CASS
Sentenza 21 aprile 2026
Sentenza 21 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2026, n. 14555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14555 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: EL RC nato a [...] il [...]; De LU LO nato a [...] il [...]; LL NT nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di L'aquila Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, GIULIO MONFERINI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Udito l'avvocato Gabriele de Juliis, per la costituita parte civile, che si è riportato alle conclusioni scritte e nota spese già depositate a mezzo p.e.c. Udito l'avvocato Angelo Staniscia, difensore di fiducia di EL, che ha esposto i motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. Udito l'avvocato NL Carlone, per LL NT, che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata;
per De LU LO ha esposto i motivi d'impugnazione chiedendone l'accoglimento. Lette le memorie pervenute in atti, tra le quali quella dell’avv. NL Carlone, difensore di AO De LU. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14555 Anno 2026 Presidente: RL CO IT SL Relatore: SE RE Data Udienza: 24/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 1.7.2025, la Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di EL RC, DE CA LO e VA NT - che li aveva dichiarati colpevoli di diversi reati di furto pluriaggravato, ai sensi dell’art. 625 nn. 2, 5 e 7 cod. pen. (tutti per i capi 1-8 dell'imputazione; LL e De LU anche del reato di cui al capo 9), commessi in danno di sportelli ATM gestiti dalle costituite parti civili, in Chieti, Pescara, Martinsicuro, Città Sant'Angelo e Fossacesia dall'ottobre 2019 al giugno 2021, e, per l'effetto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. all'imputato VA NT, esclusa l'incidenza della recidiva contestata all'imputato DE CA LO, ritenuta la continuazione tra i reati e, in particolare, con riferimento ad EL RC, anche la continuazione con il reato giudicato dalla Corte d'Appello di Perugia con sentenza del 17 aprile 2023, divenuta irrevocabile in data 17 ottobre 2023, aveva condannato EL RC alla pena complessiva di anni cinque e mesi uno di reclusione e di € 1.300,00 di multa, DE CA LO alla pena di anni quattro e mesi uno di reclusione e di € 1.200,00 di multa e VA NT alla pena di anni uno, mesi tre e giorni quindici di reclusione e di € 735,00 di multa, oltre che al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili, da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di una provvisionale, in favore delle medesime, pari ad euro 10.000 per ciascuna di esse – ha assolto il De LU dal reato di furto cui al capo 6) per non avere commesso il fatto e rideterminato la pena, nei confronti del medesimo, in anni quattro di reclusione ed euro 1.150 di multa;
confermando nel resto. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso proposto nell’interesse di EL LO deduce cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1.Col primo motivo deduce violazione ex art. 606, primo comma, lett. e), c.p.p. (manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto e all'affermazione di responsabilità penale dell'imputato. La sentenza impugnata incorre in una contraddizione logica di tale pregnanza da inficiarne irrimediabilmente la tenuta complessiva. 3 Tale contraddizione emerge dall'analisi comparativa tra le modalità operative riscontrate in occasione dell'arresto in flagranza dell'EL (il 18-6-2021 a Fossacesia) e quelle che avrebbero caratterizzato i furti contestati dal primo all'ottavo capo di imputazione. La Corte d'Appello, infatti, da un lato, valorizza l'arresto in flagranza quale elemento probatorio determinante per affermare la responsabilità dell'EL anche in relazione agli episodi precedenti, ritenendo che tale circostanza confermi l'attitudine del prevenuto alla commissione di furti ai danni di sportelli ATM;
dall'altro lato, però, omette completamente di confrontarsi con un dato fattuale di dirompente rilevanza, emerso nitidamente dall'istruttoria dibattimentale e mai seriamente confutato: le modalità operative impiegate dall'EL nell'episodio del 18-6-2021 sono radicalmente diverse rispetto a quelle che avrebbero caratterizzato i furti per cui si procede. La questione attiene al cuore stesso della ricostruzione del fatto e della valutazione della prova, poiché investe la coerenza interna del ragionamento probatorio posto a fondamento della condanna. Dalle risultanze investigative emerge con chiarezza che i furti contestati nei capi dal n. 1 al n. 8 sono stati caratterizzati da un modus operandi estremamente sofisticato, che presupponeva la disponibilità di conoscenze tecniche specialistiche e di strumenti specifici: accesso ai locali tecnici senza effrazione: disinserimento dei sistemi di allarme: apertura delle casseforti mediante digitazione di codici: rapidità di esecuzione: assenza di tracce di forzature o effrazioni. Questo quadro complessivo ha indotto gli inquirenti a ritenere che l'autore materiale dei furti disponesse di un supporto logistico e informativo fondamentale, individuato nella figura del coimputato LL, tecnico specializzato nell'installazione e manutenzione di casseforti e sistemi di sicurezza bancari, il quale avrebbe fornito all'esecutore materiale tutti gli elementi necessari: chiavi duplicate, dispositivi elettronici, codici di accesso. Ciò che rende la contraddizione insanabile è che la diversità del modus operandi non è una mera deduzione difensiva, ma un dato di fatto espressamente riconosciuto dagli stessi operanti nel corso dell’istruttoria dibattimentale. Sempre nel corso dell'esame testimoniale all'udienza del 13-3-2023 veniva posta al teste Gagliardi una domanda diretta e inequivoca (pag. 22 delle trascrizioni): che confermava la diversità del tentato furto scoperto in flagranza rispetto ai precedenti. Di fronte a questa evidenza processuale, la sentenza impugnata non dedica nemmeno una riga alla questione del diverso modus operandi nonostante essa fosse stata espressamente sollevata dalla difesa nell'atto di appello, ove si 4 deduceva nel primo motivo che «il modus operandi del tentato furto del 18-6-2021 sia totalmente divergente rispetto a tutti i delitti contestati all'imputato negli otto capi di imputazione», richiamando espressamente le dichiarazioni del teste Gagliardi. La Corte di Appello si è limitata a rilevare genericamente che «è stato pacificamente accertato» il coinvolgimento dell'EL nei vari episodi furtivi sulla base dei tabulati telefonici e delle intercettazioni, senza spiegare in alcun modo come sia possibile conciliare la diversità delle modalità operative con l'affermazione di responsabilità per tutti gli episodi contestati. 3.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge ex art. 606,1° comma, lett. B, c.p.p. (erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 99 c.p.) - Violazione ex art. 606, 1° comma, lett. E, c.p.p. (manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante della recidiva). Il secondo profilo di censura attiene al riconoscimento, da parte della Corte d'Appello, della circostanza aggravante della recidiva reiterata specifica contestata all'imputato, con conseguente aumento di pena. La norma conferisce al giudice un potere discrezionale («può essere sottoposto»), il cui esercizio deve essere sorretto da una motivazione che dia conto delle ragioni concrete per cui si ritiene che la commissione del nuovo reato costituisca espressione di una maggiore pericolosità sociale del soggetto agente. Laddove nel caso di specie la motivazione resa dalla Corte di appello sul punto è del tutto insufficiente e inadeguata. 3.3.Col terzo motivo deduce, ex art. 606, 1° comma, lett. B ed E, c.p.p. l’erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis c.p. e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Un terzo profilo di censura attiene al mancato riconoscimento, da parte di entrambi i giudici del merito, nonostante la difesa avesse allegato diversi elementi utili ai fini di tale valutazione. Entrambi i Giudici di merito fondano il diniego delle attenuanti generiche anche sulla presenza di precedenti penali a carico dell'imputato; anche questo argomento è di per sé insufficiente. La presenza di precedenti penali è già valorizzata attraverso il riconoscimento della recidiva;
richiamarla nuovamente ai fini del diniego delle attenuanti generiche comporta, anche in questo caso, una duplicazione di valutazione. Il mero richiamo formale ai precedenti penali è, in ogni caso, del tutto generico e non consente di comprendere quale sia il reale peso che essi hanno avuto nella decisione. 5 3.4.Col quarto motivo deduce violazione dell'art 606,1° comma, lett. B ed E, c.p.p. (erronea applicazione dell'art. 625 n. 7 e manifesta illogicità della motivazione - omessa considerazione della richiesta del pubblico ministero di esclusione dell'aggravante). Nella sentenza impugnata è stata riconosciuta la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, 1° comma, n. 7, c.p., consistente nell'uso di mezzo fraudolento. La questione assume una rilevanza del tutto particolare in considerazione di una circostanza processuale di straordinario significato: in sede di appello, il Procuratore Generale ha espressamente chiesto «l'esclusione della circostanza aggravante ex art. 625 n. 7 c.p.», ritenendo evidentemente che tale aggravante non fosse configurabile o, comunque, non dovesse essere applicata nel caso di specie. Nonostante questa esplicita richiesta del P.G., la Corte d'Appello ha confermato l'applicazione dell'aggravante, senza però fornire alcuna motivazione in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto di disattendere la richiesta del P.G. La nozione di «mezzo fraudolento» previsto dall'art. 625,1® comma, n. 7, cp è stata oggetto di un'elaborazione giurisprudenziale consolidata;
la Cassazione ha chiarito che per «mezzo fraudolento» deve intendersi qualsiasi artificio o raggiro idoneo a trarre in inganno la vittima o a superare gli ostacoli frapposti alla sottrazione, purché tale mezzo sia ontologicamente diverso dalla mera destrezza nell'esecuzione del furto e rappresenti un quid pluirs rispetto alle normali modalità di consumazione del reato. La Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U, sent. n. 40354 del 18-7-2013, Sciuscio) ha ribadito che l'aggravante richiede una condotta caratterizzata da insidiosità, astuzia e scaltrezza, non già da semplice destrezza. Nel caso del furto aggravato dall'uso di chiavi false o alterate, la giurisprudenza ha ritenuto che tale circostanza integri di per sé l'aggravante della "violenza sulle cose" (art. 625 n. 2 cp), ma non necessariamente anche quella del "mezzo fraudolento" (art. 625 n. 7 cp), salvo che l'uso delle chiavi false sia accompagnato da ulteriori artifici volti a dissimulare l'illiceità dell'accesso o a trarre in inganno terzi. Nel caso di specie, non è chiaro quale sia l'artificio o il raggiro che integrerebbe il mezzo fraudolento oltre all'uso delle chiavi duplicate e dei codici: i Giudici di merito non hanno chiarito questo aspetto, limitandosi ad affermare genericamente che sarebbe stato utilizzato un "mezzo fraudolento" consistente nell'uso di chiavi alterate e codici illecitamente acquisiti. Ma se l'intero artificio si esaurisce nell'uso di chiavi e codici, allora esso è già interamente valorizzato dall'aggravante del n. 2 e non può fondare anche 6 l'aggravante del n.
7. pena una duplicazione di valutazione della medesima circostanza. Ulteriore profilo di censura attiene alla violazione del principio del “ne bis in idem” sostanziale, derivante dall'applicazione cumulativa delle aggravanti di cui ai nn. 2 e 7 dell'art. 625 c.p. Se, come sostenuto dall’accusa e confermato dai Giudici di merito, il «mezzo fraudolento» consiste nell'uso di chiavi alterate e codici illegittimamente acquisiti, e se tale uso costituisce anche la «violenza sulle cose» o l'«uso di chiavi false» di cui al n. 2, allora l’applicazione cumulativa delle due aggravanti comporta una duplicazione di valutazione della medesima condotta. In altri termini: la stessa condotta (uso di chiavi e codici) viene valorizzata due volte, una prima volta come violenza sulle cose/uso di chiavi false (n. 2) e una seconda volta come mezzo fraudolento (n. 7). 3.5.Col quinto motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E, c.p.p. (manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione degli aumenti per la continuazione) Si impugna infine la motivazione della sentenza in punto della determinazione degli aumenti di pena disposti dal Tribunale, confermati dalla Corte d'Appello, per effetto del vincolo della continuazione tra i reati contestati. Nel caso di specie il Tribunale nella sentenza di primo grado (confermata in appello) ha disposto i seguenti aumenti per la continuazione: pena base (reato più grave, capo 1), anni 3 di reclusione ed euro 300 di multa;
aumenti per la continuazione: mesi 2 ed euro 150 per ciascuno degli altri furti consumati;
mesi 1 ed euro 50 per ciascuno dei furti tentati. La Corte di Appello non ha affrontato la doglianza espressa nel quarto motivo di appello (minimo aumento per la continuazione). Dopo aver dato contezza di aver preso atto della doglianza nella parte introduttiva della sentenza («In ulteriore subordine, il citato difensore ha censurato l'eccessività degli aumenti di pena disposti per il riconoscimento della continuazione, domandandone una rimodulazione ai minimi di legge», v. pag. 5 sent. impugnata), nella parte motiva della sentenza non vi è più alcun riferimento a tale doglianza;
a pag. 10 della sentenza impugnata infatti la Corte di Appello conferma laconicamente «le rimanenti statuizioni» senza aver affrontato, neppure marginalmente, la questione relativa all'eccessivo aumento di pena per i reati in continuazione e incorrendo conseguentemente in vizio di motivazione. Gli aumenti disposti dal Tribunale e confermati dalla Corte d'Appello appaiono manifestamente eccessivi e sproporzionati rispetto alla concreta gravità dei reati in continuazione. 7 Gli aumenti per la continuazione (mesi 16) sono pari a circa il 44% della pena base (armi 3 =mesi 36): si tratta di un incremento assolutamente significativo, che si avvicina al limite massimo degli aumenti applicabili. Questo irsultato appare eccessivo. Si tratta infatti di reati omogenei, della medesima tipologia (furti aggravati ai danni di sportelli ATM), commessi con le medesime modalità, ai danni di vittime della medesima categoria (istituti bancari). L'assoluta omogeneità dei reati dovrebbe indurre il giudice a contenere gli aumenti, in quanto espressione di un unico disegno criminoso e non di una pluralità di intenti delittuosi eterogenei. I reati sono poi stati commessi in un arco temporale relativamente breve (meno di un anno), il che conferma l'unitarietà del disegno criminoso;
inoltre vi è identità delle "vittime": istituti bancari, che sono soggetti dotati di notevole capacità economica e assicurati contro i furti. Questa circostanza, pur non escludendo la rilevanza penale dei fatti, dovrebbe indurre a una maggiore moderazione negli aumenti di pena. In nessuno dei reati contestati inoltre vi è stata violenza fisica sulle persone, uso di armi, minacce: si tratta di furti commessi in orario notturno, in locali privi di vigilanza attiva, senza alcun contatto con le vittime. 4. Il ricorso proposto nell’interesse di De LU LO deduce due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 4.1.Col primo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. - violazione dei canoni di valutazione della prova indiziaria (art. 192, co. 2, c.p.p.) e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte d'Appello ha violato la consolidata regola giurisprudenziale secondo cui l'aggancio a una cella telefonica (c.d. posìtioning) non è sufficiente, da solo, a fondare un giudizio di colpevolezza, ma necessita sempre di riscontri esterni (cfr. Sez.
5. n. 12771/2023; Sez.
