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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/03/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, Dott. Eduardo Bucciarelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.3.2025, esaminate le note scritte pervenute, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1875 del 2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi)”, promossa da
, C.F. , nata a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PASQUALE CATALANO, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, elettivamente domiciliata come in atti
- ATTRICE –
CONTRO
C.F. nato a [...], in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MARIA GRAZIANO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato come in atti
- CONVENUTO –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 deducendo che: Controparte_1
- in data 26.04.1975 ha contratto matrimonio con;
Parte_1 Controparte_1
- ben presto la loro unione, a causa del carattere inconcludente e indisponente del e CP_1 del suo essere poco incline al rispetto dei suoi doveri verso i propri familiari, è entrato in crisi;
- dopo anni di continui litigi traenti origine dalle motivazioni summenzionate, l'istante ha inoltrato domanda di separazione presso il Tribunale di Rossano;
- il procedimento di separazione giudiziale incardinatosi è stato iscritto al n. 875/08 R.G.A.C. del
Tribunale di Rossano,
- nelle more del processo di separazione, la ha raggiunto un accordo, in via bonaria, con Parte_1 il marito, in virtù del quale quest'ultimo si era impegnato a versare la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo per le necessità e i bisogni della famiglia;
- in seno al citato procedimento civile, dopo un'attenta valutazione degli atti processuali e a seguito dell'interruzione del versamento dell'assegno mensile dal settembre 2008, in data 25.11.08, il giudice istruttore ha disposto, con ordinanza, l'obbligo a carico del di versare a CP_1
la somma mensile di € 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, Parte_1 onerando, altresì, il medesimo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%;
- contrariamente a quanto previsto dal giudice della separazione, il non solo Controparte_1 non ha mai partecipato alle spese straordinarie (spese sanitarie, scolastiche, ecc.) ma, addirittura,
pagina 1 di 7 dal mese di settembre 2008, disattendendo anche il bonario compromesso raggiunto con la moglie, non ha mai provveduto al versamento dell'assegno mensile di mantenimento;
- tale mancanza di rispetto dei propri obblighi di solidarietà familiare da parte del ha CP_1 creato molti problemi, poiché la ha dovuto sopperire al suo disinteresse non solo per sé Parte_1 stessa, ma anche e soprattutto nei confronti dei figli, facendo affidamento solo ed esclusivamente sulle sue forze e sulle sue limitate capacità economiche, nonché ricorrendo all'aiuto caritatevole e alla benevolenza dei propri familiari, nonostante il percepisse ugualmente un CP_1 reddito più che soddisfacente (anche se probabilmente a nero);
- malgrado ciò il medesimo ha dimostrato una totale noncuranza delle impellenti necessità della moglie e della prole, determinando in loro un grave stato di privazioni e disagio economico e sociale;
- più volte il è stato invitato verbalmente a versare l'assegno mensile, quantomeno dal CP_1 novembre 2008, ovvero dalla data in cui il Tribunale ha disposto tale versamento con ordinanza del 25/11/2008, senza sortire alcun effetto;
-
per questi motivi
, in data 18/10/2009 l'attrice ha sporto denuncia-querela nei confronti di
[...]
; Controparte_1
- a seguito della querela, il è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura della CP_1
Repubblica di Rossano e successivamente è stato notificato allo stesso decreto di citazione a giudizio (artt. 550, 552 c.p.p., 159 c. 1 Disp. Att.) del 22.12.2010;
- per tali fatti, è stato celebrato nei confronti di , innanzi al Tribunale di Controparte_1 Castrovillari, il procedimento penale n. 353/2010 RGNR, nel quale l'imputato è rimasto contumace, mentre la si è ritualmente costituita parte civile;
Parte_1
- nel predetto procedimento penale è stato formulato, a carico dell'imputato , Controparte_1 il seguente capo di imputazione: “del reato di cui all'art. 570, co. 2 n. 2) c.p., per essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori e alla qualità di coniuge, nonché per aver omesso di versare l'assegno di mantenimento di € 450,00 mensili, facendo mancare i mezzi di sussistenza alla ex moglie ed ai figli e , e non Parte_1 CP_2 Per_1 contribuendo alle spese straordinarie nella misura del 50%”;
- il procedimento penale si è, poi, concluso con sentenza n. 1478/16 del 4.05.2016, emessa dal giudice monocratico e depositata in cancelleria il 24.05.2016;
- l'adito giudice penale, nel pronunciare la sentenza n. 1478/16, ha testualmente dichiarato: “
[...]
colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e, previo riconoscimento delle Controparte_1 circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi tre di reclusione ed € 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa alle condizioni di legge e non menzione. Visti gli arti. 538 e segg. C.p.p. condanna l'imputato al pagamento, in favore della costituita parte civile, della somma che sarà determinata in sede civile a titolo di risarcimento del danno e della somma di € 1.140,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge, per la rifusione delle spese processuali sostenute e ne dispone, ai sensi dell'art. 110 D.Lvo 115/2002, il pagamento in favore dello Stato. Visto l'art. 544 c.p.p. Motivazione in giorni sessanta”;
- avverso detta sentenza non è stato proposto alcun mezzo di gravame e, pertanto, in data 30.12.2016, ne è stata attestata l'irrevocabilità, con passaggio in giudicato;
- è intenzione di agire in sede civile al fine di vedersi riconosciuta i danni morali Parte_1
e materiali in conseguenza della condotta delittuosa di per come accertata Controparte_1 nel giudizio penale n. 353/2010 RGNR con la relativa sentenza di condanna n. 1478/2016. Tanto premesso, , ha chiesto a questo Tribunale di: “accertare la Parte_1 responsabilità di per i fatti esposti in narrativa e per l'effetto, condannarlo al Controparte_1 risarcimento, in favore dell'attrice, nella predetta qualità, dei danni patrimoniali e non, ovvero dei danni morali, nella misura di € 30.000,00, o nella diversa misura che sarà ritenuta di ragione o giustizia e
pagina 2 di 7 accertata e determinata in corso di giudizio, oltre interessi e altri accessori di legge dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.04.2018, si è costituito in giudizio
, deducendo che: Controparte_1
- non si comprende se la agisca nel proprio interesse o anche nell'interesse dei figli oramai Parte_1 maggiorenni, che tra l'altro avrebbero dovuto essere i legittimati attivi;
- la condotta tenuta dal convenuto in questi anni non era di certo quella di agire con la precisa volontà di sottrarsi ai propri doveri di mantenimento;
- lo stesso ha mancato di versare di versare l'assegno in quanto si è trovato nella impossibilità oggettiva di corrispondere all'attrice l'importo stabilito in sentenza;
- lo stesso, dopo il licenziamento dall'attività lavorativa nell'anno 2008, non è riuscito a trovare un lavoro stabile e ha iniziato ad avere una diminuzione di guadagni notevole, che lo ha portato ad un vero e proprio stato di indigenza;
- conseguentemente a questo nuovo stato economico non è riuscito a ottemperare a quanto stabilito dal giudice in ordine al mantenimento dei propri figli;
- tale situazione di difficoltà economica del era conosciuta dalla la quale CP_1 Parte_1 nonostante tutto ha infierito sullo stesso, con noncuranza degli esiti negativi che sarebbero derivati anche nel rapporto del genitore con i figli;
- a nulla sono valsi i tentativi di far desistere la stessa dall'intraprendere azioni che potessero nuocere ancor di più alla situazione già difficile del con la promessa che pian piano CP_1 avrebbe ristabilito la frequenza dei pagamenti secondo la propria capacità economica;
- la ha, invece, perseverato nelle azioni contro lo stesso, intraprendendo anche una Parte_1 procedura esecutiva da cui è conseguito il pignoramento dell'abitazione dove dimorava e domiciliava il convenuto;
- a seguito di ciò, nonostante il avesse presentato istanza per continuare a dimorare CP_1 nell'abitazione pignorata, stante il proprio stato di indigenza sino all'esito della procedura esecutiva, il giudice dell'esecuzione ha rigettato tale istanza ordinando di abbandonare l'abitazione;
- da tale momento il è ospitato da un fratello, non avendo la possibilità di sostenere il CP_1 costo di una locazione;
- nonostante tutte queste vicissitudini e ancor prima dell'estinzione della procedura esecutiva, il convenuto ha avanzato una proposta transattiva alla controparte, dichiarando di voler cedere la proprietà dell'abitazione e del terreno ai propri figli con l'accollo delle spese notarili;
- a tale proposta non è stata data nessuna risposta;
- del tutto infondata e sproporzionata appare, poi, la quantificazione dei danni richiesta nelle conclusioni in quanto non si comprende il calcolo di una tale esosa somma;
- il risarcimento di tale danno non è in re ipsa, difatti dal tenore dell'atto non è dato comprendere la prova del pregiudizio subito. Ciò posto, il convenuto ha chiesto a questo Tribunale di: “rigettare Controparte_1 la domanda di risarcimento danni avanzata dalla sig.ra per come richiesta. In ogni Parte_1 caso con vittoria di spese e competenze difensive da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., depositate le relative memorie, escussi i testi, all'udienza del 4.11.2022 i procuratori delle parti hanno concordemente richiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. All'odierna udienza le parti presenti hanno precisato le conclusioni come da hanno precisato le conclusioni come da note scritte di trattazione tempestivamente depositate.
