TAR
Sentenza breve 3 luglio 2024
Sentenza breve 3 luglio 2024
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CS
Accoglimento
Sentenza 12 gennaio 2026
Accoglimento
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09748/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 12/01/2026
N. 00227 /2026 REG.PROV.COLL. N. 09748/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9748 del 2024, proposto dal
Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
EN IS, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Palatucci, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
NU angelo, non costituito in giudizio;
per la riforma N. 09748/2024 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
n. 13431/2024, resa in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EN IS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° luglio 2025 il consigliere Angela
NO e udito per la parte appellata l'avvocato Luca Palatucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, resa in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., qui appellata dal Consiglio Superiore della Magistratura, il Tar del Lazio – sede di Roma ha accolto il ricorso proposto dal signor EN IS, annullando, per l'effetto, gli atti per mezzo dei quali il controinteressato LO NU veniva dichiarato vincitore del concorso per il profilo “B” (per mansioni di autista) di cui al bando pubblicato in G.U. 9 giugno 2023, IV s.s., n. 43.
2. La sentenza impugnata ha posto alla base della decisione contestata in questa sede giurisdizionale le seguenti circostanze di fatto.
2.1. Con il bando sopra indicato veniva indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di addetto ai servizi generali, area I, del ruolo organico del C.S.M., di cui un posto per mansioni generaliste - profilo "A" - e cinque posti per mansioni di autista (profilo "B").
2.1. L'originario ricorrente partecipava al predetto concorso per quest'ultimo profilo, relativamente al quale il bando aveva previsto, tra i requisiti di ammissione,
l'«adeguata conoscenza della lingua inglese o francese», prescrivendo, in particolare, che «Durante la prova orale si procederà all'accertamento della conoscenza di base N. 09748/2024 REG.RIC.
della lingua (inglese o francese) indicata dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso»).
2.2. Durante la prova orale del 15 gennaio 2024, il candidato controinteressato, sig.
LO NU, aveva rifiutato di sottoporsi alla prova in lingua inglese, dichiarando di voler sostenere la prova in lingua francese: la commissione giudicatrice, pertanto, procedeva al colloquio in francese e poi, reputando l'esaminato idoneo, lo ammetteva con riserva, sino alla verifica di ammissibilità della richiesta del candidato di modificare la lingua straniera nella quale effettuare la prova.
2.3. In seguito, il 22 febbraio 2024, all'esito della valutazione dei titoli, la commissione dichiarava non idoneo il NU, in quanto non aveva sostenuto l'obbligatoria prova in lingua inglese, non potendo la commissione modificare la domanda di partecipazione presentata dal candidato (il quale aveva originariamente indicato di volersi sottoporre alla prova in inglese e non in francese).
Conseguentemente, l'11 marzo 2024, veniva formata la graduatoria del concorso che non annoverava il controinteressato tra gli idonei.
2.4. Tuttavia, il 14 marzo 2024, il comitato di presidenza del CSM, investito dalla commissione del compito di approvare la graduatoria, deliberava di «restituire gli atti alla commissione esaminatrice perché proceda alla definitiva valutazione dei titoli e dei punteggi riconoscibili al candidato LO NU in esito alle prove sostenute e lo reinserisca, nella posizione conseguente al punteggio ottenuto, nella graduatoria finale del concorso», ritenendo «di non condividere la esclusione stabilita dalla commissione esaminatrice nel verbale n. 11 del 22 febbraio 2024». Pertanto, il 20 marzo 2024, la commissione si riuniva nuovamente, al fine di completare la valutazione dei titoli del controinteressato e di aggiornare la graduatoria, inserendo il
NU al quinto posto: così il ricorrente passava dalla nona posizione alla decima.
3. Col ricorso proposto avverso tale graduatoria e gli atti concorsuali antecedenti, susseguenti e connessi, nella parte in cui includevano, in posizione superiore a quella N. 09748/2024 REG.RIC.
del ricorrente, il controinteressato, anziché escluderlo dal concorso pubblico, il signor
IS deduceva cinque motivi di censura, con cui lamentava: “1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, co. 9, del bando di concorso; 2) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento del fatto; 3) Violazione dell'art. 3, comma 1,
Cost. ed eccesso di potere per manifesta disparità di trattamento, in relazione all'applicazione dell'art. 8, comma 9, del bando di concorso; 4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, profilo B, lett. g, e 8, comma 9, del bando di concorso; 5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso”.
