Sentenza 29 marzo 2003
Massime • 1
Al procedimento disciplinare a carico dei notai è applicabile il fondamentale principio della correlazione tra l'accusa e i fatti addebitati nel provvedimento sanzionatorio, che però non impedisce al giudice disciplinare ed al Tribunale, adito in sede di impugnazione del provvedimento sanzionatorio, di procedere ad una qualificazione giuridica del fatto diversa rispetto a quella formulata con la contestazione, in quanto essa non incide sul diritto di difesa dell'incolpato, alla cui tutela è preordinato il predetto principio (Nella specie, al notaio era stata contestata, tra l'altro, la violazione del punto a.3.1. lett. b), del codice deontologico, che fa divieto ai notai di servirsi dell'opera di procacciatori di clienti o di utilizzare situazioni equivalenti; il Consiglio notarile, in funzione di giudice disciplinare, aveva ritenuto che la condotta contestata - consistente nella prospettazione al cliente della possibilità di ottenere con maggiore rapidità un mutuo, qualora egli avesse anche rogato il contratto di compravendita di un immobile - integrava la violazione del punto b.1.2, lett. a) di detto codice, che impone al notaio di astenersi da comportamenti che possano influire sulla libera scelta delle parti; la S. C., in applicazione del principio enunciato, ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito che aveva escluso la violazione del diritto di difesa).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2003, n. 4843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4843 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS TI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLIVO DI CINNA 196, presso lo studio dell'avvocato LILIANA SALEMME, difeso dall'avvocato MARIO DEL POZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI NAPOLI TORRE ANNUNZIATA E NOLA, in persona del Presidente p.t. notaio Pasquale Macchiarelli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SENECA 73, presso lo studio dell'avvocato FERRUCCIO AULETTA, difeso dagli avvocati DOMENICO FIMMANÒ, FRANCESCO FIMMANÒ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI D'APPELLO DI NAPOLI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 14980/01 del Tribunale di NAPOLI, sezione 1^ civile emessa il 23/11/2001, depositata il 20/12/01; rg.20/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 05/12/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato MARIO DEL POZZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, confermate in camera di consiglio dal Dott. Maurizio Velardi si riporta agli scritti e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il notaio SS US proponeva appello avverso il provvedimento adottato dal consiglio notarile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Noia, il 30.5.2001 di comminazione della censura, per violazione della norma di cui al punto a.
4.1 lett. a) del codice di deontologia, in rapporto anche alla norma di cui al punto b.1.2.
lettera a) dello stesso codice e dell'art. 147 l. n. 89/1913. Resisteva il Consiglio Notarile.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 23.11.2001, rigettava l'appello.
Riteneva il Tribunale in punto di fatto che l'illecito risultava provato dalla deposizione del notaio BA, da cui si ricavava che il 28.4.2000, questi era stato incaricato da un suo cliente della stipula di un contratto di compravendita, con la previsione che il relativo prezzo sarebbe stato effettuato in parte con il ricavato di un mutuo da chiedere ad un istituto mutuante;
che in data 12.6.2000 il cliente aveva comunicato al notaio BA che "suo malgrado" il contratto di mutuo doveva essere stipulato dal notaio SS, perché in tal modo si sarebbe potuto ridurre il tempo per l'ottenimento del mutuo;
che successivamente entrambi i contratti (vendita e mutuo) erano stati stipulati dal notaio SS.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il notaio SS US, che ha presentato memoria. Resiste con controricorso il Consiglio dell'Ordine intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si contesta la violazione dell'art. 149 e segg. l. n. per aver ritenuto la legittimazione del consiglio notarile a partecipare al giudizio davanti al tribunale di Napoli.
2. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato. Infatti come hanno statuito le S.U. di questa Corte (S.U. 26.6.2002, n. 9328) nel procedimento giurisdizionale in materia di sanzioni disciplinari a carico di notaio, il Consiglio dell'Ordine, cui appartiene il notaio incolpato, è sempre parte necessaria.
3. Con il terzo motivo, da esaminare - per necessità logica - prima dei residui motivi di impugnazione, il ricorrente deduce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto mentre la contestazione riguardava, tra l'altro, la violazione del principio deontologico di cui al capo a.