5. n. 8968/2022). Nel violare tale principio, la Corte è caduta in palese contraddizione con sé stessa, avendolo invece correttamente applicato per assolvere l'imputato da uno dei capi (il capo 6). L'intera impalcatura accusatoria su cui si fonda la condanna del. De LU si basa su un unico elemento indiziario: la localizzazione (c.d. positioning) dell'utenza "citofono" a lui attribuita nelle aree ove sono avvenuti i furti. La motivazione è quindi viziata sia da violazione di legge (per violazione dei canoni probatori sulla prova indiziaria) che da illogicità manifesta, imponendo l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello dell’Aquila per un nuovo e coerente esame. 8 4.2.Col secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli arti. 59,110 e 625, comma 1, n. 7 c.p. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento in assenza di qualsiasi motivazione sulla sua conoscibilità da parte del presunto "palo". 5. Il ricorso proposto nell’interesse di LL NT deduce quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 5.1.Col primo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione per omesso esame delle circostanze acquisite agli atti e/o per travisamento delle risultanze istruttorie ai sensi dell'art. 606. comma 1, lett. e) c.p.p. La Corte d'Appello ha asserito che il coinvolgimento del LL NT "nel disegno criminoso è stato palesato dalle evidenze probatorie considerate dal primo Giudice (..) laddove è stato accertato che il CI DO (..) dopo aver preso parte ad un incontro organizzativo con l'EL e con il De LU, si recava ripetutamente presso l'attività commerciale del LL, con l'evidente scopo di utilizzare i codici di accesso delle ATM che lo stesso imputato deteneva per fini lavorativi. Versando in un'ipotesi di c.d. “doppia conforme" sarà necessario analizzare il percorso logico-argomentativo offerto anche dal Tribunale, in considerazione della mera riproduzione che ne fa la Corte di Appello. Il Giudice di primo grado ha sposato la ricostruzione offerta dall'accusa, fondando il proprio convincimento sulle confusionarie dichiarazioni rese dagli ufficiali di P.G., Gagliardi e Miccoli, i quali, per loro stessa ammissione, non vantano competenze tecniche in ordine al funzionamento, all'installazione, all'apertura ed alla riparazione delle casseforti: tutti elementi necessari per comprendere non solo il modus operande dell'EL, autore materiale dei furti, ma anche ad individuare chi avesse l'effettiva conoscenza dei codici ed il possesso delle chiavi (sia di accesso agli stabili dove erano ubicati gli ATM sia di disinserimento dell'allarme) - ossia della figura che ha reso possibile l'esecuzione di futri senza effrazione-; con conseguente fallacità delle conclusioni rassegnate (e poi confermate).Indi si riportano stralci delle deposizioni dei testi di pg suindicati. Nonostante ciò, l'Accusa non ha ravvisato la necessità, né in sede di indagini né nel corso del giudizio, di far intervenire un esperto del settore per chiarire se fosse possibile che proprio il LL, mediante l'attività lavorativa svolta, detenesse non solo codici di accesso e di apertura delle casseforti ma anche le c.d. "chiavi Dallas", nonché i dispositivi per disinserire l’allarme di ogni singolo bancomat oggetto di furto. 9 Per sopperire a tali mancanze, la difesa ha chiamato a testimoniare soggetti competenti, tra i quali figurano RE MM, tecnico per la sicurezza di Poste Italiane e Banca Popolare di Bari;
AV NL, responsabile del comparto sicurezza aziendale della Banca Popolare di Bari;
ER UR, proprietario di un centro di sicurezza in Perugia e specializzato in fornitura, assistenza e manutenzione dei bancomat;
SI RO, responsabile del trasporto valore presso Sicuritalia;
NV LU, guardia giurata presso la società IVRl - Sicuritalia;
i quali hanno illustrato il funzionamento, le modalità di apertura delle casseforti ed il necessario coordinamento con gli Istituti di Vigilanza per l'esecuzione degli interventi di programmazione, istallazione e riparazione ed hanno chiarito che gli unici a detenere le chiavi e i codici di accesso e di apertura dei bancomat sono i dipendenti dell'Istituto di Vigilanza, nel caso di specie tutti affidati al controllo delle I.V.R.I. - Sicuritalia. Tale ultima circostanza è stata confermata anche dall'Ufficiale di P.G., Gagliardi ZO il quale all'udienza del 12.12.2022, ha riferito che "la guardia giurata sostituiva il codice durante il carico e la riponeva in un...in una busta di sicurezza insieme alle chiavi" (pagina 23 della trascrizione dell'udienza del 12.12.22), nonché dall'Ufficiale di P.G. Miccoli Gabriele, il quale ha confermato che “le guardie giurate possedevano il codice di apertura che utilizzavano quando rifornivano con i contanti,..le banche", inoltre, su precisazione della difesa, -"questi codici erano in possesso degli operatori dell'IVRI che ogni volta li cambiavano?"-, il teste ne confermava il possesso esclusivo (pagina 15 della trascrizione dell’udienza del 23.05.23). Nonostante ciò, il Tribunale ha ritenuto che il "fornitore" e, dunque, il detentore delle "informazioni sui codici, combinatori magnetici e chiavi di accesso della banche" fosse unicamente il LL, che impersona - nella fantasiosa ricostruzione - l'addetto alla "duplicazione delle chiavi di accesso e dei codici". A riprova della superficialità dell'approccio valutativo assunto dai Giudici, vi è l'affermazione di responsabilità del LL, La cui conferma in sede di appello si fonda sull'impossibilità di "attribuire un diverso significato alle modalità operative riscontrate ed accertate nella commissione delle citate azioni delittuose" (pagina 8 della sentenza di Corte di Appello), piuttosto che sugli elementi probatori. Nonostante le risultanze processuali consentono di affermare altro (segue elenco), i Giudici, pur consapevoli della mancanza della prova, hanno ritenuto comunque di valorizzare l'asserito ruolo del LL, omettendo ogni valutazione critica sull’assenza di riscontri fattuali. 10 5.2.Col secondo motivo deduce l’Illegittimità della motivazione resa dalla Corte di Appello in guanto mera riproduzione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 606. comma 1. lett. e) c.p.p. Dalla lettura della motivazione resa dalla Corte d'Appello emerge come essa si limiti, di fatto, a una mera riproduzione di ampi passaggi della sentenza di primo grado, mediante il ricorso all'applicazione informatica del cosiddetto "copia e incolla". 5.3.Col terzo motivo deduce l’Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art 625 comma 1 numeri 2, 5 e 7, c.p., per aver la Corte riconosciuto la sussistenza delle circostanze aggravanti. La Corte ha confermato la ''sussistenza delle circostanze aggravanti previste dall’art. 625, comma ì, nn. 2, 5 e 7 c.p. atteso che il Tribunale ha adeguatamente motivato circa la ricorrenza di elementi idonei a giustificarle" in quanto "il numero di correi era superiore a 2, gli sportelli ATM, per loro funzione, sono esposti alla pubblica fede (...) l'utilizzo del mezzo fraudolento è stato integrato dal ricorso a chiavi alterate e codici illegittimamente conseguiti”. Tuttavia, occorre evidenziare come dagli atti di causa non emerga alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che le chiavi in questione siano state effettivamente alterate o manipolate. Al contrario, risulta più verosimile che le stesse siano state semplicemente consegnate dal legittimo detentore, circostanza che esclude in radice la configurabilità del mezzo fraudolento, difettando quell’artificio o inganno richiesto dalla norma per integrare la fattispecie contestata. Sulla circostanza aggravante dì cui al comma 1, n. 5 dell'art. 625 c.p. - numero di correi superiore a tre. La Corte ha apoditticamente affermato che "è pacificamente accertato che il numero dei correi era superiore a due senza tuttavia indicare quali prove abbiano condotto a tale conclusione. È già stato evidenziato, in sede di impugnazione, come i contatti tra il LL e il CI DO - privi di connotazioni illecite - si siano limitati a quattro, distribuiti nell'arco di due anni, e, comunque, riconducibili a rapporti di natura esclusivamente lavorativa. Né può trarsi diversa conclusione dalle sole due conversazioni intercettate, dalle quali non emerge il minimo riferimento ai furti per cui si procede, né alcun cenno che possa, anche solo indirettamente, lasciar presagire l'esistenza di un sodalizio criminoso. Sul punto, la giurisprudenza è chiara e univoca: per affermare la responsabilità di soggetti che non abbiano materialmente partecipato allo spossessamento della res, è imprescindibile la prova di un ''accordo criminoso" concreto e consapevole, frutto di un'intesa effettiva e non meramente presunta (cfr. Trib. Napoli, sent. n. 9884/2018). 11 Nel caso di specie non vi è agli atti alcun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza del presunto accordo criminoso, che rimane, dunque, una mera supposizione priva di riscontro probatorio. Sulla circostanza aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 c.p. - esposizione alla pubblica fede degli ATM. Il Giudice, senza discostarsi dalle conclusioni del Tribunale, ha ritenuto di confermare la sussistenza delia circostanza aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 c.p. asserendo che "gli ATM, per loro naturale funzione, sono esposti alla pubblica fede, difettando un sistema di vigilanza attiva, ma solo un sistema di videoregistrazione delle operazioni”. L'errore interpretativo risiede nell'errata interpretazione della norma la quale ci suggerisce che tale aggravante si configuri quando le "cose" oggetto di furto siano esposte alla pubblica fede "per necessità o per consuetudine o per destinazione*'. Nel caso di specie oggetto del furto non sono gli ATM, quanto piuttosto le banconote, che - per le modalità di custodia - non possono dirsi esposte alla pubblica fede. La Corte territoriale ha, inoltre, affermato che "non può trovare accoglimento la invocata richiesta di giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche già concesse sulle riconosciute aggravanti" ritenendo che "gli elementi a supporto della concessione delle prime non sono sufficienti a predominare su quelli che hanno legittimato l'integrazione delle aggravante”. Tuttavia, alla luce delle considerazioni sopra svolte in ordine alla rilevata violazione di legge, appare evidente l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione sul punto, non potendosi condividere la conclusione della Corte in merito al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. 5.4.Col quarto motivo deduce l’omessa motivazione in ordine alla invocata mancanza delle condizioni di procedibilità ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. Si osserva, in via conclusiva, che la Corte ha omesso di valutare la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni di procedibilità. Il Giudice di primo grado aveva ritenuto integrata tale condizione, affermando che ''nel caso di specie (risultano) ritualmente acquisite agli atti le querele presentate dagli istituti di credito che hanno subito i furti di cui all'imputazione e risultando, comunque, i medesimi istituti costituiti parti civili nel presente giudizio" (pagina 12 della sentenza di primo grado). Occorre tuttavia considerare che il legislatore, con il decreto legislativo n. 150 del 2022, ha modificato il regime di procedibilità del reato previsto e punito dall'art. 12 624 c.p., stabilendo che "il delitto è punibile a querela della persona offesa” e che si procede d'ufficio soltanto quando "la persona offesa è incapace per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7 e J-bis, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede". Inoltre, l'art. 85 del medesimo decreto prevede, in via transitoria, che "per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della sua entrata in vigore, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, qualora la persona offesa abbia avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato". Dagli atti processuali emerge che: - la Allianz Bank S.p.A. non ha ritenuto di proporre rituale denuncia-querela né in seguito al furto, verificatosi presuntivamente in data 17.02.2020 presso l'ATM sito in Pescara alla Via Nicola Fabirzi, né – tanto meno - successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 150/22; - la ING Bank Arancio, pur avendo denunciato il fatto, non ha partecipato attivamente al processo penale, né ha ritenuto di costituirsi parte civile. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione "integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela *' (cfr.. Cass. Sez. Unite, n. 31668 del 23.6.2016). In aperto contrasto con tali principi giurisprudenziali e in difformità dalle norme processuali, il Tribunale aveva tuttavia ritenuto sussistente la condizione di procedibilità. La sentenza pronunciata dalla Corte d'appello merita, pertanto, di essere cassata, poiché manca una specifica e motivata valutazione circa la dedotta assenza della condizione di procedibilità. 6. I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e meritano quindi di essere rigettati per le ragioni che verranno di seguito indicate in relazione a ciascuno di essi. 2.Il ricorso proposto nell’interesse di LO EL. 13 2.1. Il primo motivo assume di poter trarre elementi dimostrativi della estraneità del ricorrente rispetto ai furti contestati dal fatto che in tesi accusatoria i furti sarebbero stati materialmente commessi dall'EL, che, pur non possedendo autonome competenze tecniche specifiche, aveva ricevuto da altri tutte le informazioni e gli strumenti necessari per agire con precisione chirurgica, senza lasciare tracce evidenti e senza dover ricorrere a metodi di effrazione violenta, laddove del tutto antitetico è, invece, il quadro fattuale emerso in relazione al tentativo di furto del 18-6-2021 commesso a Fossacesia (reato per il quale si era proceduto separatamente). Lì le modalità operative, descritte dal teste Gagliardi, sarebbero del tutto diverse, emergendo l'utilizzo di mezzi rumorosi quali il trapano, la pratica di fori sulla cassaforte, il ricorso alla forza bruta e non alla conoscenza tecnica fornitagli da terzi, lo smontaggio meccanico del tastierino, ovvero condotte del tutto incompatibili con l'utilizzo di codici di sblocco che caratterizza invece le fattispecie oggetto del presente procedimento. Ebbene, rispetto alla deduzione di tale incompatibilità non può ritenersi affatto carente la risposta resa dalla Corte di Appello che conferma l’affermazione di responsabilità del ricorrente, ovvero l’accertamento del coinvolgimento dell'EL nei vari episodi furtivi, sulla base delle univoche emergenze dei tabulati telefonici, delle intercettazioni e delle dichiarazioni testimoniali rese nel presente procedimento. Accertamento che aveva già trovato puntuale riscontro nella sentenza di primo grado e che il motivo in scrutinio mira nuovamente a mettere in discussione fondando la paventata incompatibilità su circostanze di fatto afferenti una vicenda del tutto diversa, contestata, nell’ambito di un altro procedimento penale, in concorso con soggetto diverso da quelli coi quali ha agito nel perpetrare i furti oggetto del presente procedimento. D’altra parte, proprio la sottolineatura che rispetto ai reati oggetto del presente procedimento l’imputato si era avvalso dell’aiuto di terzi che passandogli le informazioni necessarie gli avevano consentito di adottare un determinato modus operandi, a rigore, consente di giustificare le differenze operative emerse rispetto al successivo fatto del 18.6.2021 ascrittogli in concorso con soggetto diverso. Peraltro, le differenze evidenziate non sono così macroscopiche come il ricorso vorrebbe lasciare intendere dal momento che la Corte di appello indica l’episodio del 18.6.2021 – in cui EL era stato arrestato in flagranza di reato mentre era intento a forzare la cassaforte di un bancomat in Fossacesia e, in detta occasione, il prevenuto era stato trovato in possesso della chiave della porta d'ingresso e della stessa tipologia di chiave Dallas, utilizzata anche per i furti del presente procedimento, per il disinserimento dell'allarme, riuscendo ad entrare nel locale di 14 servizio senza effrazione – piuttosto come un elemento che contribuisce a colorare negativamente il quadro probatorio emerso a carico del ricorrente nel presente procedimento. 2.2. Il secondo motivo sulla recidiva è anch’esso infondato. Innanzitutto, la sentenza impugnata non si sottrae affatto, completamente, all’obbligo motivazionale. Come si afferma in ricorso essa, piuttosto, affronta la questione della recidiva sia pure con la seguente motivazione sintetica: «Parimenti infondata è la doglianza difensiva in ordine alla invocata esclusione della recidiva contestata con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, atteso che i reati per cui ora si procede costituiscono manifestazione dell'accresciuta pericolosità sociale dell'EL, avuto riguardo all'entità ed alla data di commissione dei reati per cui ha già riportato condanne irrevocabili». D’altra parte, la sentenza di primo grado aveva, a sua volta, già adeguatamente motivato al riguardo osservando che “i precedenti del prevenuto, il quale già dichiarato recidivo nel quinquennio antecedente alla commissione dei reati di cui all'imputazione (ovvero negli anni 2019/2021) ha riportato una condanna per furto tentato in virtù di sentenza del Tribunale di Forlì irrevocabile in data 5 ottobre 2017, ovvero per delitto avente la stessa indole di quelli per i quali si procede, valgono ad integrare la recidiva ex art. 99 comma IV c.p. Tale recidiva, a parere del giudicante, deve essere applicata nel caso di specie in quanto la commissione dei reati per cui è processo appare essere concretamente significativa, in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 c.p., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo”. Con tale esaustiva motivazione non si confronta né il motivo di appello né ora il motivo riproposto nella presente sede che continua, peraltro, ad addurre le condizioni di vita dell'imputato nel periodo intercorso tra i vari reati allegando che l'EL aveva svolto attività lavorativa continuativa come muratore, percependo uno stipendio regolare. Elemento dell'inserimento lavorativo che non è stato evidentemente ritenuto di per sé sufficiente ad escludere la recidiva contestata alla luce dell’entità e della pluralità dei fatti ascrivibili, e, di fatto, ascritti al ricorrente. Né, tanto meno, avrebbe potuto assumere un qualche rilievo la richiamata intercettazione ambientale del 5 maggio 2021 nel cui ambito l'EL avrebbe dichiarato spontaneamente, in conversazione privata (e quindi, definita, dalla difesa, genuina), di non commettere furti da sei mesi, trattandosi di affermazione evidentemente ininfluente se solo si considera che l’ennesimo episodio criminoso sarebbe stato commesso di lì a poco, in data 18.6.2021. 15 2.3. Il terzo motivo che lamenta che entrambi i giudici di merito fondano il diniego delle attenuanti generiche valorizzando la gravità del fatto e la presenza di precedenti penali a carico dell'imputato - laddove si tratta di aspetti già considerati rispettivamente ai fini della determinazione della pena e della recidiva – non considera che – al di là di tutto - le statuizioni relative al riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare il diniego abbia fatto riferimento a circostanze della vicenda ritenute degne di nota ed evidentemente preponderanti ai fini dell’esclusione del riconoscimento, e all’assenza di elementi valorizzabili in senso favorevole all’imputato (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Le circostanze attenuanti generiche hanno, invero, lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, Sentenza n. 9299 del 07/11/2018, dep. 04/03/2019, Rv. 275640 – 01), non ravvisati dai giudici di merito nel caso di specie. . Sono stati evidentemente ritenuti recessivi - nell’ambito della valutazione che anche i giudici del presente procedimento sono stati chiamati a svolgere in virtù del potere discrezionale ad essi riconosciuto – gli elementi indicati dalla difesa, quali la condotta processuale irreprensibile e il rispetto delle prescrizioni imposte in costanza di applicazione delle misure cautelari che rispondono piuttosto all’adempimento di obblighi. Lo stesso argomento dello svolgimento di attività lavorativa non si risolve di per sé in un fattore positivo di valutazione soprattutto nel caso in cui – come in quello in esame – tale circostanza non avrebbe comunque trattenuto la persona dal delinquere. Né tanto meno potrebbe assumere rilievo dirimente, a fronte del quadro delineato dai giudici di merito e tenuto in considerazione anche ai fini della valutazione in argomento, il fatto che i reati contestati, pur essendo astrattamente gravi, non presentano profili di eccezionale gravità tali da giustificare, da soli, il diniego delle attenuanti, trattandosi di furti commessi senza violenza fisica sulle persone, senza utilizzo di armi, senza minacce. Come se la mera matrice patrimoniale del danno, peraltro rilevante nel caso di specie di là della capacità economica del soggetto leso – istituti bancari - di assorbire le perdite subite, 16 potesse risolversi in un fattore idoneo ad incidere sul giudizio di meritevolezza delle attenuanti generiche. D’altra parte, il giudice nel decidere se concedere o meno le attenuanti generiche può tener conto anche di condanne per reati commessi successivamente ai fatti per cui si procede, dovendo riferirsi, ai fini dell'applicazione delle circostanze previste dall'art. 62-bis cod. pen., ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Rv. 273627 – 01). 2.4. La Corte di merito sia pure con motivazione succinta ha indicato la ragione per la quale dovesse ritenersi integrata, in relazione alle fattispecie concrete, l’aggravante del mezzo fraudolento. Ha in particolare osservato la Corte di appello al riguardo, come si riporta nello stesso ricorso: «Deve ritenersi infondata anche la doglianza difensiva concernente la ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625 comma 1 nn. 2, 5 e 7 c.p., atteso che il Tribunale ha adeguatamente motivato circa la ricorrenza di elementi idonei a giustificarle: in particolare, è stato pacificamente accertato che il numero dei correi era superiore a 2, che gli sportelli ATM, per loro naturale funzione, sono esposti alla pubblica fede, difettando un sistema di vigilanza attiva, ma solo un sistema di videoregistrazione delle operazioni, e che l'utilizzo del mezzo fraudolento è stato integrato dal ricorso a chiavi alterate e codici illegittimamente conseguiti, attese le modalità delle condotte già delineate» (v. pagg.
