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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/02/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10183/2022
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte Parte_1 integrante del verbale di udienza del 05.02.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. all'esito Parte_1 della discussione orale nell'udienza del 05.02.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 10183/2022 vertente t r a
, (cod. fisc. ) e , (cod. fisc. ), Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2 quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore nato a [...] il Persona_1
23.02.2011, (cod. fisc. ), tutti residenti in Pellezzano (SA), rappresentati e difesi C.F._3 dall'Avv. Giuseppe Signorella presso il cui Studio in Padova alla Via Altinate 128 eleggono domicilio;
- Attori -
e corrente in Strada de Ruf de Ruacia 15- Controparte_1
38036 Pozza di Fassa (TN).
- Convenuto-
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note conclusionali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , quali genitori di Parte_2 Parte_3 assumevano che: - che il giorno 5/1/2022, il piccolo mentre era intento a Persona_1 Per_1 scendere sullo scivolo ad acqua con l'uso di “gommoni” (o “ciambelloni”), in orario e secondo gli usi consentiti, ormai lanciato in discesa, perdeva l'equilibrio, si ribaltava con il “ciambellone” e scivolava incontrollatamente all'interno dello scivolo (tubo) e, per la conformazione ripida (in discesa), tortuosa e pagina 1 di 4 curvilinea, urtava ripetutamente con le spalle contro il suo bordo di delimitazione, subendo lesioni personali alla spalla sinistra. Nelle immediatezze del sinistro, pertanto, veniva prontamente soccorso Per_1 dal padre che lo attendeva all'uscita del tunnel, non essendo presenti - nelle vicinanze - il personale addetto alla sicurezza (bagnini) il cui intervento fu, invece, e altrettanto prontamente sollecitato dal medesimo genitore, il quale richiese anche l'intervento del (118). Pt_4
A causa del suddetto sinistro, il piccolo ha riportato la “trauma diretto al livello della clavicola Per_1 sinistra”, come diagnosticato dal locale nosocomio di VA (doc. 1) il quale ha diagnosticato anche trenta giorni di prognosi, salvo complicazioni.
Pertanto convenivano in giudizio la soc. per vederla Controparte_1 condannare al risarcimento dei relativi danni.
La società convenuta non si costituiva e pertanto si procedeva in sua contumacia.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva rinviata ex art 281 sexies all'udienza del 5.2.25.
Ricostruiti così i fatti di causa, parte attrice sostiene che la caduta ebbe a verificarsi a causa del gestore e, quindi, dei suoi ausiliari, non avendo esposto le giuste informazioni circa il comportamento da tenere durante la discesa e i movimenti del corpo da compiere (ovvero, da non compiere) né erano state adottate adeguate misure di prevenzione mentre all'interno del e, in modo particolare, nelle vicinanze CP_2 dell'ingresso dello scivolo, non erano presenti cartelli con avvertenze in relazione ai comportamenti da tenere per l'incolumità personale nell'utilizzo delle strutture.
Lo scivolo in questione è, infatti, caratterizzato da una elevata pendenza rispetto al piano piscina sottostante che determina un'accelerazione di velocità, la quale può non essere adeguatamente
“controllata”, soprattutto da un minore, qualora questi, come nel caso in esame, non sia stato adeguatamente informato sull'uso dal responsabile dell'impianto e/o dal proprio personale atto alla sorveglianza degli utenti sull'utilizzo dell'impianto.
La struttura ricettiva ha omesso pertanto di adottare tutte le cautele atte ad evitare che gli utenti potessero procurarsi danni nella fase di utilizzo degli scivoli di per sé pericolosi.
Quindi parte attrice ha assolto all'onere della prova su di lui incombente ex art 2697 c.c. della responsabilità extracontrattuale della struttura ricettiva.
