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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/11/2024, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n° 100538/2012
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 100538/2012
TRA
(C.F. ) – Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Sottosanti
opponente
E
C.F. ) – Avv. Angelo Vitarelli Controparte_1 P.IVA_1
opposta
E
C.F. , a mezzo Controparte_2 P.IVA_1
mandataria – Avv. Marco Mattei Controparte_3
intervenuta
Conclusioni di parte opponente: non depositate
Conclusioni di parte opposta:
“precisa le proprie conclusioni riportandosi a quanto chiesto e dedotto nei precedenti atti e verbali di causa del presente giudizio, depositati anche dalla
Cedente, in via istruttoria e di eccezione, oltre che alle conclusioni ivi formulate da intendersi qui integralmente trascritte, ribadendo ad ogni fine la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ad ogni e qualsivoglia domanda di
1 natura risarcitoria e/o restitutoria che fosse anche tardivamente proposta da controparte”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Visto l'atto introduttivo del presente giudizio, con il quale l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 89/2012, notificato dalla banca opposta per ottenere il pagamento del credito derivante delle rate di finanziamento non versate relative al mutuo chirografario n. 6145255 (€ 6.482,07) e dal saldo negativo del conto corrente n. 01/289/325 (€ 24.232,20), eccependo la mancata attivazione della copertura assicurativa, l'applicazione di interessi usurari e l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
vista la comparsa della banca opposta, che evidenziava la mancata sottoscrizione di alcuna copertura assicurativa, l'assenza di tassi usurari e la legittima applicazione degli interessi, in conformità a quanto previsto dall'art. 120 TUB e dalla delibera CICR del
09/02/2000; vista la comparsa di intervento di che Controparte_2 rilevava di essere subentrata nei rapporti giuridici facenti capo alla banca e si associava alle difese e richieste della medesima premesso che la presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23- bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma
7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022; osservato che parte opponente non ha provato né l'avvenuta sottoscrizione della polizza assicurativa a copertura del rischio di inadempimento per perdita di lavoro – che dalla documentazione prodotta risultava essere una mera facoltà per il cliente, e non un accessorio incluso nella proposta contrattuale – né tanto meno l'avvenuto pagamento del relativo premio in unica soluzione presso la filiale, per come da egli dedotto;
considerato che
la ctu espletata in corso di giudizio ha consentito di verificare, con motivazione congrua e logica, che il tasso contrattualmente previsto non superava la soglia antiusura al momento della pattuizione, mentre, nel periodo successivo, si è verificato un lievissimo sforamento (c.d. usura sopravvenuta) per due trimestri (1° e 3° trimestre 2009), provvedendo quindi correttamente a ricondurre il saggio di interessi nei limiti della soglia;
che, all'esito del riconteggio, il debito complessivo per mancato rimborso delle rate di mutuo chirografario risulta essere pari ad € € 6.231,48, anziché € 6.249,90;
2 osservato infine che la capitalizzazione trimestrale degli interessi è avvenuta, per come dedotto da parte convenuta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 TUB e dalla delibera CICR del 09/02/2000;
considerato che
le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, a carico dell'opponente (in ragione della sostanziale soccombenza del medesimo) ed in favore della banca, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014 (applicabile anche ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, datata 03/04/2014, in base alla disposizione temporale di cui all'art. 28 D.M. 55/2014 ed in assenza di una prestazione difensiva totalmente esauritasi nel periodo pregresso, in conformità ai criteri già stabiliti, con riferimento al precedente D.M. 140/2012, da Cass. S.U.17405/2012), in
€ 1.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase di trattazione ed € 1.800,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 5.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%; che le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di parte opponente;
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 100538/2012 del
Registro Generale Contenzioso, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 89/2012;
2) condanna al pagamento delle seguenti somme in favore Parte_1
di CP_2
a. € 6.482,07 per saldo debitore del conto corrente n. 01/289/325, oltre interessi di mora al tasso convenzionale del 17,00% dal 21/03/2011 fino al soddisfo;
b. € 24.232,20 per saldo debitore del mutuo chirografario n. 6145255, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dell'8,61% +5 Spread di mora dal
16/03/2011 fino al soddisfo;
3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'intervenuta, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
4) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di parte opponente.