8-9 della sentenza impugnata). Trattasi nel caso di spece di uso di chiave elettronica per il disinserimento dell’allarme, illegittimamente duplicata, e del codice di sblocco e di apertura della cassaforte, indebitamente ottenuto. Tale impostazione è in linea con la pronuncia delle Sezioni Unite, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974 - 01, citata in ricorso, che ha chiarito che nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. Che l’uso di una chiave alterata ovvero di codici conseguiti illegittimamente integrino la circostanza aggravante del mezzo fraudolento è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, che, già espressasi in relazione a fattispecie analoghe, ha avuto modo – condivisibilmente – di affermare, innanzitutto, che la "ratio" dell'aggravamento di pena previsto dall'articolo 625, n. 2 cod. pen. è da ricercarsi, con riguardo a chi si serva di mezzi fraudolenti, nella attenuazione che in tal modo si verifica nella difesa del patrimonio contro le aggressioni altrui. Il soggetto passivo, cioè, è convinto di essere al riparo da tali aggressioni, ma non 17 prevede di regola che le difese da lui approntate possano essere eluse in modo fraudolento. Così viene ritenuta escogitazione capace di sorprendere o soverchiare con l'insidia la contraria volontà del detentore, e vanificare le difese che questi ha apprestato a difesa delle cose proprie, il fatto di introdursi nel luogo ove queste sono custodite servendosi di una chiave falsa. A non diverse conclusioni deve pervenirsi quando le chiavi adoperate per superare le barriere poste a protezione della proprietà siano quelle vere, ma siano state ottenute fraudolentemente (Sez. 1, Sentenza n. 320 del 17/12/1991, dep. 15/01/1992, Rv. 191102 – 01). Questa Corte ha anche di recente ribadito che integra l’aggravante in parola anche l'utilizzazione, al fine di commettere il delitto di furto, di una chiave vera ottenuta indebitamente (così anche Sez. 5, Sentenza n. 22127 del 28/04/2022, Rv. 283219 – 01). D’altra parte, la stessa pronuncia Sciuscio, in motivazione, ha richiamato i casi tradizionalmente esplicativi del furto con frode, riferito a tipiche, ricorrenti situazioni come l'uso di chiavi false o grimaldelli, la scalata dell'edificio, l'uso di carte bancomat false e simili. Si richiede, in breve, concludono le Sezioni Unite sul punto, una condotta caratterizzata da marcata, insidiosa efficienza offensiva, che sorprende la contraria volontà del detentore, vanifica le difese che questi ha apprestato a difesa della cosa ed agevola la spoliazione della vittima. Una siffatta condotta è certamente ravvisabile nel caso di utilizzo di chiavi false o di codici ottenuti indebitamente. È solo, infine, il caso di precisare che l’aggravante della violenza sulle cose risulta contestata unicamente in relazione ai reati di cui ai capi 8 e 9 (questo neppure contestato all’EL) che fanno riferimento all’ulteriore circostanza dell’apertura forzata della cassaforte. 2.5. Il quinto motivo sul trattamento sanzionatorio - sulla determinazione degli aumenti applicati per la continuazione ravvisata tra i diversi reati di furto consumati e tentati ascritti al ricorrente - che viene contestato in ragione di un mero dissenso valutativo, non supportato da effettiva ragione di legittimità, è manifestamente infondato, anche perché, nel lamentare il difetto di motivazione e la congruità degli aumenti, fa riferimento all’ammontare complessivo di essi (comunque pari a complessivi mesi 16 secondo quanto riporta lo stesso ricorso a fronte di ben sette fattispecie pluriaggravate di furto, prevalentemente consumato, poste in continuazione) e non, come avrebbe dovuto, alle singole entità. In generale, la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica 18 motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230278 – 01). Tale principio è stato riaffermato da questa Corte anche con riferimento alla determinazione degli aumenti di pena per la continuazione, anche dopo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01, che ha affermato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (in motivazione le Sezioni Unite hanno invero precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Conf. Sez. U, n. 7930/95, Rv.201549-01). Come ha già avuto modo di osservare Sez. 5, Sentenza n. 34379 del 11/07/2025, Rv. 288800 – 01, “la chiave interpretativa del principio massimato si coglie leggendo la motivazione della pronuncia, che precisa come siffatto obbligo motivazionale richieda modalità di adempimento diverse e parametrate allo specifico caso concreto. Non si può dimenticare, infatti, che, per un verso, cl si muove in un campo caratterizzato da discrezionalità, in cui il giudice deve solo dare conto di aver applicato una pena adeguata e proporzionata al fatto e che, per altro verso, l'ottica dl analisi è quella dei poteri di intervento e censura della Corte di cassazione, nell'ambito delimitato dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. e dai vizi deducibili dall'Imputato ricorrente”. Sul piano generale, Sez. U, Pizzone accoglie l'affermazione ricorrente nella giurisprudenza di legittimità, per la quale, quando la pena irrogata sia "più vicina al minimo che al massimo editate", l'onere motivazionale è adempiuto attraverso il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." o l'utilizzo di sintetiche formule quali "pena congrua", "pena adeguata". Invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). Per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen. quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale 19 giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curclllo, 207497). In termini analoghi alla sentenza Sez. 5 n. 34379 cit., già Sez. 6, Sentenza n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 – 01 aveva avuto modo di affermare che in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. Orbene, calando tali principi nella fattispecie concreta del presente processo, va osservato che il giudice di merito ha chiarito in maniera adeguata tutti i passaggi attraverso cui è pervenuto alla determinazione della pena in relazione ai reati posti in continuazione, indicando la pena per il reato di furto più grave in anni tre ed euro 300 di multa e poi specificando che l’aumento per ogni singolo furto consumato è di mesi due ed euro 150 mentre per quelli tentati è di mesi uno ed euro 50 per ciascuno di essi. Tali aumenti sono contenuti e vengono fissati sempre in misura inferiore al minimo edittale della pena prevista per la fattispecie legale {e molto al di sotto anche della metà del minimo), di talché l'onere motivazionale risulta adeguatamente assolto dal richiamo, comunque contenuto in sentenza, alla gravità dei fatti, all’intensità del dolo, alle conseguenze dannose, e più in generale ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tenuto conto anche del fatto che trattasi di reati omogenei e seriali che non necessitavano quindi, ogni volta, di specifica motivazione;
d’altra parte, non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., che anche il ricorso non pone in discussione. Discende che il motivo di ricorso proposto sul punto si rivela inammissibile per manifesta infondatezza o genericità, poiché si arresta alla critica dell'assenza di motivazione rispetto a un aumento di pena, non consistente o incongruo, che certamente non opera un surrettizio cumulo materiale, né viola i limiti dell'art. 81 cod. pen., né rivela alcuna sproporzione (laddove peraltro gli elementi che si assumono trascurati ai fini della determinazione dell’aumento in parola consistono nella natura meramente patrimoniale delle condotte che non hanno comportato contatti con le persone offese, oltre che nell’omogeneità delle stesse che, come visto, è stata evidentemente considerata dal giudice di merito che ha infatti operato sempre lo stesso aumento per ogni fattispecie distinguendo solo in base alla consumazione o meno del reato). 3. Il ricorso proposto nell’interesse di LO De CA. 20 3.1. Il primo motivo, che presenta anche tratti di inammissibilità, è nel suo complesso infondato non sussistendo i vizi denunciati. In particolare, a differenza di quanto si assume in ricorso, la Corte d'Appello – come peraltro già anche il giudice di primo grado – non ha fondato la conferma della responsabilità penale del ricorrente sulla base di un unico indizio (localizzazione tramite cella telefonica), avendo al contrario fornito la seguente motivazione riguardo al De LU: “ Alle medesime considerazioni si perviene anche con riferimento alla posizione del De LU LO, nei confronti del quale è stato accertato il ruolo di "palo" nei vari episodi furtivi in contestazione e la cui identificazione è avvenuta anche in funzione del riconoscimento dell'abbigliamento utilizzato nelle occasioni e nell'aggancio della cella telefonica del cd. "citofono", che i coimputati utilizzavano per lo scambio di informazioni. Ed infatti, dai tabulati telefonici acquisiti e dalle intercettazioni captate, nonché sulla base di quanto dichiarato dai testi appartenenti alla Polizia giudiziaria, è possibile collocare la presenza del De LU negli orari e nei luoghi delle azioni furtive in oggetto, ad eccezione del tentato furto di cui al capo 6) della rubrica, in relazione al quale, come pure evidenziato dalla difesa, è stata riscontrata la presenza ex post di EL RC in funzione della localizzazione dell'utenza telefonica utilizzata, ma, in detta occasione, non avveniva alcuna comunicazione tra questi ed il De LU, né fra il predetto e gli altri coimputati, né, peraltro, sono state acquisite immagini di videosorveglianza idonee a consentire di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la partecipazione del De LU, sia sotto il profilo materiale, che morale, al tentato furto, sicché il medesimo deve essere assolto, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p. per non avere commesso il fatto”. Da quanto appena riportato emerge, inoltre, che la Corte di appello ha indicato le ragioni specifiche per le quali ha ritenuto invece di assolvere il De LU dal reato di cui al capo 6, rispetto al quale – a differenza che per gli altri reati – si è in buona sostanza constatata la sola “presenza ex post di EL RC in funzione della localizzazione dell'utenza telefonica utilizzata”, ritenuta evidentemente insufficiente ai fini del collegamento del fatto anche al De LU. Né si potrebbe giungere a conclusione diverse attraverso gli stralci di deposizione indicati in ricorso la cui considerazione oltre che implicare una rivalutazione probatoria non ammissibile nella presente sede di legittima appare a monte preclusa anche proprio dalla frammentarietà del dedotto che si esaurisce nell’indicazione di passaggi di dichiarazioni estrapolati da più ampi contesti testimoniali. 3.2. Il secondo motivo che lamenta, peraltro per la prima volta nella presente sede, che l'applicazione dell'aggravante del mezzo fraudolento è illegittima perché 21 viola il principio di soggettività della stessa, richiesto dall'art. 59 c.p., è inammissibile per manifesta infondatezza. Assume la difesa che l'istruttoria dibattimentale ha ampiamente dimostrato la complessità dei sistemi di apertura degli ATM e la rigida compartimentazione delle conoscenze relative a chiavi e codici, detenuti quasi esclusivamente dagli Istituti di Vigilanza (IVRI) e soggetti a procedure di modifica (cfr. Testi SI, NV, Trozzì, IN, ud. 10/10/2023). Il teste Di Boscio (ud. 10/10/2023) ha chiarito che il cd. codice "master" non è un codice di apertura, ma di programmazione utilizzabile solo a cassaforte aperta. Sulla base di tali circostanze in fatto si afferma che non può trovare applicazione nei confronti del ricorrente il disposto di cui all'art. 59, comma 2, c.p., secondo cui le circostanze aggravanti sono valutate a carico del concorrente solo se da lui conosciute, o ignorate per colpa, dal momento che difetta unna motivazione esplicita sulla conoscibilità da parte del De LU, presunto palo. Ed invece, proprio sulla base dei presupposti indicati in ricorso si deve concludere che i giudici di merito abbiano correttamente ritenuto applicabile l’aggravante in parola anche al De LU. Non si è affatto trattato di una estensione automatica dell’aggravante dal presunto intraneus (LL) e dall'esecutore materiale (EL) al presunto palo (De LU), senza dedicare una sola parola alla verifica della sua conoscibilità dì tali specifici e complessi mezzi tecnici dal momento che il vuoto motivazionale è una conseguenza della mancanza di un sia pur minimo accenno alla questione nell’atto di appello. In ogni caso il ruolo che il ricorso assegna al ricorrente non può essere in alcun modo ritenuto di per sé indicativo di una mancanza di consapevolezza del ricorrente in ordine ai mezzi e alle modalità esecutive dei reati, rispetto ai quali, il De LU, aveva verosimilmente raggiunto un accordo preventivo coi correi, trattandosi di reati che, proprio per la complessità della loro esecuzione, non potevano essere affidati all’improvvisazione. Né d’altronde il ricorso prospetta un’adesione estemporanea del ricorrente – risultando piuttosto egli avere agito in concorso con gli altri in diverse occasioni - circostanza che in ogni caso, a rigore, non è dionea ad escludere di per sé una ignoranza per colpa. 4.Il ricorso di NT AL. 4.1.Il primo motivo è inammissibile. Esso si dilunga nel fornire una diversa valutazione delle emergenze processuali giungendo ad affermare che le risultanze processuali consentono piuttosto di asserire: “a) l’inesistenza di contratti di manutenzione tra LL e gli Istituti bancari colpiti dai furti. Il Giudice è giunto persino ad affermare che il LL avrebbe "fatto dei sopralluoghi tecnici presso 22 gli sportelli oggetto dei furti"., altra circostanza del tutto sprovvista di prova. Piuttosto, dalle testimonianze rese dai Sigg.ri RE e AV e dalla documentazione agli atti, è stato possibile appurare che il RA non fosse il manutentore di "fiducia" degli istituti bancari colpiti dai furti. Come evidenziato in sede di appello, il LL non aveva contatti diretti con gli Istituti bancari ma, all'epoca, forniva il proprio supporto unicamente per il tramite della “Gossitalia", consorzio che, su richiesta, eroga servizi di manutenzione;
