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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale di Napoli, Sezione civile specializzata in materia d'impresa, nella seguente composizione collegiale: dott. Leonardo Pica Presidente dott.ssa Ornella Minucci Giudice dott. Paolo Andrea Vassallo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3693 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Controversie in materia di proprietà industriale per violazione della normativa antitrust nazionale vertente tra:
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco D'Alessandro (c.f. con C.F._3
studio in Cosenza, al Viale F. e G. Falcone, n. 182, e con indirizzo pec:
Email_1
- ATTORI
E (c.f. Controparte_1
, con sede legale in Roma alla Via Mario Carucci, n. 131, in persona P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di procuratrice con rappresentanza della Controparte_2
(c.f. ), con sede legale in Rende, alla via Vittorio Alfieri,
[...] P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Testa (c.f. , con studio in Cosenza, alla via Monte C.F._4
Santo, n. 25, e con indirizzo pec: Email_2
- CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2024, disposta in modalità cartolare, le parti hanno depositato le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., riportandosi ai propri pregressi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, ossia:
parte attrice: “Voglia l 'ill.mo Tribunale adito, alla luce della documentazione allegata e delle argomentazioni formulate in fatto ed in diritto: in via principale, accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus di € 30.000 e specifica di €
90.000 del 28.03.2014 per violazione normativa antitrust e, dunque, per violazione dell'art. 2, comma 2 lett. A), L. 287/90 in quanto questione pregiudiziale alla declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo n. 1504/2018 (R.G. n. 3695/2018) emesso in data 23.10.2018 dal Tribunale di Cosenza il cui giudizio di opposizione è allo stato sospeso. In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus di € 30.000 e specifica di € 90.000 del 28.03.2014 per violazione normativa antitrust e, dunque, per violazione dell'art. 2, comma 2 lett. A), L. 287/90 in quanto questione pregiudiziale alla declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo n.
1504/2018 (R.G. n. 3695/2018) emesso in data 23.10.2018 dal Tribunale di Cosenza
e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto procedendo alla revoca dello stesso. Con vittoria di spese e competenze di lite”;
parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Napoli, rigettare la domanda avversa perché infondata in fatto e in diritto e respinta ogni contraria istanza,
2 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209). eccezione e deduzione, e condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.12.2018 e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Cosenza la Parte_2 [...]
proponendo opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1504/2018 (R.G. Controparte_1
n. 3695/2018) emesso in data 23.10.2018 dal Tribunale di Cosenza in favore della in p.l.r.p.t., per Controparte_1
l'importo di € 67.495,30 in ragione delle fideiussioni dagli stessi prestate a garanzia delle obbligazioni assunte dalla con il contratto di conto corrente n. CP_3
106419 e con il mutuo chirografario del 28.03.2014, chiedendo «Voglia l'ill.mo
Giudice adito, alla luce della presente opposizione e della documentazione allegata e delle argomentazioni formulate in fatto ed in diritto, revocare il Decreto ingiuntivo e precisamente: in via preliminare: rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione data la bontà delle eccezioni mosse che potrebbero, ragionevolmente, caducare i titoli posti a fondamento dell'ingiunzione; nel merito in via principale: accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni per violazione normativa antitrust e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto procedendo alla revoca dello stesso;
in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto, revocandolo, per violazione dell'art. 1957 c.c.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.03.2019, si costituiva in Con giudizio la chiedendo al Tribunale «in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiunto opposto per tutte le motivazioni su esposte e, nel merito, rigettare la proposta opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, confermando, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite».
Con ordinanza n. 8269/2021 del 31.10.2021 il Tribunale di Cosenza ha così provveduto: «dispone la separazione della causa relativa alla domanda di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2 lett. A), L. 287/90 e dichiara, rispetto alla stessa, l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Napoli, assegnando termine di 90 giorni per la riassunzione;
compensa le relative spese processuali;
sospende il giudizio di opposizione».
