al momento dell'evento atmosferico si trovavano in esposizione presso il piazzale esterno del locale commerciale della non rientravano nell'ambito Controparte_1 operativo della copertura assicurativa. Negava, quindi, la sussistenza dei presupposti per addebitarle una responsabilità contrattuale, assumendo che il rifiuto dalla stessa opposto, a fronte della richiesta di indennizzo avanzata dalla società attrice, era pienamente legittimo. Parimenti doveva escludersi una propria responsabilità per asserita “mala gestio” del sinistro, il cui richiamo non era, peraltro, pertinente rispetto al caso di specie, essendo questa tipologia di responsabilità configurabile solo con riferimento ai contratti di assicurazione della responsabilità civile. Contestava, altresì, il quantum della pretesa attorea, evidenziando che il numero dei mezzi danneggiati indicato nell'atto di citazione era di gran lunga superiore a quello attestato nel verbale di sopralluogo redatto dal proprio fiduciario Ing. . Invero, quest'ultimo, Per_1 all'esito degli accertamenti svolti in via cautelativa, aveva stimato (in via ipotetica) che i veicoli danneggiati dall'evento atmosferico fossero solamente quattordici, e non già ventitré come rappresentato dall'attrice. Con specifico riguardo alla domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno asseritamente patito da parte attrice in conseguenza del mancato guadagno e del deprezzamento dei veicoli deduceva, poi, trattarsi di una pretesa rispetto alla quale, in capo alla compagnia, non sussisteva alcun obbligo contrattuale di natura riparatoria. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, instava per l'applicazione dello scoperto del 10% previsto dalle condizioni di polizza per gli eventi atmosferici, con il minimo di euro 500,00 per sinistro. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)Per le ragioni di cui esposte al punto A) della narrativa, ritenere e dichiarare la non operatività e/o inefficacia della polizza assicurativa n. n.X99483943/00 emessa dalla deducente;
2) Ritenere e dichiarare in ragione delle argomentazioni esposte al punto B) del presente atto che non sarà tenuta a corrispondere l'indennizzo contrattuale Controparte_3 richiesto dall'attrice per i danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 11 ottobre 2013, né a riparare l'asserito pregiudizio economico subito in conseguenza del presunto deprezzamento del valore dei mezzi e del mancato guadagno;
3) Disattendere e rigettare ogni domanda risarcitoria formulata ex adverso poiché palesemente priva di qualsiasi fondamento in fatto, in diritto e non provata;
4) In via meramente subordinata, in caso di accoglimento delle richieste avversarie, liquidare l'indennizzo contrattuale dovuto nei ristretti limiti in cui verrà fornita rigorosa prova della effettiva entità dei danni subiti;
5)Sempre in via meramente subordinata nella denegata e non temuta ipotesi di operatività
3 della garanzia azionata dall'attrice ritenere e dichiarare l'applicabilità dello scoperto del 10% previsto dalle condizioni di polizza per gli eventi atmosferici, con il minimo di Euro 500,00 per sinistro.”. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. 8cfr. processo verbale dell'udienza adi prima comparizione del 28 giugno 2018), con la memoria n. 1 la società attrice precisava le proprie conclusioni chiedendo la condanna della Controparte_3
“al pagamento della somma da accertare in corso di giudizio, quale indennizzo dovuto
[...] in termini di polizza, e/o comunque ex art. 1337 c.c., nonché al risarcimento del danno da mala gestio dell'assicuratore, da mancato guadagno e deprezzamento dei veicoli, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi al soddisfo;
ovvero a quell'altra somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di giudizio con distrazione.”.
Con ordinanza del 5 novembre 2018, il G.o.t. istruttore “ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale offerta da parte attrice nella memoria di replica ex art 183 co. 6 del 28 settembre 2018 con esclusione dei capitoli n.2, 5, 6, 10, 11, 12 e 13 in quanto documentali, valutativi e/o inammissibili, con i testimoni indicati ma, limitando il numero a cinque;
ritenuta inammissibile la prova del contrario dedotta da parte convenuta nella memoria difensiva di cui all'art 183 co. 6 del 24 settembre 2018, con gli stessi testi offerti da parte attrice, non potendo le medesime persone riferire ed al contempo negare le stesse circostanze;
ritenuto di riservare all'esito dell'inchiesta orale la decisione sulla consulenza tecnica sollecitata da parte attrice” ammetteva la prova orale chiesta da parte attrice (così come limitata in parte motiva), riservando all'esito della prova orale la decisione sulla consulenza tecnica sollecitata da parte attrice, e fissava l'udienza per l'escussione testimoniale.
All'udienza del 21 marzo 2019 venivano sentiti i testi , Testimone_1 [...]
e . Alla successiva del 24 ottobre 2019 i testimoni testi Tes_2 Controparte_8
e . All'udienza del 30 settembre 2021 veniva escusso il Testimone_3 Tes_4 teste mentre all'udienza del 13 gennaio 2022 veniva escusso il Testimone_5 teste All'udienza del 28 aprile 2022 venivano escussi i tesi Tes_6 [...]
e . Tes_7 Tes_8
Successivamente, all'udienza del 3 novembre 2022, questa Giudice “ritenuto opportuno che parte attrice precisi se le macchine indicate nel verbale di sopralluogo dell'Ing. siano Per_1 ancora presenti presso la sede della società ovvero se siano state vendute e/o riparate e quante e quali macchine siano rappresentate precisamente nelle foto allegate alla citazione, e che parte convenuta precisi se siano state allegate e/o scattate fotografie dal proprio perito, ing. Per_1 invita le parti a fornire dette precisazioni;
l'avv.to Greco precisa che le macchine oggetto di causa sono state tutte vendute con riduzione del prezzo tranne una macchina, sulla quale è 4 stato già sentito un teste, perché il cliente ha richiesto che la riparazione fosse effettuata dalla società A questo punto le parti, non potendo rispondere in udienza e dovendo CP_1 contattare le proprie parti e periti, chiedono un breve differimento per potere rispondere compiutamente alla richiesta di precisazione del Giudice ed eventualmente versare le fotografie scattate dall'Ing. per poter procedere, in ipotesi, alla C.T.U.” rinviava la Per_1 causa all'udienza dell'uno dicembre 2022 ore 9.00 per le anzidette precisazioni.
In data 29 novembre 2022 parte convenuta provvedeva alla produzione delle foto allegate alla perizia redatta dall'Ing. (nonché degli altri allegati ivi richiamati), Per_1 precisando trattarsi delle fotografie scattate alle sole autovetture presenti nel piazzale della Controparte_1
Con ordinanza del 15 gennaio 2023 questa decidente disponeva C.T.U., chiedendo al nominato ctu Ing. di “provvedere alla descrizione e quantificazione Persona_2 monetaria -correlata ai costi necessari per porvi rimedio- dei danni alle autovetture sulla base dei documenti in atti, in particolare dei rilievi fotografici prodotti da parte convenuta e del verbale di sopralluogo redatto dall'Ing. indicando i parametri utilizzati per la detta Per_1 quantificazione, tenuto conto delle condizioni e degli anni delle autovetture medesime”.
Depositata la CTU, con ordinanza del 5 marzo 2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 febbraio 2024, questa Giudice “ritenuto non opportuno convocare il C.T.U. a chiarimenti, giusta quanto dedotto dalla parte convenuta all'udienza del 26 ottobre 2023, e ribadito all'udienza del 22 febbraio 2024, atteso che, sui rilievi mossi all'udienza menzionata, da un lato il C.T.U. ha già risposto in sede di disamina delle osservazioni e, dall'altro, trattasi di punti soggetti al vaglio giurisdizionale;
ritenuta la causa matura per la decisione”, rigettava la richiesta di parte convenuta di convocazione a chiarimenti del ctu e, visti gli artt. 189 e 281 bis e ss. c.p.c., fissava l'udienza del 10 Ottobre 2024 ore 9:00 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale della lite e la lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note difensive conclusionali.
