Sentenza 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01674/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00766/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 766 del 2020, proposto da
Deco Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Martino Alberto Grimaldi e Francesco Lezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, Mibact - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Prov. di Lecce, Brindisi e Taranto, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Comune di Salve, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. 971 del 17.06.2020, con cui il RUP dell'Unione dei Comuni “Terra di Leuca” ha rigettato la “ richiesta di Autorizzazione Paesaggistica ex post ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 del PPTR per Realizzazione di n. 4 appartamenti a piano terra alla Via Marina di Torre Pali, nel Comune di Salve – Pratica Edilizia n. 81/2018 ”;
- del parere n. 101 del 29.05.2020 reso dalla Commissione Locale per il Paesaggio, richiamato nel suddetto provvedimento prot. n. 971 del 17.06.2020 e mai notificato alla ricorrente;
- della nota prot. n. 509 del 20.03.2020, con cui il RUP dell'Unione dei Comuni “Terra di Leuca” ha comunicato il preavviso di diniego all’accoglimento della richiesta di rilascio di Autorizzazione Paesaggistica;
- della nota prot. n. 8391 del 17.04.2019, con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica;
- della nota prot. n. 268 del 04.02.2019, con cui il RUP dell'Unione dei Comuni “Terra di Leuca” ha comunicato il parere sfavorevole reso dalla Commissione Locale per il Paesaggio (senza allegarlo);
- della nota prot. n. 655 del 27.03.2019, con cui il RUP dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” ha trasmesso la proposta di provvedimento di rigetto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, chiedendo a quest’ultima l’emanazione del parere di competenza;
- del verbale n. 5 – parere 55 del 31.01.2019 con cui la Commissione Locale per il Paesaggio ha reso parere sfavorevole in merito alla richiesta di rilascio di Autorizzazione Paesaggistica, mai notificato alla ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, tra cui, ove occorra, la DGR n. 2331 del 28.12.2017 di approvazione del documento di indirizzo “ Linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16.02.2015 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto rep. 82663 racc. 27632 del 12.06.2015, Deco Costruzioni S.r.l., società operante nel settore edile, acquistava dai coniugi Perrone EL e RG ND il lotto edificatorio ubicato nel Comune di Salve, località Torre Pali, esteso circa 630 mq, allibrato in catasto al foglio 24, p.lle 1925 e 2050, tipizzato dello strumento urbanistico generale quale “ Zona C3 di Espansione ”.
Precisamente, il lotto in questione è contraddistinto con il n. 22 nell’ambito del “ Piano Particolareggiato per le zone C/3 – Sviluppo Turistico Residenziale – Località Torre Pali ”, adottato con delibera del Commissario prefettizio n. 382 del 10.09.1998 ed approvato con delibera del Consiglio comunale n. 76 del 29.09.1999. Sotto il profilo paesaggistico, tale strumento attuativo è stato sottoposto alla valutazione del Comitato urbanistico regionale che ha rilasciato parere favorevole (parere n. 17/1999 del 23.04.1999).
Invero, la società ricorrente si determinava all’acquisto di tale lotto, in quanto i suoi danti causa, ossia i coniugi Perrone EL e RG ND, avevano già presentato presso il Comune di Salve un “ Progetto per la realizzazione di cinque abitazioni, nel lotto n. 22 del Piano Particolareggiato Torre Pali ... Pratica Edilizia n. 318/2012 ”.
Con riferimento a tale progetto, il Comune di Salve aveva rilasciato parere favorevole in data 08.10.2012 “ sotto l’aspetto tecnico urbanistico ”, nonché l’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica n. 144 del 10.06.2013.
Ed invero, nella citata autorizzazione paesaggistica veniva precisato che “ l’intervento non prevede opere eccessivamente invasive, che i cambiamenti da realizzare saranno accolti dal sito senza effetto di alterazione e diminuzione dei caratteri connotativi e della qualità complessiva; che la linea architettonica di detto intervento è improntata alla massima semplicità e linearità tipica della tradizione mediterranea; ritenendo l’opera compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico e riconoscendo il fine la coerenza del progetto con gli obbiettivi di qualità paesaggistica e architettonica ”.