Patti, 21/11/2024 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
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Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 100538/2012
TRA
(C.F. ) – Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Sottosanti
opponente
E
C.F. ) – Avv. Angelo Vitarelli Controparte_1 P.IVA_1
opposta
E
C.F. , a mezzo Controparte_2 P.IVA_1
mandataria – Avv. Marco Mattei Controparte_3
intervenuta
Conclusioni di parte opponente: non depositate
Conclusioni di parte opposta:
“precisa le proprie conclusioni riportandosi a quanto chiesto e dedotto nei precedenti atti e verbali di causa del presente giudizio, depositati anche dalla
Cedente, in via istruttoria e di eccezione, oltre che alle conclusioni ivi formulate da intendersi qui integralmente trascritte, ribadendo ad ogni fine la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ad ogni e qualsivoglia domanda di
1 natura risarcitoria e/o restitutoria che fosse anche tardivamente proposta da controparte”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Visto l'atto introduttivo del presente giudizio, con il quale l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 89/2012, notificato dalla banca opposta per ottenere il pagamento del credito derivante delle rate di finanziamento non versate relative al mutuo chirografario n. 6145255 (€ 6.482,07) e dal saldo negativo del conto corrente n. 01/289/325 (€ 24.232,20), eccependo la mancata attivazione della copertura assicurativa, l'applicazione di interessi usurari e l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
vista la comparsa della banca opposta, che evidenziava la mancata sottoscrizione di alcuna copertura assicurativa, l'assenza di tassi usurari e la legittima applicazione degli interessi, in conformità a quanto previsto dall'art. 120 TUB e dalla delibera CICR del
09/02/2000; vista la comparsa di intervento di che Controparte_2 rilevava di essere subentrata nei rapporti giuridici facenti capo alla banca e si associava alle difese e richieste della medesima premesso che la presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23- bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma
7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022; osservato che parte opponente non ha provato né l'avvenuta sottoscrizione della polizza assicurativa a copertura del rischio di inadempimento per perdita di lavoro – che dalla documentazione prodotta risultava essere una mera facoltà per il cliente, e non un accessorio incluso nella proposta contrattuale – né tanto meno l'avvenuto pagamento del relativo premio in unica soluzione presso la filiale, per come da egli dedotto;
considerato che
la ctu espletata in corso di giudizio ha consentito di verificare, con motivazione congrua e logica, che il tasso contrattualmente previsto non superava la soglia antiusura al momento della pattuizione, mentre, nel periodo successivo, si è verificato un lievissimo sforamento (c.d. usura sopravvenuta) per due trimestri (1° e 3° trimestre 2009), provvedendo quindi correttamente a ricondurre il saggio di interessi nei limiti della soglia;
che, all'esito del riconteggio, il debito complessivo per mancato rimborso delle rate di mutuo chirografario risulta essere pari ad € € 6.231,48, anziché € 6.249,90;
2 osservato infine che la capitalizzazione trimestrale degli interessi è avvenuta, per come dedotto da parte convenuta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 TUB e dalla delibera CICR del 09/02/2000;
considerato che
le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, a carico dell'opponente (in ragione della sostanziale soccombenza del medesimo) ed in favore della banca, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014 (applicabile anche ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, datata 03/04/2014, in base alla disposizione temporale di cui all'art. 28 D.M. 55/2014 ed in assenza di una prestazione difensiva totalmente esauritasi nel periodo pregresso, in conformità ai criteri già stabiliti, con riferimento al precedente D.M. 140/2012, da Cass. S.U.17405/2012), in
€ 1.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase di trattazione ed € 1.800,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 5.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%; che le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di parte opponente;
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 100538/2012 del
Registro Generale Contenzioso, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 89/2012;
2) condanna al pagamento delle seguenti somme in favore Parte_1
di CP_2
a. € 6.482,07 per saldo debitore del conto corrente n. 01/289/325, oltre interessi di mora al tasso convenzionale del 17,00% dal 21/03/2011 fino al soddisfo;
b. € 24.232,20 per saldo debitore del mutuo chirografario n. 6145255, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dell'8,61% +5 Spread di mora dal
16/03/2011 fino al soddisfo;
3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'intervenuta, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
4) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di parte opponente.
Patti, 21/11/2024 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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