Sentenza 9 ottobre 2013
Massime • 2
L'annullamento con rinvio per vizio di motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, determina la sospensione dell'efficacia dell'atto emesso dall'autorità di P.S. sino al nuovo provvedimento di convalida.
Non integra il reato di cui all'art. 6 legge n. 401 del 1989 l'inosservanza dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. posta in essere nel periodo di inefficacia del provvedimento del Questore intercorrente tra l'annullamento con rinvio dell'ordinanza di convalida e l'adozione del nuovo provvedimento di convalida.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2013, n. 44274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44274 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 09/10/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 2967
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 4450/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI MU OR, n. a Kinshasa (Congo) il 30/05/1983;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona in data 04/05/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per l'inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 04/05/2012 la Corte d'Appello di Ancona, in parziale riforma delle sentenze del Tribunale di Ancona, Sez. dist. di Jesi, pronunciate in diversi procedimenti, poi riuniti, di condanna di BI RO OR per i reati, posti in continuazione, di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2, (reiterata inottemperanza dell'obbligo di comparire imposto da provvedimento del Questore di Ascoli Piceno) ha rideterminato la pena complessivamente irrogata in anni uno di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa, confermandole nel resto.
2. Ha proposto ricorso l'imputato tramite il proprio difensore. Con un unico sostanziale motivo lamenta che il provvedimento di convalida del decreto del Questore collegato ai fatti in oggetto venne annullato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 1866 del 2007 per mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza, sì che nessun obbligo di firma poteva residuare;
parimenti sarebbe invalido il secondo provvedimento di convalida, che non poteva infatti sanare il vizio di legittimità già connotante il primo. Sicché, essendo il decreto del Questore illegittimo, lo stesso avrebbe dovuto essere disapplicato dai giudici con conseguente insussistenza dei reati ascritti, posto che il ricorrente non avrebbe dovuto rispettare, appunto, obbligo alcuno. Lamenta inoltre l'erronea affermazione secondo cui la seconda convalida avrebbe sanato il vizio già rilevato dalla Corte di Cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è solo parzialmente fondato.
Va anzitutto premesso che in data 19/04/2006 il Questore di Ascoli Piceno provvedeva a prescrivere a BI l'obbligo di presentarsi, per il periodo di anni tre, presso il Commissariato P.S. di Jesi, trenta minuti dopo l'inizio di ogni incontro di calcio disputato dalla società sportiva "Jesina Calcio". La convalida di tale provvedimento, effettuata con ordinanza del G.i.p. di Ascoli Piceno in data 24/04/2006, veniva impugnata con ricorso per cassazione all'esito del quale, questa Corte, con la sentenza n. 1886/07 del 26/10/2006, sul presupposto della mancata motivazione in ordine alla verifica del requisito della necessità ed urgenza, disponeva l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Ascoli Piceno. Il giudice del rinvio provvedeva quindi, con ordinanza del 14/02/2007, che non risulta essere stata impugnata da alcuno, a convalidare nuovamente, motivando espressamente sul punto della attualità e concretezza del pericolo, il decreto questorile del 19/04/2006.
Ciò posto, va quindi ritenuto, in primo luogo, che nessuna questione di invalidità del provvedimento questorile possa più essere fatta :
intervenuta ritualmente, a seguito dell'annullamento con rinvio per vizio di motivazione, la seconda ordinanza di convalida (per la cui adozione non si poneva più come necessario il rispetto di alcun termine), la mancata impugnazione della stessa ha comportato la impossibilità di censurare, nel procedimento avente ad oggetto il reato consistente nella mancata ottemperanza dell'obbligo di presentazione ivi prescritto, la legittimità del provvedimento del Questore del 19/04/2006, stante la intervenuta formazione, al riguardo, di un giudicato interno, preclusivo, appunto, della possibilità di lamentare ulteriormente eventuali vizi sussistenti (cfr. Sez. 3, n. 39408 del 26/09/2007, Gioppato, Rv. 238022; Sez. 3, n. 15261 del 12/03/2009, D'Angelo, Rv. 243261).
4. In secondo luogo va però aggiunto che l'annullamento con rinvio per vizio di motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore ha determinato, come reiteratamente affermato da questa Corte, la sospensione dell'efficacia del provvedimento emesso dall'Autorità di P.S. sino al nuovo provvedimento di convalida (Sez. 3, n. 21349 del 15/04/2010, Pannone, Rv. 247607; n. 16404 del 10/03/2010, Toffolo, Rv. 246763; Sez. U. n. 4443 del 29/11/2005, Spinelli, Rv. 232712); vanno infatti condivise, pur a fronte di decisioni di segno contrario di questa stessa Sezione (Sez.3, n. 5501 del 09/02/2009, Caruso, Rv. 242469; n. 17871 del 08/04/2009, Maarouf, Rv. 243715; n. 6224 del 06/11/2008, Tonni, Rv. 242733), le ragioni in particolare evidenziate, a fondamento di tale linea interpretativa, dalla decisione sopra citata delle Sezioni Unite, che ha appunto precisato che il provvedimento impugnato non è eseguibile nel periodo intercorrente fra l'annullamento e l'adozione del nuovo provvedimento in sede di rinvio;
diversamente opinando, si finirebbe infatti per negare le ragioni stesse della convalida da ravvisarsi nella necessità di pervenire, nel termine stabilito, al controllo da parte dell'autorità giudiziaria sui presupposti per l'emissione del provvedimento, controllo che si pone, nel rispetto dei principi costituzionali, come condizione imprescindibile per l'efficacia del decreto questorile nel tempo.
Ne consegue allora che, non essendo stato il provvedimento del Questore del 19/04/2006 eseguibile sino alla data del 14/02/2007 (in cui intervenne la convalida del G.i.p. rimasta incontestata) l'inosservanza del medesimo anteriormente a tale momento non può avere integrato alcun reato;
ne', evidentemente, la convalida del 14/02/2007 può retroattivamente avere fatto rivivere, sub specie di illecito penale, l'inosservanza delle prescrizioni anteriormente posta in essere, una diversa conclusione ponendosi in collisione, quantomeno, con la necessaria sussistenza del dolo quale elemento soggettivo del reato di cui all'art. 6, comma 2; tale convalida ha invece avuto, quale effetto, quello di individuare nel 19/04/2006 (data dell' unico provvedimento questorile convalidato) il dies a quo della decorrenza dei tre anni di durata dell'obbligo di presentazione.
5. Sicché, in definitiva, per le ragioni appena dette, unicamente le violazioni intervenute tra il 14/02/2007 e il 19/04/2009 possono avere integrato i reati contestati al ricorrente, da ciò discendendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento al reato di cui al capo a) del procedimento n 3542/06 RG - n. 2606/12 RG CA contestato, infatti, come commesso in Jesi il 30 aprile 2006 (tutti i restanti reati si situano, invece, nell'intervallo di tempo considerato sopra).
L'annullamento in parte qua comporta altresì l'annullamento con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuova determinazione della pena avendo la Corte anconetana, nel procedere all'irrogarne della complessiva pena per il reato continuato, individuato proprio in detto ultimo reato quello più grave, si che questa Corte non può procedere autonomamente alla rideterminazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato commesso il 30/04/2006 perché il fatto non sussiste con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per la rideterminazione della pena. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013