Con comparsa di riassunzione ritualmente notificata, gli attori in epigrafe indicati hanno provveduto a riassumere il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, proponendo le suindicate domande di nullità delle fideiussioni (omnibus e specifica), prestate in data 28.03.2014, deducendo la violazione della normativa antitrust.
A fondamento della propria domanda, gli attori hanno rilevato la riproduzione nel testo contrattuale delle fideiussioni in esame delle clausole c.d. di
“reviviscenza”, di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e di c.d. “sopravvivenza”, conformi agli artt. 2, 6 e 8 del modello contrattuale di garanzia omnibus diffuso dall'ABI dal 2003 e sanzionato dalla AN d'LI con provvedimento n. 55/2005, in quanto estrinsecazione “a valle” di una intesa anticoncorrenziale “a monte”.
In data 06.06.2022, si è costituita in giudizio la convenuta
[...]
nella sua qualità di procuratrice Controparte_1
con rappresentanza della , la Controparte_2
quale ha contestato tutte le avverse argomentazioni, poiché infondate in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto delle domande ex adverso spiegate, con vittoria delle spese di lite.
Alla prima udienza del 14.06.2022, il G.I. ha concesso i termini di cui all'art. 183, c. VI, c.p.c.; in mancanza di istanze istruttorie su cui pronunciarsi, il G.I. ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.01.2024, poi differita al 24.09.2024; all'esito di tale udienza, tenutasi secondo le modalità di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va preliminarmente chiarito, al fine di una corretta delimitazione del thema decidendum, che oggetto del presente giudizio sono unicamente le domande di nullità della fideiussione omnibus (sino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 30.000,00) e della fideiussione specifica (sino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 90.000,00), sottoscritte dagli attori in data 28.03.2014, per violazione dell'art. 2, comma 2 lett. A), L. 287/90.
Al contrario esulano dalla cognizione di questa sezione specializzata le questioni, oggetto di mera eccezione e non già di domanda riconvenzionale, riguardanti la vessatorietà della clausola di esclusione delle decadenze di cui all'art. 1957 c.c. sulla base della disciplina consumeristica e la mancanza di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c., posto che il Tribunale di
Cosenza ha rimesso a questa sezione specializzata unicamente la cognizione della domanda riconvenzionale di nullità delle fideiussioni trattenendo, previa separazione dei giudizi, il giudizio sull'opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale dette questioni sono state poste in via di eccezione.
Ciò premesso, le domande sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
L'accertamento cui è chiamato il Tribunale consiste nella verifica dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte”, da cui discende la nullità dei contratti “a valle”. Come già più volte osservato dalla giurisprudenza, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava su parte attrice l'onere di provare l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale a cui abbia aderito la banca e, pertanto, la dimostrazione dell'uniformità nella predisposizione delle previsioni contrattuali oggetto di censura da parte degli istituti di credito nel tempo e nel luogo della fideiussione contestata.
Nel caso di specie, gli attori hanno chiesto dichiararsi la nullità delle succitate fideiussioni (omnibus e specifica), intendendo, in primo luogo, valersi del
5 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209). provvedimento n. 55 del 02.05.2005 della AN d'LI quale prova privilegiata dell'esistenza di una intesa illecita anticoncorrenziale, alla quale avrebbero partecipato anche le banche predette sin dall'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni di cui è causa e ciò sul presupposto che dette fideiussioni recano quelle clausole sub artt. 2, 6 e 8 di cui al modello negoziale diffuso dall'ABI dal 2003.
Ebbene, con il provvedimento amministrativo n. 55/2005 l'autorità di vigilanza ha concluso l'istruttoria circa la conformità all'art. 2, co. 2, lett. a), della L.
287/1990 delle condizioni generali di contratto per le fideiussioni a garanzia delle
“operazioni bancarie” affermando che “gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990”.