Avendo la necessità di ridimensionare l’intervento edilizio, con istanza acquisita al protocollo comunale n. 0011052 del 07.12.2017, la società Deco Costruzioni S.r.l. chiedeva il rilascio del titolo abilitativo per la “ realizzazione di n. 4 appartamenti al piano terra in località Torre Pali Marina di Salve – PP Zona C/3 Lotto 22 ”.
Nell’ambito degli elaborati in progetto, la ricorrente documentava lo stato di avanzata antropizzazione del lotto n. 22, e più genericamente dell’intera area interessata dal piano particolareggiato, provvedendo a specificare che: “ le opere di progetto verranno realizzate in un contesto urbanizzato che può definirsi ‘urbano’ cioè luogo caratterizzato da isolati ben delineati, quasi del tutto edificati con edifici di tipologia a schiera, con opere di urbanizzazione primaria in fase di completamento (strade asfaltate, rete idrica, rete telefonica, rete elettrica e di pubblica illuminazione); ... al lotto si accede da strada di lottizzazione ... la stessa si presenta asfaltata completa di opere di urbanizzazione primaria quali linea elettrica di pubblica illuminazione, rete idrica, rete telefonica; l’edificato che caratterizza l’area circostante è di tipologia simile al fabbricato da realizzare secondo le previsioni progettuali (case a schiera sviluppatesi piano terra e primo) ... il lotto si trova all’interno della perimetrazione di aree boschive del PPTR pur non essendo all’interno del lotto alcuna essenza tipica di macchia mediterranea; ... le opere di progetto sono compatibili alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e alle disposizioni previste dalle N.T.A. del PPTR approvato dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 176 del 06/02/2015 e ss.mm.ii.; le opere da realizzare presentano caratteristiche tipologico-costruttive adeguate che bene si inseriscono nel contesto ambientale paesaggistico della località e del Salento e la loro realizzazione non compromette l’assetto morfologico ed idrogeologico d’insieme, né l’ambiente biologico-vegetazionale ... ” (cfr. relazione tecnica attestante la compatibilità paesaggistica).
Con provvedimento prot. n. 2877 del 20.03.2018, il Comune di Salve esprimeva parere favorevole alla realizzazione del suddetto intervento, trasmettendo la pratica edilizia all’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” per il necessario rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Con nota prot. n. 268 del 04.02.2019 l’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” comunicava al Comune di Salve, ed anche alla ricorrente, il parere sfavorevole reso dalla Commissione locale per il paesaggio “ in quanto il lotto è perimetrato da BP ‘Boschi’ ”; il citato parere non veniva allegato a tale missiva.
Con nota prot. n. 6655 del 27.03.2019, l’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” trasmetteva la proposta di provvedimento sfavorevole alla Soprintendenza per il rilascio del parere di competenza.
Con nota del 04.02.2020, la ricorrente si rivolgeva al Comune di Salve ed all’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” per chiedere di essere autorizzata all’accesso agli atti amministrativi relativi al permesso di costruire n. 100/2019 del 28.06.2019, avendo notato l’avvio di un cantiere per la realizzazione di nuovi fabbricati sul lotto n. 25, finitimo a quello della ricorrente, avente le medesime caratteristiche morfologiche e naturalistiche.
Con nota prot. n. 509 del 20.03.2020, l’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” comunicava il preavviso di diniego dell’autorizzazione paesaggistica, allegando la nota prot. n. 8391 del 17.04.2019 con cui la Soprintendenza aveva reso parere contrario al rilascio dell’assenso paesaggistico in quanto:
“ le opere in progetto si pongono in contrasto con il comma 2 lett. a 3) dell’art. 62 delle NTA del PPTR ...
l’intervento si pone in contrasto con le indicazioni contenute nella Scheda PAE 0076 relativamente al Sistema delle Tutele – Prescrizione per i Boschi (cfr. p. 36 SCHEDA PAE 0076) che prescrivono al punto 1 che ‘Nei territori interessati dalla presenza di boschi, non sono ammissibili tutti i piani, progetti e interventi che comportano: … a3) la nuova edificazione, fatti salvi gli interventi al punto 2 (vedi figura 1)’ ...