4.1 lett. a) del codice di deontologia notarile, in base al quale nei rapporti con i colleghi, il notaio deve comportarsi secondo i principi di correttezza, collaborazione e solidarietà, nel provvedimento sanzionatorio il consiglio notarile ha affermato la responsabilità del notaio SS anche in rapporto alla norma di cui al punto b.
1.2. lett. a) dello stesso codice, in base al quale "nell'ambito del generale dovere di imparzialità il notaio deve astenersi, nella fase di assunzione dell'incarico professionale, da qualsiasi comportamento che possa influire sulla sua designazione che deve essere rimessa al libero accordo delle parti", senza che tale specifica violazione fosse stata in precedenza contestata nel corso del procedimento disciplinare.
4.1. Il motivo è infondato.
Infatti nel giudizio disciplinare a carico del notaio, pur vigendo il principio della correlazione tra accusa e fatti addebitati nel provvedimento sanzionatorio, con conseguente preclusione di una sanzione disciplinare per fatti diversi da quelli contestati (Cass. n. 4866 del 1994; Cass. n. 6908 del 1998), all'organo che decide sull'applicazione della sanzione compete, tuttavia, il potere di qualificazione giuridica del fatto contestato (Cass. n. 6908 del 1998). Non costituisce immutazione vietata, in quanto non lede il diritto di difesa dell'incolpato, la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza del medesimo fatto storico, diversa da quella rappresentata dalla contestazione originaria (Cass. n. 13666 del 2000).
4.2. Nel caso di specie l'originaria contestazione riguardava un'ipotesi di illecita concorrenza con violazione della norma di cui al punto a.
3.1. lett. b) del codice deontologico, che fa divieto al notaio di "servirsi dell'opera di procacciatori di clienti o l'utilizzazione di situazioni equivalenti", e la violazione della norma indicata al punto a.
4.1. lett. a) del codice deontologico inerente ai rapporti di correttezza, collaborazione e solidarietà tra colleghi. Tuttavia il consiglio notarile, in sede di decisione, nel riconoscere la sussistenza della violazione di cui al punto a.
4.1. lett. a), ha escluso la configurabilità degli estremi della violazione di cui al punto a.
3.1 lett. b), ritenendo però che la condotta contestata all'incolpato integrasse la violazione di cui al punto b.
1.2. lett. a), non avendo il notaio SS tenuto conto che il dovere di imparzialità che caratterizza il contenuto della prestazione notarile si riflette anche sulla fase che porta all'assunzione dell'incarico, "per cui è regola deontologica il dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che possa influire sulla libera scelta del notaio, che deve sempre essere garantita alle parti e rimessa al loro libero accordo".
4.3. Pertanto è da ritenere, conformemente alla valutazione del giudice di appello, che il fatto storico contestato nell'incolpazione originaria corrisponda a quello posto a fondamento della decisione, anche con riferimento alla fase di assunzione dell'incarico, poiché nel verbale allegato alla comunicazione di apertura del procedimento disciplinare si fa esplicito riferimento allo stato di soggezione psicologica del cliente AT LO, il quale ha comunicato al notaio BA di aver saputo "suo malgrado", che il contratto di mutuo "doveva" essere stipulato dal notaio SS, perché solo in tal caso si sarebbero ridotti notevolmente i tempi per ottenere la delibera di concessione del mutuo. Risulta, inoltre, per ammissione dello stesso incolpato, che non vi era alcun rapporto di fiducia o conoscenza tra esso notaio SS e lo LO, che fu indirizzato al suddetto notaio dalla società "Piazza Affari s.a.s.", a cui lo stesso LO si era rivolto per la stipula del mutuo e che si è sempre servita del notaio SS per la stipula dei mutui dei propri clienti. In base a quanto precede deve, quindi, ritenersi che il consiglio notarile, stante la coincidenza tra i fatti storici originariamente contestati e quelli ritenuti nel provvedimento sanzionatorio, abbia, nella sostanza, proceduto ad una diversa qualificazione dell'originario addebito di illecita concorrenza per ricorso all'attività di procacciatori di clienti, ravvisando nei fatti invece la violazione della più' generale regola deontologica, peraltro sempre attinente al tema dell'acquisizione di clientela, che impone al notaio il dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che possa influire sulla libertà di scelta del notaio.
