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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 7564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7564 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4°
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dr.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 26.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 36753 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2023 TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Santa Costanza n. Parte_1
27, presso lo studio dell'avv. Emanuele Montemarano che, congiuntamente o disgiuntamente all'avv. Paola Fiorindo, la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
e contumaci Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 20.11.2023 ed iscritto a ruolo in pari data la parte ricorrente in epigrafe nominata esponeva: di avere lavorato con continuità dal 6.2.2021 al 19.8.2023 alle dipendenze di e presso l'abitazione Controparte_1 Controparte_2 del nucleo familiare di costoro, sita in Roma alla via di S. Costanza n. 46 e, con decorrenza dal 1.3.2023, in viale Parioli n. 74, in qualità di collaboratrice domestica;
che la ricorrente ha svolto le seguenti mansioni, in base alle direttive datoriali: addetta ai servizi domestici e familiari in qualità di collaboratore generico polifunzionale («tuttofare»), provvedendo promiscuamente a: spazzare e lavare i pavimenti;
pulire con l'aspirapolvere; spolverare i mobili;
lavare i vetri;
lavare e stirare;
che, in base alle mansioni svolte, la ricorrente doveva essere inquadrata nel corrispondente livello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico e, precisamente, nel livello «B»; 4) che la ricorrente era tenuta all'osservanza, e di fatto ha osservato, il seguente orario di lavoro: dal 6.2.2021 al 23.11.2022, il lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 9,00 alle ore 14,00, pari a 15 ore settimanali, dal 24.11.2022, il lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00, pari a 12 ore settimanali;
che la ricorrente percepiva una retribuzione oraria di euro 9,00; che la retribuzione non è mai stata corrisposta a mezzo di buste paga;
che la ricorrente non ha mai goduto di ferie;
che le ferie non godute non sono state retribuite alla ricorrente;
che alla ricorrente non è stata corrisposta la retribuzione monetaria per gli ultimi 19 giorni di servizio;
che la ricorrente, non convivente, nelle festività infrasettimanali, in cui non ha prestato attività lavorativa, non ha percepito retribuzione alcuna, mentre la contrattazione collettiva (attualmente, L'art. 16, comma 2) dispone che, per il rapporto ad ore, le festività non lavorate vanno comunque retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad un sesto dell'orario settimanale;
che il c.c.n.l. aggiunge che «le festività da retribuire sono tutte quelle cadenti nel periodo interessato, indipendentemente dal fatto che in tali giornate fosse prevista, o meno, la prestazione lavorativa»; che alla ricorrente non sono stati corrisposti gli scatti di anzianità, maturati nella misura del quattro per cento sul minimo di categoria per ogni biennio di anzianità di servizio, dal 1° agosto 1992 non assorbibili dal superminimo, ai sensi dell'art. 35 c.c.n.l.; che la ricorrente non ha percepito la tredicesima mensilità; che la ricorrente è stata licenziata senza preavviso;
che la ricorrente non ha percepito il trattamento di fine;
che il trattamento retributivo globalmente fruito dalla ricorrente è, comunque, insufficiente ai sensi degli artt. 10, 36 e 37 della Costituzione, nonché dell'art. 2099 cod. civ.; che la ricorrente risulta creditrice della somma di euro 5.505,95 come da conteggi di cui in ricorso. Esposte alcune considerazioni in diritto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere:" accogliere il presente ricorso ed accertare che tra e Controparte_1 Controparte_2
quali datori di lavoro, e , quale lavoratrice, è intercorso un rapporto
[...] Parte_1 di lavoro domestico dal 6 febbraio 2021 al 19 agosto 2023 della durata di 15 ore settimanali, quanto al periodo dal 6 febbraio 2021 al 23 novembre 2022, e di 12 ore settimanali quanto al periodo dal 24 novembre 2022 al 19 agosto 2023, ovvero della diversa durata che risulterà in corso di causa, e conseguentemente condannare e Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in favore di della somma di euro 5.505,95 o di quella Parte_1 maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Firmato Da: Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: Email_1
f07b4e Vittoria delle spese di lite, oltre i.v.a., contributo alla Cassa Forense e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Emanuele Montemarano, procuratore antistatario, e sentenza provvisoriamente esecutiva». Le parti convenute, nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si costituivano in giudizio e rimanevano contumaci. Disposto l'interrogatorio formale del convenuto , che non si presentava a Controparte_1 renderlo, la causa veniva istruita mediante escussione di due testi. All'esito la causa veniva rinviata per la decisione, concesso termine per note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che “La disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace” (Cass. sez. 3 sent. n. 14860 del 13/06/2013, conforme Cass. sez. 3 sent. n. 10947 dell'11.7.2003).