pagina 3 di 7
2. Nel merito.
2.1. La parte attrice ha esperito domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali, asseritamente sofferti in conseguenza della condotta illecita posta in essere dal convenuto, siccome accertata con sentenza penale n. 1478/2016 del Tribunale di Castrovillari, divenuta irrevocabile in data 30.12.2016, emessa nel giudizio n. 500353/2010 RGNR Rossano, nel quale la stessa si era costituita parte civile. Con la predetta sentenza il Tribunale di Castrovillari ha ritenuto Controparte_1 responsabile del reato di cui all'art. 570 comma 2 c.p., così, condannandolo alla pena di mesi tre di reclusione ed € 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento, in favore della costituita parte civile, della somma da determinarsi in sede civile a titolo di risarcimento del danno. In particolare, dall'esame della sentenza – divenuta irrevocabile il 30.12.2016 - emerge che non è stata ritenuta la sussistenza del reato nei confronti del maggiorenne (cfr. pag. 3), Persona_2 configurandosi il reato in relazione ai maggiorenni non inabili al lavoro, anche se studenti.
Il quindi, è stato ritenuto colpevole per essersi sottratto agli obblighi di assistenza CP_1 inerenti alla potestà dei genitori e alla qualità di coniuge, nonché per aver omesso di versare l'assegno di mantenimento, facendo mancare i mezzi di sussistenza, e non contribuendo alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Il reato è stato constato in relazione al periodo che dal mese di settembre del 2008 sino al
18/10/2009.
2.2. Occorre preliminarmente rilevare che, nel procedimento contro il coniuge che non adempie all'obbligo di mantenimento, l'altro coniuge presso cui sono collocati i figli riveste la qualità di persona offesa ed è, pertanto, legittimato a costituirsi parte civile per ottenere la refusione dei danni derivanti dalla condotta illecita del primo, consistita nell'omessa corresponsione delle somme previste per il mantenimento dei figli, di cui lo stesso coniuge collocatario risulta creditore (cfr. Cass. Pen. n. 4677 del
2021). Il diritto del coniuge al risarcimento del danno patito per effetto della condotta delittuosa di cui all'art. 570 c.p., infatti, non è precluso dalla possibilità di regresso riconosciuta al genitore dalla legge civile verso l'altro genitore inadempiente, non essendovi ragione per negargli il diritto al risarcimento del maggior danno secondo le regole generali, laddove ne ricorrano i presupposti (cfr. Cass. Pen. n. 11518 del 2022). Secondo la giurisprudenza di legittimità, che ha enucleato la nozione di illecito endofamiliare
(Cass. Civ. n. 18853 del 2011; Cass. Civ. n. 5652 del 2012), la violazione dei doveri genitoriali non trova la sua sanzione, necessariamente e soltanto, nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma qualora cagioni una lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 c.c., come reinterpretato alla luce dei principi recentemente e ripetutamente affermati dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 15148 del 2022).
Il bene protetto dall'art. 570 c.p., infatti, non è l'interesse della persona avente diritto al sostentamento, ma il più generale interesse dello Stato di salvaguardare la famiglia contro le gravi violazioni degli obblighi giuridici posti a salvaguardia di essa, con la conseguenza che vittima del delitto in esame può ritenersi qualunque membro della famiglia, e non solo l'avente diritto al sostentamento, atteso che la commissione di un reato fa sorgere il diritto al risarcimento del danno da esso provocato non solo in capo alla vittima primaria, ma anche in capo ai suoi familiari (Cass. Civ. n. 12614 del 2015).
