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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/02/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente
Dott. Bruno Malagoli Giudice est.
Dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 170-1//2024 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di elettivamente domiciliato in Sassari, Viale Porto Torres n. Parte_1
32, presso e nello Studio dell'Avv. Nicola Andrea Oggiano e dell'Avv. Carlo
Angioy, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente giusta procura in atti proposta da nato a [...] il [...] C.F. Parte_2 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Puggioni e Rita Fanni ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio Legale sito in Cagliari nella Via Grazia Deledda, 39 come da procura in calce al ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.10.2024, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.
Parte ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di un credito nei confronti della convenuta, portato in un titolo esecutivo, costituito da sentenza n. 670/2024 pubblicata il 04/03/2024 emessa dal Tribunale Civile di Cagliari nel procedimento
R.G. n. 4591/2019, per la somma di Euro 61.577,24.
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.
2. La società convenuta si è costituita in giudizio, difendendosi come segue: “A) ha presentato istanza di fallimento nei confronti della società Parte_2
resistente per il mancato pagamento di un credito di € 61.577,24, riconosciuto dalla sentenza n. 670/24 del Tribunale Civile di Cagliari, passata in giudicato. La società resistente ha da tempo operato nel settore delle costruzioni immobiliari proficuamente e con discreto risultato in termini di fatturato.
Lo stesso credito vantato dal ricorrente trae origine da una contratto preliminare nella cui occasione il sig ha scritto una lettera nella quale rappresentava il Pt_2 suo disagio economico tanto che “con la presente dichiaro la rinuncia all'acquisto dell'appartamento sito a Quartucciu (Cagliari) in via Salvo d'Acquisto. Quanto sopra per sopravvenuti problemi economici determinati dalla crisi lavorativa che mi ha portato a lavorare in Polonia”.
Proseguiva quindi “Per quanto sopra richiedo la restituzione della caparra versata
e lascio libera disposizione del suddetto immobile”
B)Purtroppo è vero che la società non ha poi imposto al sig. di acquistare il Pt_2 bene e pertanto il Tribunale ha potuto facilmente decidere per l'intervenuta risoluzione consensuale del contratto e conseguente obbligo di restituire il prezzo pagato.
Tale circostanza ha peraltro tratto origine più dall'indulgenza della società che non da una inadempienza voluta e cercata. A cose fatte è facile imputare alla mancata diffida ad adempiere la causa dell'obbligo restitutorio ma altrettanto appare comprensibile il disagio nel dovere restituire del denaro per un aspetto formale e non sostanziale.
C) La resistente riconosce l'esistenza del credito in questione e si trova attualmente in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria derivante da:
Altri debiti importanti nei confronti di enti pubblici (INPS: € 130.000; Agenzia delle
Entrate: € 70.000).
Immobili ipotecati a favore di istituti bancari.
2. Profili Difensivi
2.1. Stato di Temporanea Difficoltà e Non Insolvenza Definitiva
La resistente si trova in una condizione di temporanea difficoltà finanziaria, ma non in uno stato di insolvenza irreversibile.
Il patrimonio della società è costituito da immobili di valore, che possono essere valorizzati o alienati per soddisfare i creditori in tempi ragionevoli.
2.2. Prospettive di Risoluzione della Crisi
2 La resistente sta valutando soluzioni alternative per il risanamento della propria posizione finanziaria, come:
- La cessione di alcuni beni immobili.
- Un piano di rientro concordato con i creditori principali.
Il fallimento, in questo momento, risulterebbe prematuro e dannoso per i creditori stessi, in quanto porterebbe a una svalutazione degli asset e alla perdita di opportunità di ristrutturazione.
2.3. Possibile Proposta di Concordato Preventivo
La resistente intende valutare, avendone i requisiti di legge, l'opportunità di proporre un concordato preventivo ai sensi degli artt. 84 del nuovo codice della crisi, al fine di garantire la soddisfazione parziale dei crediti, compreso quello del richiedente.
4. Conclusioni
Alla luce di quanto sopra, si chiede al Tribunale di:
Rigettare l'istanza di fallimento presentata dal sig. , in quanto lo Parte_2
stato di insolvenza della resistente non può considerarsi definitivo o irreversibile.
In via subordinata, concedere un termine alla società resistente per proporre un piano di concordato preventivo o altra soluzione alternativa al fallimento”.
3. In sede di prima udienza, su richiesta congiunta dei procuratori delle parti, è stato richiesto ed è stato concesso un congruo rinvio.
Nella successiva udienza del 5.2.2025, il procuratore della resistente ha chiesto un ulteriore rinvio, mentre il procuratore del ricorrente si è riportato al ricorso.
4. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul
3 debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, la debitrice non ha eccepito l'insussistenza dei requisiti dimensionali e l'ultimo bilancio depositato risale al 2019.
L'impresa convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
3. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett.
b) CCII, risulta sussistente in ragione: 1) del mancato pagamento del credito del ricorrente, che risulta non contestato, 2) della documentazione acquisita d'ufficio dalla Cancelleria, da cui risulta una rilevante esposizione debitoria della resistente nei confronti della Agenzia delle Entrate, complessivamente pari ad Euro
844.690,87; 3) della circostanza che la società non deposita bilanci da oltre 5 anni.
Le difese della società risultano, in relazione allo stato di insolvenza del tutto evanescenti: la contestazione relativa alla assenza di una crisi irreversibile appare assai genericamente formulata e lo stesso riferimento alla disponibilità di immobili
“di valore”, presenti nel proprio patrimonio, risulta qui inconferente.
Sul punto, merita di essere evidenziato che, non essendo la società in liquidazione, la presenza di proprietà immobiliari nulla immuta rispetto alla accertata insolvenza, intesa come incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, che appare conclamata da quanto sopra rilevato.
4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il debito nei confronti del ricorrente.
5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
, P.IVA con sede in Cagliari nella via Goldoni,
[...] P.IVA_1
4 quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 16.6.2025 ore 9.30 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta
5 elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 05/02/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE
Bruno Malagoli
IL PRESIDENTE
Gaetano Savona
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
48 numero REA CA.153687 in persona del legale rappresentante pro- tempore;
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore il dott. , con studio in Cagliari;
Persona_1
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-