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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5160 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6699 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 12/09/2025 e vertente
TRA
(già ) (c.f. ) Pt_1 Parte_2 Pt_3 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to
Marisa Olga Meroni in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo depositato al n. RG 21254/2017 del Tribunale di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Milano Corso
Italia n. 13;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pt. rappresentato e difeso dall'avv.to
Simone Ciccotti in virtù di procura estesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, Via Lucrezio Caro n. 62;
APPELLATO
(C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t rappresentato e difeso dall'avv.to Enrico Storari in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di intervento nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Verona – Via Garibaldi, 17;
INTERVENUTO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
12478/2021 pubblicata in data 21.06.2021 nel giudizio iscritto al n.
72570/2017.
FATTO E DIRITTO
§ 1 — Il Tribunale di Roma pronunciando sull'opposizione spiegata da al decreto ingiuntivo emesso dal Parte_4
Tribunale di Roma n. 10717/2027 su ricorso di in qualità di CP_3
mandataria con rappresentanza di così statuiva: < Controparte_2
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: - revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte opponente liquidate in complessivi euro
9.472,00, oltre al rimborso di euro 634.00 per spese non imponibile, spese forfettarie e accessori come per legge.>>
2 Avverso detta sentenza ha proposto appello , si è costituito Pt_1
l' per resistere al gravame ed è Parte_4
intervenuto Controparte_2
La Corte all'udienza di prima comparizione del 29 aprile 2022 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 febbraio 2024, successivamente differita all'udienza dell'11 luglio 2025.
Con decreto presidenziale del 20 maggio 2025 veniva disposto il mutamento del rito ex art. 281 sexies c.p.c. ed autorizzato il deposito di note.
I difensori depositavano note e, successivamente, con note in data 2 luglio
2025 comunicavano che non sarebbero comparsi all'udienza avendo definito in sede stragiudiziale la controversia.
All'udienza dell'11 luglio 2025 le parti non comparivano e la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'odierna udienza a cui pure le parti non comparivano.
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi degli artt. 309 e 181 cpc, trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25/6/2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181
c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 u.co. c.p.c.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_5
nei confronti di e con l'intervento
[...] Parte_4
3 di contro la sentenza resa tra le parti dal Controparte_2
Tribunale di Roma n. 12478/2021 pubblicata in data 21.07.2021, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma il giorno 12/09/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6699 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 12/09/2025 e vertente
TRA
(già ) (c.f. ) Pt_1 Parte_2 Pt_3 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to
Marisa Olga Meroni in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo depositato al n. RG 21254/2017 del Tribunale di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Milano Corso
Italia n. 13;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pt. rappresentato e difeso dall'avv.to
Simone Ciccotti in virtù di procura estesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, Via Lucrezio Caro n. 62;
APPELLATO
(C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t rappresentato e difeso dall'avv.to Enrico Storari in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di intervento nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Verona – Via Garibaldi, 17;
INTERVENUTO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
12478/2021 pubblicata in data 21.06.2021 nel giudizio iscritto al n.
72570/2017.
FATTO E DIRITTO
§ 1 — Il Tribunale di Roma pronunciando sull'opposizione spiegata da al decreto ingiuntivo emesso dal Parte_4
Tribunale di Roma n. 10717/2027 su ricorso di in qualità di CP_3
mandataria con rappresentanza di così statuiva: < Controparte_2
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: - revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte opponente liquidate in complessivi euro
9.472,00, oltre al rimborso di euro 634.00 per spese non imponibile, spese forfettarie e accessori come per legge.>>
2 Avverso detta sentenza ha proposto appello , si è costituito Pt_1
l' per resistere al gravame ed è Parte_4
intervenuto Controparte_2
La Corte all'udienza di prima comparizione del 29 aprile 2022 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 febbraio 2024, successivamente differita all'udienza dell'11 luglio 2025.
Con decreto presidenziale del 20 maggio 2025 veniva disposto il mutamento del rito ex art. 281 sexies c.p.c. ed autorizzato il deposito di note.
I difensori depositavano note e, successivamente, con note in data 2 luglio
2025 comunicavano che non sarebbero comparsi all'udienza avendo definito in sede stragiudiziale la controversia.
All'udienza dell'11 luglio 2025 le parti non comparivano e la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'odierna udienza a cui pure le parti non comparivano.
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi degli artt. 309 e 181 cpc, trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25/6/2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181
c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 u.co. c.p.c.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_5
nei confronti di e con l'intervento
[...] Parte_4
3 di contro la sentenza resa tra le parti dal Controparte_2
Tribunale di Roma n. 12478/2021 pubblicata in data 21.07.2021, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma il giorno 12/09/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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