Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2003, n. 4843
CASS
Sentenza 29 marzo 2003

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Al procedimento disciplinare a carico dei notai è applicabile il fondamentale principio della correlazione tra l'accusa e i fatti addebitati nel provvedimento sanzionatorio, che però non impedisce al giudice disciplinare ed al Tribunale, adito in sede di impugnazione del provvedimento sanzionatorio, di procedere ad una qualificazione giuridica del fatto diversa rispetto a quella formulata con la contestazione, in quanto essa non incide sul diritto di difesa dell'incolpato, alla cui tutela è preordinato il predetto principio (Nella specie, al notaio era stata contestata, tra l'altro, la violazione del punto a.3.1. lett. b), del codice deontologico, che fa divieto ai notai di servirsi dell'opera di procacciatori di clienti o di utilizzare situazioni equivalenti; il Consiglio notarile, in funzione di giudice disciplinare, aveva ritenuto che la condotta contestata - consistente nella prospettazione al cliente della possibilità di ottenere con maggiore rapidità un mutuo, qualora egli avesse anche rogato il contratto di compravendita di un immobile - integrava la violazione del punto b.1.2, lett. a) di detto codice, che impone al notaio di astenersi da comportamenti che possano influire sulla libera scelta delle parti; la S. C., in applicazione del principio enunciato, ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito che aveva escluso la violazione del diritto di difesa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2003, n. 4843
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4843
    Data del deposito : 29 marzo 2003

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