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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/10/2024, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. n° 100337/2013
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 100337/2013
TRA
C.F. ) – Avv. Domenico Alfonzo Parte_1 P.IVA_1
opponente
E
C.F. ) – Avv. Giovanni Mazzone Controparte_1 P.IVA_2
opposta
Conclusioni di parte opponente:
“Annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 52/2013 (Ruolo Generale 97/2013) emesso su ricorso della società P.IVA Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 [...]
, sedente e corrente in EN (ME) via Nazionale nr. 112, e ciò Parte_3 per insussistenza del credito azionato, stante l'inadempimento della odierna opposta nella fornitura del materiale granulometrico risultato di qualità scadente e dalla stessa sostituito con altro di qualità e caratteristiche conformi all'uso ma, ciononostante, nuovamente fatturato con aggravio di costo e conseguente danno economico subito dalla tutto Parte_1
ciò per le motivazioni di cui in narrativa.
Con rifusione di spese, diritti ed onorari.
In via subordinata:
1 Nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società
ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche Parte_2 alla luce del materiale granulometrico di pessima qualità fornito nell'esecuzione della prestazione.
In via riconvenzionale:
Accertato e dichiarato che la ha subito un danno Parte_1 economico e patrimoniale per aver dovuto provvedere alla rimozione, al trasporto, sostituzione e posa in opera con altro materiale granulometrico di adeguata qualità nei cantieri di RA UL (PA) nella contrada Montededaro
e in agro di GA (PA) nella contrada Rupe Rossa e meglio descritti in narrativa, richiesto e fornito dalla stessa P.IVA Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 [...]
, sedente e corrente in EN (ME) via Nazionale nr. 112 e Parte_3 quantificabile in € 15.117,33 condannare la stessa società opposta al risarcimento a favore dell'opponente della somma di € 15.117,33 o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia.
Con rifusione di spese, diritti ed onorari.”
Conclusioni di parte opposta:
- ritenere e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione della domanda di garanzia nonché l'inammissibilità e la preclusione, oltre che l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata;
- nel merito ritenere e dichiarare inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto
l'opposizione ex adverso proposta e, conseguentemente, rigettarla con qualsiasi statuizione, con la conferma del D.I. opposto;
- condannare l'opponente alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, nonché al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, chiedeva la revoca Parte_1 del decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti – sezione distaccata di Sant'Agata di
Militello n. 52/2013, notificato da per il pagamento dell'importo Controparte_1 residuo di € 11.844,80 per fornitura e trasporto di materiale granulometrico, da utilizzare per i lavori di rifacimento del manto stradale nei cantieri siti RA UL (PA), contrada
Montededaro, e in GA (PA), contrada Rupe Rossa.
2 L'opponente eccepiva che le fatture azionate si riferivano in realtà ad una sostituzione di materiale, che si era resa necessaria in quanto la prima fornitura era risultata di qualità scadente. A causa di tale inadempimento, aveva Parte_1 altresì subito un danno di € 15.177,33, rispettivamente per costo materiale aggiuntivo (€
9.135,49), spese di trasporto (€ 5.231,84), ed utilizzo escavatore e smaltimento materiale inutilizzabile (€ 750,00), del quale chiedeva di essere risarcita. si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1
del decreto ingiuntivo opposto:
In particolare, contestava l'asserita difettosità del materiale granulometrico originariamente fornito ed evidenziava che gli ulteriori ordinativi riguardavano forniture ulteriori, senza alcun riferimento all'asserita difettosità dei materiali già ricevuti, alla necessità di sostituirli ed alla loro resa.
Eccepiva dunque la decadenza di dalla garanzia per vizi ex art. Parte_1
1495 c.c., contestava la fondatezza della domanda risarcitoria ed evidenziava che, tra le poste risarcitorie, l'opponente aveva incluso due fatture oggetto d'ingiunzione e dunque non pagate, una delle quali neppure contestata.
Nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'opponente controeccepiva che la denunzia dei vizi era stata effettuata già al momento della consegna sia al responsabile della cava che al legale rappresentante dell'opposta, e che entrambi, verificatane la fondatezza, avevano assentito alla sostituzione, che aveva però richiesto del tempo.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'opposizione è fondata.
Gli ordinativi ai quali parte opposta si riferisce per contestare l'avversa ricostruzione dei fatti sono di provenienza unilaterale, in quanto recano l'intestazione della CP_1
e sono stati semplicemente sottoscritti dalla controparte per accettazione.
[...] [...] non aveva dunque la possibilità di indicare o specificare alcunché, né ciò Parte_1 risultava necessario, stante la loro funzione di mera specificazione del materiale che doveva essere consegnato.
Quanto all'eccezione di decadenza, la stessa è risultata infondata, avendo i testi e , dipendenti della e Testimone_1 Testimone_2 Parte_1 presenti sul posto, confermato l'avvenuta, immediata denuncia della difettosità del materiale al momento della sua stesa, denuncia che veniva effettuata telefonicamente ed alla quale seguiva la sostituzione.
