Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 9133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9133 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da OS ZU IA IN
UC ON
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9133/2026 Roma, li, 09/03/2026
- Presidente -
Sent. n. sez. 57/2026 UP 14/01/2026 R.G.N. 35656/2025
MA LE LE
SC NI
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON TA nato a [...] il [...]
inoltre:
HI OR - Di ME LE -di ME KO - Di ME UM
avverso la sentenza del 02/05/2025 della Corte d'appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Agnino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'avvocato Daria Marra, difensore di fiducia delle parti civili HI OR, Di ME LE, Di ME KO e Di ME UM, si associa alle richieste del procuratore generale;
si riporta alle conclusioni inviate a mezzo pec in data 16/12/25 unitamente alla nota spese;
l'avvocato Luca Mastronardi, difensore di fiducia dell'imputata ON TA, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.
4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: SC NI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5886e97e4s249abd
Firmato Da: OS ZU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata il 2 maggio 2025, la Corte di appello di Roma ha rigettato il gravame presentato da ON TA avverso la sentenza - che è stata, pertanto, integralmente confermata con la quale, il precedente 28 maggio 2024 il Tribunale di Tivoli aveva dichiarato la stessa responsabile del reato di atti persecutori, condannandola alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa della prevenuta, articolando tre motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la inutilizzabilità delle registrazioni audio e video effettuate dalle persone offese. In particolare, le registrazioni acquisite hanno ad oggetto "comportamenti comunicativi", con conseguente applicazione degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si eccepisce la mancanza di motivazione in relazione alla attendibilità delle dichiarazioni rese dalle parti civili e dei testimoni indicati dal PM.
3. Con conclusioni del 16 dicembre 2025, il difensore delle parti civili chiedeva il rigetto del ricorso, con condanna della imputata al risarcimento del danno, depositando nota spese.
Firmato Da: OS ZU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale:
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. Occorre ricordare, in punto di diritto, che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011).
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Nel caso in esame, nell'eccepire l'inutilizzabilità delle riprese audiovideo effettuate dalle persone offese, la ricorrente non si cimenta in alcun modo con la prova di resistenza, ove si consideri che la Corte di appello ha richiamato le plurime dichiarazioni delle persone offese e dei testimoni che hanno confermato le minacce e molestie di cui sono state vittime. Tali dichiarazioni si andavano a sommare a tutte le oggettive emergenze (certificazione sanitaria), con ciò dando dimostrazione dell'esistenza di una serie di elementi a carico idonei a supportare il giudizio di colpevolezza anche a prescindere dalle videoriprese. Per tali ragioni, il primo motivo è generico nel senso della rilevata aspecificità alla quale fa riferimento la giurisprudenza prima richiamata. Ad ogni modo, deve precisarsi che la costante giurisprudenza di questa Corte, alla quale occorre dare seguito, pronunciandosi in una pluralità di diversi ambiti, ha escluso che le scale condominiali ed i relativi pianerottoli siano "luoghi di privata dimora" trattandosi di zone che non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti (così Sez. 5, n. 34151 del 30/05/2017, P.c. in proc. Tinervia, Rv. 270679, ai fini della integrazione del reato di interferenze illecite nella vita privata, di cui all'art. 615 bis cod. pen.), così come ha rilevato che il pianerottolo delle scale di un fabbricato in condominio costituisce un luogo aperto al pubblico, e ciò in quanto consente l'accesso ad una indistinta categoria di persone e non soltanto ai condomini (cfr. Sez. 6, n. 5253 del 13/11/2019, dep. 2020, Rv. 278342; Sez. 1, n. 16690 del 27/03/2008, Rv. 240116; Sez. 1, n. 934 del 28/09/1982, dep. 1983, Rv. 15723701). Da ciò discende che sono legittime e pienamente utilizzabili senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria le videoriprese, eseguite da privati, mediante telefoni cellullari, che consentono di riprendere ciò che avviene sul pianerottolo delle scale, sicché la ON, rispetto alle azioni ivi compiute, non poteva vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza. In proposito questa Corte di legittimità ha chiarito che le riprese filmate dei movimenti dell'imputato sul luogo in cui è commesso il reato costituiscono prova documentale del fatto ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Seppia, Rv. 261930), sicché tali registrazioni non possono essere considerate prove illegittimamente acquisite, non ricadendo nella sanzione processuale di inutilizzabilità (così Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Nardi, Rv. 279345 in relazione ad una fattispecie relativa a registrazioni audio-video di parti comuni di un condominio effettuate con telecamere installate per esigenze di sicurezza;
conf. Sez. 2, n. 6515 del 04/02/2015, Hida Rv. 263432).