2.3. Nel caso di specie, dunque, il danno risarcibile alla parte civile è costituito esclusivamente dal pregiudizio derivante dall'inadempimento nel periodo dal settembre del 2008 sino al 18/10/2009. Trattasi di un pregiudizio diverso e ulteriore rispetto all'inadempimento in sé considerato, ossia all'omesso versamento del contributo per il mantenimento, per ottenere il quale le persone offese pagina 4 di 7 dispongono già di un titolo esecutivo giudiziale, che non può essere duplicato con altra sentenza di condanna per il medesimo petitum. Ciò premesso, alla luce del petitum e della causa petendi evocati nei termini decadenziali delle preclusioni assertive la domanda esperita deve essere qualificata come azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., con le relative conseguenze in termini di onere della prova.
Nella responsabilità extracontrattuale, infatti, è necessario che l'attore provi, innanzitutto, il danno ingiusto subito, patrimoniale o non patrimoniale, e la causale riconducibilità dello stesso ad un fatto colposo o doloso altrui.
Inoltre, è necessario documentare le conseguenze pregiudizievoli effettivamente sofferte derivanti dalla altrui condotta dolosa o colposa, dal momento che la struttura dell'illecito civile non si esaurisce con l'eventus-damni, e cioè con la violazione del diritto o dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma richiede, altresì, per la insorgenza della responsabilità (con la relativa corrispondente venuta ad esistenza, da un lato, del credito del danneggiato, avente ad oggetto la pretesa risarcitoria della perdita subita e, dall'altro, della obbligazione del responsabile, avente ad oggetto la prestazione reintegratoria - in forma specifica o per equivalente - della "deminutio" cagionata al danneggiato) la prova della esistenza di una “determinata conseguenza pregiudizievole” di natura patrimoniale o non patrimoniale, ricollegabile - secondo un nesso di diretta immediatezza ex art. 1223 c.c. – all'"eventum-damni" (cfr. Cass. Civ. n. 11203 del 2019, entrambe relative al danno da lesione di diritto assoluto;
Cass. Civ. Ord. n. 7594 del 2018, in tema di danno da lesione di diritto della personalità).
Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno – ivi compreso quello non patrimoniale - non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche solo attraverso presunzioni semplici (Cass. Civ. n. 1046 del 2019); infatti, il danno, che pure leda valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v. Cass. Civ. Sez. Un.
n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
2.4. Ciò premesso, nel caso di specie, non vi è prova dell'esistenza, in capo all'attrice, di conseguenze pregiudizievoli riconducibili all'illecito commesso da e accertato in Controparte_1 sede penale in relazione al periodo di omesso pagamento del mantenimento.
La parte attrice, invero, ha allegato in maniera del tutto generica di aver subito un danno, patrimoniale e morale, in conseguenza della condotta illecita posta in essere dal convenuto, senza, tuttavia, specificare e, soprattutto, provare quali siano state realmente le conseguenze pregiudizievoli patite nel caso concreto.
Quanto al danno patrimoniale, infatti, escluso che sia questa la sede per ottenere la corresponsione dei contributi omessi, la parte attrice non ha inteso allegare né provare quale sia la consistenza del danno patrimoniale subito, con conseguente rigetto della relativa richiesta. Quanto al danno non patrimoniale, in applicazione dei principi suesposti, infatti, per l'esistenza del diritto al risarcimento del danno non è sufficiente che, in sede di accertamento della responsabilità penale, sia stata pronunciata condanna generica al risarcimento del danno derivante dal reato in favore della persona offesa costituitasi parte civile, essendo necessario che il giudice civile, cui è demandata la liquidazione, verifichi se l'evento dannoso, accertato in sede penale, abbia, altresì, cagionato, quale conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 c.c., un pregiudizio che presenti tutti i requisiti del danno risarcibile.
È, infatti, consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in questo, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento e alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come pagina 5 di 7 "potenzialmente" dannoso e del nesso di causalità tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati
(Cass. Civ. n. 4318 del 2019; Cass. Civ. n. 5660 del 2018). La decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale, infatti, contiene implicitamente l'accertamento del solo danno-evento, il quale è correlato al fatto-reato da un nesso di causalità materiale, e non anche del danno-conseguenza, rispetto al quale, invece l'indagine va compiuta dal giudice civile in termini di nesso di causalità giuridica, cioè del nesso eziologico tra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli lamentate dal danneggiato (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 23960 del 2022 e Cass. Civ. n. 8477 del 2020).