All'anzidetta udienza, le parti non discutevano la causa, ma ne chiedevano la decisione senza termini. La controversia veniva trattenuta in decisione senza termini.
2. - La domanda di pagamento dell'indennizzo è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi che seguono.
2.1 – In prima battuta, va rilevato che risultano incontroversi tra le parti – e, comunque, provati nel giudizio - sia la conclusione del rapporto giuridico assicurativo invocato da parte attrice a fondamento della propria pretesa sia il verificarsi del sinistro oggetto di causa secondo le modalità ed i tempi descritti nell'atto di citazione.
5 2.1.1 – Più precisamente, l'attrice ha depositato in atti il contratto di assicurazione n. X99483943/00, stipulato con la e denominato “Polizza Controparte_3
Multirischi ”, avente efficacia Controparte_9 dalle ore 24 del 31.12.2012 sino al 31.12.2022, che all'art. 11 lett. h) delle condizioni generali prevede una garanzia per danni causati da eventi atmosferici “quali uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria e simili manifestazioni atmosferiche, la cui violenza che li caratterizza sia riscontrabile in zona su una pluralità di beni, assicurati o non” (si veda doc. 5 fascicolo telematico parte attrice) e l'estratto delle condizioni generali di polizza (si veda doc. 4 medesimo fascicolo). Sicchè risulta dimostrato che la società attrice, al momento del sinistro, aveva in essere con la compagnia convenuta una polizza assicurativa a copertura di danni cagionati da eventi atmosferici, tra cui quelli specificamente provocati da grandine.
2.1.2 – La società istante ha, altresì, provato - ma la circostanza, si ribadisce, non era stata specificatamente contestata ex art. 115 c.p.c. - che in data 11 ottobre 2013, intorno alle ore 11:00, la zona in cui la stessa ha sede (Contrada Livari Superiore – Reggio Calabria) è stata colpita da una violenta ed intensa grandinata e che, a causa di tale evento atmosferico, i veicoli posti nel piazzale esterno della hanno Controparte_1 riportato danni rilevanti.
2.1.3 – Invero, le testimonianze offerte in causa hanno confermato il dato. Nello specifico, il teste , escusso all'udienza del 25 ottobre 2018, ha Testimone_1 dichiarato: “Sul capitolo n. 7 posso riferire che il giorno della grandinata nell'anno 2013 mi trovavo sul posto poiché frequento il salone della atteso che lavoro per un'agenzia di CP_1 pratiche…ed ho personalmente assistito alla grandinata ed ho avuto modo di constatare che la stessa ha provocato dei danni alle autovetture poste nel piazzale. Posso precisare che erano presenti all'interno del piazzale circa 30/40 veicoli”. Anche il teste Testimone_2
(coniuge della legale rappresentante della in regime di separazione dei beni) CP_1 ha affermato “Mi ricordo che la grandinata si è verificata nell'anno 2013 ed ho tentato insieme ai titolari di mettere in salvo ovvero al riparo i veicoli posti nel piazzale. Credo che al momento della grandinata erano presenti circa 40 veicoli che sono stati danneggiati. Mi risulta che sia stato denunciato l'evento ed è venuto sul posto un perito che ha valutato danni patiti dai veicoli.” Il teste (padre della titolare della ha, poi, riferito Controparte_8 Controparte_1 quanto segue: “Sulla domanda n. 7 confermo che al momento della grandinata verificatasi nel 2013 mi trovavo all'interno degli uffici dell'autosalone insieme alle mie figlie. Nel piazzale erano presenti circa 40 veicoli che hanno subito danni. Posso precisare che sul piazzale si è recato per conto della tale Ing. qualificato della al CP_3 Per_1 CP_3 quale ho chiesto di non indicare nella perizia circa 12 mezzi di nostra proprietà, ovvero di 6 uso quotidiano della Autostar …”. Ancora, il teste ha reso le Testimone_5 seguenti dichiarazioni: “È vero che ho acquistato dalla un veicolo Honda Controparte_1
Accord con targa CW656DE. Non ricordo la data dell'acquisto, ma andai a ritirarlo presso l' che si trova sulla stradale Jonica verso Pellaro il giorno della grandinata”; Controparte_1
“Rifiutai di prelevare la macchina perché era danneggiata sul tetto e sul cofano”; “Il titolare dell' ha decurtato dal prezzo di vendita la somma necessaria per riparare il veicolo, CP_1 somma che è stata stabilita da un carrozziere presso il quale io portai la macchina. La macchina è stata riparata ed io ho pagato un costo inferiore rispetto a quello iniziale di vendita.”; “Non ricordo con certezza l'ammontare per il tempo trascorso ma ho risparmiato, nel senso che mi è stata decurtata una somma tra i 400 e 450€”; “Il veicolo acquistato era parcheggiato all'esterno del piazzale all'aperto. Vi erano altre macchine parcheggiate e danneggiate”; “Effettivamente confermo che vi era stata una violente grandinata.”.
2.1.4 - Può quindi affermarsi che parte attrice, attraverso la documentazione prodotta e le testimonianze offerte, abbia fornito prova adeguata che l'evento in contesa, rectius una violenta grandinata, si è verificato in data 11 ottobre 2013 con le modalità indicate nel libello introduttivo, interessando il piazzale dell'immobile assicurato e, quini, le automobili ivi parcate per essere vendute.
2.2- Oggetto di contestazione è invece l'operatività della polizza assicurativa, atteso che la compagnia convenuta, rilevando che la garanzia “eventi atmosferici” azionata dall'attrice non copre i danni subiti “da cose poste all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura o destinazione”, ha eccepito che non sono garantiti “i danni subiti dalle autovetture poste all'aperto, circostanza – questa – che ricorre nella fattispecie in esame poiché, per come espressamente affermato in citazione, le autovetture danneggiate al momento dell'evento atmosferico si trovavano in esposizione sul piazzale esterno del locale commerciale della contraente”, negando, conseguentemente, “in ragione della necessaria applicabilità al caso in esame della previsione di cui all'art. 11 lett. H) delle CGA”, la tenutezza “a corrispondere l'indennizzo richiesto”.
2.3 - Occorre allora accertare se le condizioni di polizza escludono esplicitamente l'operatività della garanzia “eventi atmosferici” per i danni lamentati dalla società
Controparte_1
2.3.1 - Al riguardo, vale la pena premettere che, in tema di assicurazione contro i danni, l'assicurato, il quale assume di avere subito un danno tra quelli coperti dalla garanzia contratta e che intenda ottenere la liquidazione dell'indennizzo, deve, in base al principio generale posto dall' art. 2697 c.c., dimostrare il verificarsi del rischio assicurato secondo le modalità dedotte in polizza. 7 Più precisamente, come da ultimo ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (si veda Cass. Civ. 8 aprile 2020 n. 7749; Cass. Civ. 23 gennaio 2018 n. 1558), il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla stessa. È noto, tuttavia, come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine). L'anzidetta distinzione riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova. La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza, infatti, non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità e, come tale, deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare. Si afferma, quindi, che nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di
8 tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Dunque, in tema di riparto di onere della prova nell'assicurazione contro i danni, incombe sull'assicurato provare l'accadimento del rischio incluso nella copertura assicurativa. Di contro, spetta all'assicuratore dimostrare l'esistenza delle circostanze di fatto che escludono o limitano il diritto all'indennizzo. In particolare, “l'eccezione di non indennizzabilità”, qualunque sia la sua origine, deve essere provata da chi quell'eccezione intenda sollevare.
2.3.2 - Ciò posto, avuto riguardo al caso in esame, si osserva anzitutto che costituisce dato non contestato quello secondo cui la concessionaria svolge la Controparte_1 propria attività di esposizione (per la vendita) dei veicoli oltrechè all'interno della propria sede - il fabbricato di - anche nel piazzale all'aperto Controparte_10 antistante quest'ultima.
