Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2001, n. 7334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7334 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOVE D7334/ REPUBBLICA ITALIAN. DI CASSAZIONE LA CO Oggetto SEZIONE LAVORO MAVOKO condousprevidenziate Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 21554/98 Dott. Francesco AMIRANTE - Consigliere - Dott. Paolino DELL'ANNO Cron.16821 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Ud.16/02/01 Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA168 sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FONZO FABIO, CORRERA FABRIZIO, PULLI CLEMENTINA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ARGOL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE 2001 CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato CIABATTINI 804 -1- LIDIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURI GIAN PIERO, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 399/97 del Tribunale di CREMONA, depositata il 10/12/97 R.G.N. 516/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato SGROI per delega PULLI 21law.to Cualathinu": udito il P/M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 27 febbraio 1996 al Pretore di Cremona la s.r.l. Argol proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso a favore dell'INPS ed avente ad oggetto una somma per per la contributi previdenziali, più accessori, lavoratrice RA RM, addetta ad attività di pulizia di locali per un'ora al giorno. Il convenuto, costituitosi, produceva copia della domanda, presentata all'INPS, di condono previdenziale, con riserva di ripetizione delle somme dovute nel caso di accertamento negativo del contributivo, ed il OR accoglieva l'opposizione con sentenza del 16 maggio 1997, confermata in data 10 dicembre 1997 dal Tribunale. Questo riteneva che la pulizia dei locali era stata affidata dalla società Argol al marito della i RM, sulla base di un accordo stipulato da questi due soggetti, mentre la donna si era tutt'al più limitata ad aiutare saltuariamente il consorte, come risultava dalla prova testimoniale. Né l'INPS aveva provato che la società fosse a conoscenza di ciò e comunque che il lavoro prestato presentasse i caratteri della subordinazione. Contro questa sentenza ricorre per cassazione 3 1'INPS. Resiste con controricorso la S.r.l. Argol. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'INPS lamenta la violazione degli artt. 345, 115, 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sostenendo che erroneamente il Tribunale ritenne inammissibile perché tardiva, e comunque irrilevante, l'eccezione di condono previdenziale. Ad avviso del ricorrente la domanda di condono presentata dalla società datrice di lavoro aveva il valore di un riconoscimento del debito avente ad oggetto i contributi d'appello nonprevidenziali, onde il collegio avrebbe potuto escludere il debito stesso, ritenendone non provato il presupposto, ossia il rapporto di lavoro subordinato. Il motivo non è fondato. Esattamente 1'INPS lamenta non essere stata presa in considerazione dal Tribunale la domanda, presentata dalla società attualmente controricorrente, di condono previdenziale, con riserva di ripetere le somme pagate in caso di accertamento negativo dell'obbligo contributivo. Le parti non controvertono sulla tempestiva produzione di detta domanda nel giudizio di primo grado (vedi le pagine 4 sia del ricorso sia del controricorso) ed il ricorso in appello dell'INPS, concernente l'esistenza del debito contributivo, conteneva un espresso richiamo ad essa nella penultima pagina. L'attitudine decisiva della domanda ne richiedeva perciò l'esame da parte del Tribunale. Tuttavia gli effetti della presentazione della domanda di condono con riserva non sono quelli ora affermati dal ricorrente, onde il dispositivo della sentenza qui impugnata risulta legittimo, seppure occorra correggere la motivazione ex art. 384, capoverso, cod. proc. civ. Nelle varie e numerose disposizioni che nel tempo hanno regolato la materia, alla domanda di condono è stata attribuita un'efficacia preclusiva, quanto all'accertamento del debito contributivo: il soggetto che ritenesse di non essere debitore, una volta che avesse scelto di chiedere il condono, non aveva la possibilità di porre in discussione né l'ammontare di quantol'esistenza del debito né dovuto, nella misura stabilita dalla legge e ridotta rispetto alla misura originaria. Ma questa efficacia preclusiva impediva altresì all'Istituto previdenziale di far valere il maggior credito originario ed escludeva perciò che la domanda contenesse un riconoscimento di debito ex 5 art. 1988 cod. civ., contrariamente a quel che vorrebbe ora il ricorrente. Si pose però la questione se la suddetta clausola di riserva della ripetizione valesse ad escludere tale efficacia preclusiva, nel senso di conservare al contribuente il diritto di agire, o la proseguire nell'azione, al fine di chiedere restituzione delle somme versate oppure come di opporsi alla avvenuto nel caso di specie - pretesa, già manifestata dall'Istituto previdenziale, di ottenere il pagamento dei originariamentecontributi nella maggior misura dovuta. In sede di composizione di un contrasto di giurisprudenza le Sezioni unite di questa Corte risolsero la questione in senso negativo con la sentenza n. 4918 del 1998 ma il sopravvenuto art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 stabili diversamente. Esso dispose infatti: "Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo, in fase contenziosa, della sussistenza del relativo debito". Per effetto di tale disposizione di legge, pur dopo la domanda di condono presentata in corso di causa i giudici di merito conservarono il potere di contributivo e, più accertare il debito precisamente, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato che di quel debito costituiva il presupposto (Cass. 8 giugno 1999 n. 5655, 18 agosto 1999 n. 8698, 13 luglio 2000 n. 9306). Ciò essi hanno fatto nel caso di specie, le risultanze incensurabilmente valutando probatorie e pervenendo ad escludere la ravvisabilità del rapporto di lavoro, affermato e non provato dall'INPS, almeno con i caratteri della subordinazione. Il ricorso va pertanto rigettato, mentre le spese possono essere compensate, stante che la causa è stata decisa in base ad una norma sopravvenuta al ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le 1 idente: and spese. Cosi deciso in Roma il 16 febbraio 2001. II Cons. estensore: Tederic Proselli ·IL COLLABORATORE OF CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 29 MAG. 2001 IL COLLABORATORE CANCELLERIA