b) l’oggettiva impossibilità del LL NT di conoscere i codici di accesso ai bancomat. Nel corso dell’istruttoria è emerso che gli unici a detenere i codici di accesso ai bancomat oggetto di furto, erano (e continuano ad essere) i dipendenti dell'IVRI (Istituto di Vigilanza), i quali, ad ogni ricarica, modificano il codice di accesso e lo ripongono in una busta sigillata, custodita nel caveau fino al successivo intervento. Circostanza confermata dai testi ZI IO, NV LU, SI RO, AS IO, IN BI, ER UR, Di Boscio CO, RE MM, nonché dagli ufficiali Miccoli e Gagliardi. Da quanto sopra ne discende che il Giudice ha evidentemente travisato e/o completamente ignorato le risultanze processuali, in quanto le conclusioni cui è giunto sono implausibili, in quanto è pacifico che il LL (come ogni altro operatore del settore) non aveva (e non avrebbe potuto avere) contezza di tutti i codici di accesso ai bancomat, di volta in volta modificati dagli operatori dell'Istituto di Vigilanza;
c) impossibilità del LL NT di detenere la cd. chiave Dallas. È bene sul punto chiarire che la c.d. chiave Dallas abilita chi sta operando sul combinatore all'inserimento del codice di apertura della cassaforte. Dall'istruttoira, è emerso che gli unici ad avere il materiale possesso della chiave "Dallas" sono gli addetti al trasporto valori dell'istituto di vigilanza cui è affidato la gestione dei bancomat. Circostanza confermata dai testi ZI IO, NV LU, SI RO, RE MM, AV NL;
d) inservibilità del codice “master". Diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di Appello, la quale ha affermato che "il codice master" viene "utilizzato comunemente per le aperture delle casseforti” (pag. 8 della sentenza di secondo grado), il codice “master" è un codice fornito dalla casa madre per la programmazione del sistema operativo delle casseforti ed è utile ai tecnici per entrare nella memoria del dispositivo ma certamente “non è un codice abilitato all’apertura”, (pagina 35 delle trascrizioni dell'udienza del 10.10.23). Inoltre, dall'escussione degli esperti del settore è emerso che le operazioni di programmazione, ripristino e manutenzione delle casseforti possono essere effettuate solo a "porta aperta" alla necessaria presenza dei dipendenti dell'Istituto di Vigilanza;
i quali, detenendo in via esclusiva le chiavi e/o i codici di accesso agli stabili, il codice/chiave di inserimento e disinserimento dell'allarme, la c.d. "chiave Dallas” nonché la sequenza numerica 23 che abilita l'accesso, sono tenuti a presenziare ed assistere a tutte le operazioni di intervento. Il Giudice ha fondato il proprio convincimento su una conversazione intercorsa tra il LL ed il suo dipendente, CO Di Boscio, senza però interrogarsi sul reale signiifcato delle battute e sul contesto in cui furono pronunciate. Trattandosi di settore che richiede un'elevata specializzazione, il giudicante avrebbe dovuto valutare il "peso" della conversazione, utilizzando le indicazioni fomite dagli esperti escussi in udienza, piuttosto che sulle deduzioni del Miccoli, che perdono valore probatorio dinanzi all'ovvietà dell'ignoranza; e) sporadicità dei contatti tra LL NT e CI DO. Secondo la Corte il coinvolgimento di LL "è dimostrato dalla ricostruzione storica delia vicenda laddove è stato accertato che il CI DO (..) si recava ripetutamente presso l'attività commerciale del LL con l'evidente scopo di utilizzare i codici di accesso degli ATM che lo stesso imputato deteneva per fini lavorativi. Tale affermazione, tuttavia, si fonda su presupposti meramente congetturali e non trova riscontro in alcun elemento oggettivo. Pur attribuendo al LL un ruolo definito come ''centrale" - in quanto ritenuto fomitore del presunto know-how tecnico necessario all'esecuzione dei rifiuti - la motivazione omette qualsivoglia riferimento concreto ai tempi, ai luoghi e alle modalità degli asseriti incontri. L'assenza di tali specificazioni, lungi dall'essere un dettaglio formale, rivela la carenza di un effettivo accertamento istruttorio. La Procura, infatti, non ha documentato né verificato l'effettiva esistenza di tali incontri, limitandosi a recepire ipotesi non corroborate da attività investigativa diretta;
tant'è che nessuno degli ufficiali incaricati delle indagini ha proceduto alla ricostruzione della presunta rete di relazioni o di contatti tra il LL ed il CI;
indagine che, al contrariò, è stata sviluppata per gli altri coimputati”. Si è inteso qui riportare pedissequamente quanto si contesta col primo motivo di ricorso, per fornire un’idea tangibile della palese inammissibilità delle censure che, come emerge ictu oculi scorrendo la diversa ricostruzione proposta, sono impostate dalla difesa sul fatto e mirano ad ottenere da questa Corte una rivalutazione sul merito della regiudicanda attraverso una differente lettura degli atti, che com’è noto non è consentita nella presente sede di legittimità. Non è consentito attraverso la deduzione del vizio di motivazione mirare alla rivalutazione del compendio probatorio, fornendosi una lettura alternativa delle risultanze processuali. Ed invero, nel giudizio presso la Corte di cassazione non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di 24 fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 ). Più di recente si è altresì osservato che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). 4.2.Il secondo motivo è anch’esso manifestamente infondato perché il richiamo di passaggi ricostruttivi della pronuncia di primo grado, da parte della sentenza impugnata, è svolto nell’ambito di un sia pur sintetico discorso critico argomentativo col quale i primi due motivi di ricorso non si confrontano. 4.3. Infondato è, nel suo complesso, il terzo motivo che contesta la sussistenza delle circostanze aggravanti del numero dei correi, del mezzo fraudolento e dell’esposizione dele bene sottratto (denaro) alla pubblica fede. Quanto all’aggravante del mezzo fraudolento non può che rimandarsi a tutto quanto già esposto nell’esaminare la speculare censura articolata col ricorso proposto nell’interesse di EL (cfr. paragrafo 2.4.). Del tutto generica è, poi, la censura relativa all’aggravante del numero dei correi di cui al n. 5 dell’art. 625 c.p. In ogni caso la ricostruzione svolta dai giudici di merito dà pienamente conto della integrazione – anche - di tale aggravante. 4.3.1.Rimane da approfondire il tema relativo all’integrazione dell’aggravante dell’esposizione del bene, per necessità o consuetudine, alla pubblica fede, che la difesa ha, in buona sostanza, inteso contestare attraverso considerazioni suggestive, che fanno leva sulla collocazione della cosa sottratta – denaro - all’interno dell’A.T.M. Appare evidente l’inconferenza della scissione operata dalla difesa tra contenente – cassaforte dell’ A.T.M. - e denaro in essa contenuto, trattandosi di un espediente ricostruttivo che non conduce alle conclusioni cui mira il difensore. Lo sportello A.T.M. (Automated Teller Machine), com’è noto, è un dispositivo automatico che permette ai clienti di effettuare, 24 ore su 24, senza un intermediario persona fisica – cassiere – operazioni aventi ad oggetto denaro (come 25 prelievi, versamenti e pagamenti, ed altro), utilizzando una carta elettronica e un codice PIN. Gli A.T.M. sono strumenti di self-banking diffusi presso filiali degli istituti bancari, stazioni, centri commerciali, ecc., fondamentali per la gestione del contante. Essi per consentire i servizi che offrono sono necessariamente esposti alla possibilità di accesso da parte del pubblico. Esposto alla pubblica fede è pertanto non solo lo sportello bancomat con relativo dispositivo fisico - spesso ubicato fuori dalle filiali degli istituti di credito e direttamente esposto al pubblico, ma il discorso non muta quando esso si trova all’interno di un locale deputato ad ospitarlo, a sua volta esposto al pubblico – ma anche il denaro in esso contenuto. Ed invero, come ha già avuto modo di precisare questa Corte, in tema di furto, ai fini dell'esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è necessario l'esercizio di una diretta e continua custodia sulla cosa da parte del proprietario o dell'addetto alla vigilanza, non essendo sufficiente che l'accesso al luogo non sia libero (Sez. 5, Sentenza n. 17029 del 19/03/2024, Rv. 286317 – 01, nella fattispecie, questa Corte ha ritenuto esente da censure la decisione dei Giudici di merito che hanno ravvisato l'aggravante nel caso di furto di una bicicletta, parcheggiata sul pianerottolo antistante l'abitazione della vittima ubicata in un condominio il cui accesso era regolato da un codice segreto, personalizzato per ciascuno dei condomini. Cfr. altresì Sez. 5, Sentenza n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493 - 01). Né, ai fini dell’integrazione dell’aggravante in parola, rileva se il bene sia presidiato da meccanismi che ne impediscano la immediata apprensione o la rendano comunque più difficoltosa rispetto ai quali la tutela opera sul diverso piano della manomissione o del superamento indebito delle difese apprestate a presidio del bene – per i quali sono previste le aggravanti della violenza sulle cose e/o del mezzo fraudolento. Ai fini dell’aggravante dell’esposizione del bene alla pubblica fede rileva, piuttosto, se la cosa è sottoposta, o meno, a particolari sistemi di sorveglianza idonei ad annullare l'affidamento del bene alla pubblica fede (ad es. presenza di telecamere che in diretta assicurino una vigilanza continua e un immediato intervento del proprietario, o di chi per esso). La circostanza che per giungere all’impossessamento del bene sia necessario superare, vanificare le difese che il proprietario ha apprestato a difesa della cosa non fa venir meno l’esposizione del bene alla pubblica fede ove ricorrano i requisiti propri di tale aggravante, ma semmai aggrava ulteriormente il fatto-reato da altro punto di vista (facendo scattare altre aggravanti). 26 Il legislatore, con le aggravanti di cui all’art. 625 cod. pen. ha inteso colpire più gravemente le varie sfaccettature del furto idonee ad incidere sulla consumazione di tale specifica fattispecie di reato (che solo in alcuni casi non concorrono tra loro). Gli sportelli bancomat, essendo posti all'esterno, sulla pubblica via, o in aree comunque accessibili al pubblico, per consentire le operazioni cui sono abilitati h/24, rientrano nell’ambito dei beni affidati, per necessità, consuetudine o destinazione, alla custodia della collettività, basandosi sull'aspettativa che nessuno si impossessi illecitamente di ciò che deve necessariamente essere in essi contenuto, il denaro. Tale affidamento è connaturale ad essi affinché possano assolvere alla loro funzione tipica, che è quella del prelievo di banconote senza l’intermediazione di una persona che eserciti un controllo sull’operazione. Non si può escludere l’esposizione del denaro alla pubblica fede per il solo fatto che esso sia custodito all’interno di una macchina - cassaforte - a cui non è facile accedere. Nel caso degli A.T.M., il bene denaro, sebbene protetto da presidi telematici, meccanici e fisici all’interno di una cassaforte, che impediscono il contatto immediato e diretto tra il pubblico e il bene medesimo, rimane, unitamente al contenitore in cui è allocato, privo di una custodia diretta da parte del proprietario o di chi per esso. Il denaro rimane, inevitabilmente, affidato, anch’esso, alla “buona fede“ del pubblico, a nulla potendo rilevare neppure il fatto che l’A.T.M. possa essere collocato all’interno di un locale non liberamente accessibile. Neppure tale circostanza assicura di per sé quella vigilanza continua e diretta, cui va rapportata la valutazione dell’aggravante in argomento, che è la sola idonea a far venir meno l’affidamento nel rispetto da parte del pubblico. Né tanto meno potrebbe assumere rilievo la presenza di un sistema di videosorveglianza: la mera presenza di telecamere non idonee ad instaurare un rapporto di vigilanza diretto col bene, tale cioè da far venir meno l’esigenza dell’affidamento nel rispetto altrui, di norma, non esclude l'aggravante in parola, rimanendo anche in tal caso il bene esposto alla pubblica fede. La ratio dell'aggravamento della pena, previsto dall'art. 625 n. 7, terza ipotesi, cod. pen., è, invero, correlata alla condizione di esposizione della cosa alla "pubblica fede", trovando così, essa, protezione – anche - nel senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato, senza che rilevi l'adozione, o meno, da parte del proprietario, di cautele, comunque superabili, stante la correlazione tra affidamento (fiduciario) e dovere dei consociati di astenersi dall'approfittarne. La ragione dell'aggravamento in parola consiste nella volontà di apprestare una più elevata tutela alle cose mobili lasciate dal possessore, in modo temporaneo o 27 permanente, senza custodia continua (cfr. anche Sez. 5, Sentenza n. 9245 del 14/10/2014, dep. 03/03/2015, Rv. 263258 – 01). 4.3.2. Residua da rilevare la manifesta infondatezza e genericità del terzo motivo nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Esso tende invero a giustificare la meritevolezza di tale giudizio facendo leva sulla insussistenza dei presupposti delle circostanze aggravanti, più che su ragioni specifiche non enunciate neppure nella presente sede. 4.4.Il quarto motivo di ricorso, che ruota intorno alla sopravvenuta procedibilità a querela dei furti contestati in virtù delle innovazioni apportate dalla cd. riforma Cartabia ed assume che sarebbe divenuta quindi improcedibile l’azione penale per difetto di querela in relazione ai furti che vedono come persone offese la Allianz Bank s.p.a. e la Ing Bank Arancio, è manifestamente infondato. Come prospetta, del resto lo stesso ricorso per la ING bank c’è formale denuncia-querela in relazione ai fatti oggetto di contestazione. È parimenti rilevabile, in atti, la denuncia-querela sporta dalla Allianz Bank. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento. Consegue altresì la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Istituto Banca Popolare di Bari, liquidate in complessivi euro 4000, 00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Istituto Banca Popolare di Bari che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 24/03/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RE SE CO IT SL RL
udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, GIULIO MONFERINI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Udito l'avvocato Gabriele de Juliis, per la costituita parte civile, che si è riportato alle conclusioni scritte e nota spese già depositate a mezzo p.e.c. Udito l'avvocato Angelo Staniscia, difensore di fiducia di EL, che ha esposto i motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. Udito l'avvocato NL Carlone, per LL NT, che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata;