2.3.3 - Risulta altresì documentalmente che la società attrice, con la polizza dedotta in causa, ha provveduto ad assicurare il fabbricato in cui esercita la propria attività ed il contenuto di questo (Codice Attività: A810 – Vendita al dettaglio;
Descrizione: Autosaloni. Garanzie – Sezione A – Incendio ed altri danni ai beni – Fabbricato: somme assicurate 20.000; Contenuto: somme assicurate 300.000) anche per i danni provocati da eventi atmosferici, tra cui la grandine.
2.3.4 - Esaminando la sezione “Definizioni” delle Condizioni di Assicurazione, per quanto d'interesse in questa sede, risulta che per ” deve intendersi RT_1
“L'insieme dei locali adibiti all'esercizio dell'attività assicurata incluse le minori dipendenze poste nell'ambito di 100 metri dall'ubicazione dell'attività principale. Sono compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate;
impianti fissi al servizio del fabbricato (idrici, igienici, illuminazione, riscaldamento, condizionamento d'aria, allarme, comunicazione, segnalazione, fotovoltaici, pannelli solari) ascensori, montacarichi, scale mobili, recinzioni e cancelli, opere di abbellimento che non abbiano valore artistico, anche se poste all'esterno. Sono comprese la quota delle parti di immobile costituenti proprietà comune nonché le migliorie edili e/o impiantistiche apportate dal proprietario del fabbricato e quant'altro per natura, destinazione ed uso non rientra nella definizione di CONTENUTO” e che nella nozione di
“CONTENUTO” rientrano, tra gli altri, “I beni, adibiti all'attività dichiarata, così intesi:
- Arredamento in genere dell'esercizio commerciale e relativi magazzini e/o minori dipendenze d'ufficio, compresi impianti di prevenzione e di allarme, nonché impianti attinenti l'attività esercitata, inclusa la parte eventualmente posta all'esterno...”.
9 2.3.5 - Non può allora revocarsi in dubbio che, anche alla luce delle superiori definizioni, il piazzale esterno (immediatamente antistante) della concessionaria deve ritenersi parte integrante del fabbricato assicurato, quale Controparte_1 proiezione esterna dello stesso, in cui la società svolge la propria attività commerciale, collocando in esposizione i veicoli in vendita.
2.3.6 – In sostanza, tenuto conto della particolare natura dell'attività commerciale svolta (autosalone) e, quindi, dell'interesse negoziale dell'assicurato, del contenuto della garanzia e delle superiori definizioni, che fanno riferimento anche a parti poste all'esterno, a quote di immobile di proprietà comune, a dipendenze fuori dall'ubicazione dell'attività principale, ritenere che siano esclusi dall'ambito di operatività di una polizza contro danni da eventi atmosferici, avente ad oggetto un'attività che si svolge per lo più (stante la grandezza dei beni – i veicoli- in esposizione), e secondo l'id quoad plerumque accidit, all'aperto, i danneggiamenti provocati dalla grandine alle macchine esposte per la vendita fuori dalla sede della concessionaria, e nella sua continuità esterna, significherebbe interpretare il contratto in spregio al canone della buona fede di cui all' art. 1366 c.c. ed in contrasto con la causa concreta sottesa alla stipulazione negoziale nonché eseguirlo in violazione della correttezza di cui all'art. 1375 c.c..
2.3.6.1 - In proposito si rammenta, infatti, che “Nell' interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell' art. 1363 c.c., ed alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e , segnatamente, di quelli dell' interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. dell' interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta" (in questi termini Cass. Civ. n. 34795/2021; Cass. Civ. ord. n. 37133/2022).
2.3.7 – In definitiva, i danni subiti dalle macchine in esposizione per la vendita nella continuità spaziale del fabbricato destinato ad autosalone, non possono considerarsi
“cose all'aperto” sottratte alla garanzia assicurativa.
2.3.7.1 – Del resto, detta interpretazione appare maggiormente coerente con la natura e l'oggetto del contratto (art. 1369 c.c.) ed è tale da non privare completamente la polizza di senso effettivo (art. 1367 c.c.), avuto anche riguardo agli insegnamenti dettati in materia dalla Corte di legittimità, secondo cui le clausole di esclusione della copertura assicurativa non devono essere interpretate nel senso di rendere praticamente nullo il rischio garantito a vantaggio dell'assicuratore e di
10 privare di qualunque utilità pratica per l'assicurato la polizza e, in definitiva, sprovvisto di giustificazione lo spostamento patrimoniale posto a suo carico (ex multis Cass. Civ., ord. 14595/ 2020).
2.4. - Ne consegue l'infondatezza dell'inoperatività della garanzia assicurativa sollevata denunciata da parte convenuta.
2.5 - Tenuto conto di tutto quanto sopra, deve allora ritenersi che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio su di essa gravante, sicché la domanda di indennizzo dalla stessa proposta deve essere accolta.
3. - Ai fini della quantificazione del dovuto, si richiamano le risultanze di cui alla C.T.U. espletata in corso di causa.
3.1 - Sul punto è utile rilevare che, recentemente, la Suprema Corte di Cassazione, dopo aver ribadito alcune nozioni fondamentali per una corretta suddivisione dell'onere della prova nel contratto di assicurazione (precisando, in particolare, che l'assicurato, per ottenere dall'assicuratore il pagamento dell'indennizzo pattuito, dovrà solo “dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che detto fatto sia derivato da una causa prevista dalla polizza e che esso abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza”), ha chiarito che “Allorquando non abbia le cognizioni tecnico- scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire e comprendere la fattispecie concreta in esame nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione, il giudice – pur essendo peritus peritorum – deve fare invero ricorso a una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale fonte oggettiva di prova, sulla base delle cui risultanze è tenuto a dare atto dei risultati conseguiti e di quelli viceversa non conseguiti o non conseguibili, in ogni caso argomentando su basi tecnico-scientifiche e logiche. Al riguardo va precisato che il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU.” (così Cass. Civ., ord. n. 31251 del 9 novembre 2023).
3.2 - Orbene, il nominato C.T.U., Ing. , sulla base dei rilievi fotografici Persona_2 prodotti da parte convenuta in data 29 novembre 2022 nonchè del verbale di sopralluogo redatto dal fiduciario di quest'ultima Ing. (il quale ha confermato il Per_1 nesso di causalità tra l'evento denunciato dall'odierna attrice ed i danni constatati) ha ritenuto congruo quantificare in complessivi euro 15.707,36 i costi necessari per la riparazione dei veicoli danneggiati in occasione della violenta grandinata verificatasi in data 11.10.2013.
11 3.2.1. - Nel dettaglio, il nominato ingegnere, attenendosi scrupolosamente al quesito formulato da questa Giudicante, ha preso in considerazione i danni riportati dai soli veicoli presenti (e riscontranti come danneggiati) al momento del sopralluogo espletato dal fiduciario della compagnia assicurativa: Renault NI, targato CH051MM; Kia Sportage, targato DH272AG; Fiat Bravo, targato DZ243RN; Hynday Galloper, targato ZA061YP; Renault NI, targato CL627ZN; Jeep EE, targato BH211CB; Renault NI, targato CS872MK; Fiat Punto, targato CA932PB; Fiat Panda, targato BT181AA; - BMW 320/d, targato BW170LC; - BMW X5, targato BY734XK; Alfa Romeo Mito, targato EB294ZA; Renault Modus, targato DN567JL; Mercedes Classe B, targato DS791RX (giunto durante l'espletamento delle operazioni di sopralluogo).
