CASS
Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2024, n. 5323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5323 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa nel procedimento a carico di BL IZ, nato in [...] il [...] avverso la ordinanza del 20/07/2023 del Tribunale di Pisa visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
letta le conclusioni del difensore, avv. Mamuele Ciappi, con le quali chiede la declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Pisa disponeva il parziale annullamento del sequestro operato nei confronti di Ri2:a ET. In particolare, il Tribunale dava atto che nei confronti del l'indagato IZ era stato emesso un decreto di perquisizione locale e personale con riferimento Penale Sent. Sez. 6 Num. 5323 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 06/12/2023 all'ipotesi di traffico di stupefacenti che aveva portato al sequestro di una somma di danaro, di sostanze stupefacenti, telefoni cellulari e tre bilance di precisione. Avverso i decreti di perquisizione e di convalida del sequestro, l'indagato - che era stato tratto in arresto per il possesso di stupefacente con riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - aveva avanzato richiesta di riesame, sostenendo la mancanza di motivazione in ordine alla necessità di sottoporre a sequestro probatorio la somma di danaro. Secondo il Tribunale, il decreto di convalida del sequestro non conteneva alcuna giustificazione sulla necessità probatoria di Mantenere sulla stessa il vincolo reale. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica sopra indicato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto la somma di danaro estranea alla categoria di beni pertinenti al reato necessari per l'accertamento dello spaccio di stupefacenti: nella specie la somma di danaro era funzionale a dimostrare la destinazione al commercio della droga sequestrata. Il decreto di sequestro era motivato sulla incongruità della somma (oltre 60mila euro) alle condizioni di vita quotidiane. Quindi una motivazione, pur concisa, era presente in funzione dell'accertamento dei fatti. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. 2 Questa Suprema Corte, ai fini della legittimità del sequestro probatorio che concerna somme di denaro, ha ripetutamente posto l'accento sulla necessità, in ragione della fungibilità propria dell'oggetto del provvedimento di cui trattasi - tale per cui "la prova del reato non discende dalla "res" sequestrata, ma dagli atti di indagine circa il suo rinvenimento" (Sez. 6, n. 19771 del 09/04/2009, Rv. 243670; conf. Sez. 3, n. 30160 del 09/11/2016, dep. 2017; Sez. 6, n. 40991 del 23/09/2015) - di una specifica motivazione che valga a dar conto, appunto, che la prova del reato si desume non dal semplice accertamento dell'esistenza di un quantitativo di denaro che costituisce corpo dei reato, ma dal denaro stesso, nella sua materialità, che si intende sequestrare. Diversamente il denaro sarà semmai suscettibile di essere assoggettato a sequestro preventivo, sussistendone le condizioni. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ritiene con orientamento del tutto prevalente che il decreto di sequestro probatorio debba essere necessariamente sorretto da idonea motivazione, sia in ordine al nesso di pertinenzialità tra il denaro stesso ed il reato siccome contestato (Sez. 2, n. 33943 del 15/03/2017, Rv. 270520; Sez. 6, n. 21122 del 29/03/2017, Rv. 270785), sia in ordine all'esigenza probatoria giustificativa dell'apposizione del vincolo cautelare (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 Botticelli Rv. 273548). Nella specie, neppure il ricorso specifica quale sia l'accertamento che richiedeva il sequestro del denaro nella sua materialità.
P.Q.M.
. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 06/12/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
letta le conclusioni del difensore, avv. Mamuele Ciappi, con le quali chiede la declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Pisa disponeva il parziale annullamento del sequestro operato nei confronti di Ri2:a ET. In particolare, il Tribunale dava atto che nei confronti del l'indagato IZ era stato emesso un decreto di perquisizione locale e personale con riferimento Penale Sent. Sez. 6 Num. 5323 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 06/12/2023 all'ipotesi di traffico di stupefacenti che aveva portato al sequestro di una somma di danaro, di sostanze stupefacenti, telefoni cellulari e tre bilance di precisione. Avverso i decreti di perquisizione e di convalida del sequestro, l'indagato - che era stato tratto in arresto per il possesso di stupefacente con riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - aveva avanzato richiesta di riesame, sostenendo la mancanza di motivazione in ordine alla necessità di sottoporre a sequestro probatorio la somma di danaro. Secondo il Tribunale, il decreto di convalida del sequestro non conteneva alcuna giustificazione sulla necessità probatoria di Mantenere sulla stessa il vincolo reale. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica sopra indicato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto la somma di danaro estranea alla categoria di beni pertinenti al reato necessari per l'accertamento dello spaccio di stupefacenti: nella specie la somma di danaro era funzionale a dimostrare la destinazione al commercio della droga sequestrata. Il decreto di sequestro era motivato sulla incongruità della somma (oltre 60mila euro) alle condizioni di vita quotidiane. Quindi una motivazione, pur concisa, era presente in funzione dell'accertamento dei fatti. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. 2 Questa Suprema Corte, ai fini della legittimità del sequestro probatorio che concerna somme di denaro, ha ripetutamente posto l'accento sulla necessità, in ragione della fungibilità propria dell'oggetto del provvedimento di cui trattasi - tale per cui "la prova del reato non discende dalla "res" sequestrata, ma dagli atti di indagine circa il suo rinvenimento" (Sez. 6, n. 19771 del 09/04/2009, Rv. 243670; conf. Sez. 3, n. 30160 del 09/11/2016, dep. 2017; Sez. 6, n. 40991 del 23/09/2015) - di una specifica motivazione che valga a dar conto, appunto, che la prova del reato si desume non dal semplice accertamento dell'esistenza di un quantitativo di denaro che costituisce corpo dei reato, ma dal denaro stesso, nella sua materialità, che si intende sequestrare. Diversamente il denaro sarà semmai suscettibile di essere assoggettato a sequestro preventivo, sussistendone le condizioni. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ritiene con orientamento del tutto prevalente che il decreto di sequestro probatorio debba essere necessariamente sorretto da idonea motivazione, sia in ordine al nesso di pertinenzialità tra il denaro stesso ed il reato siccome contestato (Sez. 2, n. 33943 del 15/03/2017, Rv. 270520; Sez. 6, n. 21122 del 29/03/2017, Rv. 270785), sia in ordine all'esigenza probatoria giustificativa dell'apposizione del vincolo cautelare (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 Botticelli Rv. 273548). Nella specie, neppure il ricorso specifica quale sia l'accertamento che richiedeva il sequestro del denaro nella sua materialità.
P.Q.M.
. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 06/12/2023.