per De LU LO ha esposto i motivi d'impugnazione chiedendone l'accoglimento. Lette le memorie pervenute in atti, tra le quali quella dell’avv. NL Carlone, difensore di AO De LU. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14555 Anno 2026 Presidente: RL CO IT SL Relatore: SE RE Data Udienza: 24/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 1.7.2025, la Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di EL RC, DE CA LO e VA NT - che li aveva dichiarati colpevoli di diversi reati di furto pluriaggravato, ai sensi dell’art. 625 nn. 2, 5 e 7 cod. pen. (tutti per i capi 1-8 dell'imputazione; LL e De LU anche del reato di cui al capo 9), commessi in danno di sportelli ATM gestiti dalle costituite parti civili, in Chieti, Pescara, Martinsicuro, Città Sant'Angelo e Fossacesia dall'ottobre 2019 al giugno 2021, e, per l'effetto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. all'imputato VA NT, esclusa l'incidenza della recidiva contestata all'imputato DE CA LO, ritenuta la continuazione tra i reati e, in particolare, con riferimento ad EL RC, anche la continuazione con il reato giudicato dalla Corte d'Appello di Perugia con sentenza del 17 aprile 2023, divenuta irrevocabile in data 17 ottobre 2023, aveva condannato EL RC alla pena complessiva di anni cinque e mesi uno di reclusione e di € 1.300,00 di multa, DE CA LO alla pena di anni quattro e mesi uno di reclusione e di € 1.200,00 di multa e VA NT alla pena di anni uno, mesi tre e giorni quindici di reclusione e di € 735,00 di multa, oltre che al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili, da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di una provvisionale, in favore delle medesime, pari ad euro 10.000 per ciascuna di esse – ha assolto il De LU dal reato di furto cui al capo 6) per non avere commesso il fatto e rideterminato la pena, nei confronti del medesimo, in anni quattro di reclusione ed euro 1.150 di multa;
confermando nel resto. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso proposto nell’interesse di EL LO deduce cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1.Col primo motivo deduce violazione ex art. 606, primo comma, lett. e), c.p.p. (manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto e all'affermazione di responsabilità penale dell'imputato. La sentenza impugnata incorre in una contraddizione logica di tale pregnanza da inficiarne irrimediabilmente la tenuta complessiva. 3 Tale contraddizione emerge dall'analisi comparativa tra le modalità operative riscontrate in occasione dell'arresto in flagranza dell'EL (il 18-6-2021 a Fossacesia) e quelle che avrebbero caratterizzato i furti contestati dal primo all'ottavo capo di imputazione. La Corte d'Appello, infatti, da un lato, valorizza l'arresto in flagranza quale elemento probatorio determinante per affermare la responsabilità dell'EL anche in relazione agli episodi precedenti, ritenendo che tale circostanza confermi l'attitudine del prevenuto alla commissione di furti ai danni di sportelli ATM;
dall'altro lato, però, omette completamente di confrontarsi con un dato fattuale di dirompente rilevanza, emerso nitidamente dall'istruttoria dibattimentale e mai seriamente confutato: le modalità operative impiegate dall'EL nell'episodio del 18-6-2021 sono radicalmente diverse rispetto a quelle che avrebbero caratterizzato i furti per cui si procede. La questione attiene al cuore stesso della ricostruzione del fatto e della valutazione della prova, poiché investe la coerenza interna del ragionamento probatorio posto a fondamento della condanna. Dalle risultanze investigative emerge con chiarezza che i furti contestati nei capi dal n. 1 al n. 8 sono stati caratterizzati da un modus operandi estremamente sofisticato, che presupponeva la disponibilità di conoscenze tecniche specialistiche e di strumenti specifici: accesso ai locali tecnici senza effrazione: disinserimento dei sistemi di allarme: apertura delle casseforti mediante digitazione di codici: rapidità di esecuzione: assenza di tracce di forzature o effrazioni. Questo quadro complessivo ha indotto gli inquirenti a ritenere che l'autore materiale dei furti disponesse di un supporto logistico e informativo fondamentale, individuato nella figura del coimputato LL, tecnico specializzato nell'installazione e manutenzione di casseforti e sistemi di sicurezza bancari, il quale avrebbe fornito all'esecutore materiale tutti gli elementi necessari: chiavi duplicate, dispositivi elettronici, codici di accesso. Ciò che rende la contraddizione insanabile è che la diversità del modus operandi non è una mera deduzione difensiva, ma un dato di fatto espressamente riconosciuto dagli stessi operanti nel corso dell’istruttoria dibattimentale. Sempre nel corso dell'esame testimoniale all'udienza del 13-3-2023 veniva posta al teste Gagliardi una domanda diretta e inequivoca (pag. 22 delle trascrizioni): che confermava la diversità del tentato furto scoperto in flagranza rispetto ai precedenti. Di fronte a questa evidenza processuale, la sentenza impugnata non dedica nemmeno una riga alla questione del diverso modus operandi nonostante essa fosse stata espressamente sollevata dalla difesa nell'atto di appello, ove si 4 deduceva nel primo motivo che «il modus operandi del tentato furto del 18-6-2021 sia totalmente divergente rispetto a tutti i delitti contestati all'imputato negli otto capi di imputazione», richiamando espressamente le dichiarazioni del teste Gagliardi. La Corte di Appello si è limitata a rilevare genericamente che «è stato pacificamente accertato» il coinvolgimento dell'EL nei vari episodi furtivi sulla base dei tabulati telefonici e delle intercettazioni, senza spiegare in alcun modo come sia possibile conciliare la diversità delle modalità operative con l'affermazione di responsabilità per tutti gli episodi contestati. 3.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge ex art. 606,1° comma, lett. B, c.p.p. (erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 99 c.p.) - Violazione ex art. 606, 1° comma, lett. E, c.p.p. (manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante della recidiva). Il secondo profilo di censura attiene al riconoscimento, da parte della Corte d'Appello, della circostanza aggravante della recidiva reiterata specifica contestata all'imputato, con conseguente aumento di pena. La norma conferisce al giudice un potere discrezionale («può essere sottoposto»), il cui esercizio deve essere sorretto da una motivazione che dia conto delle ragioni concrete per cui si ritiene che la commissione del nuovo reato costituisca espressione di una maggiore pericolosità sociale del soggetto agente. Laddove nel caso di specie la motivazione resa dalla Corte di appello sul punto è del tutto insufficiente e inadeguata. 3.3.Col terzo motivo deduce, ex art. 606, 1° comma, lett. B ed E, c.p.p. l’erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis c.p. e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Un terzo profilo di censura attiene al mancato riconoscimento, da parte di entrambi i giudici del merito, nonostante la difesa avesse allegato diversi elementi utili ai fini di tale valutazione. Entrambi i Giudici di merito fondano il diniego delle attenuanti generiche anche sulla presenza di precedenti penali a carico dell'imputato; anche questo argomento è di per sé insufficiente. La presenza di precedenti penali è già valorizzata attraverso il riconoscimento della recidiva;
richiamarla nuovamente ai fini del diniego delle attenuanti generiche comporta, anche in questo caso, una duplicazione di valutazione. Il mero richiamo formale ai precedenti penali è, in ogni caso, del tutto generico e non consente di comprendere quale sia il reale peso che essi hanno avuto nella decisione. 5 3.4.Col quarto motivo deduce violazione dell'art 606,1° comma, lett. B ed E, c.p.p. (erronea applicazione dell'art. 625 n. 7 e manifesta illogicità della motivazione - omessa considerazione della richiesta del pubblico ministero di esclusione dell'aggravante). Nella sentenza impugnata è stata riconosciuta la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, 1° comma, n. 7, c.p., consistente nell'uso di mezzo fraudolento. La questione assume una rilevanza del tutto particolare in considerazione di una circostanza processuale di straordinario significato: in sede di appello, il Procuratore Generale ha espressamente chiesto «l'esclusione della circostanza aggravante ex art. 625 n. 7 c.p.», ritenendo evidentemente che tale aggravante non fosse configurabile o, comunque, non dovesse essere applicata nel caso di specie. Nonostante questa esplicita richiesta del P.G., la Corte d'Appello ha confermato l'applicazione dell'aggravante, senza però fornire alcuna motivazione in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto di disattendere la richiesta del P.G. La nozione di «mezzo fraudolento» previsto dall'art. 625,1® comma, n. 7, cp è stata oggetto di un'elaborazione giurisprudenziale consolidata;
la Cassazione ha chiarito che per «mezzo fraudolento» deve intendersi qualsiasi artificio o raggiro idoneo a trarre in inganno la vittima o a superare gli ostacoli frapposti alla sottrazione, purché tale mezzo sia ontologicamente diverso dalla mera destrezza nell'esecuzione del furto e rappresenti un quid pluirs rispetto alle normali modalità di consumazione del reato. La Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U, sent. n. 40354 del 18-7-2013, Sciuscio) ha ribadito che l'aggravante richiede una condotta caratterizzata da insidiosità, astuzia e scaltrezza, non già da semplice destrezza. Nel caso del furto aggravato dall'uso di chiavi false o alterate, la giurisprudenza ha ritenuto che tale circostanza integri di per sé l'aggravante della "violenza sulle cose" (art. 625 n. 2 cp), ma non necessariamente anche quella del "mezzo fraudolento" (art. 625 n. 7 cp), salvo che l'uso delle chiavi false sia accompagnato da ulteriori artifici volti a dissimulare l'illiceità dell'accesso o a trarre in inganno terzi. Nel caso di specie, non è chiaro quale sia l'artificio o il raggiro che integrerebbe il mezzo fraudolento oltre all'uso delle chiavi duplicate e dei codici: i Giudici di merito non hanno chiarito questo aspetto, limitandosi ad affermare genericamente che sarebbe stato utilizzato un "mezzo fraudolento" consistente nell'uso di chiavi alterate e codici illecitamente acquisiti. Ma se l'intero artificio si esaurisce nell'uso di chiavi e codici, allora esso è già interamente valorizzato dall'aggravante del n. 2 e non può fondare anche 6 l'aggravante del n.
7. pena una duplicazione di valutazione della medesima circostanza. Ulteriore profilo di censura attiene alla violazione del principio del “ne bis in idem” sostanziale, derivante dall'applicazione cumulativa delle aggravanti di cui ai nn. 2 e 7 dell'art. 625 c.p. Se, come sostenuto dall’accusa e confermato dai Giudici di merito, il «mezzo fraudolento» consiste nell'uso di chiavi alterate e codici illegittimamente acquisiti, e se tale uso costituisce anche la «violenza sulle cose» o l'«uso di chiavi false» di cui al n. 2, allora l’applicazione cumulativa delle due aggravanti comporta una duplicazione di valutazione della medesima condotta. In altri termini: la stessa condotta (uso di chiavi e codici) viene valorizzata due volte, una prima volta come violenza sulle cose/uso di chiavi false (n. 2) e una seconda volta come mezzo fraudolento (n. 7). 3.5.Col quinto motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E, c.p.p. (manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione degli aumenti per la continuazione) Si impugna infine la motivazione della sentenza in punto della determinazione degli aumenti di pena disposti dal Tribunale, confermati dalla Corte d'Appello, per effetto del vincolo della continuazione tra i reati contestati. Nel caso di specie il Tribunale nella sentenza di primo grado (confermata in appello) ha disposto i seguenti aumenti per la continuazione: pena base (reato più grave, capo 1), anni 3 di reclusione ed euro 300 di multa;
aumenti per la continuazione: mesi 2 ed euro 150 per ciascuno degli altri furti consumati;
mesi 1 ed euro 50 per ciascuno dei furti tentati. La Corte di Appello non ha affrontato la doglianza espressa nel quarto motivo di appello (minimo aumento per la continuazione). Dopo aver dato contezza di aver preso atto della doglianza nella parte introduttiva della sentenza («In ulteriore subordine, il citato difensore ha censurato l'eccessività degli aumenti di pena disposti per il riconoscimento della continuazione, domandandone una rimodulazione ai minimi di legge», v. pag. 5 sent. impugnata), nella parte motiva della sentenza non vi è più alcun riferimento a tale doglianza;
a pag. 10 della sentenza impugnata infatti la Corte di Appello conferma laconicamente «le rimanenti statuizioni» senza aver affrontato, neppure marginalmente, la questione relativa all'eccessivo aumento di pena per i reati in continuazione e incorrendo conseguentemente in vizio di motivazione. Gli aumenti disposti dal Tribunale e confermati dalla Corte d'Appello appaiono manifestamente eccessivi e sproporzionati rispetto alla concreta gravità dei reati in continuazione. 7 Gli aumenti per la continuazione (mesi 16) sono pari a circa il 44% della pena base (armi 3 =mesi 36): si tratta di un incremento assolutamente significativo, che si avvicina al limite massimo degli aumenti applicabili. Questo irsultato appare eccessivo. Si tratta infatti di reati omogenei, della medesima tipologia (furti aggravati ai danni di sportelli ATM), commessi con le medesime modalità, ai danni di vittime della medesima categoria (istituti bancari). L'assoluta omogeneità dei reati dovrebbe indurre il giudice a contenere gli aumenti, in quanto espressione di un unico disegno criminoso e non di una pluralità di intenti delittuosi eterogenei. I reati sono poi stati commessi in un arco temporale relativamente breve (meno di un anno), il che conferma l'unitarietà del disegno criminoso;
inoltre vi è identità delle "vittime": istituti bancari, che sono soggetti dotati di notevole capacità economica e assicurati contro i furti. Questa circostanza, pur non escludendo la rilevanza penale dei fatti, dovrebbe indurre a una maggiore moderazione negli aumenti di pena. In nessuno dei reati contestati inoltre vi è stata violenza fisica sulle persone, uso di armi, minacce: si tratta di furti commessi in orario notturno, in locali privi di vigilanza attiva, senza alcun contatto con le vittime. 4. Il ricorso proposto nell’interesse di De LU LO deduce due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 4.1.Col primo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. - violazione dei canoni di valutazione della prova indiziaria (art. 192, co. 2, c.p.p.) e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte d'Appello ha violato la consolidata regola giurisprudenziale secondo cui l'aggancio a una cella telefonica (c.d. posìtioning) non è sufficiente, da solo, a fondare un giudizio di colpevolezza, ma necessita sempre di riscontri esterni (cfr. Sez.
5. n. 12771/2023; Sez.