viste inoltre la deliberazione della Giunta Regionale Puglia del 28.12.2017 n. 2331 ... recante Documento di indirizzo ‘Linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16.02.2015. Approvazione’ con particolare riferimento al punto 7 – riferimento art. 90 delle allegate linee guida;
considerato che le valutazioni espresse dalla CL ... non tengono conto dei limiti più restrittivi derivanti dalla compresenza di beni paesaggistici di cui all’art. 134 del D.lgs 42/2004 ss.mm.ii e pertanto della necessità di applicare tutte le specifiche discipline di tutela elencate nell’art. 79 delle NTA del PPTR vigente;
per tutto quanto sopra esposto, risultando l’area caratterizzata dalla sovrapposizione di vincoli di cui all’art. 134 del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii. (art. 136 e art. 142), la stessa rientra nei casi in cui si applicano tutte le specifiche discipline di tutela, in caso di contrasto vige la più restrittiva (cfr. art. 62 comma 2 lett. a3) delle NTA del PPTR vigente);
... la pratica ... è improcedibile ”.
Nel frattempo, la ricorrente veniva autorizzata dal Comune di Salve alla visione della documentazione amministrativa relativa al permesso di costruire n. 100/2019 del 28.06.2019, i cui lavori erano in corso di realizzazione; in tale occasione, la ricorrente apprendeva che, nel lotto n. 25 finitimo a quello di quest’ultima, l’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” aveva rilasciato recentemente l’autorizzazione paesaggistica n. 259 del 20.10.2018, sulla scorta del parere favorevole n. 118/2018 (verbale n. 11 del 17.03.2018) reso dalla Commissione locale per il paesaggio. Pertanto, Deco Costruzioni S.r.l. chiedeva che venisse riesaminata la propria istanza di rilascio del titolo abilitativo e di assenso paesaggistico.
Con nota n. 917 del 17.06.2020 l’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” comunicava il rigetto dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sulla base delle seguenti motivazioni:
“ 1. L’intervento in oggetto qualificato come opere di nuova costruzione, risulta in contrasto con le norme aventi valore di prescrizione dell’art. 62 (Boschi comma 2 lett. a3)) delle NTA del PPTR, che ritengono non ammissibili piani, progetti e interventi che comportano nuova edificazione, salvi gli interventi indicati al comma 3;
2. L’intervento in oggetto, qualificato come opere di nuova costruzione, si pone in contrasto con le norme aventi valore di prescrizione contenute nella SCHEDA PAE 0076, relativamente al sistema delle tutele – struttura ecosistemica e ambientale – componenti botanico-vegetazionali Prescrizioni per i Boschi che prescrivono al punto 1: ‘nei territori interessati dalla presenza di boschi, non sono
ammissibili tutti i piani, progetti e interventi che comportano: a3) la nuova edificazione fatti salvi gli interventi di cui al punto 2’;
3. Il procedimento di autorizzazione per quanto attiene all’acquisizione del parere di cui all’art. 146 c.8 del D.lgs. 42/04, risultando l’area caratterizzata dalla sovrapposizione di vincoli di cui all’art 134 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (art. 136 e art. 142), per la quale si applicano tutte le specifiche discipline di tutela e in caso contrario la più restrittiva (cfr. art. 62 c. 2 lett. a3) delle NTA del PPTR vigente), risulta improcedibile ”.
La ricorrente ha censurato gli anzidetti provvedimenti lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati: Violazione dell’art. 108 delle NTA del PPTR. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Carenza istruttoria. Irragionevolezza. Errore in fatto e in diritto. Ingiustizia manifesta.
In data 14 luglio 2020 si è costituita in giudizio la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio province di Brindisi, Lecce e Taranto per resistere al ricorso.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini appresso indicati.
L’impugnato diniego è fondato sul ritenuto contrasto dell’intervento con le prescrizioni imposte dal PPTR per i “ Boschi ”, prescrizioni codificate dall’articolo 62 delle NTA, secondo cui: “ nei territori interessati dalla presenza di boschi, come definiti dall’articolo 58, punto 1) si applicano le seguenti prescrizioni. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano: … a3) nuova edificazione ”.
Tale prescrizione non può però trovare applicazione nel caso di specie, atteso che il territorio interessato dall’intervento non costituisce bosco, non presentandone le caratteristiche, e caratterizzandosi all’opposto quale territorio urbano, pressoché totalmente urbanizzato ed edificato.