3.2.1.1 - Ha, quindi, riscontrato quanto segue:
- Danni del veicolo Renault NI, targato CH051MM. Dalla documentazione prodotta e dall'analisi della documentazione fotografica allegata (allegato fascicolo RT Convenuta: Foto e documenti autovetture blocco 1) si evince che il veicolo Renault NI al tempo del sinistro era verosimilmente in buono stato, non sono visibili danni alla carrozzeria a meno di quelli determinati dall'evento atmosferico: • bolle da grandine su cofano anteriore, • bolle da grandine su ossatura superiore sinistra vani porte, • bolle da grandine su tetto, • bolle su porta posteriore destra. Il veicolo è stato immatricolato la prima volta a giugno 2003. Data la vetustà del veicolo, nonché la posizione delle bolle si valuta, verosimilmente, l'opportunità di provvedere alla riparazione attraverso tecniche convenzionali così come di seguito riportato. Altre tecniche per riparare le bolle prodotte sulle carrozzerie dei veicoli richiedono come prerequisito che la vernice originale non sia stata intaccata e che sia presente solo una rientranza o un bozzo sulla lamiera. Da quanto a disposizione e, in particolare, per la vetustà della stessa autovettura, tali tecniche non si ritengono applicabili. Pertanto, dall'analisi della documentazione e dai riscontri fotografici, è possibile risalire ai danni riportati dal veicolo di RT TR (Renault NI) e ad una stima dei costi per porvi rimedio che si quantificano in € 1415,75 (euro millequattrocento quindici / 75; Tabella 1) oltre onere ed iva se dovuti, riferiti all'anno dell'accadimento (2013). Per una corretta riparazione si considera anche l'adeguamento delle parti adiacenti la carrozzeria oggetto di riparazione (sfumatura).
- Danni del veicolo Kia Sportage, targato DH272AG. “Dalla documentazione prodotta e dall'analisi della documentazione fotografica allegata (allegato fascicolo RT Convenuta Foto e documenti autovetture blocco 1) si evince che il veicolo Kia Sportage al tempo del sinistro era verosimilmente in buono stato, 12 non sono visibili danni alla carrozzeria a meno di quelli determinati dall'evento atmosferico: • bolle da grandine su cofano anteriore, • bolle da grandine su tetto, • rottura plastica tergicristallo anteriore, • bolle da grandine su montante anteriore destro. Il veicolo è stato immatricolato la prima volta a luglio 2007. Data la vetustà del veicolo, nonché la posizione delle bolle si valuta, verosimilmente, l'opportunità di provvedere alla riparazione attraverso tecniche convenzionali. Altre tecniche per riparare le bolle prodotte sulla carrozzeria del veicolo richiedono, come già segnalato, alcuni prerequisiti che non è possibile determinare con la documentazione in atti. Da quanto a disposizione e, in particolare, per la vetustà della stessa autovettura, tali tecniche non si ritengono applicabili. Pertanto, dall'analisi della documentazione e dai riscontri fotografici, è possibile risalire ai danni riportati dal veicolo di RT TR (Kia Sportage) e ad una stima dei costi per porvi rimedio che si quantificano in € 1273,00 (euro mille duecento settantatré / 00; Tabella 2) oltre onere ed iva se dovuti, riferiti all'anno dell'accadimento (2013). Per una corretta riparazione si considera anche l'adeguamento delle parti adiacenti la carrozzeria oggetto di riparazione” (v. pagg.
9-10 della CTU);
- Danni del veicolo Fiat Bravo, targato DZ243RN. “Dalla documentazione prodotta e dall'analisi della documentazione fotografica allegata (allegato fascicolo RT Convenuta Foto e documenti autovetture blocco 1) si evince che il veicolo Fiat Bravo al tempo del sinistro era verosimilmente in buono stato, non sono visibili danni alla carrozzeria a meno di quelli determinati dall'evento atmosferico: • bolle da grandine su cofano anteriore, • bolle da grandine su tetto, • bolle da grandine su ossatura vani porte, • bolle da grandine su parafango anteriore destro. Il veicolo è stato immatricolato la prima volta ad aprile 2010. Data la posizione delle bolle si valuta, verosimilmente, l'opportunità di provvedere alla riparazione attraverso tecniche convenzionali. Altre tecniche per riparare le bolle prodotte sulla carrozzeria del veicolo richiedono, come già segnalato, alcuni prerequisiti che non è possibile determinare con la documentazione in atti. Pertanto, da quanto a disposizione ed in particolare, dall'analisi della documentazione e dai riscontri fotografici, è possibile risalire ai danni riportati dal veicolo di RT TR (Fiat Bravo) e ad una stima dei costi per porvi rimedio che si quantificano in € 1085,75 (euro mille ottantacinque / 75; Tabella 3) oltre onere ed iva se dovuti, riferiti all'anno dell'accadimento (2013). Per una corretta riparazione si considera anche l'adeguamento delle parti adiacenti la carrozzeria oggetto di riparazione.” (v. pagg. 10 – 11);
- Danni del veicolo Hyundai Galloper, targato ZA061YP.
“Dalla documentazione prodotta e dall'analisi della documentazione fotografica
13 allegata (allegato fascicolo RT Convenuta Foto e documenti autovetture blocco 1) si evince che il veicolo Hyundai Galloper al tempo del sinistro era verosimilmente in buono stato, non sono visibili danni alla carrozzeria a meno di quelli determinati dall'evento atmosferico: • bolle da grandine su cofano anteriore, • bolle da grandine su tetto. Il veicolo è stato immatricolato la prima volta nel 2000. Data la vetustà del veicolo, nonché la posizione delle bolle si valuta, verosimilmente, l'opportunità di provvedere alla riparazione attraverso tecniche convenzionali. Altre tecniche per riparare le bolle prodotte sulla carrozzeria del veicolo richiedono, come già segnalato, alcuni prerequisiti che non è possibile determinare con la documentazione in atti. Da quanto a disposizione, per la vetustà della stessa autovettura, e dall'analisi della documentazione e dai riscontri fotografici, è possibile risalire ai danni riportati dal veicolo di RT TR (Hyundai Galloper) e ad una stima dei costi per porvi rimedio che si quantificano in € 961,25 (euro novecento sessantuno / 25; Tabella 4) oltre onere ed iva se dovuti, riferiti all'anno dell'accadimento (2013). Per una corretta riparazione si considera anche l'adeguamento delle parti adiacenti la carrozzeria oggetto di riparazione.” (v. pag. 12 della relazione peritale);
- Danni del veicolo Renault NI, targato CL627ZN. “Dalla documentazione prodotta e dall'analisi della documentazione fotografica allegata (allegato fascicolo RT Convenuta Foto e documenti autovetture blocco 2) si evince che il veicolo Renault NI al tempo del sinistro era verosimilmente in buono stato, non sono visibili danni alla carrozzeria a meno di quelli determinati dall'evento atmosferico: • bolle da grandine su cofano anteriore, • bolle da grandine su tetto, • bolle da grandine su porta posteriore. Il veicolo è stato immatricolato la prima volta nel 2003. Data la vetustà del veicolo, nonché la posizione delle bolle si valuta, verosimilmente, l'opportunità di provvedere alla riparazione attraverso tecniche convenzionali. Altre tecniche per riparare le bolle prodotte sulla carrozzeria del veicolo richiedono, come già segnalato, alcuni prerequisiti che non è possibile determinare con la documentazione in atti. Pertanto, da quanto a disposizione, per la vetustà della stessa autovettura, e dall'analisi della documentazione e dai riscontri fotografici, è possibile risalire ai danni riportati dal veicolo di RT TR (Renault NI) e ad una stima dei costi per porvi rimedio che si quantificano in € 1477,25 (euro millequattrocento settantasette / 25; Tabella 5) oltre onere ed iva se dovuti, riferiti all'anno dell'accadimento (2013). Per una corretta riparazione si considera anche l'adeguamento delle parti adiacenti la carrozzeria oggetto di riparazione.” (v. pag. 13 della CTU);