3.1. In particolare, col primo motivo rappresentava la violazione del bando di concorso nella parte in cui prevede l'espletamento della prova orale nella lingua straniera
«indicata dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso»: viceversa, nel caso all'odierno esame, la prova orale sarebbe stata condotta su una lingua non prescelta dal controinteressato nella domanda, determinandosi cosí una violazione della par condicio tra gli aspiranti al posto.
3.2. Tramite la seconda censura si deduceva l'erroneità dei presupposti fattuali della delibera del comitato di presidenza del CSM, atteso che il verbale della commissione esaminatrice del 15 gennaio 2024 non evidenzierebbe alcuna dichiarazione del controinteressato circa l'asserita erroneità materiale della domanda di partecipazione ovvero della volontà di sottoporsi alla prova in francese. Pertanto, illegittimo sarebbe stato l'operato del comitato di presidenza (e, a fortiori, della commissione) anche in considerazione del fatto che non può derubricarsi a mero errore materiale la non corretta compilazione della domanda di partecipazione al concorso.
3.3. A mezzo della terza doglianza si evidenziava la manifesta disparità di trattamento riservata al controinteressato che ha potuto emendare la propria domanda di partecipazione, anche dopo la scadenza dei termini di invio della candidatura, in spregio al principio di eguaglianza. N. 09748/2024 REG.RIC.
3.4. Con un quarto motivo veniva lamentato l'inserimento in graduatoria del controinteressato nonostante non fosse stata appurata la sua idoneità nella lingua straniera.
3.5. Infine, con l'ultima censura si rappresentava l'incompetenza del comitato di presidenza del CSM che non avrebbe il potere di formare (ma solo di approvare) la graduatoria del concorso.
4. Il giudizio di primo grado è stato definito con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., all'esito della camera di consiglio per la trattazione cautelare, pronunciata nella resistenza del Consiglio Superiore e del controinteressato, con la quale il Tar adito, disattesa l'eccezione preliminare di carenza di interesse sollevata dal C.S.M., ha accolto il ricorso, che ha dichiarato “complessivamente fondato nei limiti indicati” in motivazione, con conseguente annullamento degli atti impugnati, ritenendo che fosse stato violato l'iter procedimentale di partecipazione e la par condicio dei concorrenti.
4.1. In particolare, la sentenza ha ritenuto che l'amministrazione, nel proprio operare,
“ha determinato una manifesta alterazione della procedura concorsuale”, avendo acconsentito “ad una sostanziale modifica della domanda di partecipazione”, consistita nell'aver permesso al controinteressato di “sostenere la prova in una lingua straniera non indicata nella candidatura, in evidente violazione della lex specialis che impone all'aspirante autista di manifestare in quale lingua straniera espletare la prova orale”.
4.2. Di tali statuizioni il Consiglio Superiore della Magistratura domanda la riforma, deducendone l'erroneità e l'ingiustizia per due motivi di diritto.
4.3. Si è costituito in resistenza all'appello l'originario ricorrente, EN IS, il quale, oltre ad argomentare l'infondatezza del gravame, ha altresì riproposto con memoria ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod. proc. amm. i motivi del ricorso di primo grado assorbiti dalla sentenza impugnata. N. 09748/2024 REG.RIC.
4.4. Non si è invece costituito nell'odierno giudizio di appello, seppur ritualmente evocato, il controinteressato LO NU.
4.5. Abbinata al merito l'istanza cautelare sull'accordo delle parti, all'udienza pubblica del 1° luglio 2025, udita la discussione nel corso della quale le parti presenti evidenziavano che il Consiglio Superiore non aveva dato luogo ad alcuno scorrimento della graduatoria in pendenza del giudizio, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Esposti i fatti di causa e lo svolgimento del processo, può passarsi alla sintetica illustrazione delle doglianze spiegate nel ricorso in appello.
5.1. Con il primo motivo di impugnazione il Consiglio Superiore sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato come l'odierno appellato abbia agito in carenza di interesse e, conseguentemente, non ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di primo grado: a fronte dell'eventuale accoglimento del ricorso e della conseguente estromissione dalla graduatoria del controinteressato, la posizione raggiunta dall'originario ricorrente sarebbe stata la nona, dunque non utile per collocarsi tra le posizioni vincitrici della graduatoria di merito.