5. n. 8968/2022). Nel violare tale principio, la Corte è caduta in palese contraddizione con sé stessa, avendolo invece correttamente applicato per assolvere l'imputato da uno dei capi (il capo 6). L'intera impalcatura accusatoria su cui si fonda la condanna del. De LU si basa su un unico elemento indiziario: la localizzazione (c.d. positioning) dell'utenza "citofono" a lui attribuita nelle aree ove sono avvenuti i furti. La motivazione è quindi viziata sia da violazione di legge (per violazione dei canoni probatori sulla prova indiziaria) che da illogicità manifesta, imponendo l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello dell’Aquila per un nuovo e coerente esame. 8 4.2.Col secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli arti. 59,110 e 625, comma 1, n. 7 c.p. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento in assenza di qualsiasi motivazione sulla sua conoscibilità da parte del presunto "palo". 5. Il ricorso proposto nell’interesse di LL NT deduce quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 5.1.Col primo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione per omesso esame delle circostanze acquisite agli atti e/o per travisamento delle risultanze istruttorie ai sensi dell'art. 606. comma 1, lett. e) c.p.p. La Corte d'Appello ha asserito che il coinvolgimento del LL NT "nel disegno criminoso è stato palesato dalle evidenze probatorie considerate dal primo Giudice (..) laddove è stato accertato che il CI DO (..) dopo aver preso parte ad un incontro organizzativo con l'EL e con il De LU, si recava ripetutamente presso l'attività commerciale del LL, con l'evidente scopo di utilizzare i codici di accesso delle ATM che lo stesso imputato deteneva per fini lavorativi. Versando in un'ipotesi di c.d. “doppia conforme" sarà necessario analizzare il percorso logico-argomentativo offerto anche dal Tribunale, in considerazione della mera riproduzione che ne fa la Corte di Appello. Il Giudice di primo grado ha sposato la ricostruzione offerta dall'accusa, fondando il proprio convincimento sulle confusionarie dichiarazioni rese dagli ufficiali di P.G., Gagliardi e Miccoli, i quali, per loro stessa ammissione, non vantano competenze tecniche in ordine al funzionamento, all'installazione, all'apertura ed alla riparazione delle casseforti: tutti elementi necessari per comprendere non solo il modus operande dell'EL, autore materiale dei furti, ma anche ad individuare chi avesse l'effettiva conoscenza dei codici ed il possesso delle chiavi (sia di accesso agli stabili dove erano ubicati gli ATM sia di disinserimento dell'allarme) - ossia della figura che ha reso possibile l'esecuzione di futri senza effrazione-; con conseguente fallacità delle conclusioni rassegnate (e poi confermate).Indi si riportano stralci delle deposizioni dei testi di pg suindicati. Nonostante ciò, l'Accusa non ha ravvisato la necessità, né in sede di indagini né nel corso del giudizio, di far intervenire un esperto del settore per chiarire se fosse possibile che proprio il LL, mediante l'attività lavorativa svolta, detenesse non solo codici di accesso e di apertura delle casseforti ma anche le c.d. "chiavi Dallas", nonché i dispositivi per disinserire l’allarme di ogni singolo bancomat oggetto di furto. 9 Per sopperire a tali mancanze, la difesa ha chiamato a testimoniare soggetti competenti, tra i quali figurano RE MM, tecnico per la sicurezza di Poste Italiane e Banca Popolare di Bari;
AV NL, responsabile del comparto sicurezza aziendale della Banca Popolare di Bari;
ER UR, proprietario di un centro di sicurezza in Perugia e specializzato in fornitura, assistenza e manutenzione dei bancomat;
SI RO, responsabile del trasporto valore presso Sicuritalia;
NV LU, guardia giurata presso la società IVRl - Sicuritalia;
i quali hanno illustrato il funzionamento, le modalità di apertura delle casseforti ed il necessario coordinamento con gli Istituti di Vigilanza per l'esecuzione degli interventi di programmazione, istallazione e riparazione ed hanno chiarito che gli unici a detenere le chiavi e i codici di accesso e di apertura dei bancomat sono i dipendenti dell'Istituto di Vigilanza, nel caso di specie tutti affidati al controllo delle I.V.R.I. - Sicuritalia. Tale ultima circostanza è stata confermata anche dall'Ufficiale di P.G., Gagliardi ZO il quale all'udienza del 12.12.2022, ha riferito che "la guardia giurata sostituiva il codice durante il carico e la riponeva in un...in una busta di sicurezza insieme alle chiavi" (pagina 23 della trascrizione dell'udienza del 12.12.22), nonché dall'Ufficiale di P.G. Miccoli Gabriele, il quale ha confermato che “le guardie giurate possedevano il codice di apertura che utilizzavano quando rifornivano con i contanti,..le banche", inoltre, su precisazione della difesa, -"questi codici erano in possesso degli operatori dell'IVRI che ogni volta li cambiavano?"-, il teste ne confermava il possesso esclusivo (pagina 15 della trascrizione dell’udienza del 23.05.23). Nonostante ciò, il Tribunale ha ritenuto che il "fornitore" e, dunque, il detentore delle "informazioni sui codici, combinatori magnetici e chiavi di accesso della banche" fosse unicamente il LL, che impersona - nella fantasiosa ricostruzione - l'addetto alla "duplicazione delle chiavi di accesso e dei codici". A riprova della superficialità dell'approccio valutativo assunto dai Giudici, vi è l'affermazione di responsabilità del LL, La cui conferma in sede di appello si fonda sull'impossibilità di "attribuire un diverso significato alle modalità operative riscontrate ed accertate nella commissione delle citate azioni delittuose" (pagina 8 della sentenza di Corte di Appello), piuttosto che sugli elementi probatori. Nonostante le risultanze processuali consentono di affermare altro (segue elenco), i Giudici, pur consapevoli della mancanza della prova, hanno ritenuto comunque di valorizzare l'asserito ruolo del LL, omettendo ogni valutazione critica sull’assenza di riscontri fattuali. 10 5.2.Col secondo motivo deduce l’Illegittimità della motivazione resa dalla Corte di Appello in guanto mera riproduzione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 606. comma 1. lett. e) c.p.p. Dalla lettura della motivazione resa dalla Corte d'Appello emerge come essa si limiti, di fatto, a una mera riproduzione di ampi passaggi della sentenza di primo grado, mediante il ricorso all'applicazione informatica del cosiddetto "copia e incolla". 5.3.Col terzo motivo deduce l’Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art 625 comma 1 numeri 2, 5 e 7, c.p., per aver la Corte riconosciuto la sussistenza delle circostanze aggravanti. La Corte ha confermato la ''sussistenza delle circostanze aggravanti previste dall’art. 625, comma ì, nn. 2, 5 e 7 c.p. atteso che il Tribunale ha adeguatamente motivato circa la ricorrenza di elementi idonei a giustificarle" in quanto "il numero di correi era superiore a 2, gli sportelli ATM, per loro funzione, sono esposti alla pubblica fede (...) l'utilizzo del mezzo fraudolento è stato integrato dal ricorso a chiavi alterate e codici illegittimamente conseguiti”. Tuttavia, occorre evidenziare come dagli atti di causa non emerga alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che le chiavi in questione siano state effettivamente alterate o manipolate. Al contrario, risulta più verosimile che le stesse siano state semplicemente consegnate dal legittimo detentore, circostanza che esclude in radice la configurabilità del mezzo fraudolento, difettando quell’artificio o inganno richiesto dalla norma per integrare la fattispecie contestata. Sulla circostanza aggravante dì cui al comma 1, n. 5 dell'art. 625 c.p. - numero di correi superiore a tre. La Corte ha apoditticamente affermato che "è pacificamente accertato che il numero dei correi era superiore a due senza tuttavia indicare quali prove abbiano condotto a tale conclusione. È già stato evidenziato, in sede di impugnazione, come i contatti tra il LL e il CI DO - privi di connotazioni illecite - si siano limitati a quattro, distribuiti nell'arco di due anni, e, comunque, riconducibili a rapporti di natura esclusivamente lavorativa. Né può trarsi diversa conclusione dalle sole due conversazioni intercettate, dalle quali non emerge il minimo riferimento ai furti per cui si procede, né alcun cenno che possa, anche solo indirettamente, lasciar presagire l'esistenza di un sodalizio criminoso. Sul punto, la giurisprudenza è chiara e univoca: per affermare la responsabilità di soggetti che non abbiano materialmente partecipato allo spossessamento della res, è imprescindibile la prova di un ''accordo criminoso" concreto e consapevole, frutto di un'intesa effettiva e non meramente presunta (cfr. Trib. Napoli, sent. n. 9884/2018). 11 Nel caso di specie non vi è agli atti alcun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza del presunto accordo criminoso, che rimane, dunque, una mera supposizione priva di riscontro probatorio. Sulla circostanza aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 c.p. - esposizione alla pubblica fede degli ATM. Il Giudice, senza discostarsi dalle conclusioni del Tribunale, ha ritenuto di confermare la sussistenza delia circostanza aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 c.p. asserendo che "gli ATM, per loro naturale funzione, sono esposti alla pubblica fede, difettando un sistema di vigilanza attiva, ma solo un sistema di videoregistrazione delle operazioni”. L'errore interpretativo risiede nell'errata interpretazione della norma la quale ci suggerisce che tale aggravante si configuri quando le "cose" oggetto di furto siano esposte alla pubblica fede "per necessità o per consuetudine o per destinazione*'. Nel caso di specie oggetto del furto non sono gli ATM, quanto piuttosto le banconote, che - per le modalità di custodia - non possono dirsi esposte alla pubblica fede. La Corte territoriale ha, inoltre, affermato che "non può trovare accoglimento la invocata richiesta di giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche già concesse sulle riconosciute aggravanti" ritenendo che "gli elementi a supporto della concessione delle prime non sono sufficienti a predominare su quelli che hanno legittimato l'integrazione delle aggravante”. Tuttavia, alla luce delle considerazioni sopra svolte in ordine alla rilevata violazione di legge, appare evidente l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione sul punto, non potendosi condividere la conclusione della Corte in merito al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. 5.4.Col quarto motivo deduce l’omessa motivazione in ordine alla invocata mancanza delle condizioni di procedibilità ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. Si osserva, in via conclusiva, che la Corte ha omesso di valutare la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni di procedibilità. Il Giudice di primo grado aveva ritenuto integrata tale condizione, affermando che ''nel caso di specie (risultano) ritualmente acquisite agli atti le querele presentate dagli istituti di credito che hanno subito i furti di cui all'imputazione e risultando, comunque, i medesimi istituti costituiti parti civili nel presente giudizio" (pagina 12 della sentenza di primo grado). Occorre tuttavia considerare che il legislatore, con il decreto legislativo n. 150 del 2022, ha modificato il regime di procedibilità del reato previsto e punito dall'art. 12 624 c.p., stabilendo che "il delitto è punibile a querela della persona offesa” e che si procede d'ufficio soltanto quando "la persona offesa è incapace per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7 e J-bis, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede". Inoltre, l'art. 85 del medesimo decreto prevede, in via transitoria, che "per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della sua entrata in vigore, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, qualora la persona offesa abbia avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato". Dagli atti processuali emerge che: - la Allianz Bank S.p.A. non ha ritenuto di proporre rituale denuncia-querela né in seguito al furto, verificatosi presuntivamente in data 17.02.2020 presso l'ATM sito in Pescara alla Via Nicola Fabirzi, né – tanto meno - successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 150/22; - la ING Bank Arancio, pur avendo denunciato il fatto, non ha partecipato attivamente al processo penale, né ha ritenuto di costituirsi parte civile. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione "integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela *' (cfr.. Cass. Sez. Unite, n. 31668 del 23.6.2016). In aperto contrasto con tali principi giurisprudenziali e in difformità dalle norme processuali, il Tribunale aveva tuttavia ritenuto sussistente la condizione di procedibilità. La sentenza pronunciata dalla Corte d'appello merita, pertanto, di essere cassata, poiché manca una specifica e motivata valutazione circa la dedotta assenza della condizione di procedibilità. 6. I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e meritano quindi di essere rigettati per le ragioni che verranno di seguito indicate in relazione a ciascuno di essi. 2.Il ricorso proposto nell’interesse di LO EL. 13 2.1. Il primo motivo assume di poter trarre elementi dimostrativi della estraneità del ricorrente rispetto ai furti contestati dal fatto che in tesi accusatoria i furti sarebbero stati materialmente commessi dall'EL, che, pur non possedendo autonome competenze tecniche specifiche, aveva ricevuto da altri tutte le informazioni e gli strumenti necessari per agire con precisione chirurgica, senza lasciare tracce evidenti e senza dover ricorrere a metodi di effrazione violenta, laddove del tutto antitetico è, invece, il quadro fattuale emerso in relazione al tentativo di furto del 18-6-2021 commesso a Fossacesia (reato per il quale si era proceduto separatamente). Lì le modalità operative, descritte dal teste Gagliardi, sarebbero del tutto diverse, emergendo l'utilizzo di mezzi rumorosi quali il trapano, la pratica di fori sulla cassaforte, il ricorso alla forza bruta e non alla conoscenza tecnica fornitagli da terzi, lo smontaggio meccanico del tastierino, ovvero condotte del tutto incompatibili con l'utilizzo di codici di sblocco che caratterizza invece le fattispecie oggetto del presente procedimento. Ebbene, rispetto alla deduzione di tale incompatibilità non può ritenersi affatto carente la risposta resa dalla Corte di Appello che conferma l’affermazione di responsabilità del ricorrente, ovvero l’accertamento del coinvolgimento dell'EL nei vari episodi furtivi, sulla base delle univoche emergenze dei tabulati telefonici, delle intercettazioni e delle dichiarazioni testimoniali rese nel presente procedimento. Accertamento che aveva già trovato puntuale riscontro nella sentenza di primo grado e che il motivo in scrutinio mira nuovamente a mettere in discussione fondando la paventata incompatibilità su circostanze di fatto afferenti una vicenda del tutto diversa, contestata, nell’ambito di un altro procedimento penale, in concorso con soggetto diverso da quelli coi quali ha agito nel perpetrare i furti oggetto del presente procedimento. D’altra parte, proprio la sottolineatura che rispetto ai reati oggetto del presente procedimento l’imputato si era avvalso dell’aiuto di terzi che passandogli le informazioni necessarie gli avevano consentito di adottare un determinato modus operandi, a rigore, consente di giustificare le differenze operative emerse rispetto al successivo fatto del 18.6.2021 ascrittogli in concorso con soggetto diverso. Peraltro, le differenze evidenziate non sono così macroscopiche come il ricorso vorrebbe lasciare intendere dal momento che la Corte di appello indica l’episodio del 18.6.2021 – in cui EL era stato arrestato in flagranza di reato mentre era intento a forzare la cassaforte di un bancomat in Fossacesia e, in detta occasione, il prevenuto era stato trovato in possesso della chiave della porta d'ingresso e della stessa tipologia di chiave Dallas, utilizzata anche per i furti del presente procedimento, per il disinserimento dell'allarme, riuscendo ad entrare nel locale di 14 servizio senza effrazione – piuttosto come un elemento che contribuisce a colorare negativamente il quadro probatorio emerso a carico del ricorrente nel presente procedimento. 2.2. Il secondo motivo sulla recidiva è anch’esso infondato. Innanzitutto, la sentenza impugnata non si sottrae affatto, completamente, all’obbligo motivazionale. Come si afferma in ricorso essa, piuttosto, affronta la questione della recidiva sia pure con la seguente motivazione sintetica: «Parimenti infondata è la doglianza difensiva in ordine alla invocata esclusione della recidiva contestata con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, atteso che i reati per cui ora si procede costituiscono manifestazione dell'accresciuta pericolosità sociale dell'EL, avuto riguardo all'entità ed alla data di commissione dei reati per cui ha già riportato condanne irrevocabili». D’altra parte, la sentenza di primo grado aveva, a sua volta, già adeguatamente motivato al riguardo osservando che “i precedenti del prevenuto, il quale già dichiarato recidivo nel quinquennio antecedente alla commissione dei reati di cui all'imputazione (ovvero negli anni 2019/2021) ha riportato una condanna per furto tentato in virtù di sentenza del Tribunale di Forlì irrevocabile in data 5 ottobre 2017, ovvero per delitto avente la stessa indole di quelli per i quali si procede, valgono ad integrare la recidiva ex art. 99 comma IV c.p. Tale recidiva, a parere del giudicante, deve essere applicata nel caso di specie in quanto la commissione dei reati per cui è processo appare essere concretamente significativa, in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 c.p., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo”. Con tale esaustiva motivazione non si confronta né il motivo di appello né ora il motivo riproposto nella presente sede che continua, peraltro, ad addurre le condizioni di vita dell'imputato nel periodo intercorso tra i vari reati allegando che l'EL aveva svolto attività lavorativa continuativa come muratore, percependo uno stipendio regolare. Elemento dell'inserimento lavorativo che non è stato evidentemente ritenuto di per sé sufficiente ad escludere la recidiva contestata alla luce dell’entità e della pluralità dei fatti ascrivibili, e, di fatto, ascritti al ricorrente. Né, tanto meno, avrebbe potuto assumere un qualche rilievo la richiamata intercettazione ambientale del 5 maggio 2021 nel cui ambito l'EL avrebbe dichiarato spontaneamente, in conversazione privata (e quindi, definita, dalla difesa, genuina), di non commettere furti da sei mesi, trattandosi di affermazione evidentemente ininfluente se solo si considera che l’ennesimo episodio criminoso sarebbe stato commesso di lì a poco, in data 18.6.2021. 15 2.3. Il terzo motivo che lamenta che entrambi i giudici di merito fondano il diniego delle attenuanti generiche valorizzando la gravità del fatto e la presenza di precedenti penali a carico dell'imputato - laddove si tratta di aspetti già considerati rispettivamente ai fini della determinazione della pena e della recidiva – non considera che – al di là di tutto - le statuizioni relative al riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare il diniego abbia fatto riferimento a circostanze della vicenda ritenute degne di nota ed evidentemente preponderanti ai fini dell’esclusione del riconoscimento, e all’assenza di elementi valorizzabili in senso favorevole all’imputato (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Le circostanze attenuanti generiche hanno, invero, lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, Sentenza n. 9299 del 07/11/2018, dep. 04/03/2019, Rv. 275640 – 01), non ravvisati dai giudici di merito nel caso di specie. . Sono stati evidentemente ritenuti recessivi - nell’ambito della valutazione che anche i giudici del presente procedimento sono stati chiamati a svolgere in virtù del potere discrezionale ad essi riconosciuto – gli elementi indicati dalla difesa, quali la condotta processuale irreprensibile e il rispetto delle prescrizioni imposte in costanza di applicazione delle misure cautelari che rispondono piuttosto all’adempimento di obblighi. Lo stesso argomento dello svolgimento di attività lavorativa non si risolve di per sé in un fattore positivo di valutazione soprattutto nel caso in cui – come in quello in esame – tale circostanza non avrebbe comunque trattenuto la persona dal delinquere. Né tanto meno potrebbe assumere rilievo dirimente, a fronte del quadro delineato dai giudici di merito e tenuto in considerazione anche ai fini della valutazione in argomento, il fatto che i reati contestati, pur essendo astrattamente gravi, non presentano profili di eccezionale gravità tali da giustificare, da soli, il diniego delle attenuanti, trattandosi di furti commessi senza violenza fisica sulle persone, senza utilizzo di armi, senza minacce. Come se la mera matrice patrimoniale del danno, peraltro rilevante nel caso di specie di là della capacità economica del soggetto leso – istituti bancari - di assorbire le perdite subite, 16 potesse risolversi in un fattore idoneo ad incidere sul giudizio di meritevolezza delle attenuanti generiche. D’altra parte, il giudice nel decidere se concedere o meno le attenuanti generiche può tener conto anche di condanne per reati commessi successivamente ai fatti per cui si procede, dovendo riferirsi, ai fini dell'applicazione delle circostanze previste dall'art. 62-bis cod. pen., ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Rv. 273627 – 01). 2.4. La Corte di merito sia pure con motivazione succinta ha indicato la ragione per la quale dovesse ritenersi integrata, in relazione alle fattispecie concrete, l’aggravante del mezzo fraudolento. Ha in particolare osservato la Corte di appello al riguardo, come si riporta nello stesso ricorso: «Deve ritenersi infondata anche la doglianza difensiva concernente la ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625 comma 1 nn. 2, 5 e 7 c.p., atteso che il Tribunale ha adeguatamente motivato circa la ricorrenza di elementi idonei a giustificarle: in particolare, è stato pacificamente accertato che il numero dei correi era superiore a 2, che gli sportelli ATM, per loro naturale funzione, sono esposti alla pubblica fede, difettando un sistema di vigilanza attiva, ma solo un sistema di videoregistrazione delle operazioni, e che l'utilizzo del mezzo fraudolento è stato integrato dal ricorso a chiavi alterate e codici illegittimamente conseguiti, attese le modalità delle condotte già delineate» (v. pagg.