14 - Danni del veicolo Jeep EE, targato BH211CB. “Dalla documentazione prodotta e dall'analisi della documentazione fotografica allegata (allegato fascicolo RT Convenuta Foto e documenti autovetture blocco 2) si evince che il veicolo Jeep EE al tempo del sinistro era verosimilmente in buono stato, non sono visibili danni alla carrozzeria a meno di quelli determinati dall'evento atmosferico: • bolle da grandine su cofano anteriore. Il veicolo è stato immatricolato la prima volta a febbraio 2000. Data la vetustà del veicolo, nonché la posizione delle bolle si valuta, verosimilmente, l'opportunità di provvedere alla riparazione attraverso tecniche convenzionali. Altre tecniche per riparare le bolle prodotte sulla carrozzeria del veicolo richiedono, come già segnalato, alcuni prerequisiti che non è possibile determinare con la documentazione in atti. Pertanto, da quanto a disposizione, per la vetustà della stessa autovettura, e dall'analisi della documentazione e dai riscontri fotografici, è possibile risalire ai danni riportati dal veicolo di RT TR (Jeep EE) e ad una stima dei costi per porvi rimedio che si quantificano in € 1016,25 (euro mille sedici / 25; Tabella 6) oltre onere ed iva se dovuti, riferiti all'anno dell'accadimento (2013). Per una corretta riparazione si considera anche l'adeguamento delle parti adiacenti la carrozzeria oggetto di riparazione.” (v. pagg. 14 e 15 della relazione peritale);
- Danni del veicolo Renault NI, targato CS872MK. “Dalla documentazione prodotta e dall'analisi della documentazione fotografica allegata (allegato fascicolo RT Convenuta Foto e documenti autovetture blocco 2) si evince che il veicolo Renault NI al tempo del sinistro era verosimilmente in buono stato, non sono visibili danni alla carrozzeria a meno di quelli determinati dall'evento atmosferico: • bolle da grandine su portello posteriore, • bolle da grandine su ossatura superiore sinistra vani porte, • bolle da grandine su cofano anteriore. Il veicolo è stato immatricolato la prima volta a gennaio 2005. Data la vetustà del veicolo, nonché la posizione delle bolle si valuta, verosimilmente, l'opportunità di provvedere alla riparazione attraverso tecniche convenzionali. Altre tecniche per riparare le bolle prodotte sulla carrozzeria del veicolo richiedono, come già segnalato, alcuni prerequisiti che non è possibile determinare con la documentazione in atti. Pertanto, da quanto a disposizione, per la vetustà della stessa autovettura, e dall'analisi della documentazione e dai riscontri fotografici, è possibile risalire ai danni riportati dal veicolo di RT TR (Renault NI) e ad una stima dei costi per porvi rimedio che si quantificano in € 1128,75 (euro millecento ventotto / 75; Tabella 7) oltre onere ed iva se dovuti, riferiti all'anno dell'accadimento (2013). Per una corretta riparazione si considera anche l'adeguamento delle parti adiacenti la carrozzeria oggetto di riparazione.” (v. pagg. 15-16 dell'elaborato peritale);
15 - Danni del veicolo Fiat Punto, targato CA932PB. “Dalla documentazione prodotta e dall'analisi della documentazione fotografica allegata (allegato fascicolo RT Convenuta Foto e documenti autovetture blocco 2) si evince che il veicolo Fiat Punto al tempo del sinistro era verosimilmente in buono stato, non sono visibili danni alla carrozzeria a meno di quelli determinati dall'evento atmosferico: • bolle da grandine su portello posteriore, • bolle da grandine su tetto, • bolle da grandine su cofano anteriore. Il veicolo è stato immatricolato la prima volta a maggio 2002. Data la vetustà del veicolo, nonché la posizione delle bolle si valuta, verosimilmente, l'opportunità di provvedere alla riparazione attraverso tecniche convenzionali. Altre tecniche per riparare le bolle prodotte sulla carrozzeria del veicolo richiedono, come già segnalato, alcuni prerequisiti che non è possibile determinare con la documentazione in atti. Pertanto, da quanto a disposizione, per la vetustà della stessa autovettura, e dall'analisi della documentazione e dai riscontri fotografici, è possibile risalire ai danni riportati dal veicolo di RT TR (Fiat Punto) e ad una stima dei costi per porvi rimedio che si quantificano in € 946,00 (euro novecento quarantasei / 00; Tabella 8) oltre onere ed iva se dovuti, riferiti all'anno dell'accadimento (2013).” (v. pagg. 16-17 della CTU);
- Danni del veicolo Fiat Panda, targato BT181AA. “Dalla documentazione prodotta e dall'analisi della documentazione fotografica allegata (allegato fascicolo RT Convenuta Foto e documenti autovetture blocco 3) si evince che il veicolo Fiat Panda al tempo del sinistro era verosimilmente in buono stato, non sono visibili danni alla carrozzeria a meno di quelli determinati dall'evento atmosferico: • bolle da grandine su cofano anteriore. Il veicolo è stato immatricolato la prima volta a maggio 2001. Data la vetustà del veicolo, nonché la posizione delle bolle si valuta, verosimilmente, l'opportunità di provvedere alla riparazione attraverso tecniche convenzionali. Altre tecniche per riparare le bolle prodotte sulla carrozzeria del veicolo richiedono, come già segnalato, alcuni prerequisiti che non è possibile determinare con la documentazione in atti. Pertanto, da quanto a disposizione, per la vetustà della stessa autovettura, e dall'analisi della documentazione e dai riscontri fotografici, è possibile risalire ai danni riportati dal veicolo di RT TR (Fiat Panda) e ad una stima dei costi per porvi rimedio che si quantificano in € 366,50 (euro trecento sessantasei / 00; Tabella 9) oltre onere ed iva se dovuti, riferiti all'anno dell'accadimento (2013).” (v. pagg. 17-18 della relazione peritale);
- Danni del veicolo BMW 320/d, targato BW170LC. “Dalla documentazione prodotta e dall'analisi della documentazione fotografica allegata (allegato fascicolo RT Convenuta Foto e documenti autovetture blocco 3) si evince
16 che il veicolo BMW 320/d al tempo del sinistro era verosimilmente in buono stato, non sono visibili danni alla carrozzeria a meno di quelli determinati dall'evento atmosferico: • bolle da grandine su cofano posteriore, • bolle da grandine su cofano anteriore, • bolle da grandine su tetto. Il veicolo è stato immatricolato la prima volta a maggio 1999. Data la vetustà del veicolo, nonché la posizione delle bolle si valuta, verosimilmente, l'opportunità di provvedere alla riparazione attraverso tecniche convenzionali. Altre tecniche per riparare le bolle prodotte sulla carrozzeria del veicolo richiedono, come già segnalato, alcuni prerequisiti che non è possibile determinare con la documentazione in atti. Pertanto, da quanto a disposizione, per la vetustà della stessa autovettura, e dall'analisi della documentazione e dai riscontri fotografici, è possibile risalire ai danni riportati dal veicolo di RT TR (BMW 320/d) e ad una stima dei costi per porvi rimedio che si quantificano in € 1150,75 (euro mille centocinquanta / 75; Tabella 10) oltre onere ed iva se dovuti, riferiti all'anno dell'accadimento (2013). Per una corretta riparazione si considera anche l'adeguamento delle parti adiacenti la carrozzeria oggetto di riparazione.” (v. pagg. 18-19 della CTU);
- Danni del veicolo BMW X5, targato BY734XK. “Dalla documentazione prodotta e dall'analisi della documentazione fotografica allegata (allegato fascicolo RT Convenuta Foto e documenti autovetture blocco 3) si evince che il veicolo BMW X5 al tempo del sinistro era verosimilmente in buono stato, non sono visibili danni alla carrozzeria a meno di quelli determinati dall'evento atmosferico: • bolle da grandine su cofano anteriore, • bolle da grandine su tetto. Il veicolo è stato immatricolato la prima volta aprile 2002. Data la vetustà del veicolo, nonché la posizione delle bolle si valuta, verosimilmente, l'opportunità di provvedere alla riparazione attraverso tecniche convenzionali. Altre tecniche per riparare le bolle prodotte sulla carrozzeria del veicolo richiedono, come già segnalato, alcuni prerequisiti che non è possibile determinare con la documentazione in atti. Pertanto, da quanto a disposizione, per la vetustà della stessa autovettura, e dall'analisi della documentazione e dai riscontri fotografici, è possibile risalire ai danni riportati dal veicolo di RT TR (BMW X5) e ad una stima dei costi per porvi rimedio che si quantificano in € 921,00 (euro novecento ventuno / 00; Tabella 11) oltre onere ed iva se dovuti, riferiti all'anno dell'accadimento (2013). Per una corretta riparazione si considera anche l'adeguamento delle parti adiacenti la carrozzeria oggetto di riparazione.” (v. pagg. 19-20 della CTU);
- Danni del veicolo Alfa Romeo Mito, targato EB294ZA.