Ed invero, l’articolo 58, punto 1, delle NTA del PPTR contiene la seguente definizione di “ Boschi ”: “ consistono nei territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del d.lgs 18 maggio 2001 n. 227, e delimitati nelle tavole della sezione 6.2.1 ”.
Il richiamato art. 58 delle NTA del PPTR rinvia per la definizione dei “ Boschi ” all’art. 2, commi 2 e 6, del D.lgs. n. 227 del 2001. Tale decreto è stato però abrogato ad opera del successivo D.lgs. n. 34 del 03.04.2018, costituente il “ Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali ”.
L’art. 3, comma 3, di tale Testo Unico contiene la vigente definizione di “ bosco ”, che comprende: “ le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale di qualsiasi stadio in sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore a 2000 metri quadrati … ”.
Con riferimento al caso in esame, il territorio interessato dell’intervento denegato non costituisce “ bosco ”, benché risulti “ perimetrato ” come tale, in quanto privo in assoluto delle caratteristiche salienti, elencate nella previsione sopra richiamata. L’area interessata dall’intervento, oltre ad essere edificabile secondo lo strumento urbanistico comunale, e dunque assoggettata ad un piano particolareggiato regolarmente approvato ed in buona parte attuato, si caratterizza a livello morfologico quale territorio urbano. Invero, con riferimento specifico al terreno interessato, il lotto n. 22 di proprietà della ricorrente, esteso circa 630 mq, costituisce pressoché l’unica area inedificata all’interno di una vera e propria maglia urbana, delimitata su ogni lato da strade pubbliche, maglia al cui interno sono presenti decine di abitazioni regolarmente edificate (anche in adiacenza al lotto n. 22 di che trattasi).
Va poi aggiunto che il tessuto urbano che caratterizza l’area di intervento si è sviluppato, come già accennato, in attuazione di un Piano particolareggiato regolarmente approvato, che ha riportato il parere favorevole del 23.04.1999 del Comitato urbanistico regionale, in un contesto storico nel quale era vigente nella Regione Puglia la L.R. n. 30/1990, che assoggettava a vincolo di inedificabilità assoluta le aree ricoperte da foreste o da boschi (art. 1, lett. d). Si intende con ciò evidenziare che nemmeno ab origine il territorio interessato dall’intervento denegato costituiva “ bosco ”, dal momento che, ove così non fosse stato, giammai il Piano particolareggiato, di cui si è detto, avrebbe potuto ottenere il parere favorevole del Comitato urbanistico regionale in ordine agli aspetti paesaggistici, dal momento che era in vigore la L.R. n. 30/1990, rispetto alla quale sarebbe stato rilevato l’insanabile contrasto.
Si è dunque in presenza di un chiaro contrasto tra parte normativa e parte grafica del PPTR, contrasto che avrebbe dovuto essere risolto mediante la “chiave” normativa contenuta nell’art. 108 delle NTA secondo il quale “ in caso di incoerenza tra previsioni normative e cartografia del PPTR sono prevalenti le prime ”.
Tale chiave di lettura, ove applicata al caso di specie, ha un’implicazione anche di segno negativo, e cioè impone di non poter considerare come bosco un’area che, ancorché (erroneamente) contrassegnata come tale nelle cartografie del PPTR, non ne possiede in realtà le caratteristiche indicate dalla normativa del medesimo piano paesaggistico che detta, con carattere vincolante, la relativa definizione. Normativa che, in caso di contrasto, prevale sulla parte grafica dello stesso piano paesaggistico.
La descritta impossibilità, a sua volta, comporta, quale mera conseguenza logica, l’inapplicabilità dell’art. 62 delle NTA del PPTR recante le prescrizioni per i “ Boschi ”, e segnatamente l’inapplicabilità della previsione che vieta l’effettuazione di interventi di nuova edificazione.
L’impugnato diniego sconta, oltre alla violazione delle previsioni normative sopra richiamate, anche una chiara insufficienza istruttoria, atteso che è stato ignorato l’effettivo stato dei luoghi.