Ne consegue che, nel giudizio civile instaurato, come nel caso di specie, al fine di ottenere il risarcimento del danno a seguito dell'intervenuto giudicato penale, l'accertamento deve riguardare il danno-conseguenza, secondo i normali canoni civilistici, in coerenza con il vigente sistema risarcitorio, nel quale il danno è sempre danno-conseguenza e non è predicabile in re ipsa (cfr. Cass. Civ. n. 7385 del 2021).
Con specifico riferimento al danno derivante da reato e alla condanna generica del giudice penale, al danneggiato non può, quindi, automaticamente essere riconosciuto il risarcimento del danno, essendo indispensabile una precisa deduzione sul piano assertivo del pregiudizio subito e un adeguato riscontro sul piano probatorio. In sostanza, il danneggiato dal reato, pur costituitosi parte civile, che abbia ottenuto sentenza favorevole in sede penale anche in relazione alla domanda risarcitoria dei danni, la cui liquidazione sia stata demandata in sede civile, deve fornire l'effettiva prova dei pregiudizi subiti, nonché della loro causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire la prova circa l'accadimento dell'evento lesivo siccome coperto dal giudicato penale. Ebbene, nel caso di specie, la domanda risarcitoria formulata dalla risulta infondata e Parte_1 deve essere rigettata, essendo carenti tutti gli elementi che strutturano la responsabilità ex art. 2043 c.c. Invero, la domanda attorea sconta un'intrinseca genericità assertiva dal momento che nulla viene precisato in ordine all'esistenza e all'entità delle conseguenze pregiudizievoli non patrimoniali riconducibili all'illecito commesso dal per come accertato in sede penale. CP_1 Nell'atto introduttivo del giudizio - oltre che nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., peraltro tardivamente depositata – l'attrice si è limitata a descrivere la condotta del convenuto, che ha portato all'accertamento della sua responsabilità in sede penale, ed ha formulato richieste di prova orale (reiterate nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.) aventi ad oggetto unicamente quella condotta, ma non l'esistenza e l'entità del danno lamentato. Alla genericità assertiva corrisponde, poi, un'evidente lacunosità probatoria, atteso che non è stato fornito alcun elemento – neppure presuntivo – idoneo a dimostrare la sussistenza dei danni morali e materiali asseritamente patiti nel periodo di riferimento (dal mese di novembre del 2008 al mese di ottobre del 2009), né la derivazione causale di questi dal fatto di reato, anche alla luce dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte in ordine all'insussistenza del danno in re ipsa, ai sensi del quale, ai fini del risarcimento del danno, non è sufficiente la mera lesività potenziale del fatto dedotto laddove manchi la prova di una effettiva lesione.
Con particolare riferimento al danno non patrimoniale, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che anche nel caso di lesione di diritti inviolabili della persona, il danno non patrimoniale non può mai ritenersi in re ipsa, ma costituisce pur sempre un'ipotesi di danno-conseguenza, il cui ristoro è in concreto possibile solo a seguito dell'allegazione e prova in ordine alla sua consistenza e riferibilità eziologica alla condotta del soggetto indicato come autore dell'illecito (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 16659 del 2017).
Difatti, la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio interiore, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 11269 del 2018).
pagina 6 di 7 Nel caso di specie, invero, la parte attrice non ha dedotto né provato alcuna sofferenza interiore, né ha allegato degli elementi di fatto sulla base dei quali condurre un ragionamento presuntivo circa l'effettiva presenza di un danno morale risarcibile. Di fatto, le circostanze oggetto di capitoli di prova pur ammessi - quali il dover fare affidamento esclusivamente alle proprie forze e limitate capacità economiche, il ricorso all'aiuto caritatevole ed alla benevolenza dei propri familiari, ovvero il grave stato di privazioni e disagio economico e sociale – non sono state accompagnate da alcuna allegazione o richiesta di prova di specifici fatti espressivi di tali circostanze ed ai quali ancorare, anche in via presuntiva, il riconoscimento dell'insorgenza di un pregiudizio morale risarcibile nel periodo, di un anno, oggetto della richiesta.
Il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale lamentato dall'attrice risulta, quindi, del tutto sfornito di prova. La domanda risarcitoria avanzata dall'attrice, pertanto, non può essere accolta.
3. Le spese di lite.
La esistenza di una condotta illecita della parte convenuta e le ragioni di rigetto della domanda, costituiscono complessivamente considerate gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA la domanda proposta dalla parte attrice, ; Parte_1
B. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite;
C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in data 21.3.2024, all'esito della scadenza dei termini per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.3.2025 Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
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