8-9 della sentenza impugnata). Trattasi nel caso di spece di uso di chiave elettronica per il disinserimento dell’allarme, illegittimamente duplicata, e del codice di sblocco e di apertura della cassaforte, indebitamente ottenuto. Tale impostazione è in linea con la pronuncia delle Sezioni Unite, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974 - 01, citata in ricorso, che ha chiarito che nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. Che l’uso di una chiave alterata ovvero di codici conseguiti illegittimamente integrino la circostanza aggravante del mezzo fraudolento è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, che, già espressasi in relazione a fattispecie analoghe, ha avuto modo – condivisibilmente – di affermare, innanzitutto, che la "ratio" dell'aggravamento di pena previsto dall'articolo 625, n. 2 cod. pen. è da ricercarsi, con riguardo a chi si serva di mezzi fraudolenti, nella attenuazione che in tal modo si verifica nella difesa del patrimonio contro le aggressioni altrui. Il soggetto passivo, cioè, è convinto di essere al riparo da tali aggressioni, ma non 17 prevede di regola che le difese da lui approntate possano essere eluse in modo fraudolento. Così viene ritenuta escogitazione capace di sorprendere o soverchiare con l'insidia la contraria volontà del detentore, e vanificare le difese che questi ha apprestato a difesa delle cose proprie, il fatto di introdursi nel luogo ove queste sono custodite servendosi di una chiave falsa. A non diverse conclusioni deve pervenirsi quando le chiavi adoperate per superare le barriere poste a protezione della proprietà siano quelle vere, ma siano state ottenute fraudolentemente (Sez. 1, Sentenza n. 320 del 17/12/1991, dep. 15/01/1992, Rv. 191102 – 01). Questa Corte ha anche di recente ribadito che integra l’aggravante in parola anche l'utilizzazione, al fine di commettere il delitto di furto, di una chiave vera ottenuta indebitamente (così anche Sez. 5, Sentenza n. 22127 del 28/04/2022, Rv. 283219 – 01). D’altra parte, la stessa pronuncia Sciuscio, in motivazione, ha richiamato i casi tradizionalmente esplicativi del furto con frode, riferito a tipiche, ricorrenti situazioni come l'uso di chiavi false o grimaldelli, la scalata dell'edificio, l'uso di carte bancomat false e simili. Si richiede, in breve, concludono le Sezioni Unite sul punto, una condotta caratterizzata da marcata, insidiosa efficienza offensiva, che sorprende la contraria volontà del detentore, vanifica le difese che questi ha apprestato a difesa della cosa ed agevola la spoliazione della vittima. Una siffatta condotta è certamente ravvisabile nel caso di utilizzo di chiavi false o di codici ottenuti indebitamente. È solo, infine, il caso di precisare che l’aggravante della violenza sulle cose risulta contestata unicamente in relazione ai reati di cui ai capi 8 e 9 (questo neppure contestato all’EL) che fanno riferimento all’ulteriore circostanza dell’apertura forzata della cassaforte. 2.5. Il quinto motivo sul trattamento sanzionatorio - sulla determinazione degli aumenti applicati per la continuazione ravvisata tra i diversi reati di furto consumati e tentati ascritti al ricorrente - che viene contestato in ragione di un mero dissenso valutativo, non supportato da effettiva ragione di legittimità, è manifestamente infondato, anche perché, nel lamentare il difetto di motivazione e la congruità degli aumenti, fa riferimento all’ammontare complessivo di essi (comunque pari a complessivi mesi 16 secondo quanto riporta lo stesso ricorso a fronte di ben sette fattispecie pluriaggravate di furto, prevalentemente consumato, poste in continuazione) e non, come avrebbe dovuto, alle singole entità. In generale, la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica 18 motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230278 – 01). Tale principio è stato riaffermato da questa Corte anche con riferimento alla determinazione degli aumenti di pena per la continuazione, anche dopo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01, che ha affermato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (in motivazione le Sezioni Unite hanno invero precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Conf. Sez. U, n. 7930/95, Rv.201549-01). Come ha già avuto modo di osservare Sez. 5, Sentenza n. 34379 del 11/07/2025, Rv. 288800 – 01, “la chiave interpretativa del principio massimato si coglie leggendo la motivazione della pronuncia, che precisa come siffatto obbligo motivazionale richieda modalità di adempimento diverse e parametrate allo specifico caso concreto. Non si può dimenticare, infatti, che, per un verso, cl si muove in un campo caratterizzato da discrezionalità, in cui il giudice deve solo dare conto di aver applicato una pena adeguata e proporzionata al fatto e che, per altro verso, l'ottica dl analisi è quella dei poteri di intervento e censura della Corte di cassazione, nell'ambito delimitato dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. e dai vizi deducibili dall'Imputato ricorrente”. Sul piano generale, Sez. U, Pizzone accoglie l'affermazione ricorrente nella giurisprudenza di legittimità, per la quale, quando la pena irrogata sia "più vicina al minimo che al massimo editate", l'onere motivazionale è adempiuto attraverso il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." o l'utilizzo di sintetiche formule quali "pena congrua", "pena adeguata". Invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). Per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen. quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale 19 giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curclllo, 207497). In termini analoghi alla sentenza Sez. 5 n. 34379 cit., già Sez. 6, Sentenza n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 – 01 aveva avuto modo di affermare che in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. Orbene, calando tali principi nella fattispecie concreta del presente processo, va osservato che il giudice di merito ha chiarito in maniera adeguata tutti i passaggi attraverso cui è pervenuto alla determinazione della pena in relazione ai reati posti in continuazione, indicando la pena per il reato di furto più grave in anni tre ed euro 300 di multa e poi specificando che l’aumento per ogni singolo furto consumato è di mesi due ed euro 150 mentre per quelli tentati è di mesi uno ed euro 50 per ciascuno di essi. Tali aumenti sono contenuti e vengono fissati sempre in misura inferiore al minimo edittale della pena prevista per la fattispecie legale {e molto al di sotto anche della metà del minimo), di talché l'onere motivazionale risulta adeguatamente assolto dal richiamo, comunque contenuto in sentenza, alla gravità dei fatti, all’intensità del dolo, alle conseguenze dannose, e più in generale ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tenuto conto anche del fatto che trattasi di reati omogenei e seriali che non necessitavano quindi, ogni volta, di specifica motivazione;
d’altra parte, non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., che anche il ricorso non pone in discussione. Discende che il motivo di ricorso proposto sul punto si rivela inammissibile per manifesta infondatezza o genericità, poiché si arresta alla critica dell'assenza di motivazione rispetto a un aumento di pena, non consistente o incongruo, che certamente non opera un surrettizio cumulo materiale, né viola i limiti dell'art. 81 cod. pen., né rivela alcuna sproporzione (laddove peraltro gli elementi che si assumono trascurati ai fini della determinazione dell’aumento in parola consistono nella natura meramente patrimoniale delle condotte che non hanno comportato contatti con le persone offese, oltre che nell’omogeneità delle stesse che, come visto, è stata evidentemente considerata dal giudice di merito che ha infatti operato sempre lo stesso aumento per ogni fattispecie distinguendo solo in base alla consumazione o meno del reato). 3. Il ricorso proposto nell’interesse di LO De CA. 20 3.1. Il primo motivo, che presenta anche tratti di inammissibilità, è nel suo complesso infondato non sussistendo i vizi denunciati. In particolare, a differenza di quanto si assume in ricorso, la Corte d'Appello – come peraltro già anche il giudice di primo grado – non ha fondato la conferma della responsabilità penale del ricorrente sulla base di un unico indizio (localizzazione tramite cella telefonica), avendo al contrario fornito la seguente motivazione riguardo al De LU: “ Alle medesime considerazioni si perviene anche con riferimento alla posizione del De LU LO, nei confronti del quale è stato accertato il ruolo di "palo" nei vari episodi furtivi in contestazione e la cui identificazione è avvenuta anche in funzione del riconoscimento dell'abbigliamento utilizzato nelle occasioni e nell'aggancio della cella telefonica del cd. "citofono", che i coimputati utilizzavano per lo scambio di informazioni. Ed infatti, dai tabulati telefonici acquisiti e dalle intercettazioni captate, nonché sulla base di quanto dichiarato dai testi appartenenti alla Polizia giudiziaria, è possibile collocare la presenza del De LU negli orari e nei luoghi delle azioni furtive in oggetto, ad eccezione del tentato furto di cui al capo 6) della rubrica, in relazione al quale, come pure evidenziato dalla difesa, è stata riscontrata la presenza ex post di EL RC in funzione della localizzazione dell'utenza telefonica utilizzata, ma, in detta occasione, non avveniva alcuna comunicazione tra questi ed il De LU, né fra il predetto e gli altri coimputati, né, peraltro, sono state acquisite immagini di videosorveglianza idonee a consentire di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la partecipazione del De LU, sia sotto il profilo materiale, che morale, al tentato furto, sicché il medesimo deve essere assolto, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p. per non avere commesso il fatto”. Da quanto appena riportato emerge, inoltre, che la Corte di appello ha indicato le ragioni specifiche per le quali ha ritenuto invece di assolvere il De LU dal reato di cui al capo 6, rispetto al quale – a differenza che per gli altri reati – si è in buona sostanza constatata la sola “presenza ex post di EL RC in funzione della localizzazione dell'utenza telefonica utilizzata”, ritenuta evidentemente insufficiente ai fini del collegamento del fatto anche al De LU. Né si potrebbe giungere a conclusione diverse attraverso gli stralci di deposizione indicati in ricorso la cui considerazione oltre che implicare una rivalutazione probatoria non ammissibile nella presente sede di legittima appare a monte preclusa anche proprio dalla frammentarietà del dedotto che si esaurisce nell’indicazione di passaggi di dichiarazioni estrapolati da più ampi contesti testimoniali. 3.2. Il secondo motivo che lamenta, peraltro per la prima volta nella presente sede, che l'applicazione dell'aggravante del mezzo fraudolento è illegittima perché 21 viola il principio di soggettività della stessa, richiesto dall'art. 59 c.p., è inammissibile per manifesta infondatezza. Assume la difesa che l'istruttoria dibattimentale ha ampiamente dimostrato la complessità dei sistemi di apertura degli ATM e la rigida compartimentazione delle conoscenze relative a chiavi e codici, detenuti quasi esclusivamente dagli Istituti di Vigilanza (IVRI) e soggetti a procedure di modifica (cfr. Testi SI, NV, Trozzì, IN, ud. 10/10/2023). Il teste Di Boscio (ud. 10/10/2023) ha chiarito che il cd. codice "master" non è un codice di apertura, ma di programmazione utilizzabile solo a cassaforte aperta. Sulla base di tali circostanze in fatto si afferma che non può trovare applicazione nei confronti del ricorrente il disposto di cui all'art. 59, comma 2, c.p., secondo cui le circostanze aggravanti sono valutate a carico del concorrente solo se da lui conosciute, o ignorate per colpa, dal momento che difetta unna motivazione esplicita sulla conoscibilità da parte del De LU, presunto palo. Ed invece, proprio sulla base dei presupposti indicati in ricorso si deve concludere che i giudici di merito abbiano correttamente ritenuto applicabile l’aggravante in parola anche al De LU. Non si è affatto trattato di una estensione automatica dell’aggravante dal presunto intraneus (LL) e dall'esecutore materiale (EL) al presunto palo (De LU), senza dedicare una sola parola alla verifica della sua conoscibilità dì tali specifici e complessi mezzi tecnici dal momento che il vuoto motivazionale è una conseguenza della mancanza di un sia pur minimo accenno alla questione nell’atto di appello. In ogni caso il ruolo che il ricorso assegna al ricorrente non può essere in alcun modo ritenuto di per sé indicativo di una mancanza di consapevolezza del ricorrente in ordine ai mezzi e alle modalità esecutive dei reati, rispetto ai quali, il De LU, aveva verosimilmente raggiunto un accordo preventivo coi correi, trattandosi di reati che, proprio per la complessità della loro esecuzione, non potevano essere affidati all’improvvisazione. Né d’altronde il ricorso prospetta un’adesione estemporanea del ricorrente – risultando piuttosto egli avere agito in concorso con gli altri in diverse occasioni - circostanza che in ogni caso, a rigore, non è dionea ad escludere di per sé una ignoranza per colpa. 4.Il ricorso di NT AL. 4.1.Il primo motivo è inammissibile. Esso si dilunga nel fornire una diversa valutazione delle emergenze processuali giungendo ad affermare che le risultanze processuali consentono piuttosto di asserire: “a) l’inesistenza di contratti di manutenzione tra LL e gli Istituti bancari colpiti dai furti. Il Giudice è giunto persino ad affermare che il LL avrebbe "fatto dei sopralluoghi tecnici presso 22 gli sportelli oggetto dei furti"., altra circostanza del tutto sprovvista di prova. Piuttosto, dalle testimonianze rese dai Sigg.ri RE e AV e dalla documentazione agli atti, è stato possibile appurare che il RA non fosse il manutentore di "fiducia" degli istituti bancari colpiti dai furti. Come evidenziato in sede di appello, il LL non aveva contatti diretti con gli Istituti bancari ma, all'epoca, forniva il proprio supporto unicamente per il tramite della “Gossitalia", consorzio che, su richiesta, eroga servizi di manutenzione;