Inoltre, giova evidenziare che i danti causa della ricorrente avevano ottenuto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica n. 144 del 10.06.2013 relativa al “ Progetto per la realizzazione di cinque abitazioni, nel lotto n. 22 del Piano Particolareggiato Torre Pali ... Pratica Edilizia n. 318/2012 ”. Nonostante tale assenso sia intervenuto pochi mesi prima dell’adozione del vigente PPTR, avvenuta con delibera di Giunta regionale n. 1435 del 02.08.2013, non poteva essere ignorata la circostanza che nessun “ bosco ” esisteva alla data di rilascio della richiamata autorizzazione paesaggistica e che mai si sarebbero potute creare condizioni vegetazionali meritevoli di tutela nel breve intervallo tra il rilascio dell’assenso citato e l’adozione del piano paesaggistico.
Non assume alcun rilievo l’affermazione contenuta nel provvedimento soprintendentizio, e richiamata dall’Unione dei Comuni nel provvedimento definitivo di rigetto, relativamente alla pretesa sovrapposizione di vincoli di cui all’art. 134 del D.lgs. n. 42/2004 dalla cui integrazione scaturirebbe l’effetto dell’inedificabilità dell’area di proprietà della ricorrente. Sul punto, quand’anche si ritenesse valido tale ragionamento, che dunque farebbe scaturire dalla coesistenza di un vincolo ex lege e di un vincolo sancito da un singolo provvedimento impositivo l’effetto dell’inedificabilità, nel caso di specie la pretesa sovrapposizione di vincoli sarebbe solo formale, atteso che il lotto n. 22 del Piano particolareggiato è affrancato dalla presenza a coperture botanico – vegetazionali del tipo “ boschi ” o “ macchia mediterranea ”, essendo stato sostanzialmente circondato da evidenti fenomeni di trasformazione antropica (come si evince peraltro dalla raccolta aerofotografica versata in atti in data 8 settembre 2022 attraverso la relazione illustrativa redatta dall’ing. Congedi), tale per cui non è assoggettato ad alcuna tutela ex lege applicabile alle aree realmente boscate.
Come anche risulta non condivisibile il preteso contrasto dell’intervento con la scheda PAE 0076, nella parte in cui richiama, peraltro in modo testuale, le previsioni di cui all’art. 62 delle NTA del PPTR che inibiscono qualsiasi tipo di nuova realizzazione nell’ambito delle aree caratterizzate dalla presenza di “ boschi ”, di cui non v’è alcuna presenza nel lotto interessato dall’intervento proposto dalla ricorrente. A ciò si aggiunga che, come già precisato dalla giurisprudenza di questo T.A.R., “ le schede PAE recano “prescrizioni” che – secondo la definizione di cui all’art. 6, comma 4, delle NTA del PPTR (avente, non a caso, la rubrica “Disposizioni normative”) – si configurano quali “disposizioni conformative del regime giuridico dei beni paesaggistici volte a regolare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Esse contengono norme vincolanti, immediatamente cogenti, e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione o di programmazione regionale, provinciale e locale”: si tratta, dunque, di previsioni generali e astratte, come tali prive dell’attitudine a incidere direttamente e immediatamente la sfera soggettiva dei potenziali destinatari. Questi ultimi, volta per volta individuabili in rapporto alla titolarità dello ius aedificandi su suoli appunto interessati dal vincolo, non subiscono dunque dalle schede in sé considerate alcuna concreta lesione della loro sfera giuridico-patrimoniale, tale da richiederne un’autonoma impugnazione. Solo nel momento in cui quello ius aedificandi venga attivato, e ove con l’atto applicativo delle norme in oggetto, all’esito di una peraltro complessa interpretazione sistematica del contesto normativo – statale e regionale – di riferimento, tali prescrizioni producano una effettiva compressione del diritto di proprietà, il privato, subita la lesione, sarà onerato di proporre il gravame. Le schede PAE, avendo natura normativa, in presenza dei necessari presupposti, possono essere, quindi, annullate o disapplicate dal Giudice amministrativo ” (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 19 aprile 2022, n. 614).
A ben vedere, l’annullamento e la disapplicazione delle schede PAE non determinano la pretermissione delle fondamentali esigenze di tutela dei valori paesistico-ambientali, ma comportano semplicemente il venir meno del carattere assoluto del vincolo.
Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite, con diritto della parte ricorrente alla rifusione delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate - ferma la rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO