Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 06/03/2025, n. 4819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4819 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04819/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00864/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 864 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio dell'Aversana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento diniego cittadinanza prot. n. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 24 gennaio 2025 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il 25 novembre 2015 il ricorrente ha presentato un’istanza per la concessione della cittadinanza italiana, ex art. 9, comma 1, lett. f, della legge 91/92, che è stata respinta, il 1° settembre 2020, a causa della sua mancata integrazione sociale: egli era stato infatti condannato per i reati di commercio abusivo di prodotti fonografici e ricettazione.
2. Con ricorso, notificato in data 11 gennaio 2021 e depositato il successivo 23 gennaio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo , perché asseritamente illegittimo.
A suo dire, infatti, il diniego si fonderebbe su un mero automatismo basato sulle risalenti condanne penali, senza minimamente considerare il fatto che egli avrebbe ottenuto la riabilitazione e si sarebbe positivamente inserito nel tessuto sociale nazionale.
3. Il 3 febbraio 2021 l’amministrazione resistente si è costituita con una comparsa di mera forma e, il 25 novembre 2024, ha depositato della documentazione a suffragio delle proprie tesi, tra cui una relazione sui fatti di causa.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 24 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
5. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f, della legge 91/92 la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
Come noto, si tratta di un provvedimento altamente discrezionale in cui il « controllo giurisdizionale sulla valutazione dell'effettiva integrazione nell'ambito della comunità nazionale deve essere limitato al controllo esterno e formale, riguardando principalmente l'eccesso di potere, le anomalie procedurali specifiche, la mancanza di logica, contraddizioni, manifesta ingiustizia, arbitrarietà, irragionevolezza delle decisioni adottate o mancanza di motivazione. Tale controllo esclude una valutazione indipendente delle circostanze di fatto e di diritto oggetto dell'esame richiesto per ottenere lo status in questione. Il controllo giurisdizionale non deve entrare nel merito della decisione presa, che resta riservata alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione » ( ex multis T.A.R. Roma, Lazio, sez. V, 6 maggio 2024, n. 8981).
Sul punto, la giurisprudenza ha condivisibilmente chiarito che la valutazione de qua implica una delicata valutazione in ordine alla concreta integrazione dello straniero nella società e, pertanto, l’amministrazione procedente « non può limitarsi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di fatti risalenti, per quanto sanzionati penalmente, senza contestualizzarli all'interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare, perlomeno e indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento, di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza » (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 23 settembre 2024, n. 7716).
In particolare, essa è tenuta a esaminare accuratamente la « reale integrazione dello straniero nella società, prendendo in considerazione non solo fatti passati sanzionati penalmente, ma anche legami familiari, situazione lavorativa e radicamento sul territorio. Pur considerando eventuali criticità morali, è fondamentale che la condotta complessiva dimostri un'adesione convinta ai valori dell'ordinamento giuridico » (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 23 settembre 2024, n. 7716).
Inoltre, con specifico riferimento alla commissione dei reati, è stato evidenziato, in primo luogo, che il giudizio di mancato inserimento sociale dello straniero non può fondarsi « sull'astratta tipologia di reato e sulla sua pericolosità, astratta o presunta, senza apprezzare tutte le circostanze del fatto concreto, delle sue modalità e del suo effettivo disvalore come anche della personalità del soggetto. Non è, pertanto, esigibile dallo straniero, per riconoscergli la cittadinanza, un quantum di moralità superiore a quella posseduta mediamente dalla collettività nazionale in un dato momento storico, sicché il giudizio sulla integrazione sociale dello straniero richiedente la cittadinanza italiana, sebbene debba tenere conto di fatti penalmente rilevanti, non può ispirarsi ad un criterio di assoluta irreprensibilità morale e di impeccabilità sociale, del tutto antistorico prima che irrealistico, e perciò umanamente inesigibile da chiunque, straniero o cittadino che sia » (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 12 dicembre 2022, n. 16724).
In particolare, è stato evidenziato che in caso di condanne risalenti nel tempo « grava sull'amministrazione l'onere rafforzato di motivare le ragioni di gravità del fatto posto a base della condanna che la inducono a ritenere il proponente non idoneo a divenire cittadino. In particolare, nell'ordito motivazionale occorre dar conto della complessiva posizione sociale, familiare e lavorativa dello straniero, valutando il comportamento quanto alle concrete modalità dei fatti contestati e ad una completa disamina in riferimento all'inserimento sociale e, quindi, all'integrazione nella comunità nazionale, al fine di valutare se, nel complesso della condotta di vita dell'aspirante cittadino, della sua permanenza sul territorio nazionale, dei suoi eventuali legami familiari, della sua attività lavorativa, tutti gli elementi ritenuti rilevanti denotino una adesione o meno ai valori fondamentali dell'ordinamento giuridico, a cominciare dal principio personalistico e da quello solidaristico, compendiati nel valore, posto “al vertice dell'ordinamento”, della dignità umana » (cfr. Consiglio di Stato, sez. I, 5 dicembre 2023, n. 1497).
Tanto premesso, l’amministrazione procedente avrebbe dovuto analiticamente indicare le ragioni per cui, a distanza di molti anni, dalla condanna, tra l’altro oggetto di riabilitazione, essa sia ancora emblematica di un mancato inserimento sociale dello straniero.
Del resto, neppure i pareri rilasciati dalla locale Questura e dal Comando dei Carabinieri sono in grado di dimostrare la ragionevolezza della valutazione in quanto, il primo, è quasi completamente immotivato (limandosi di fatto a descrivere i reati commessi e la sua situazione famigliare dello straniero) mentre il secondo, dopo aver dato atti dei precedenti penai del ricorrente e descritto la sua situazione famigliare, ha addirittura affermato che egli non ha tenuto condotte tali da renderlo inaffidabile sotto l’aspetto democratico e che risulta assimilato nella società Italiana e nutre sentimenti di italianità.
6. Poiché quindi l'Amministrazione non ha effettuato una concreta valutazione sull’integrazione dello straniero nella comunità nazionale, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
7. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione delle peculiarità della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Luca Pavia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Pavia | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.