b) l’oggettiva impossibilità del LL NT di conoscere i codici di accesso ai bancomat. Nel corso dell’istruttoria è emerso che gli unici a detenere i codici di accesso ai bancomat oggetto di furto, erano (e continuano ad essere) i dipendenti dell'IVRI (Istituto di Vigilanza), i quali, ad ogni ricarica, modificano il codice di accesso e lo ripongono in una busta sigillata, custodita nel caveau fino al successivo intervento. Circostanza confermata dai testi ZI IO, NV LU, SI RO, AS IO, IN BI, ER UR, Di Boscio CO, RE MM, nonché dagli ufficiali Miccoli e Gagliardi. Da quanto sopra ne discende che il Giudice ha evidentemente travisato e/o completamente ignorato le risultanze processuali, in quanto le conclusioni cui è giunto sono implausibili, in quanto è pacifico che il LL (come ogni altro operatore del settore) non aveva (e non avrebbe potuto avere) contezza di tutti i codici di accesso ai bancomat, di volta in volta modificati dagli operatori dell'Istituto di Vigilanza;
c) impossibilità del LL NT di detenere la cd. chiave Dallas. È bene sul punto chiarire che la c.d. chiave Dallas abilita chi sta operando sul combinatore all'inserimento del codice di apertura della cassaforte. Dall'istruttoira, è emerso che gli unici ad avere il materiale possesso della chiave "Dallas" sono gli addetti al trasporto valori dell'istituto di vigilanza cui è affidato la gestione dei bancomat. Circostanza confermata dai testi ZI IO, NV LU, SI RO, RE MM, AV NL;
d) inservibilità del codice “master". Diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di Appello, la quale ha affermato che "il codice master" viene "utilizzato comunemente per le aperture delle casseforti” (pag. 8 della sentenza di secondo grado), il codice “master" è un codice fornito dalla casa madre per la programmazione del sistema operativo delle casseforti ed è utile ai tecnici per entrare nella memoria del dispositivo ma certamente “non è un codice abilitato all’apertura”, (pagina 35 delle trascrizioni dell'udienza del 10.10.23). Inoltre, dall'escussione degli esperti del settore è emerso che le operazioni di programmazione, ripristino e manutenzione delle casseforti possono essere effettuate solo a "porta aperta" alla necessaria presenza dei dipendenti dell'Istituto di Vigilanza;
i quali, detenendo in via esclusiva le chiavi e/o i codici di accesso agli stabili, il codice/chiave di inserimento e disinserimento dell'allarme, la c.d. "chiave Dallas” nonché la sequenza numerica 23 che abilita l'accesso, sono tenuti a presenziare ed assistere a tutte le operazioni di intervento. Il Giudice ha fondato il proprio convincimento su una conversazione intercorsa tra il LL ed il suo dipendente, CO Di Boscio, senza però interrogarsi sul reale signiifcato delle battute e sul contesto in cui furono pronunciate. Trattandosi di settore che richiede un'elevata specializzazione, il giudicante avrebbe dovuto valutare il "peso" della conversazione, utilizzando le indicazioni fomite dagli esperti escussi in udienza, piuttosto che sulle deduzioni del Miccoli, che perdono valore probatorio dinanzi all'ovvietà dell'ignoranza; e) sporadicità dei contatti tra LL NT e CI DO. Secondo la Corte il coinvolgimento di LL "è dimostrato dalla ricostruzione storica delia vicenda laddove è stato accertato che il CI DO (..) si recava ripetutamente presso l'attività commerciale del LL con l'evidente scopo di utilizzare i codici di accesso degli ATM che lo stesso imputato deteneva per fini lavorativi. Tale affermazione, tuttavia, si fonda su presupposti meramente congetturali e non trova riscontro in alcun elemento oggettivo. Pur attribuendo al LL un ruolo definito come ''centrale" - in quanto ritenuto fomitore del presunto know-how tecnico necessario all'esecuzione dei rifiuti - la motivazione omette qualsivoglia riferimento concreto ai tempi, ai luoghi e alle modalità degli asseriti incontri. L'assenza di tali specificazioni, lungi dall'essere un dettaglio formale, rivela la carenza di un effettivo accertamento istruttorio. La Procura, infatti, non ha documentato né verificato l'effettiva esistenza di tali incontri, limitandosi a recepire ipotesi non corroborate da attività investigativa diretta;
tant'è che nessuno degli ufficiali incaricati delle indagini ha proceduto alla ricostruzione della presunta rete di relazioni o di contatti tra il LL ed il CI;
indagine che, al contrariò, è stata sviluppata per gli altri coimputati”. Si è inteso qui riportare pedissequamente quanto si contesta col primo motivo di ricorso, per fornire un’idea tangibile della palese inammissibilità delle censure che, come emerge ictu oculi scorrendo la diversa ricostruzione proposta, sono impostate dalla difesa sul fatto e mirano ad ottenere da questa Corte una rivalutazione sul merito della regiudicanda attraverso una differente lettura degli atti, che com’è noto non è consentita nella presente sede di legittimità. Non è consentito attraverso la deduzione del vizio di motivazione mirare alla rivalutazione del compendio probatorio, fornendosi una lettura alternativa delle risultanze processuali. Ed invero, nel giudizio presso la Corte di cassazione non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di 24 fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 ). Più di recente si è altresì osservato che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). 4.2.Il secondo motivo è anch’esso manifestamente infondato perché il richiamo di passaggi ricostruttivi della pronuncia di primo grado, da parte della sentenza impugnata, è svolto nell’ambito di un sia pur sintetico discorso critico argomentativo col quale i primi due motivi di ricorso non si confrontano. 4.3. Infondato è, nel suo complesso, il terzo motivo che contesta la sussistenza delle circostanze aggravanti del numero dei correi, del mezzo fraudolento e dell’esposizione dele bene sottratto (denaro) alla pubblica fede. Quanto all’aggravante del mezzo fraudolento non può che rimandarsi a tutto quanto già esposto nell’esaminare la speculare censura articolata col ricorso proposto nell’interesse di EL (cfr. paragrafo 2.4.). Del tutto generica è, poi, la censura relativa all’aggravante del numero dei correi di cui al n. 5 dell’art. 625 c.p. In ogni caso la ricostruzione svolta dai giudici di merito dà pienamente conto della integrazione – anche - di tale aggravante. 4.3.1.Rimane da approfondire il tema relativo all’integrazione dell’aggravante dell’esposizione del bene, per necessità o consuetudine, alla pubblica fede, che la difesa ha, in buona sostanza, inteso contestare attraverso considerazioni suggestive, che fanno leva sulla collocazione della cosa sottratta – denaro - all’interno dell’A.T.M. Appare evidente l’inconferenza della scissione operata dalla difesa tra contenente – cassaforte dell’ A.T.M. - e denaro in essa contenuto, trattandosi di un espediente ricostruttivo che non conduce alle conclusioni cui mira il difensore. Lo sportello A.T.M. (Automated Teller Machine), com’è noto, è un dispositivo automatico che permette ai clienti di effettuare, 24 ore su 24, senza un intermediario persona fisica – cassiere – operazioni aventi ad oggetto denaro (come 25 prelievi, versamenti e pagamenti, ed altro), utilizzando una carta elettronica e un codice PIN. Gli A.T.M. sono strumenti di self-banking diffusi presso filiali degli istituti bancari, stazioni, centri commerciali, ecc., fondamentali per la gestione del contante. Essi per consentire i servizi che offrono sono necessariamente esposti alla possibilità di accesso da parte del pubblico. Esposto alla pubblica fede è pertanto non solo lo sportello bancomat con relativo dispositivo fisico - spesso ubicato fuori dalle filiali degli istituti di credito e direttamente esposto al pubblico, ma il discorso non muta quando esso si trova all’interno di un locale deputato ad ospitarlo, a sua volta esposto al pubblico – ma anche il denaro in esso contenuto. Ed invero, come ha già avuto modo di precisare questa Corte, in tema di furto, ai fini dell'esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è necessario l'esercizio di una diretta e continua custodia sulla cosa da parte del proprietario o dell'addetto alla vigilanza, non essendo sufficiente che l'accesso al luogo non sia libero (Sez. 5, Sentenza n. 17029 del 19/03/2024, Rv. 286317 – 01, nella fattispecie, questa Corte ha ritenuto esente da censure la decisione dei Giudici di merito che hanno ravvisato l'aggravante nel caso di furto di una bicicletta, parcheggiata sul pianerottolo antistante l'abitazione della vittima ubicata in un condominio il cui accesso era regolato da un codice segreto, personalizzato per ciascuno dei condomini. Cfr. altresì Sez. 5, Sentenza n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493 - 01). Né, ai fini dell’integrazione dell’aggravante in parola, rileva se il bene sia presidiato da meccanismi che ne impediscano la immediata apprensione o la rendano comunque più difficoltosa rispetto ai quali la tutela opera sul diverso piano della manomissione o del superamento indebito delle difese apprestate a presidio del bene – per i quali sono previste le aggravanti della violenza sulle cose e/o del mezzo fraudolento. Ai fini dell’aggravante dell’esposizione del bene alla pubblica fede rileva, piuttosto, se la cosa è sottoposta, o meno, a particolari sistemi di sorveglianza idonei ad annullare l'affidamento del bene alla pubblica fede (ad es. presenza di telecamere che in diretta assicurino una vigilanza continua e un immediato intervento del proprietario, o di chi per esso). La circostanza che per giungere all’impossessamento del bene sia necessario superare, vanificare le difese che il proprietario ha apprestato a difesa della cosa non fa venir meno l’esposizione del bene alla pubblica fede ove ricorrano i requisiti propri di tale aggravante, ma semmai aggrava ulteriormente il fatto-reato da altro punto di vista (facendo scattare altre aggravanti). 26 Il legislatore, con le aggravanti di cui all’art. 625 cod. pen. ha inteso colpire più gravemente le varie sfaccettature del furto idonee ad incidere sulla consumazione di tale specifica fattispecie di reato (che solo in alcuni casi non concorrono tra loro). Gli sportelli bancomat, essendo posti all'esterno, sulla pubblica via, o in aree comunque accessibili al pubblico, per consentire le operazioni cui sono abilitati h/24, rientrano nell’ambito dei beni affidati, per necessità, consuetudine o destinazione, alla custodia della collettività, basandosi sull'aspettativa che nessuno si impossessi illecitamente di ciò che deve necessariamente essere in essi contenuto, il denaro. Tale affidamento è connaturale ad essi affinché possano assolvere alla loro funzione tipica, che è quella del prelievo di banconote senza l’intermediazione di una persona che eserciti un controllo sull’operazione. Non si può escludere l’esposizione del denaro alla pubblica fede per il solo fatto che esso sia custodito all’interno di una macchina - cassaforte - a cui non è facile accedere. Nel caso degli A.T.M., il bene denaro, sebbene protetto da presidi telematici, meccanici e fisici all’interno di una cassaforte, che impediscono il contatto immediato e diretto tra il pubblico e il bene medesimo, rimane, unitamente al contenitore in cui è allocato, privo di una custodia diretta da parte del proprietario o di chi per esso. Il denaro rimane, inevitabilmente, affidato, anch’esso, alla “buona fede“ del pubblico, a nulla potendo rilevare neppure il fatto che l’A.T.M. possa essere collocato all’interno di un locale non liberamente accessibile. Neppure tale circostanza assicura di per sé quella vigilanza continua e diretta, cui va rapportata la valutazione dell’aggravante in argomento, che è la sola idonea a far venir meno l’affidamento nel rispetto da parte del pubblico. Né tanto meno potrebbe assumere rilievo la presenza di un sistema di videosorveglianza: la mera presenza di telecamere non idonee ad instaurare un rapporto di vigilanza diretto col bene, tale cioè da far venir meno l’esigenza dell’affidamento nel rispetto altrui, di norma, non esclude l'aggravante in parola, rimanendo anche in tal caso il bene esposto alla pubblica fede. La ratio dell'aggravamento della pena, previsto dall'art. 625 n. 7, terza ipotesi, cod. pen., è, invero, correlata alla condizione di esposizione della cosa alla "pubblica fede", trovando così, essa, protezione – anche - nel senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato, senza che rilevi l'adozione, o meno, da parte del proprietario, di cautele, comunque superabili, stante la correlazione tra affidamento (fiduciario) e dovere dei consociati di astenersi dall'approfittarne. La ragione dell'aggravamento in parola consiste nella volontà di apprestare una più elevata tutela alle cose mobili lasciate dal possessore, in modo temporaneo o 27 permanente, senza custodia continua (cfr. anche Sez. 5, Sentenza n. 9245 del 14/10/2014, dep. 03/03/2015, Rv. 263258 – 01). 4.3.2. Residua da rilevare la manifesta infondatezza e genericità del terzo motivo nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Esso tende invero a giustificare la meritevolezza di tale giudizio facendo leva sulla insussistenza dei presupposti delle circostanze aggravanti, più che su ragioni specifiche non enunciate neppure nella presente sede. 4.4.Il quarto motivo di ricorso, che ruota intorno alla sopravvenuta procedibilità a querela dei furti contestati in virtù delle innovazioni apportate dalla cd. riforma Cartabia ed assume che sarebbe divenuta quindi improcedibile l’azione penale per difetto di querela in relazione ai furti che vedono come persone offese la Allianz Bank s.p.a. e la Ing Bank Arancio, è manifestamente infondato. Come prospetta, del resto lo stesso ricorso per la ING bank c’è formale denuncia-querela in relazione ai fatti oggetto di contestazione. È parimenti rilevabile, in atti, la denuncia-querela sporta dalla Allianz Bank. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento. Consegue altresì la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Istituto Banca Popolare di Bari, liquidate in complessivi euro 4000, 00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Istituto Banca Popolare di Bari che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 24/03/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RE SE CO IT SL RL