Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2014, n. 37367
CASS
Sentenza 6 maggio 2014

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Il contenuto rappresentativo di un documento può essere provato attraverso una testimonianza. (In motivazione la Corte ha precisato che la rappresentazione mediata del contenuto di un documento aumenta il rischio di una cattiva percezione del suo significato da parte del giudice, ma non costituisce causa di inutilizzabilità della prova).

Le riprese filmate dei movimenti dell' imputato sul luogo in cui è commesso il reato costituiscono prova documentale del fatto ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen.

Ai fini della responsabilità a titolo di concorso di persone nel reato di devastazione (art. 419 cod. pen.) può non essere sufficiente che l'agente compia materialmente un atto di danneggiamento o partecipi ai disordini, essendo invece necessario, un contributo - di ordine morale o materiale - all'azione distruttiva nel suo complesso, anche eventualmente per quella sola parte che, in quanto collegata con il fenomeno complessivo, è causa efficiente dell'evento di devastazione.

L'elemento oggettivo del delitto di devastazione (art. 419 cod. pen.) consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di un danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche un'offesa e un pericolo concreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza.

Ai fini della configurabilità del dolo nel delitto di devastazione (art. 419 cod. pen.), è necessario che l'agente non solo si rappresenti e voglia la condotta distruttiva da lui posta in essere, ma anche che agisca nonostante abbia percepito che tale condotta si inserisce in un contesto che la rende concausa di un evento di devastazione.

Affinchè possa negarsi l'applicabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 3 cod. pen. - dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto - , occorre escludere che gli autori dei fatti di violenza collettiva si siano determinati a quelle illecite condotte solo perché, trovatisi in mezzo ad una diffusa situazione di disordine, abbiano avuto una minore resistenza psichica alle spinte criminali e abbiano compiuto atti di violenza perché condizionati dalla "fermentazione psicologica che si sprigiona dalla folla". (Fattispecie in cui, con riferimento al reato di devastazione, la Corte ha escluso che una precedente condanna per fatto analogo implichi la necessità logica di negare l'ipotesi della "suggestionabilità" dell'imputato).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2014, n. 37367
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37367
Data del deposito : 6 maggio 2014

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