5.2. Con il secondo motivo di impugnazione, il CSM assume che la sentenza sia incorsa in “error in iudicando”, sotto il profilo dell'“omessa e/o illogica motivazione in merito alla violazione della procedura concorsuale e della par condicio”.
Mediante tale mezzo si contesta la sentenza per aver recepito integralmente le censure sollevate nel ricorso di primo grado senza prendere in considerazione le difese dell'amministrazione, la quale aveva evidenziato che, sebbene non sia in discussione che il controinteressato abbia indicato erroneamente, nella propria domanda di partecipazione al concorso, la lingua straniera inglese nella quale sostenere la prova, doveva, tuttavia, negarsi - nel caso specifico – l'effettiva incidenza dell'avvenuto espletamento della prova in lingua francese sulla par condicio dei concorrenti. N. 09748/2024 REG.RIC.
Su tale profilo, la decisione impugnata sarebbe priva di effettive argomentazioni, non avendo minimamente considerato che la disposizione concernente la prova in lingua straniera lasciava libero il candidato di optare per l'inglese o per il francese, senza porre condizioni o vincoli di sorta, essendo indifferente per l'Amministrazione la conoscenza, da parte del candidato, dell'una o dell'altra lingua.
6. L'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
7. In particolare, in via preliminare e assorbente va rilevata la fondatezza del primo motivo di gravame, con cui si contesta l'omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per carenza di interesse ad agire.
7.1. A tale riguardo, deve evidenziarsi che la graduatoria definitiva della procedura concorsuale per i cinque posti del profilo "B", autista, formata all'esito della riunione dell'11 marzo 2024, riportava, tra i candidati ammessi e valutati, il sig. IS al nono posto di merito. Per effetto della riammissione del controinteressato alla procedura, a seguito della riunione straordinaria del 20 marzo 2024, l'odierno appellato è passato dal nono al decimo posto della graduatoria, mentre il controinteressato è stato collocato al quinto posto di merito.
Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, del bando di concorso, la graduatoria, per il profilo
"B" di autista, «rimarrà efficace per la durata di un triennio, in modo da essere utilizzata per la copertura delle ulteriori disponibilità che vi saranno in questo periodo prefissato».
7.2. Tanto premesso, deve escludersi che l'appellato abbia un interesse, concreto e attuale, ad agire, per il sol fatto che, come dedotto, l'esclusione del controinteressato comporterebbe la sua ricollocazione in posizione superiore a quella attuale, sicché il medesimo ricorrente vedrebbe ampliata la propria chance (intesa come “maggior probabilità”) di essere assunto nei ruoli del Consiglio Superiore, per il profilo in oggetto, tramite scorrimento della graduatoria nel periodo fissato dal bando. N. 09748/2024 REG.RIC.
7.3. La sentenza di primo grado ha ritenuto che l'eventuale accoglimento della domanda di annullamento determinerebbe “un indubbio vantaggio giuridicamente apprezzabile”, poiché “la differente collocazione all'esito del concorso (nono, piuttosto che decimo) consente di avere una maggiore probabilità di conseguire, nell'arco temporale di validità della graduatoria, il bene della vita”.
Di conseguenza, ad avviso del primo giudice, per soddisfare la condizione dell'azione rappresentata dall'interesse a ricorrere sarebbe sufficiente allegare un incremento delle possibilità di conseguire l'utilità sostanziale sottesa alla posizione giuridica soggettiva attivata con la domanda giurisdizionale. Nel caso in esame, l'annullamento degli atti gravati determinerebbe un immediato vantaggio per il ricorrente, sebbene circoscritto ad un livello intermedio, prodromico al conseguimento dell'eventuale bene della vita finale.
7.4. Il Collegio è, invece, dell'avviso che non possa ravvisarsi un interesse ad agire, provvisto dei caratteri di concretezza e attualità, per il sol fatto che l'eventuale accoglimento del ricorso proposto determinerebbe una positiva incidenza nella posizione del ricorrente che scalerebbe la graduatoria passando dal decimo al nono posto.
7.5. Ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.
7.6. L'interesse ad agire sussiste quando la parte ha la necessità di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che non può conseguire senza l'intervento del giudice. Deve trattarsi di un interesse concreto e attuale, non basato su future ed eventuali situazioni pregiudizievoli.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Poiché l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del N. 09748/2024 REG.RIC.
giudice, dato che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, l'utilità della decisione che il giudice è chiamato ad apprezzare mette imprescindibilmente le radici nello scenario fattuale della vicenda, poiché è solo dalla disamina degli aspetti concreti del fatto dedotto dall'attore a fondamento della propria domanda che il giudice è posto in grado di valutare la concretezza e l'attualità del “bisogno” di tutela giurisdizionale” (Corte di
Cassazione civile, ordinanza 2 aprile 2021 n. 9197).
7.7. Orbene, nel caso in esame, alla luce dei fatti dedotti dal ricorrente a sostegno della propria domanda di annullamento della graduatoria concorsuale e degli altri atti impugnati in primo grado, difetta, allo stato, un interesse ad agire, inteso quale interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio immediatamente ottenibile mediante l'intervento di questo giudice.
Infatti, il ricorrente non può, per mezzo dell'azione giurisdizionale spiegata in questa sede, ottenere l'inserimento tra i primi cinque posti della graduatoria di merito (e quindi risultare vincitore del concorso ed essere immediatamente assunto),
7.8. In tal senso, va ribadito il ben noto principio secondo cui «nelle controversie aventi ad oggetto le selezioni pubbliche, non può prescindersi dalla c.d. prova di resistenza, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura le cui operazioni sono prospettate come illegittime» (Cons. Stato, sez. V,
23 agosto 2019, n. 5837 e Cons. Giust. Amm. 4 marzo 2019, n. 201).
7.8.1. Ebbene, il principio della c.d. “prova di resistenza” è pacificamente interpretato dalla giurisprudenza nel senso che grava sul ricorrente l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, dimostrando che, qualora le operazioni si fossero svolte correttamente, lo stesso si sarebbe collocato in posizione utile (ex multis, Cons. Stato, VI, 21 marzo 2019, n. 1882).
7.8.2. Nel caso de quo l'eventuale collocazione in graduatoria in una posizione superiore, nona anziché decima, non permetterebbe comunque all'odierno appellato N. 09748/2024 REG.RIC.
di ottenere una posizione utile in graduatoria, ossia tra le prime cinque posizioni vincitrici del concorso per il profilo “B”, residuando tre posizioni utili in graduatoria davanti alla propria.
7.8.3. Difetta, dunque, il superamento della prova di resistenza, ovvero la dimostrazione del sicuro conseguimento dell'utilitas o del bene della vita agognato, e comunque di una concreta possibilità (e non solo di una “maggiore probabilità” come affermato dal primo giudice) di vedere soddisfatta la propria pretesa.
7.8.4. L'interesse azionato è dunque, allo stato, meramente astratto ed eventuale: ed infatti, per un verso, l'originario ricorrente non ha allegato eventuali rinunce da parte dei soggetti utilmente collocati in graduatoria ed interpellati ai fini dell'assunzione, per altro verso, lo scorrimento della graduatoria, in quanto meramente eventuale, non costituisce, di per sé, circostanza idonea a radicare un interesse concreto ed attuale ad agire in capo a quei candidati che, come l'appellato, al momento della proposizione dell'impugnazione non ricoprono una collocazione tale da poter rientrare fra gli ammessi in esito ad una pronuncia di accoglimento.
7.9. Nel caso in esame, non avendo il ricorrente dimostrato che l'auspicato scorrimento implicherebbe il vantaggio anelato in ragione del suo collocamento in graduatoria in posizione utile, non può all'uopo ritenersi sufficiente una mera, ipotetica e non meglio quantificata chance futura di eventuale assunzione.
Infatti, come detto, il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, non potendo egli far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell'ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, se tale corretta formulazione non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto (ex multis,
Cons. Giust. Amm., 4 marzo 2019, n. 201; Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019 n.
5837; sez. III, 5 febbraio 2014 n. 571). N. 09748/2024 REG.RIC.
8. In conclusione, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire.
9. Le spese, stante la natura della controversia e la particolarità delle questioni trattate, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
RT IE, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela NO, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 09748/2024 REG.RIC.