Ciò premesso si osserva che dalla documentazione allegata al ricorso emerge che la ricorrente è stata assunta alle dipendenze della convenuta a decorrere Controparte_2 dal 24.11.2022 in qualità di collaboratrice domestica per 12 ore settimanali, con retribuzione oraria di € 9,00 (cfr. denuncia rapporto di lavoro domestico del 23.11.2022. doc.2). Non risulta documentata la cessazione del rapporto di lavoro.
Dalla prova per testi non è emersa la sussistenza tra la ricorrente e le parti convenute di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dedotto in ricorso, non avendo i testi esaminati riferito nulla di specifico circa il rapporto di lavoro domestico dedotto in ricorso.
Invero, la teste ha dichiarato:”…Lavoro come domestica. Sono Testimone_1 amica della ricorrente che conosco da quando ero in Taiwan. Io sono arrivata nel 2017 in Italia, la ricorrente è arrivata nel 2018. Nel gennaio 2021 io e mio marito lavoravano per la signora
[...]
la quale conosce il sig. che era spesso ospite della signora per cui CP_3 CP_1 CP_3 lavoravamo;
in quel periodo una volta il sig. chiese a me e mio marito se conoscevamo
CP_1 una ragazza per pulire la casa. Noi abbiamo dato al sig. il nome e il telefono della
CP_1 ricorrente. So che poi la ricorrente si è sentita per telefono con il sig. , io non so altro,
CP_1 mio marito conosce meglio i fatti. Non sono mai entrata in casa del ricorrente, solo la prima volta ho accompagnato in metro la ricorrente all'abitazione del sig. , sono rimasta sotto, non
CP_1 ricordo quando l'ho accompagnata, non ricordo l'indirizzo”. Trattasi di deposizione del tutto generica, che nulla prova in merito alle circostanze di fatto dedotte in ricorso, non avendo la teste nemmeno indicato il cognome di tale ”, che stava
CP_1 cercando “una ragazza per pulire la casa”, al quale la teste e il marito avrebbero dato il telefono della ricorrente, che poi “si è sentita per telefono con il sig. ”, aggiungendo la teste di
CP_1 non sapere altro, di non essere mai entrata in casa del sig. ” e di non ricordare l'indirizzo
CP_1 di quest'ultimo, ove avrebbe accompagnato la ricorrente in metro, in epoca non precisata. Il teste , ha dichiarato:”… indifferente, sono il marito della teste Testimone_2 che mi ha preceduto. Conosco la ricorrente da quando stavo a Taiwan;
sono arrivato in Italia nel 2018 e la ricorrente dopo un anno nel 2019. Conosco il sig. in quanto spesso, insieme
CP_1 alla figlia , era ospite della signora dove lavoravo fisso insieme a mia Per_1 CP_4 moglie. Non conosco la convenuta. Il sig. una volta ci disse che gli serviva una persona
CP_1 per pulire casa, era gennaio 2021, mi lasciò il suo numero di telefono. Io ho passato il numero di telefono del sig. alla ricorrente che cercava lavoro. Io e mia moglie abbiamo
CP_1 accompagnato la ricorrente con la metro B dal sig. , forse dopo una o due settimane che
CP_1 ci aveva lasciato il numero, non siamo saliti. Non ho più accompagnato la ricorrente. Quando il sig. veniva a trovare la signora gli ho chiesto due volte come andava la
CP_1 CP_4 ricorrente e lui mi disse che andava bene, era precisa come orario, mancava di un po' di esperienza. Quando il sig. mi chiese se conoscevo qualcuno per pulire casa non mi ha
CP_1 dato i dettagli del lavoro. La ricorrente mi ha riferito del suo orario di lavoro, non era fissa, era part-time tre volte alla settimana. Non so quanto tempo ha lavorato la ricorrente. La ricorrente mi disse che se era andata via perché il sig. non la pagava, era il 2023”.
CP_1
Anche detto teste ha dichiarato di avere lasciato alla ricorrente il numero di tale ” CP_1
, al quale “serviva una persona per pulire casa, era gennaio 2021”, e di avere accompagnato la ricorrente insieme alla moglie in metro dal sig. ”, senza specificare l'indirizzo. Le CP_1 ulteriori generiche circostanze riferite dal teste sono esclusivamente de relato, per averle apprese dalla ricorrente (“La ricorrente mi ha riferito del suo orario di lavoro.. . La ricorrente mi disse che se era andata via…”), la cui rilevanza probatoria è nulla. Infatti “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa…” (cfr. Cass. sez. 1, ordin. n. 4530 del 20/02/2025).
Occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 232 c.p.c. possono essere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, se la parte non si presenta, “valutato ogni altro elemento di prova”, del tutto insussistenti nella fattispecie.
In conseguenza, in difetto assoluto di prova circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente ed entrambe le parti convenute nel periodo dedotto in ricorso, il ricorso deve essere respinto.
Nulla deve essere statuito con riferimento alle spese di lite attesa la contumacia delle parti convenute.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Roma, 26.6.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi