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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/12/2025, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott. Daniele Bravi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 295 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”
TRA
(C.f.: ), rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Tommaso De Bonis e Antonella De Bonis
Ricorrente
E
(C.f.: ), rappresentato e difeso nel Controparte_1 C.F._2 presente procedimento, giusta procura in atti, dall'Avv. Silvia Borrelli
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 24.1.2025, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con , in Priverno (LT), in data 2.7.1988, da cui si Controparte_1 era separata giudizialmente in forza di sentenza parziale sullo status n. 2529/2023 del Tribunale di
1 Latina, pubblicata in data 28.11.2023, passata in giudicato il 16.7.2024, e che dal matrimonio non erano nati figli - chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza nulla prevedere in favore del marito in quanto economicamente indipendente.
A sostegno delle proprie richieste parte ricorrente deduceva che ricorrevano i presupposti di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
, costituendosi in giudizio, chiedeva in via preliminare di sospendere il Controparte_1 giudizio di divorzio iscritto al n. r.g. 295/2025 contenzioso civile – Tribunale Ordinario di Latina – fino al passaggio in giudicato del giudizio per separazione giudiziale;
in via ulteriormente preliminare, subordinata alla prima richiesta, di ordinare la riunione del procedimento n.r.g. 295/2025 - avente ad oggetto divorzio contenzioso - al procedimento n. r.g. 500/2023 - avente ad oggetto separazione giudiziale - sussistendo tra gli stessi procedimenti connessione oggettiva e soggettiva;
in via principale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e “di assegnare un assegno di mantenimento in favore del resistente a carico di , nella misura di euro 2.000,00 Controparte_1 Parte_1 mensili”.
A sostegno delle proprie richieste parte resistente assumeva che: il aveva sottoscritto nel CP_1
2015, in qualità di affittuario, una “Scrittura privata di affitto di fondo rustico” registrata presso l'Agenzia delle Entrate in data 4.12.2015 al n.9428 serie 3T con termie fissato al 4.11.2030; la concedente era la ed il contratto comprendeva anche la ex casa coniugale sita in Priverno Parte_1
(LT) Via San Martino n.80, residenza del il svolgeva presso il suddetto fondo la sua CP_1 CP_1 attività imprenditoriale, sebbene con estrema fatica visto lo scarso rendimento dell'attività e considerata l'età dello stesso (71 anni).
All'esito della prima udienza del 17.6.2025, il precedente Giudice delegato pronunciava l'ordinanza in data 18.6.2025, con la quale “ritenuto, preliminarmente, che la richiesta di sospensione del giudizio e/o di riunione al procedimento di separazione avanzata dal resistente non può che essere rigettata;
considerato, infatti, che, come insegna la
Suprema Corte, tra il giudizio di separazione giudiziale e quello di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio non vi è alcun rapporto di pregiudizialità o di interdipendenza e ciò sia ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della domanda, sia ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio, per cui la circostanza che sia pendente, su iniziativa di uno dei coniugi in lite nel giudizio di divorzio, un procedimento rivolto a conseguire una pronuncia di addebitabilità della separazione, non può essere invocata né per paralizzare la domanda di divorzio, né per conseguire la sospensione del processo di divorzio, a norma dell'art. 295 c.p.c., difettando il requisito della pregiudizialità dell'una rispetto all'altra controversia (v. tra le tante, Cass. 14035/2022); rilevato che parte resistente nulla ha dedotto sui presupposti legittimanti il riconoscimento dell'assegno divorzile (Come noto, le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia dell'11.7.2018 n. 18287, hanno chiarito che l'accertamento dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive richiede un'analisi composita da parte del Giudice, da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6. In altri termini, il Giudice dovrà
2 verificare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio. In altri termini, l'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa - un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa, v., tra le tante, Cass. n.4215/2021 del
17.2.2021) (…)” non venivano adottati provvedimenti temporanei ed urgenti e la causa veniva rinviata per la decisione.