Angela NO
RT IE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/01/2026
N. 00227 /2026 REG.PROV.COLL. N. 09748/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9748 del 2024, proposto dal
Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
EN IS, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Palatucci, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
NU angelo, non costituito in giudizio;
per la riforma N. 09748/2024 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
n. 13431/2024, resa in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EN IS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° luglio 2025 il consigliere Angela
NO e udito per la parte appellata l'avvocato Luca Palatucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, resa in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., qui appellata dal Consiglio Superiore della Magistratura, il Tar del Lazio – sede di Roma ha accolto il ricorso proposto dal signor EN IS, annullando, per l'effetto, gli atti per mezzo dei quali il controinteressato LO NU veniva dichiarato vincitore del concorso per il profilo “B” (per mansioni di autista) di cui al bando pubblicato in G.U. 9 giugno 2023, IV s.s., n. 43.
2. La sentenza impugnata ha posto alla base della decisione contestata in questa sede giurisdizionale le seguenti circostanze di fatto.
2.1. Con il bando sopra indicato veniva indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di addetto ai servizi generali, area I, del ruolo organico del C.S.M., di cui un posto per mansioni generaliste - profilo "A" - e cinque posti per mansioni di autista (profilo "B").
2.1. L'originario ricorrente partecipava al predetto concorso per quest'ultimo profilo, relativamente al quale il bando aveva previsto, tra i requisiti di ammissione,
l'«adeguata conoscenza della lingua inglese o francese», prescrivendo, in particolare, che «Durante la prova orale si procederà all'accertamento della conoscenza di base N. 09748/2024 REG.RIC.
della lingua (inglese o francese) indicata dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso»).
2.2. Durante la prova orale del 15 gennaio 2024, il candidato controinteressato, sig.
LO NU, aveva rifiutato di sottoporsi alla prova in lingua inglese, dichiarando di voler sostenere la prova in lingua francese: la commissione giudicatrice, pertanto, procedeva al colloquio in francese e poi, reputando l'esaminato idoneo, lo ammetteva con riserva, sino alla verifica di ammissibilità della richiesta del candidato di modificare la lingua straniera nella quale effettuare la prova.
2.3. In seguito, il 22 febbraio 2024, all'esito della valutazione dei titoli, la commissione dichiarava non idoneo il NU, in quanto non aveva sostenuto l'obbligatoria prova in lingua inglese, non potendo la commissione modificare la domanda di partecipazione presentata dal candidato (il quale aveva originariamente indicato di volersi sottoporre alla prova in inglese e non in francese).
Conseguentemente, l'11 marzo 2024, veniva formata la graduatoria del concorso che non annoverava il controinteressato tra gli idonei.
2.4. Tuttavia, il 14 marzo 2024, il comitato di presidenza del CSM, investito dalla commissione del compito di approvare la graduatoria, deliberava di «restituire gli atti alla commissione esaminatrice perché proceda alla definitiva valutazione dei titoli e dei punteggi riconoscibili al candidato LO NU in esito alle prove sostenute e lo reinserisca, nella posizione conseguente al punteggio ottenuto, nella graduatoria finale del concorso», ritenendo «di non condividere la esclusione stabilita dalla commissione esaminatrice nel verbale n. 11 del 22 febbraio 2024». Pertanto, il 20 marzo 2024, la commissione si riuniva nuovamente, al fine di completare la valutazione dei titoli del controinteressato e di aggiornare la graduatoria, inserendo il
NU al quinto posto: così il ricorrente passava dalla nona posizione alla decima.
3. Col ricorso proposto avverso tale graduatoria e gli atti concorsuali antecedenti, susseguenti e connessi, nella parte in cui includevano, in posizione superiore a quella N. 09748/2024 REG.RIC.
del ricorrente, il controinteressato, anziché escluderlo dal concorso pubblico, il signor
IS deduceva cinque motivi di censura, con cui lamentava: “1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, co. 9, del bando di concorso; 2) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento del fatto; 3) Violazione dell'art. 3, comma 1,
Cost. ed eccesso di potere per manifesta disparità di trattamento, in relazione all'applicazione dell'art. 8, comma 9, del bando di concorso; 4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, profilo B, lett. g, e 8, comma 9, del bando di concorso; 5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso”.
