Art. 4.
Le norme della presente legge si applicano anche al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri, ancorche' regolamentati da contratti collettivi di lavoro.
Le norme della presente legge si applicano anche al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri, ancorche' regolamentati da contratti collettivi di lavoro.