All'udienza del 2.12.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al nuovo giudice relatore (subentrato nel ruolo in data 10.9.2025) – sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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Preliminarmente, deve essere rigettata la richiesta di parte resistente, reiterata da ultimo anche con le note sostitutive dell'udienza del 2.12.2025, di sospendere e/o riunire il giudizio divorzio a quello di separazione pendente tra le stesse parti.
Invero, come già rilevato con ordinanza del 18.6.2025 del Giudice istruttore, tra il giudizio di separazione giudiziale e quello di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio non vi è alcun rapporto di pregiudizialità o di interdipendenza e ciò sia ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della domanda, sia ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio, per cui la circostanza che sia pendente, su iniziativa di uno dei coniugi in lite nel giudizio di divorzio, un procedimento rivolto a conseguire una pronuncia di addebitabilità della separazione, non può essere invocata né per paralizzare la domanda di divorzio, né per conseguire la sospensione del processo di divorzio, a norma dell'art. 295 c.p.c., difettando il requisito della pregiudizialità dell'una rispetto all'altra controversia (v. tra le tante, Cass. 14035/2022).
3 Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in virtù di sentenza n. 2529/2023, emessa dal
Tribunale di Latina in data 24.11.2023, pubblicata in data 28.11.2023, passata in giudicato in data
16.7.2024, e dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (n. r.g. 500/2023) fino alla proposizione del ricorso divorzile è decorso il periodo di tempo richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione, le risultanze anagrafiche, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato;
per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatari de quibus.
Sull'assegno divorzile
Con riguardo alla domanda “di mantenimento” svolta dal resistente - riqualificata come richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile - deve rilevarsi quanto segue.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018), al fine di fornire un'interpretazione “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e
29 Cost.”, hanno ritenuto di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile nonché la c.d. concezione bifasica, che prevedeva la rigida bipartizione tra la fase del giudizio riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi dell'assegno (sicché solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive, poteva essere compiuta la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970). Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi
4 dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, così valorizzando l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970.
In particolare, ha attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa- perequativa
(valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione).
L'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20).
Pertanto, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa, o non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass. civ. n.
10702/2023).
Ebbene, alla luce di tali dati, emerge uno squilibrio reddituale ed economico tra le parti a vantaggio della proprietaria di svariati immobili (vedi visure e relazione GDF, in atti) e percettrice di Parte_1 un reddito complessivo lordo annuo pari a 19.870,00 euro (v. dichiarazione redditi 2024, persone fisiche, periodo d'imposta 2023, in atti); tuttavia, non sussistono i presupposti per riconoscere al un assegno divorzile atteso che parte resistente non ha fornito la prova che tale disparità sia CP_1 dipesa dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio tali per cui il resistente abbia dovuto sacrificare le proprie ambizioni lavorative e professionali (rinunciando a più remunerate e/o gratificanti occasioni di lavoro) per favorire la carriera lavorativa della moglie. Al riguardo nessuna istanza istruttoria è stata avanzata dal resistente per provare tali circostanze.
Parimenti non risulta dedotta, né tantomeno provata, l'incapacità, dovuta a ragioni oggettive, del resistente di procurarsi da solo mezzi adeguati, non potendosi in tal senso ritenere di per sé sola sufficiente l'età del (71 anni), anche tenuto conto che lo stesso risulta essere imprenditore CP_1 agricolo e titolare di impresa individuale per l'attività agricola di colture olivicole (v. visura ordinaria
5 dell'impresa della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina, in atti,
e dichiarazione sostitutiva in atti). CP_1
Per tali ragioni la domanda di assegno divorzile avanzata dal deve essere rigettata. CP_1
Sulle spese di lite
In ossequio al principio di soccombenza, le spese di lite devono porsi interamente a carico del resistente;
le stesse sono liquidate in base al D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Priverno (LT) il
2.7.1988 tra e (atto n. 44, parte II, Serie A, anno Parte_1 Controparte_1
1988);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dal resistente;
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente Controparte_1
che si liquidano nella misura di € 3.809,00 per compenso professionale, € 98,00 Parte_1 per esborsi documentati oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Latina, 22.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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