Versione
26 giugno 1970
26 giugno 1970
Art. 4.
Le norme della presente legge si applicano anche al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri, ancorche' regolamentati da contratti collettivi di lavoro.
Le norme della presente legge si applicano anche al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri, ancorche' regolamentati da contratti collettivi di lavoro.
Giurisprudenza • 139
- 1. Corte Cost., sentenza 17/12/1981, n. 189Provvedimento: […] artt. 3 e 4 della legge n. 336/1970 , […] per l'eventualità che sia riconosciuta la fondatezza della questione riguardante gli artt. 3 e 4 della legge 336 del 1970 e venga dichiarata da questa Corte l'illegittimità costituzionale dei suddetti due articoli, […] Per quanto concerne infatti l'art. 4 della legge 336 del 1970 la Corte nella sentenza citata ha dichiarato che quali siano stati in concreto gli effetti, […] istituto o azienda datore di lavoro come soggetto tenuto all'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'art. 4 della legge n. 336 del 1970 non può ritenersi irragionevole. […] 6. - Pertanto l'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 336 del 1970 […]Leggi di più...
- implicita risoluzione di talune questioni ad opera della sent. n.92 del 1981·
- applicazione ai dipendenti dei consorzi di bonifica·
- sent. 189/81. previdenza e assistenza sociale·
- benefici a favore di ex-combattenti ed assimilati·
- infondatezza delle questioni.