Sentenza 4 febbraio 2015
Massime • 1
Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità.
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Videoriprese in ambito condominiale non effettuate dalla polizia giudiziaria non possono essere assimilate ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni: nel caso di immagini da videoregistrazioni provenienti da privati, installate a fronte anche di esigenze di sicurezza delle parti comuni, poi acquisite come documenti ex art. 234 c.p.p. (e non quale prova atipica), i fotogrammi estrapolati da detti filmati non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità. Non sussiste il delitto di cui all'art. 615-bis c.p., con riferimento a riprese relative ad aree condominiali ed anche a spazi che, pur di pertinenza di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2015, n. 6515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6515 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 04/02/2015
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 290
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 52938/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI LA, nato in [...] il [...];
avverso la ordinanza 28/10/2014 del Tribunale per il riesame di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, GALASSO Aurelio che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato, l'avv. Papalia Ubaldo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 28/10/2014, il Tribunale di Venezia, a seguito di istanza di riesame avanzata nell'interesse di HI LA, indagato per il reato di concorso in rapina aggravata, confermava l'ordinanza del Gip di Vicenza, emessa in data 30/9/2014, con la quale era stata applicata al prevenuto la misura cautelare della custodia in carcere.
2. Il Tribunale riteneva sussistente il quadro di gravità indiziaria fondato sulle dichiarazioni della persona offesa e sull'esame delle immagini estrapolate dalle riprese video effettuate all'interno della gioielleria. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di reiterazione del reato, reputando la custodia cautelare in carcere unica misura adeguata.
3. Avverso tale ordinanza propone ricorso l'indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo l'inutilizzabilità dei fotogrammi estrapolati da una ripresa video mai trasmessa dalla Procura, in violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 5, nonché l'inutilizzabilità delle stesse immagini non essendo disponibile il supporto originale da cui sarebbero state tratte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.
2. Le eccezioni sollevate dal ricorrente in ordine all'inutilizzabilità dei fotogrammi estratti dalla videoregistrazione effettuata dalle telecamere di sicurezza all'interno della gioielleria della persona offesa sono state già esaminate e rigettate dal Tribunale per il riesame con motivazione congrua che il Collegio condivide in quanto coerente con gli indirizzi giurisprudenziali di questa Corte.
3. Al riguardo occorre precisare che è manifestamente infondata l'eccezione di inutilizzabilità dei fotogrammi perché estratti da una ripresa video non trasmessa al Tribunale per il riesame nei termini di cui all'art. 309 c.p.p., comma 5. Infatti non risulta che il video da cui sono stati estratti i fotogrammi sia stato trasmesso al Gip insieme agli altri elementi di prova sui quali è stata fondata la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti del prevenuto. Al contrario, come ha rilevato il Tribunale, risulta che i fotogrammi estrapolati dalle videoriprese sono stati inseriti nella CNR dei Carabinieri che il P.M. ha trasmesso al Gip ed esaminati nel contesto degli atti d'indagine compiuti dalla polizia giudiziaria.
4. Secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di riesame, non costituisce violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 5 la circostanza che il PM, selezionando gli atti da produrre a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare, abbia trasmesso, in luogo della videoregistrazione del fatto oggetto di indagine, annotazioni di servizio in cui erano riportati i dati relativi a quanto videoregistrato, posto che all'accusa compete la direzione dell'inchiesta e la scelta degli atti su cui basare la richiesta della misura (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8837 del 20/11/2013 Cc. (dep. 24/02/2014 ) Rv. 258788).
5. Ugualmente inammissibile è l'eccezione di inutilizzabilità dei fotogrammi in assenza del supporto video da cui sono stati estratti. Le videoregistrazioni effettuate dai privati sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen. La sanzione processuale di inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. riguarda soltanto le prove illegittimamente acquisite. I fotogrammi inseriti nella CNR non possono considerarsi prove illegittimamente acquisite e pertanto non cadono sotto la sanzione dell'inutilizzabilità. In realtà il problema sollevato dalla difesa riguarda la genuinità di tali estrapolazioni in mancanza della registrazione originale. A ben vedere si tratta di una questione di merito che incide sul grado di affidabilità della prova, non certo sull'utilizzabilità, come tale non è deducibile con il ricorso per cassazione. In ogni caso occorre considerare che i fotogrammi estratti dalle video riprese non costituiscono l'unico elemento di prova a carico del prevenuto ma concorrono a delineare il quadro della gravità indiziaria assieme ad altri elementi fra cui l'individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa. Non può dubitarsi, pertanto, della sussistenza del presupposto della gravità indiziaria.
6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
7. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal cit. art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 Disp. Att. Cod. proc. pen., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2015