3.1. In particolare, col primo motivo rappresentava la violazione del bando di concorso nella parte in cui prevede l'espletamento della prova orale nella lingua straniera
«indicata dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso»: viceversa, nel caso all'odierno esame, la prova orale sarebbe stata condotta su una lingua non prescelta dal controinteressato nella domanda, determinandosi cosí una violazione della par condicio tra gli aspiranti al posto.
3.2. Tramite la seconda censura si deduceva l'erroneità dei presupposti fattuali della delibera del comitato di presidenza del CSM, atteso che il verbale della commissione esaminatrice del 15 gennaio 2024 non evidenzierebbe alcuna dichiarazione del controinteressato circa l'asserita erroneità materiale della domanda di partecipazione ovvero della volontà di sottoporsi alla prova in francese. Pertanto, illegittimo sarebbe stato l'operato del comitato di presidenza (e, a fortiori, della commissione) anche in considerazione del fatto che non può derubricarsi a mero errore materiale la non corretta compilazione della domanda di partecipazione al concorso.
3.3. A mezzo della terza doglianza si evidenziava la manifesta disparità di trattamento riservata al controinteressato che ha potuto emendare la propria domanda di partecipazione, anche dopo la scadenza dei termini di invio della candidatura, in spregio al principio di eguaglianza. N. 09748/2024 REG.RIC.
3.4. Con un quarto motivo veniva lamentato l'inserimento in graduatoria del controinteressato nonostante non fosse stata appurata la sua idoneità nella lingua straniera.
3.5. Infine, con l'ultima censura si rappresentava l'incompetenza del comitato di presidenza del CSM che non avrebbe il potere di formare (ma solo di approvare) la graduatoria del concorso.
4. Il giudizio di primo grado è stato definito con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., all'esito della camera di consiglio per la trattazione cautelare, pronunciata nella resistenza del Consiglio Superiore e del controinteressato, con la quale il Tar adito, disattesa l'eccezione preliminare di carenza di interesse sollevata dal C.S.M., ha accolto il ricorso, che ha dichiarato “complessivamente fondato nei limiti indicati” in motivazione, con conseguente annullamento degli atti impugnati, ritenendo che fosse stato violato l'iter procedimentale di partecipazione e la par condicio dei concorrenti.
4.1. In particolare, la sentenza ha ritenuto che l'amministrazione, nel proprio operare,
“ha determinato una manifesta alterazione della procedura concorsuale”, avendo acconsentito “ad una sostanziale modifica della domanda di partecipazione”, consistita nell'aver permesso al controinteressato di “sostenere la prova in una lingua straniera non indicata nella candidatura, in evidente violazione della lex specialis che impone all'aspirante autista di manifestare in quale lingua straniera espletare la prova orale”.
4.2. Di tali statuizioni il Consiglio Superiore della Magistratura domanda la riforma, deducendone l'erroneità e l'ingiustizia per due motivi di diritto.
4.3. Si è costituito in resistenza all'appello l'originario ricorrente, EN IS, il quale, oltre ad argomentare l'infondatezza del gravame, ha altresì riproposto con memoria ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod. proc. amm. i motivi del ricorso di primo grado assorbiti dalla sentenza impugnata. N. 09748/2024 REG.RIC.
4.4. Non si è invece costituito nell'odierno giudizio di appello, seppur ritualmente evocato, il controinteressato LO NU.
4.5. Abbinata al merito l'istanza cautelare sull'accordo delle parti, all'udienza pubblica del 1° luglio 2025, udita la discussione nel corso della quale le parti presenti evidenziavano che il Consiglio Superiore non aveva dato luogo ad alcuno scorrimento della graduatoria in pendenza del giudizio, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Esposti i fatti di causa e lo svolgimento del processo, può passarsi alla sintetica illustrazione delle doglianze spiegate nel ricorso in appello.
5.1. Con il primo motivo di impugnazione il Consiglio Superiore sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato come l'odierno appellato abbia agito in carenza di interesse e, conseguentemente, non ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di primo grado: a fronte dell'eventuale accoglimento del ricorso e della conseguente estromissione dalla graduatoria del controinteressato, la posizione raggiunta dall'originario ricorrente sarebbe stata la nona, dunque non utile per collocarsi tra le posizioni vincitrici della graduatoria di merito.