“Dalla documentazione prodotta e dall'analisi della documentazione fotografica allegata (allegato fascicolo RT Convenuta Foto e documenti autovetture blocco 3)
17 si evince che il veicolo Alfa Romeo Mito al tempo del sinistro era verosimilmente in buono stato, non sono visibili danni alla carrozzeria a meno di quelli determinati dall'evento atmosferico: • bolle da grandine su cofano anteriore, • bolle da grandine su tetto, • bolle da grandine su montante anteriore con ossatura parziale. Il veicolo è stato immatricolato la prima volta giugno 2010. Data la posizione delle bolle si valuta, verosimilmente, l'opportunità di provvedere alla riparazione attraverso tecniche convenzionali. Altre tecniche per riparare le bolle prodotte sulla carrozzeria del veicolo richiedono, come già segnalato, alcuni prerequisiti che non è possibile determinare con la documentazione in atti. Pertanto, da quanto a disposizione e dall'analisi della documentazione e dai riscontri fotografici, è possibile risalire ai danni riportati dal veicolo di RT TR (Alfa Romeo Mito) e ad una stima dei costi per porvi rimedio che si quantificano in € 1103,75 (euro mille centotre / 75; Tabella 12) oltre onere ed iva se dovuti, riferiti all'anno dell'accadimento (2013). Per una corretta riparazione si considera anche l'adeguamento delle parti adiacenti la carrozzeria oggetto di riparazione.” (v. pagg. 20-21);
- Danni del veicolo Renault Modus, targato DN567JL. “Dalla documentazione prodotta e dall'analisi della documentazione fotografica allegata (allegato fascicolo RT Convenuta Foto e documenti autovetture blocco 4) si evince che il veicolo Renault Modus al tempo del sinistro era verosimilmente in buono stato, non sono visibili danni alla carrozzeria a meno di quelli determinati dall'evento atmosferico: • bolle da grandine su tetto, • bolle da grandine su porta posteriore sinistra. Il veicolo è stato immatricolato la prima volta ad aprile 2008. Data la vetustà del veicolo, nonché la posizione delle bolle si valuta, verosimilmente, l'opportunità di provvedere alla riparazione attraverso tecniche convenzionali. Altre tecniche per riparare le bolle prodotte sulla carrozzeria del veicolo richiedono, come già segnalato, alcuni prerequisiti che non è possibile determinare con la documentazione in atti. Pertanto, da quanto a disposizione e dall'analisi della documentazione e dai riscontri fotografici, è possibile risalire ai danni riportati dal veicolo di RT TR (Renault Modus) e ad una stima dei costi per porvi rimedio che si quantificano in € 1038,00 (euro mille trentotto / 00; Tabella 13) oltre onere ed iva se dovuti, riferiti all'anno dell'accadimento (2013). Per una corretta riparazione si considera anche l'adeguamento delle parti adiacenti la carrozzeria oggetto di riparazione.” (v. pagg. 21-22);
- Danni del veicolo Mercedes-Benz Classe B, targato DS791RX. “Dalla documentazione prodotta e dall'analisi della documentazione fotografica allegata (allegato fascicolo RT Convenuta Foto e documenti autovetture blocco 4) si evince che il veicolo Mercedes-Benz Classe B al tempo del
18 sinistro era verosimilmente in buono stato, non sono visibili danni alla carrozzeria a meno di quelli determinati dall'evento atmosferico: • montante parabrezza, • bolle su cofano anteriore, • bolle da grandine su tetto, • bolle da grandine su ossatura superiore vano porta, • porta anteriore destra, • raschia vetro est. porta anteriore destra. Il veicolo è stato immatricolato la prima volta nel 2005. Data la vetustà del veicolo, nonché la posizione delle bolle si valuta, verosimilmente, l'opportunità di provvedere alla riparazione attraverso tecniche convenzionali. Altre tecniche per riparare le bolle prodotte sulla carrozzeria del veicolo richiedono, come già segnalato, alcuni prerequisiti che non è possibile determinare con la documentazione in atti. Pertanto, da quanto a disposizione e dall'analisi della documentazione e dai riscontri fotografici, è possibile risalire ai danni riportati dal veicolo di RT TR (Mercedes Benz Classe B) e ad una stima dei costi per porvi rimedio che si quantificano in € 1472,86 (euro mille quattrocento settantadue / 86; Tabella 14) oltre onere ed iva se dovuti, riferiti all'anno dell'accadimento (2013). Per una corretta riparazione si considera anche l'adeguamento delle parti adiacenti la carrozzeria oggetto di riparazione.” (v. pag. 23);
- Danni del veicolo Honda Accord, targato CW656DE. “Dalla documentazione prodotta e dall'analisi della documentazione fotografica allegata (allegato fascicolo RT TR, Memoria II ex art. 183 VI cpc 2 Termine, Allegato n. 5 del 28/09/2018, ud. 25/10/2018) si evince che il veicolo Honda Accord al tempo del sinistro era verosimilmente in buono stato, non sono visibili danni alla carrozzeria a meno di quelli determinati dall'evento atmosferico: • bolle su ossatura superiore vano porta posteriore destra. Dall'interrogazione del pubblico registro automobilistico (PRA) si evince che il veicolo è stato immatricolato la prima volta a giugno 2005. Nel su menzionato fascicolo di RT TR viene riportato che il veicolo è stato venduto decurtando dal prezzo di vendita una cifra corrispondente alla somma necessaria per la riparazione dell'autovettura, che non risulta esplicitata. Data la vetustà del veicolo, nonché la posizione delle bolle si valuta, verosimilmente, l'opportunità di provvedere alla riparazione attraverso tecniche convenzionali. Altre tecniche per riparare le bolle prodotte sulla carrozzeria del veicolo richiedono, come già segnalato, alcuni prerequisiti che non è possibile determinare con la documentazione in atti. Pertanto, da quanto a disposizione e dall'analisi della documentazione e dai riscontri fotografici, è possibile risalire ai danni riportati dal veicolo di RT TR ( ) e ad una stima dei costi CP_11 per porvi rimedio che si quantificano in € 350,50 (euro trecentocinquanta / 50; Tabella 16) oltre onere ed iva se dovuti, riferiti all'anno dell'accadimento (2013).” (v. pag. 24).
19 3.2.2 - Ha, poi, concluso nei seguenti termini: “In seguito alle analisi della documentazione agli atti per dare adeguate risposte al quesito posto dall'Ill.mo Signor Giudice in adempimento all'incarico conferito, analizzata tutta la documentazione prodotta, dopo aver eseguito i necessari accertamenti, il sottoscritto CTU ritiene di aver potuto: descrivere i danni di alcuni degli autoveicoli presenti nel piazzale dell'autosalone della RT TR. Infatti, sebbene la RT TR abbia evidenziato la presenza di altri veicoli, oltre quelli rilevati dall'Ing. durante il sopralluogo ed il veicolo Honda Accord Tes_4 targato CW656DE (allegato fascicolo RT TR, Memoria II ex art. 183 VI cpc 2 Termine, Allegato n. 5 del 28/09/2018, ud. 25/10/2018), non è presente tra i documenti di causa alcuna documentazione fotografica che permetta allo scrivente CTU di poter valutare i danni riportati da codesti veicoli. I veicoli, per i quali non è stato possibile procedere all'individuazione, descrizione e quantificazione dei danni sono:
1. Mercedes Classe A, targato CS798MJ, 2. Volkswagen Polo, targato EC661LX;
3. targato CP_12
CL781ZN, 4. Fiat Stilo, targato CK317LX, 5. Fiat New Panda, targato EN429FM; 6.
targato BH718CZ, 7. Camion Nissan Atleon, targato BS202ZZ, 8. Controparte_13
OM Carro 50, targato CZ206602, 9. BMW Bertone, targato AP265ZN, 10. Mitsubishi Pajero, targato ZA205FL; • quantificare e stimare i costi necessari per porre rimedio ai danni alle autovetture sulla base dei documenti in atti, in particolare dei rilievi fotografici prodotti da parte convenuta e del verbale di sopralluogo redatto dall'Ing. indicando i Per_1 parametri utilizzati per la detta quantificazione, tenuto conto delle condizioni e degli anni delle autovetture medesime. I costi per porre rimedio ai danni subiti dalle autovetture sono stimati in € 15707,36 (euro quindicimila settecento sette / 36), oltre oneri ed iva se dovuti e al costo per lo smaltimento dei rifiuti, riferiti all'anno dell'accadimento (2013). I suddetti costi sono riportati nella seguente Tabella 16.” (v. pp. 25 e 26).
3.3. - Ebbene, si ritiene di condividere integralmente le conclusioni raggiunte dal nominato C.T.U., in quanto adeguatamente motivate nonché fondate su valutazioni logiche, esaustive e coerenti nient'affatto smentite dalle osservazioni svolte dalle parti.
3.4 - Invero il ctu, rispondendo alle contestazioni mosse dalla società attrice (pp. 46 e 47 della CTU – All. C) ha ribadito di aver condotto la propria indagine con esclusivo riferimento ai veicoli risultanti presenti al momento del sopralluogo, non essendosi nei rilievi fotografici in atti alcun riscontro degli altri veicoli che secondo quanto riportato nell'atto di citazione sarebbero stati danneggiati.
3.4.1. - Quanto alle osservazioni svolte da parte attrice in relazione alla quantificazione dei costi di riparazione del veicolo Fiat New Panda tg. EN 429FM, l'ing. a condivisibilmente affermato che: “Con riferimento al su menzionato veicolo Per_2
20 targato EN429FM, tra la documentazione agli atti è presente il preventivo (n. 216) prodotto in data 19/10/2013 da che quantifica la RT_2 riparazione in € 1300. È presente anche la fattura di riparazione n. 327 del 19/12/2013 di Full Services Car di VA RO & C. s.a.s. di €1120,57. Come menzionato nella redatta relazione, lo scrivente CTU non ha documenti fotografici da visionare per descrivere gli eventuali danni e quantificare, quindi, i costi per porvi rimedio così come richiesto dall'Ill.mo Signor Giudice. Inoltre, il CTU riscontra che la valutazione della congruità della somma indicata nella su citata fattura non rientra tra i quesiti posti dall'll.mo Signor Giudice Dott.ssa Maria Grazia Crucitti.” (v. pag. 31 della CTU).
3.4.2. - In ordine all'osservazione con cui parte attrice ha chiesto che il C.T.U. provvedesse a quantificare il prezzo medio unitario necessario per la riparazione dei veicoli, l'ingegnere ha precisato quanto segue: “Il CTU in merito a quanto Per_2 riportato dalla parte attrice, riscontra che la quantificazione del costo unitario per porre rimedio non è tra i quesiti posti dall'Ill.mo Signor Giudice. Inoltre, i danni che un veicolo può subire in seguito all'evento atmosferico di cui è causa non dipendono esclusivamente dalle sue dimensioni, ma da diversi fattori, tra i quali vi sono la loro esposizione all'evento atmosferico, l'angolo di impatto della grandine, la dimensione della grandine stessa, lo stato della carrozzeria del veicolo. Non essendo presente agli atti alcun rilievo fotografico che rappresenti i danni subiti dalla carrozzeria, gli eventuali accessori danneggiati (ad esempio, plastiche tergicristalli, raschiavetri), lo stato del veicolo al momento del sinistro, lo scrivente CTU è impossibilitato a “provvedere alla descrizione e quantificazione monetaria - correlata ai costi necessari per porvi rimedio - dei danni alle autovetture”” (v. pagg. 32-33).
3.4.3 - Ancora, a fronte dell'osservazione con cui il ctp di parte convenuta Ing. Per_1 ha evidenziato che venendo in rilievo un danno diretto ( e non già un danno da RCA) la stima del danno dovrebbe essere effettuata tenendo conto della svalutazione commerciale dei veicoli, il Consulente ha precisato che: “…nella descrizione e nella quantificazione monetaria di ciascun veicolo è stata indagata la vetustà utilizzando le copie delle Carte di Circolazione presenti agli atti e ove non disponibile (vedi veicolo Honda
, targato CW656DE) interrogando il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), al CP_11 fine di poter quantificare i costi per porre rimedio al danno subito da ciascun veicolo. Per ogni veicolo, così come descritto nella redatta relazione, si è tenuto conto della vetustà del veicolo, nonché della posizione delle bolle e si è valutato, verosimilmente, l'opportunità di provvedere alla riparazione attraverso tecniche convenzionali. Altre tecniche per riparare le bolle prodotte sulle carrozzerie dei veicoli richiedono dei requisiti riportati nella redatta relazione che non è possibile desumere dalla documentazione agli atti. D'altronde, tecniche non convenzionali richiedono attrezzature specifiche e personale altamente specializzato i cui costi di mercato verosimilmente non sono inferiori a quelli delle tecniche convenzionali.” (v. pag. 33). 21 3.4.4. – Rispondendo, poi, alle altre osservazioni svolte dal ctp di parte convenuta, il C.T.U. ha esaustivamente e condivisibilmente chiarito che: “In merito al costo orario si evidenzia che il costo orario considerato è stato desunto da una indagine di mercato svolta dal sottoscritto CTU. Va osservato, inoltre, che il prezzo proposto come costo concordato tra le compagnie assicurative e le carrozzerie convenzionate, non è un prezzo di mercato, bensì il prezzo proposto dalla parte committente (le assicurazioni) al carrozziere, in un accordo commerciale dove la compagnia riconosce un prezzo maggiormente vantaggioso per se, e come contraccambio convenziona il carrozziere che a sua volta riceve tutti i clienti che il committente tratterà. Pertanto, non è prezzo di mercato, ma definisce un parametro di minimo condizionato al costo orario in contraccambio di garanzia di largo numero di clienti dei sinistri, e ove non vi sia questo condizionamento il prezzo è maggiore, e nel caso appunto le analisi condotte dal sottoscritto lo pongono al valore di 35,00 €/ora, +16% superiore a quello indicato dal CTP, Ing. Con riferimento ai tempi necessari per porre Tes_4 rimedio ai danni riscontrati e valutati, come riportato nella redatta relazione i tempi di lavorazione per l'effettuazione della riparazione sono stati riferiti a tempi di smontaggio e rimontaggio (SR), tempi di lattoneria (LA; cioè operazioni di raddrizzatura e allineamento delle lamiere) e tempi per la preparazione alla verniciatura e verniciatura (VE) in relazione alla tipologia di vernice del veicolo che è stato possibile determinare dall'analisi della documentazione agli atti. I suddetti tempi dipendono oltre che dal tipo di veicolo anche dal componente della carrozzeria che va smontato e rimontato, e dall'entità del danno che va riparato. La dizione del tipo di intervento, riportata nelle tabelle di sintesi associate a ciascun veicolo, sintetizza quanto su detto. Sull'eventuale riduzione per tener conto delle condizioni di polizza (eventuale svalutazione commerciale) non è oggetto del quesito posto dall'Ill.mo Signor Giudice… (…)…Il CTU in merito a quanto riportato dal CTP in merito alla applicabilità della franchigia riscontra che questo parametro non rientra tra i parametri da utilizzare per la quantificazione del costo necessario per porre rimedio al danno subito da ciascun veicolo in esame, in quanto riferirsi all'eventuale risarcimento da operare che non è oggetto dei quesiti posti dall'Ill.mo Signor Giudice…(…)… Come su menzionato, il valore del costo orario della manodopera è un valore convenzionato tra le compagnie assicurative e le carrozzerie convenzionate, non un valore di mercato. I tempi sono stati calcolati in riferimento alle parti danneggiate di ciascun veicolo secondo la metodologia descritta. In riferimento alla vetustà delle autovetture, si è fatto riferimento alle tecniche di riparazione più consone in riferimento ai requisiti richiesti per la loro applicabilità e a quanto era possibile desumere per ciascun veicolo dalla documentazione in atti. Come già evidenziato, le tecniche non convenzionali richiedono attrezzature specifiche e personale altamente specializzato, i cui costi di mercato non sono inferiori a quelli delle tecniche convenzionali.” (v. pp. 35-37).