4.4. Deve, altresì, tenersi conto che il notaio SS, sulla base delle contestazioni a lui mosse, è stato posto nella condizione di discolparsi e di prospettare la propria versione dei fatti, anche sul punto del condizionamento della libertà di scelta del cliente, in particolare nella nota difensiva dell'1.3.2001, in cui ha escluso che la società di intermediazione finanziaria abbia imposto ai propri clienti, e quindi anche allo LO, l'opera di un notaio in luogo di un altro, o che egli si sia attivato presso la società per procurarsi clienti.
È da ritenersi, pertanto, che nel caso di specie si sia in presenza di una consentita diversa qualificazione giuridica da parte del consiglio notarile dei fatti originariamente contestati, senza pregiudizio per il diritto di difesa dell'incolpato.
5. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dei principi generali del codice di deontologia notarile e vizio di motivazione totalmente mancante ovvero apparente o perplessa, per essere stato sanzionato un singolo ed occasionale atto del notaio, che non costituisce espressione di "un modo di operare", e non si è tenuto conto della mancanza di precedenti contestazioni disciplinari a carico dell'incolpato da parte del consiglio notarile.
6.1. Il motivo è anzitutto inammissibile, in quanto costituisce doglianza nuova, non prospettata con l'atto di appello e proposta per la prima volta con il ricorso per Cassazione.
Infatti è giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio (Cass. 29.3.1996;
Cass. 10.5.1995,n. 5106; Cass. 8.7.1994,n. 6428).
6.2. In ogni caso la censura è infondata.
Infatti nessuna disposizione della legge notarile e del suo regolamento di esecuzione o del codice di deontologia notarile consente di escludere la responsabilità disciplinare di fronte ad una violazione realizzata con un singolo comportamento, anziché attraverso una condotta reiterata o continuata nel tempo. Al contrario, la legge notarile, attraverso l'istituto della recidiva, configura la reiterazione della condotta non come un elemento costitutivo dell'illecito, ma come causa di aggravamento della sanzione (artt. 142 e 147 l. n.).
Il principio invocato dal ricorrente richiama soltanto una regola interpretativa ed operativa di equilibrio, svincolata da precisi riferimenti normativi o giurisprudenziali, suggerita ai consigli notarili dal presidente del consiglio nazionale del notariato nella sua premessa introduttiva al codice di deontologia notarile. Non ricorre pertanto il vizio di motivazione totalmente mancante ovvero apparente, lamentato dal ricorrente, tenuto conto che la sentenza impugnata ha congruamente ed esaurientemente motivato su tutte le critiche sollevate dall'appellante nell'atto di impugnazione.
7. Inammissibile è anche il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce carenza di motivazione in merito all'affidamento anche della stesura del contratto di mutuo al notaio BA. Si tratta, infatti, di prospettazione di insufficienza della motivazione, inammissibile nel ricorso per Cassazione secondo il disposto dell'art. 156 l. not..
8. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 27 l. not. per non aver il tribunale di Napoli considerato che il notaio SS non poteva rifiutare la stipula ed esporsi ad azioni di responsabilità, una volta che lo stesso cliente LO aveva accettato la stipula di due diversi atti (compravendita e mutuo) da parte di due differenti notai (BA e SS); che il notaio BA aveva rifiutato tale soluzione e che era prossima la scadenza dei termini convenuti per la stipula.
9. Anche questo motivo è inammissibile, perché svolto per la prima volta in sede di Cassazione, senza essere stata la questione proposta davanti al giudice di appello.
Si tratta, peraltro, di critica infondata, in quanto è immune da censure rilevabili in questa sede di Cassazione la valutazione del tribunale secondo cui "l'incolpato, dopo aver conosciuto la volontà sovrana dello LO di affidare l'incarico ad altro notaio e l'opposizione di quest'ultimo alla soluzione amichevole proposta, avrebbe dovuto - in virtù dei principi di fiducia e correttezza propri dei rapporti sia con il cliente che con l'altro notaio officiato preventivamente - declinare l'incarico ricevuto dalla società di intermediazione e non insistere nel suo comportamento", così permettendo la stipula dei due atti da parte del notaio preventivamente scelto dal cliente. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2003