Art. 1.
(Esclusivita' dei servizi postali ((. . .)) ).
Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto:
i servizi di raccolta trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;
i servizi di trasporto di pacchi e colli;
((. . .)) (5) (14) (27)
-------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 225
(in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche". -------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 226
(in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nelle parti relative ai servizi di televisione via cavo." -------------- AGGIORNAMENTO (5) Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15-28 luglio
1976, n. 202 (in G.U. 1a s.s. 4/8/1976, n. 205) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale." -------------- AGGIORNAMENTO (14) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 ottobre-15 novembre 1988,
n. 1030 (in G.U. 1a s.s. 23/11/1988, n. 47), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "quale sostituito ad opera dell' art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , nella parte in cui ricomprende nella previsione del suo primo comma gli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di tipo portatile indicati nell'art. 334, primo comma, dello stesso d.P.R., anziche' includerli tra le ipotesi di assoggettamento ad autorizzazione contemplate dal secondo comma del medesimo art. 1".
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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 19) la soppressione dell'esclusivita' postale dei servizi di trasporto di pacchi e colli previsti dal presente articolo.