22 3.5 - Dunque, condividendo in toto le valutazioni espresse dal nominato C.T.U., si ritiene di quantificare le spese necessarie per il ripristino della carrozzeria dei veicoli danneggiati in complessivi euro 15.707,36.
3.6 – Sulla predetta somma deve applicarsi lo scoperto contrattuale del 5% previsto, in relazione agli eventi atmosferici, dall'art. 15 (rubricato Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo) delle Condizioni di Assicurazione, sicché la compagnia convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della società attrice della complessiva somma di euro 14.922,00 (v. pag. 16 doc. 2 di parte convenuta).
4. - L'indennizzo dovuto ammonta pertanto ad euro 14.922,00.
4.1- Su tale somma deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, in applicazione del principio secondo cui in tema di assicurazione conto i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, anche se esso sia stato predeterminato in una somma fissa o in un valore a punto percentuale, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ex art. 1224 cod. civ.
4.2 - Venendo in rilievo un debito di valore, sull'importo indicato sono inoltre dovuti a titolo di maggior danno per la ritardata corresponsione [ossia, per il c.d. lucro cessante finanziario (v. Cass. n. 9950 del 2017)] gli interessi legali. In particolare, gli interessi (al fine di scongiurare il cumulo tra interessi e rivalutazione) vanno calcolati sulla somma liquidata a titolo di risarcimento così come valutata all'epoca del sinistro (11 ottobre 2013) e via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT sino alla pubblicazione della presente sentenza;
sulla somma che ne consegue spettano gli interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.
5. - Va invece rigettata la domanda con cui parte attrice ha richiesto l'accertamento di una responsabilità dell'impresa assicurativa convenuta per asserita “mala gestio” del sinistro, atteso che, secondo la ragione più liquida, l'istante non ha adeguatamente allegato e, men che meno, provato l'asserito danno che ha chiesto “di importo da liquidarsi in via equitativa” (così pag. 3 dell'atto di citazione).
23 5.1 - In tema, infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che (si veda Cass. Civ. sent. n. 28811/ 2019 “La mala gestio non è che una particolare ipotesi, tipizzata dalla giurisprudenza, di inadempimento degli obblighi di diligenza e correttezza;
la mora è il ritardo nell' adempimento dell'obbligazione (ex plurimis, in particolare, per tali princìpi si veda Sez. 3, Sentenza n. 10725 del 08/07/2003, Rv. 569258 - 01). Da ciò discendono plurime differenze tra i due istituti. La mora, in primo luogo, espone il debitore all' obbligo di pagare gli interessi moratori (art. 1224, comma Sentenza n. 750/2020 pubbl. il 02/09/2020 RG n. 100565/2009 primo, c.c.) , oppure il maggior danno (art. 1224, comma secondo, c.c. )
o quelli compensativi (Sez. U, sentenza n. 1712 del 17/02/1995, Rv. 490480 - 01 ), a seconda che il debito abbia ad oggetto una obbligazione di valuta o di valore;
per contro, conseguenza della mala gestio è l'obbligo di risarcire il danno causato dalla violazione dei doveri di diligenza e correttezza, che potrebbe essere ben diverso dal mero computo degli interessi (si pensi alla già ricordata ipotesi in cui l' assicuratore nell' immediatezza del fatto illecito commesso dall' assicurato rifiuti ingiustificatamente una vantaggiosa proposta transattiva inferiore al massimale avanzata dal danneggiato, il quale poi in conseguenza del rifiuto ricevuto ritiri la proposta e ottenga in sede giudiziale una condanna dell' assicurato eccedente il massimale). In secondo luogo, l'assicurato che chieda la condanna dell'assicuratore al, pagamento degli interessi di mora ha l'onere di provare solo il ritardo;
mentre l' assicurato che chieda la condanna dell' assicuratore al risarcimento del danno da mala gestio ha l' onere di provare in cosa consistette la condotta colposa, e quali ne furono le conseguenze. In terzo luogo, la mora dell'assicuratore comporta l'obbligo di pagamento degli interessi legali anche se il creditore non prova di avere sofferto alcun danno (art. 1224, comma primo, c.c.); mentre il danno da mala gestio deve essere concretamente allegato e provato. In quarto luogo, la mora matura de die in diem e, finché perduri, costringerà l'assicuratore al pagamento degli interessi sul massimale senza alcun limite. Nel caso di mala gestio, invece, il risarcimento dovuto dall' assicuratore può essere senza limiti, oppure può essere limitato alla rivalutazione del massimale ed al computo su esso degli interessi, a seconda che al momento dell' avverarsi del rischio il danno causato dall' assicurato al terzo superasse o non superasse l' importo del massimale (...) Corollario di quanto precede è, per quanto rileva ai nostri fini, che la domanda di risarcimento del danno da mala gestio, la domanda di pagamento degli interessi di mora e quella di pagamento del "maggior danno” ex art. 1224, comma secondo, c.c., non sono ricomprese l' una nell' altra. Tutte e tre debbono, beninteso, essere espressamente (.)”.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate, ai sensi del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n. 55 - come da ultimo modificato dalla novella introdotta dal decreto 13 agosto 2022 n. 147, entrato in vigore il 23 ottobre 2023 (atteso che quest'ultimo, ai sensi dell'art. 6, si applica anche alle cause iniziate prima, ma le cui prestazioni professionali si siano esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), tenuto conto del decisum e con distrazione in favore dei 24 procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., come segue: € 919,00 per la fase di studio (all'avv.to Pastore Federica), € 777,00 per la fase introduttiva (all'avv.to Pastore Federica), € 1.680,00 per la fase istruttoria e di trattazione (all'avv.to Salvatore Liguori) ed € 1.701,00 per la fase decisionale (all'avv.to Salvatore Liguori), per un totale di euro 5.077,00. RT attrice ha altresì diritto alla complessiva somma di € 564,50 per spese vive documentate (di cui euro 545,00 all'avv.to Pastore Federica ed euro 19,50 all'avv.to Salvatore Liguori).
6.1 - Le spese di CTU, come liquidate con decreto del 4 giugno 2024, vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa portante il n. 712/2018 R.G.A.C. disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie la domanda attorea di pagamento dell'indennizzo nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva;
- e, per l'effetto, condanna la in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, a pagare in favore di parte attrice, a titolo di indennizzo in relazione all'evento dedotto in causa, garantito dalla polizza assicurativa n. X99483943/00, la complessiva somma di euro 14.922,00, oltre rivalutazione monetaria alla data del sinistro (11 ottobre 2013) e interessi di legge maturati dalla suddetta data al saldo secondo quanto previsto in parte motiva;
- rigetta la domanda di risarcimento danni per mala gestio;
- condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, a rimborsare a parte attrice le spese di lite che si liquidano, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari, in complessivi euro 5.641,51 (segnatamente euro 2.241,00 all'avv.to Pastore Federica ed euro 3.400,50 all'avv.to Salvatore Liguori), di cui euro 564,50 per spese vive documentate ed euro 5.077,00 per compensi, oltre 15% della detta ultima somma (da riconoscersi ad entrambi i difensori antistatari sugli specifici superiori importi escluse le spese vive) a titolo di spese forfettarie;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta. Così deciso in Reggio Calabria, 9 aprile 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosaria Leonello
25 26