Sentenza 27 marzo 2008
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di porto illegale di arma da fuoco, per "luogo aperto al pubblico" deve intendersi quello al quale chiunque può accedere a determinate condizioni, ovvero quello frequentabile da un'intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto. (Fattispecie relativa a porto illegale di pistola in fondo rustico di esclusiva proprietà dell'imputato, ma aperto all'esercizio venatorio).
Commentari • 2
- 1. Art. 17 della Costituzione italiana: commento e spiegazione sempliceChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 6 ottobre 2023
- 2. Videosorveglianza della polizia ella tromba delle scale (Cass. 5253/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2008, n. 16690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16690 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/03/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 635
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco Maria S. - Consigliere - N. 042425/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HI FA N. IL 06/05/1946;
avverso SENTENZA del 11/05/2007 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso la sentenza resa il dì 11.05.2006 dalla Corte di Appello di Perugia che confermava quella di prime cure pronunciata il 07.12.2005 con la quale era stato condannato alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed Euro 300,00 di multa perché ritenuto colpevole dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui alla L. n. 497 del 1974, artt. 12 e 14 e art. 612 c.p., comma 2, consumati in
Spoleto, il 24.09.1999, propone ricorso per cassazione EL AU illustrando due motivi di ricorso.
Col primo di essi denuncia il ricorrente violazione di legge in relazione alla L. n. 479 del 1974, artt. 12 e 14, alla L. n. 110 del 1975, art. 4, commi 1 e 3 ed all'art. 699 c.p., giacché
erroneamente, ad avviso della difesa, il giudice a quo avrebbe ritenuto che i fatti per i quali è causa ebbero a svolgersi in luogo pubblico, tale non potendosi considerare un fondo rustico di esclusiva proprietà dell'imputato, a nulla rilevando sul punto la circostanza che tratterebbesi comunque di luoghi aperti all'esercizio venatorio.
Col secondo motivo di doglianza censura il ricorrente il difetto di motivazione su un punto decisivo della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di attendibilità espresso dalla Corte distrettuale in relazione alle dichiarazioni del teste El Raymi, le quali, secondo prospettazione difensiva, sarebbero state sezionate in una parte assunta come credibile ed in una seconda parte assunta, viceversa, come non credibile.
Tanto premesso, osserva la Corte che i reati contestati portati all'esame del giudice di legittimità andrebbero dichiarati estinti per intervenuta prescrizione. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine alla prima ragione di doglianza osserva la Corte che la violazione contestata all'imputato ai sensi della L. n. 497 del 1974, artt. 12 e 14 (rectius L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 4 e 7, come modificati dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 12 e 14) è quella di aver portato in luogo aperto al pubblico la pistola Beretta cal. 9 x 21 di sua proprietà. Orbene, secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, per luogo aperto al pubblico deve intendersi il luogo al quale può accedere chiunque a date condizioni, ovvero quello frequentabile da un'intera categoria o comunque da un numero indeterminato di persone che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto (Cass. 11.02.1982, Tosani, C.E.D. Cass. n. 90217). Applicando siffatti principi a fattispecie del tutto analoga a quella in esame, la stessa Suprema Corte ha affermato che rientra nella nozione di luogo aperto al pubblico ai fini dell'applicazione della norma contestata il fondo rustico non stabilmente recintato, nel quale abbiano possibilità di accesso categorie di persone come cacciatori e individui che percorrono normalmente i campi per motivi leciti.
Quanto poi al secondo motivo di ricorso la Corte distrettuale ha sostenuto con congrua motivazione la valutazione della testimonianza impugnata, richiamando le testimonianze di altri testi, e valorizzando alcune delle dichiarazioni del teste in discussione sulla base di riscontri oggettivi come il rinvenimento dell'arma. Nè appare illegittimo, per consolidato insegnamento di questa Corte, assumere come rilevante ai fini della prova una parte soltanto di una testimonianza e negare nel contempo valore ad altra parte, (cd. "attendibilità frazionata", secondo il principio della scindibilità della valutazione della testimonianza) purché fornisca il giudice di merito, come accaduto nel caso in esame, congrua motivazione delle sue scelte (da ultimo Cass. 23.03.05, p.c. in c. Squillace;
Cass.18.12.2000, p.m. in c. Orofino ed a.).
Quanto all'eccepita prescrizione si osserva che il reato di cui al capo a) si prescrive nel termine massimo di anni 15, secondo disciplina più favorevole all'imputato tra quella vigente e quella previgente alla recente novella in materia, mentre il reato di cui al capo b) si prescrive nel termine massimo di anni 7 e mesi 6 per entrambe le regolamentazioni (quella vigente e quella previgente), di guisa che, anche in tale ultima ipotesi, tenuto conto delle sospensioni del processo a richiesta di parte, al dì 11.05.2007, giorno in cui venne pronunciata la sentenza impugnata, il reato di minaccia aggravata non risultava estinto per maturazione del termine massimo di prescrizione. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 500,00 (cinquecento).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro cinquecento alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008