Ebbene, l'assenza di qualsivoglia indicazione circa le giuste modalità di utilizzo degli scivoli dell'acquapark della struttura convenuta consente di disconoscere la ricorrenza di un concorso di colpa non potendo richiedere all'attore nient'altro che l'ordinaria diligenza, tenendo anche conto anche dell'età dell'istante al momento dell'evento (11 anni) fisiologicamente meno pronto a rispondere alle eventuali insidie rispetto a un soggetto più maturo.
pagina 2 di 4 Passando alla liquidazione del danno, dall'istruttoria espletata, con particolare riferimento alla perizia è emerso che il minore ebbe a patire dalla caduta dallo scivolo le seguenti lesioni : “Frattura modicamente angolata della clavicola al III medio sin”.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, lo scrivente Tribunale applica le tabelle milanesi, nella versione vigente, riconoscendo anche la personalizzazione del danno, tenuto conto che l'attore in ragione del sinistro risulta aver riportato lesioni tali da limitare - seppur temporaneamente - il libero movimento.
Pertanto, la liquidazione del danno non patrimoniale avviene secondo il seguente prospetto:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Pt_5
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 11 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 30 75%
Giorni di invalidità temporanea parziale al 15 50%
Giorni di invalidità temporanea parziale al 15 25%
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 3.393,23
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.242,90
Invalidità temporanea parziale al 50% € 414,30
Invalidità temporanea parziale al 25% € 207,15
Totale danno biologico temporaneo € 1.864,35
Danno morale (33,33%) € 1.752,35
pagina 3 di 4 TOTALE GENERALE: € 7.009,93
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (5/1/2022) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso
(Cass. sent. n. 5680/1996).
Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal
CTU.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale.
Parte convenuta va condannata altresì alle spese legali per soccombenza sulla base delle tabelle del
DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo lo scaglione di valore della causa relativo al decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Le spese di CTU vengono poste a carico di parte convenuta secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) In accoglimento della domanda formulata dall'attrice, ritenuta la responsabilità esclusiva del nella causazione dell'evento dannoso lo Controparte_1 condanna al pagamento in favore e in solido quali genitori esercenti la Parte_2 Parte_3 potestà genitoriale sul figlio minore (danneggiato) della somma comprensiva dei Persona_1 danni non patrimoniali quantificati in € 7.009,93 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice che liquida in € 2.540,00 per onorari, oltre spese vive, IVA e CPA e rimborso forfettario spese in misura di legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3) Pone a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Salerno
5.2.25
IL GIUDICE
Dr. Parte_1 pagina 4 di 4
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte Parte_1 integrante del verbale di udienza del 05.02.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. all'esito Parte_1 della discussione orale nell'udienza del 05.02.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 10183/2022 vertente t r a
, (cod. fisc. ) e , (cod. fisc. ), Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2 quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore nato a [...] il Persona_1
23.02.2011, (cod. fisc. ), tutti residenti in Pellezzano (SA), rappresentati e difesi C.F._3 dall'Avv. Giuseppe Signorella presso il cui Studio in Padova alla Via Altinate 128 eleggono domicilio;
- Attori -
e corrente in Strada de Ruf de Ruacia 15- Controparte_1
38036 Pozza di Fassa (TN).
- Convenuto-
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note conclusionali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , quali genitori di Parte_2 Parte_3 assumevano che: - che il giorno 5/1/2022, il piccolo mentre era intento a Persona_1 Per_1 scendere sullo scivolo ad acqua con l'uso di “gommoni” (o “ciambelloni”), in orario e secondo gli usi consentiti, ormai lanciato in discesa, perdeva l'equilibrio, si ribaltava con il “ciambellone” e scivolava incontrollatamente all'interno dello scivolo (tubo) e, per la conformazione ripida (in discesa), tortuosa e pagina 1 di 4 curvilinea, urtava ripetutamente con le spalle contro il suo bordo di delimitazione, subendo lesioni personali alla spalla sinistra. Nelle immediatezze del sinistro, pertanto, veniva prontamente soccorso Per_1 dal padre che lo attendeva all'uscita del tunnel, non essendo presenti - nelle vicinanze - il personale addetto alla sicurezza (bagnini) il cui intervento fu, invece, e altrettanto prontamente sollecitato dal medesimo genitore, il quale richiese anche l'intervento del (118). Pt_4
A causa del suddetto sinistro, il piccolo ha riportato la “trauma diretto al livello della clavicola Per_1 sinistra”, come diagnosticato dal locale nosocomio di VA (doc. 1) il quale ha diagnosticato anche trenta giorni di prognosi, salvo complicazioni.