5.2. Con il secondo motivo di impugnazione, il CSM assume che la sentenza sia incorsa in “error in iudicando”, sotto il profilo dell'“omessa e/o illogica motivazione in merito alla violazione della procedura concorsuale e della par condicio”.
Mediante tale mezzo si contesta la sentenza per aver recepito integralmente le censure sollevate nel ricorso di primo grado senza prendere in considerazione le difese dell'amministrazione, la quale aveva evidenziato che, sebbene non sia in discussione che il controinteressato abbia indicato erroneamente, nella propria domanda di partecipazione al concorso, la lingua straniera inglese nella quale sostenere la prova, doveva, tuttavia, negarsi - nel caso specifico – l'effettiva incidenza dell'avvenuto espletamento della prova in lingua francese sulla par condicio dei concorrenti. N. 09748/2024 REG.RIC.
Su tale profilo, la decisione impugnata sarebbe priva di effettive argomentazioni, non avendo minimamente considerato che la disposizione concernente la prova in lingua straniera lasciava libero il candidato di optare per l'inglese o per il francese, senza porre condizioni o vincoli di sorta, essendo indifferente per l'Amministrazione la conoscenza, da parte del candidato, dell'una o dell'altra lingua.
6. L'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
7. In particolare, in via preliminare e assorbente va rilevata la fondatezza del primo motivo di gravame, con cui si contesta l'omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per carenza di interesse ad agire.
7.1. A tale riguardo, deve evidenziarsi che la graduatoria definitiva della procedura concorsuale per i cinque posti del profilo "B", autista, formata all'esito della riunione dell'11 marzo 2024, riportava, tra i candidati ammessi e valutati, il sig. IS al nono posto di merito. Per effetto della riammissione del controinteressato alla procedura, a seguito della riunione straordinaria del 20 marzo 2024, l'odierno appellato è passato dal nono al decimo posto della graduatoria, mentre il controinteressato è stato collocato al quinto posto di merito.
Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, del bando di concorso, la graduatoria, per il profilo
"B" di autista, «rimarrà efficace per la durata di un triennio, in modo da essere utilizzata per la copertura delle ulteriori disponibilità che vi saranno in questo periodo prefissato».
7.2. Tanto premesso, deve escludersi che l'appellato abbia un interesse, concreto e attuale, ad agire, per il sol fatto che, come dedotto, l'esclusione del controinteressato comporterebbe la sua ricollocazione in posizione superiore a quella attuale, sicché il medesimo ricorrente vedrebbe ampliata la propria chance (intesa come “maggior probabilità”) di essere assunto nei ruoli del Consiglio Superiore, per il profilo in oggetto, tramite scorrimento della graduatoria nel periodo fissato dal bando. N. 09748/2024 REG.RIC.
7.3. La sentenza di primo grado ha ritenuto che l'eventuale accoglimento della domanda di annullamento determinerebbe “un indubbio vantaggio giuridicamente apprezzabile”, poiché “la differente collocazione all'esito del concorso (nono, piuttosto che decimo) consente di avere una maggiore probabilità di conseguire, nell'arco temporale di validità della graduatoria, il bene della vita”.
Di conseguenza, ad avviso del primo giudice, per soddisfare la condizione dell'azione rappresentata dall'interesse a ricorrere sarebbe sufficiente allegare un incremento delle possibilità di conseguire l'utilità sostanziale sottesa alla posizione giuridica soggettiva attivata con la domanda giurisdizionale. Nel caso in esame, l'annullamento degli atti gravati determinerebbe un immediato vantaggio per il ricorrente, sebbene circoscritto ad un livello intermedio, prodromico al conseguimento dell'eventuale bene della vita finale.
7.4. Il Collegio è, invece, dell'avviso che non possa ravvisarsi un interesse ad agire, provvisto dei caratteri di concretezza e attualità, per il sol fatto che l'eventuale accoglimento del ricorso proposto determinerebbe una positiva incidenza nella posizione del ricorrente che scalerebbe la graduatoria passando dal decimo al nono posto.
7.5. Ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.