Tuttavia, il suddetto provvedimento può costituire prova privilegiata della sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso solo in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto – coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio 2005 (cfr. in termini, Tribunale di Milano, sentenza del 19.01.2022, Tribunale di Roma, sentenza del 07.04.2022 e Tribunale di Milano, Sez. specializzata in materia di impresa, sentenza n. 718/2022 e la costante giurisprudenza di questa Sezione specializzata sulla questione nonché da ultimo. Cass. n. 1170/2025 in motivazione per cui ai fini della nullità è rilevante «l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della AN d'LI, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova»). La fideiussione omnibus, prestata dagli odierni attori in data 28.03.2014, è stata stipulata in un periodo di tempo successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla AN d'LI col provvedimento amministrativo n. 55 del 02.05.2005 (ottobre 2002 – maggio 2005). Non è sostenibile una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti dalla AN d'LI e la nullità delle clausole contenute nella singola fideiussione, illo tempore stipulata dagli attori, solo per effetto di una coincidenza tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato, diffuso dall'ABI nel 2003, occorrendo piuttosto che sia provata (e, prima ancora, allegata) la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il 2005 di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per la odierna parte attrice trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta.
Per quanto concerne la fideiussione specifica, ad avviso di questo Tribunale non è possibile sussumere la fattispecie in esame nell'ambito applicativo del provvedimento n. 55/2005 della AN d'LI (cfr. C. Cass. n. 21841/2024, n.
657/2025 e cfr. Cass. n. 1170/2025 in motivazione per cui «il provvedimento della
AN d'LI è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione ANria LIna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere
l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce»).
La parte attrice, nel caso di specie, non può giovarsi in alcun modo dell'accertamento della AN d'LI, che ha riguardato esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del provv. n. 55 del 2005).
Conseguentemente, per i fatti di causa, gli attori non possono limitarsi ad affermare la pretesa nullità della fideiussione o di sue clausole per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della AN
d'LI; in assenza di provvedimenti di natura sanzionatoria emessi dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) che abbiano accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990,
l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione di intesa in relazione all'art. 2 L. n. 287/90 nel settore delle fideiussioni specifiche non può che ricadere sulla parte che ha formulato detta contestazione, secondo le regole proprie del giudizio civile.
Ebbene, tali oneri di allegazione e prova non risultano assolti da parte attrice. Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte”, tanto con riferimento al periodo successivo al 2005 (per quanto concerne le fideiussioni omnibus), quanto nel settore delle fideiussioni specifiche, le domande attoree, dirette ad accertare e far dichiarare la nullità delle fideiussioni in discussione per violazione della normativa antitrust, vanno rigettate.
La soccombenza governa il regime delle spese di lite tra le parti e pertanto vanno poste a carico dell'attrice, liquidate come da dispositivo in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa
(indeterminabile di bassa complessità) ed applicando i minimi tabellari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande proposte da e;
Parte_1 Parte_2
- Condanna e , in solido, al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese processuali in favore della
[...]
nella sua qualità di procuratrice con Controparte_1 rappresentanza della Controparte_2 Controparte_2
, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese
[...]