3 La contraria deposizione del teste , legale rappresentante della Parte_3
Nord Sud Costruzioni illo tempore, appare invece meno pregnante, in quanto riferisce di non aver mai ricevuto personalmente telefonate di contestazioni, che potrebbero però essere state ricevute da altri, e di non essere stato convocato sul posto per una verifica o aver visionato contestazioni scritte, circostanze che però non sono mai state allegate da parte opponente.
Appare peraltro poco verosimile che la dopo aver ottenuto la Parte_1
consegna del primo ordinativo, possa aver atteso oltre un anno prima di rendersi conto che necessitava di altro materiale per i medesimi lavori.
La circostanza che la qualità del materiale potesse essere verificata soltanto dopo la sua stesa priva di pregio la doglianza dell'opponente per cui la contestazione potrebbe eventualmente riguardare il solo materiale granulometrico, e non il restante materiale fornito, in quanto anch'esso, dopo la sua incorporazione, risultava ormai inservibile.
La domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dall'opponente è invece fondata nei limiti di quanto documentalmente provato, ovvero € 5.231,84 per fatture di trasporto (da maggiorare degli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo), in quanto le ulteriori voci sono riferite a fatture azionate in monitorio o a costi non documentati.
In ragione del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, le spese di giudizio devono essere compensate nella misura di ½. La rimanente parte segue la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte opponente ed a carico dell'opposta , ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014 (applicabile anche ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, datata 03/04/2014, in base alla disposizione temporale di cui all'art. 28 D.M. 55/2014 ed in assenza di una prestazione difensiva totalmente esauritasi nel periodo pregresso, in conformità ai criteri già stabiliti, con riferimento al precedente D.M. 140/2012, da Cass. S.U.17405/2012), in € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione ed €
900,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 2.700,00, da ridurre di ½ ad €
1.350,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 410,00, anch'esse da ridurre di ½ ad € 205,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 100337/2013 del
Registro Generale Contenzioso, così decide:
4 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti – sezione distaccata di Sant'Agata di Militello n. 52/2013;
2) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma di € 5.231,84 in favore di Controparte_1
oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
Parte_1
3) compensa le spese di giudizio nella misura di ½;
4) condanna parte opposta alla rifusione della rimante parte delle spese di giudizio in favore dell'opponente, che liquida, al netto della già operata compensazione in complessivi € 1.350,00 per compensi ed € 205,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 17/10/2024 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 100337/2013
TRA
C.F. ) – Avv. Domenico Alfonzo Parte_1 P.IVA_1
opponente
E
C.F. ) – Avv. Giovanni Mazzone Controparte_1 P.IVA_2
opposta
Conclusioni di parte opponente:
“Annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 52/2013 (Ruolo Generale 97/2013) emesso su ricorso della società P.IVA Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 [...]
, sedente e corrente in EN (ME) via Nazionale nr. 112, e ciò Parte_3 per insussistenza del credito azionato, stante l'inadempimento della odierna opposta nella fornitura del materiale granulometrico risultato di qualità scadente e dalla stessa sostituito con altro di qualità e caratteristiche conformi all'uso ma, ciononostante, nuovamente fatturato con aggravio di costo e conseguente danno economico subito dalla tutto Parte_1
ciò per le motivazioni di cui in narrativa.
Con rifusione di spese, diritti ed onorari.
In via subordinata:
1 Nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società
ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche Parte_2 alla luce del materiale granulometrico di pessima qualità fornito nell'esecuzione della prestazione.
In via riconvenzionale:
Accertato e dichiarato che la ha subito un danno Parte_1 economico e patrimoniale per aver dovuto provvedere alla rimozione, al trasporto, sostituzione e posa in opera con altro materiale granulometrico di adeguata qualità nei cantieri di RA UL (PA) nella contrada Montededaro
e in agro di GA (PA) nella contrada Rupe Rossa e meglio descritti in narrativa, richiesto e fornito dalla stessa P.IVA Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 [...]
, sedente e corrente in EN (ME) via Nazionale nr. 112 e Parte_3 quantificabile in € 15.117,33 condannare la stessa società opposta al risarcimento a favore dell'opponente della somma di € 15.117,33 o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia.
Con rifusione di spese, diritti ed onorari.”
Conclusioni di parte opposta:
- ritenere e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione della domanda di garanzia nonché l'inammissibilità e la preclusione, oltre che l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata;
- nel merito ritenere e dichiarare inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto
l'opposizione ex adverso proposta e, conseguentemente, rigettarla con qualsiasi statuizione, con la conferma del D.I. opposto;
- condannare l'opponente alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, nonché al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, chiedeva la revoca Parte_1 del decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti – sezione distaccata di Sant'Agata di
Militello n. 52/2013, notificato da per il pagamento dell'importo Controparte_1 residuo di € 11.844,80 per fornitura e trasporto di materiale granulometrico, da utilizzare per i lavori di rifacimento del manto stradale nei cantieri siti RA UL (PA), contrada
Montededaro, e in GA (PA), contrada Rupe Rossa.