7.6. L'interesse ad agire sussiste quando la parte ha la necessità di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che non può conseguire senza l'intervento del giudice. Deve trattarsi di un interesse concreto e attuale, non basato su future ed eventuali situazioni pregiudizievoli.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Poiché l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del N. 09748/2024 REG.RIC.
giudice, dato che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, l'utilità della decisione che il giudice è chiamato ad apprezzare mette imprescindibilmente le radici nello scenario fattuale della vicenda, poiché è solo dalla disamina degli aspetti concreti del fatto dedotto dall'attore a fondamento della propria domanda che il giudice è posto in grado di valutare la concretezza e l'attualità del “bisogno” di tutela giurisdizionale” (Corte di
Cassazione civile, ordinanza 2 aprile 2021 n. 9197).
7.7. Orbene, nel caso in esame, alla luce dei fatti dedotti dal ricorrente a sostegno della propria domanda di annullamento della graduatoria concorsuale e degli altri atti impugnati in primo grado, difetta, allo stato, un interesse ad agire, inteso quale interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio immediatamente ottenibile mediante l'intervento di questo giudice.
Infatti, il ricorrente non può, per mezzo dell'azione giurisdizionale spiegata in questa sede, ottenere l'inserimento tra i primi cinque posti della graduatoria di merito (e quindi risultare vincitore del concorso ed essere immediatamente assunto),
7.8. In tal senso, va ribadito il ben noto principio secondo cui «nelle controversie aventi ad oggetto le selezioni pubbliche, non può prescindersi dalla c.d. prova di resistenza, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura le cui operazioni sono prospettate come illegittime» (Cons. Stato, sez. V,
23 agosto 2019, n. 5837 e Cons. Giust. Amm. 4 marzo 2019, n. 201).
7.8.1. Ebbene, il principio della c.d. “prova di resistenza” è pacificamente interpretato dalla giurisprudenza nel senso che grava sul ricorrente l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, dimostrando che, qualora le operazioni si fossero svolte correttamente, lo stesso si sarebbe collocato in posizione utile (ex multis, Cons. Stato, VI, 21 marzo 2019, n. 1882).
7.8.2. Nel caso de quo l'eventuale collocazione in graduatoria in una posizione superiore, nona anziché decima, non permetterebbe comunque all'odierno appellato N. 09748/2024 REG.RIC.
di ottenere una posizione utile in graduatoria, ossia tra le prime cinque posizioni vincitrici del concorso per il profilo “B”, residuando tre posizioni utili in graduatoria davanti alla propria.
7.8.3. Difetta, dunque, il superamento della prova di resistenza, ovvero la dimostrazione del sicuro conseguimento dell'utilitas o del bene della vita agognato, e comunque di una concreta possibilità (e non solo di una “maggiore probabilità” come affermato dal primo giudice) di vedere soddisfatta la propria pretesa.
7.8.4. L'interesse azionato è dunque, allo stato, meramente astratto ed eventuale: ed infatti, per un verso, l'originario ricorrente non ha allegato eventuali rinunce da parte dei soggetti utilmente collocati in graduatoria ed interpellati ai fini dell'assunzione, per altro verso, lo scorrimento della graduatoria, in quanto meramente eventuale, non costituisce, di per sé, circostanza idonea a radicare un interesse concreto ed attuale ad agire in capo a quei candidati che, come l'appellato, al momento della proposizione dell'impugnazione non ricoprono una collocazione tale da poter rientrare fra gli ammessi in esito ad una pronuncia di accoglimento.
7.9. Nel caso in esame, non avendo il ricorrente dimostrato che l'auspicato scorrimento implicherebbe il vantaggio anelato in ragione del suo collocamento in graduatoria in posizione utile, non può all'uopo ritenersi sufficiente una mera, ipotetica e non meglio quantificata chance futura di eventuale assunzione.
Infatti, come detto, il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, non potendo egli far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell'ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, se tale corretta formulazione non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto (ex multis,
Cons. Giust. Amm., 4 marzo 2019, n. 201; Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019 n.
5837; sez. III, 5 febbraio 2014 n. 571). N. 09748/2024 REG.RIC.
8. In conclusione, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire.
9. Le spese, stante la natura della controversia e la particolarità delle questioni trattate, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
RT IE, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela NO, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 09748/2024 REG.RIC.
Angela NO
RT IE
IL SEGRETARIO