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3. Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto diretti a contestare l'attendibilità delle persone offese, sono infondati. Deve essere sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cfr., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01; Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Nel caso concreto, è stata pronunziata sentenza di condanna a carico della ricorrente, con valutazione conforme del giudice di appello. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).
3.1. Con motivazione congrua, il delitto di atti persecutori è stato ritenuto configurato dalla ricorrente ponendo in rilievo come dalle testimonianze assunte in dibattimento sia emerso che le condotte della imputata, la quale soleva minacciare (tanto sei venuta qui e io ti rovino la famiglia;
EC maledetta, EC muori stronza), molestare (impedendo di andare a lavoro, ponendosi davanti l'automobile; urlare fuori la porta, maledicendo i loro defunti), avevano ingenerato nelle persone offese un forte stato di ansia e paura tale da rendere necessaria l'assunzione di psicofarmaci (HI OR) ovvero smettendo di ricevere in casa altre persone o evitando di incontrare l'imputata. Le argomentazioni sono congrue e prive di vizi logici ed in linea con i seguenti principi di diritto: in tema di atti persecutori, rientra nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato, qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile
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Firmato Da: OS ZU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1
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idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica (Sez. 5, n. 1753 del 16/09/2021, dep. 2022, Rv. 282426); il delitto di atti persecutori si configura nel caso in cui la vittima, per le reiterate molestie subite, manifesti un perdurante e grave stato d'ansia e sia costretta a modificare le proprie abitudini di vita (Sez. 5, n. 45453 del 03/07/2015, Rv. 265506, che ha ritenuto integrato il reato in questione in presenza di ripetuti atti molesti, costituiti, tra l'altro, dal seguire la vittima in luoghi pubblici, avvicinarla e indirizzarle frasi d'amore) la prova del grave e perdurante stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (Sez. 5, n. 7559 del 10/01/2022, Rv. 282866). Giova ricordare che il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all'art. 660 cod. pen. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicché si configura il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. solo qualora - come avvenuto nella specie - le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'art. 660 cod. pen. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato (Sez. 5, n. 15625 del 09/02/2021, Rv. 281029 01).
3.2. Pertanto, con motivazione adeguata, la Corte territoriale ha confermato la statuizione di responsabilità già resa in primo grado nei confronti dell'imputata, valorizzando logicamente le puntuali dichiarazioni delle persone sentite in ordine alle ripetute vessazioni subite quanto all'uso degli spazi condominiali, che le avevano indotte a modificare le proprie abitudini di vita). I giudici di appello, quindi, hanno tratto il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni (Sez. 1, n. 29372 del 27/07/2010, Stefanini, Rv. 248016, Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014). Ed è stato affermato che la valutazione circa l'attendibilità della persona offesa involge, dunque, un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sulla attendibilità intrinseca del racconto, che si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa;
tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito come nella specie una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575; Sez. 3,
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Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
n. 8382 del 22/01/2008, Rv. 239342; Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006, Rv. 235578). Nel proporre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, la ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. In aggiunta a quanto testé esposto, deve essere sul punto ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (ex multis, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Nel caso di specie, la Corte di appello ha ampiamente confutato le argomentazioni dalla difesa prospettate in ordine alla asserita non credibilità delle parti civili (v. 3 della sentenza), senza che l'odierno ricorso si sia confrontato con tale motivazione. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4. La ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge.
5. Va ordinata l'esecuzione degli adempimenti di cui al d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall'avv. Daria Marra che liquida in complessivi euro 5000,00, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Così è deciso, 14/01/2026
Il Consigliere estensore SC NI
Il Presidente
OS ZU
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