Pertanto convenivano in giudizio la soc. per vederla Controparte_1 condannare al risarcimento dei relativi danni.
La società convenuta non si costituiva e pertanto si procedeva in sua contumacia.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva rinviata ex art 281 sexies all'udienza del 5.2.25.
Ricostruiti così i fatti di causa, parte attrice sostiene che la caduta ebbe a verificarsi a causa del gestore e, quindi, dei suoi ausiliari, non avendo esposto le giuste informazioni circa il comportamento da tenere durante la discesa e i movimenti del corpo da compiere (ovvero, da non compiere) né erano state adottate adeguate misure di prevenzione mentre all'interno del e, in modo particolare, nelle vicinanze CP_2 dell'ingresso dello scivolo, non erano presenti cartelli con avvertenze in relazione ai comportamenti da tenere per l'incolumità personale nell'utilizzo delle strutture.
Lo scivolo in questione è, infatti, caratterizzato da una elevata pendenza rispetto al piano piscina sottostante che determina un'accelerazione di velocità, la quale può non essere adeguatamente
“controllata”, soprattutto da un minore, qualora questi, come nel caso in esame, non sia stato adeguatamente informato sull'uso dal responsabile dell'impianto e/o dal proprio personale atto alla sorveglianza degli utenti sull'utilizzo dell'impianto.
La struttura ricettiva ha omesso pertanto di adottare tutte le cautele atte ad evitare che gli utenti potessero procurarsi danni nella fase di utilizzo degli scivoli di per sé pericolosi.
Quindi parte attrice ha assolto all'onere della prova su di lui incombente ex art 2697 c.c. della responsabilità extracontrattuale della struttura ricettiva.
Ebbene, l'assenza di qualsivoglia indicazione circa le giuste modalità di utilizzo degli scivoli dell'acquapark della struttura convenuta consente di disconoscere la ricorrenza di un concorso di colpa non potendo richiedere all'attore nient'altro che l'ordinaria diligenza, tenendo anche conto anche dell'età dell'istante al momento dell'evento (11 anni) fisiologicamente meno pronto a rispondere alle eventuali insidie rispetto a un soggetto più maturo.
pagina 2 di 4 Passando alla liquidazione del danno, dall'istruttoria espletata, con particolare riferimento alla perizia è emerso che il minore ebbe a patire dalla caduta dallo scivolo le seguenti lesioni : “Frattura modicamente angolata della clavicola al III medio sin”.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, lo scrivente Tribunale applica le tabelle milanesi, nella versione vigente, riconoscendo anche la personalizzazione del danno, tenuto conto che l'attore in ragione del sinistro risulta aver riportato lesioni tali da limitare - seppur temporaneamente - il libero movimento.
Pertanto, la liquidazione del danno non patrimoniale avviene secondo il seguente prospetto:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Pt_5
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 11 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 30 75%
Giorni di invalidità temporanea parziale al 15 50%
Giorni di invalidità temporanea parziale al 15 25%
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 3.393,23
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.242,90
Invalidità temporanea parziale al 50% € 414,30
Invalidità temporanea parziale al 25% € 207,15
Totale danno biologico temporaneo € 1.864,35
Danno morale (33,33%) € 1.752,35
pagina 3 di 4 TOTALE GENERALE: € 7.009,93
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (5/1/2022) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso
(Cass. sent. n. 5680/1996).
Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal
CTU.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale.
Parte convenuta va condannata altresì alle spese legali per soccombenza sulla base delle tabelle del
DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo lo scaglione di valore della causa relativo al decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Le spese di CTU vengono poste a carico di parte convenuta secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) In accoglimento della domanda formulata dall'attrice, ritenuta la responsabilità esclusiva del nella causazione dell'evento dannoso lo Controparte_1 condanna al pagamento in favore e in solido quali genitori esercenti la Parte_2 Parte_3 potestà genitoriale sul figlio minore (danneggiato) della somma comprensiva dei Persona_1 danni non patrimoniali quantificati in € 7.009,93 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice che liquida in € 2.540,00 per onorari, oltre spese vive, IVA e CPA e rimborso forfettario spese in misura di legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3) Pone a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Salerno
5.2.25
IL GIUDICE
Dr. Parte_1 pagina 4 di 4