2 L'opponente eccepiva che le fatture azionate si riferivano in realtà ad una sostituzione di materiale, che si era resa necessaria in quanto la prima fornitura era risultata di qualità scadente. A causa di tale inadempimento, aveva Parte_1 altresì subito un danno di € 15.177,33, rispettivamente per costo materiale aggiuntivo (€
9.135,49), spese di trasporto (€ 5.231,84), ed utilizzo escavatore e smaltimento materiale inutilizzabile (€ 750,00), del quale chiedeva di essere risarcita. si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1
del decreto ingiuntivo opposto:
In particolare, contestava l'asserita difettosità del materiale granulometrico originariamente fornito ed evidenziava che gli ulteriori ordinativi riguardavano forniture ulteriori, senza alcun riferimento all'asserita difettosità dei materiali già ricevuti, alla necessità di sostituirli ed alla loro resa.
Eccepiva dunque la decadenza di dalla garanzia per vizi ex art. Parte_1
1495 c.c., contestava la fondatezza della domanda risarcitoria ed evidenziava che, tra le poste risarcitorie, l'opponente aveva incluso due fatture oggetto d'ingiunzione e dunque non pagate, una delle quali neppure contestata.
Nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'opponente controeccepiva che la denunzia dei vizi era stata effettuata già al momento della consegna sia al responsabile della cava che al legale rappresentante dell'opposta, e che entrambi, verificatane la fondatezza, avevano assentito alla sostituzione, che aveva però richiesto del tempo.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'opposizione è fondata.
Gli ordinativi ai quali parte opposta si riferisce per contestare l'avversa ricostruzione dei fatti sono di provenienza unilaterale, in quanto recano l'intestazione della CP_1
e sono stati semplicemente sottoscritti dalla controparte per accettazione.
[...] [...] non aveva dunque la possibilità di indicare o specificare alcunché, né ciò Parte_1 risultava necessario, stante la loro funzione di mera specificazione del materiale che doveva essere consegnato.
Quanto all'eccezione di decadenza, la stessa è risultata infondata, avendo i testi e , dipendenti della e Testimone_1 Testimone_2 Parte_1 presenti sul posto, confermato l'avvenuta, immediata denuncia della difettosità del materiale al momento della sua stesa, denuncia che veniva effettuata telefonicamente ed alla quale seguiva la sostituzione.
3 La contraria deposizione del teste , legale rappresentante della Parte_3
Nord Sud Costruzioni illo tempore, appare invece meno pregnante, in quanto riferisce di non aver mai ricevuto personalmente telefonate di contestazioni, che potrebbero però essere state ricevute da altri, e di non essere stato convocato sul posto per una verifica o aver visionato contestazioni scritte, circostanze che però non sono mai state allegate da parte opponente.
Appare peraltro poco verosimile che la dopo aver ottenuto la Parte_1
consegna del primo ordinativo, possa aver atteso oltre un anno prima di rendersi conto che necessitava di altro materiale per i medesimi lavori.
La circostanza che la qualità del materiale potesse essere verificata soltanto dopo la sua stesa priva di pregio la doglianza dell'opponente per cui la contestazione potrebbe eventualmente riguardare il solo materiale granulometrico, e non il restante materiale fornito, in quanto anch'esso, dopo la sua incorporazione, risultava ormai inservibile.
La domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dall'opponente è invece fondata nei limiti di quanto documentalmente provato, ovvero € 5.231,84 per fatture di trasporto (da maggiorare degli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo), in quanto le ulteriori voci sono riferite a fatture azionate in monitorio o a costi non documentati.
In ragione del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, le spese di giudizio devono essere compensate nella misura di ½. La rimanente parte segue la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte opponente ed a carico dell'opposta , ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014 (applicabile anche ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, datata 03/04/2014, in base alla disposizione temporale di cui all'art. 28 D.M. 55/2014 ed in assenza di una prestazione difensiva totalmente esauritasi nel periodo pregresso, in conformità ai criteri già stabiliti, con riferimento al precedente D.M. 140/2012, da Cass. S.U.17405/2012), in € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione ed €
900,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 2.700,00, da ridurre di ½ ad €
1.350,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 410,00, anch'esse da ridurre di ½ ad € 205,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 100337/2013 del
Registro Generale Contenzioso, così decide:
4 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti – sezione distaccata di Sant'Agata di Militello n. 52/2013;
2) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma di € 5.231,84 in favore di Controparte_1
oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
Parte_1
3) compensa le spese di giudizio nella misura di ½;
4) condanna parte opposta alla rifusione della rimante parte delle spese di giudizio in favore dell'opponente, che liquida, al netto della già operata compensazione in complessivi € 1.350,00 per compensi ed € 205,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 17/10/2024 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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