generali nella misura di legge, IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Paolo Andrea Vassallo dott. Leonardo Pica
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
3 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
4 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
7 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
8 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
9 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale di Napoli, Sezione civile specializzata in materia d'impresa, nella seguente composizione collegiale: dott. Leonardo Pica Presidente dott.ssa Ornella Minucci Giudice dott. Paolo Andrea Vassallo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3693 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Controversie in materia di proprietà industriale per violazione della normativa antitrust nazionale vertente tra:
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco D'Alessandro (c.f. con C.F._3
studio in Cosenza, al Viale F. e G. Falcone, n. 182, e con indirizzo pec:
Email_1
- ATTORI
E (c.f. Controparte_1
, con sede legale in Roma alla Via Mario Carucci, n. 131, in persona P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di procuratrice con rappresentanza della Controparte_2
(c.f. ), con sede legale in Rende, alla via Vittorio Alfieri,
[...] P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Testa (c.f. , con studio in Cosenza, alla via Monte C.F._4
Santo, n. 25, e con indirizzo pec: Email_2
- CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2024, disposta in modalità cartolare, le parti hanno depositato le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., riportandosi ai propri pregressi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, ossia:
parte attrice: “Voglia l 'ill.mo Tribunale adito, alla luce della documentazione allegata e delle argomentazioni formulate in fatto ed in diritto: in via principale, accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus di € 30.000 e specifica di €
90.000 del 28.03.2014 per violazione normativa antitrust e, dunque, per violazione dell'art. 2, comma 2 lett. A), L. 287/90 in quanto questione pregiudiziale alla declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo n. 1504/2018 (R.G. n. 3695/2018) emesso in data 23.10.2018 dal Tribunale di Cosenza il cui giudizio di opposizione è allo stato sospeso. In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus di € 30.000 e specifica di € 90.000 del 28.03.2014 per violazione normativa antitrust e, dunque, per violazione dell'art. 2, comma 2 lett. A), L. 287/90 in quanto questione pregiudiziale alla declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo n.
1504/2018 (R.G. n. 3695/2018) emesso in data 23.10.2018 dal Tribunale di Cosenza
e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto procedendo alla revoca dello stesso. Con vittoria di spese e competenze di lite”;
parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Napoli, rigettare la domanda avversa perché infondata in fatto e in diritto e respinta ogni contraria istanza,
2 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209). eccezione e deduzione, e condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.12.2018 e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Cosenza la Parte_2 [...]
proponendo opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1504/2018 (R.G. Controparte_1
n. 3695/2018) emesso in data 23.10.2018 dal Tribunale di Cosenza in favore della in p.l.r.p.t., per Controparte_1
l'importo di € 67.495,30 in ragione delle fideiussioni dagli stessi prestate a garanzia delle obbligazioni assunte dalla con il contratto di conto corrente n. CP_3
106419 e con il mutuo chirografario del 28.03.2014, chiedendo «Voglia l'ill.mo
Giudice adito, alla luce della presente opposizione e della documentazione allegata e delle argomentazioni formulate in fatto ed in diritto, revocare il Decreto ingiuntivo e precisamente: in via preliminare: rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione data la bontà delle eccezioni mosse che potrebbero, ragionevolmente, caducare i titoli posti a fondamento dell'ingiunzione; nel merito in via principale: accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni per violazione normativa antitrust e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto procedendo alla revoca dello stesso;
in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto, revocandolo, per violazione dell'art. 1957 c.c.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.03.2019, si costituiva in Con giudizio la chiedendo al Tribunale «in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiunto opposto per tutte le motivazioni su esposte e, nel merito, rigettare la proposta opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, confermando, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite».
Con ordinanza n. 8269/2021 del 31.10.2021 il Tribunale di Cosenza ha così provveduto: «dispone la separazione della causa relativa alla domanda di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2 lett. A), L. 287/90 e dichiara, rispetto alla stessa, l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Napoli, assegnando termine di 90 giorni per la riassunzione;
compensa le relative spese processuali;
sospende il giudizio di opposizione».
Con comparsa di riassunzione ritualmente notificata, gli attori in epigrafe indicati hanno provveduto a riassumere il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, proponendo le suindicate domande di nullità delle fideiussioni (omnibus e specifica), prestate in data 28.03.2014, deducendo la violazione della normativa antitrust.
A fondamento della propria domanda, gli attori hanno rilevato la riproduzione nel testo contrattuale delle fideiussioni in esame delle clausole c.d. di
“reviviscenza”, di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e di c.d. “sopravvivenza”, conformi agli artt. 2, 6 e 8 del modello contrattuale di garanzia omnibus diffuso dall'ABI dal 2003 e sanzionato dalla AN d'LI con provvedimento n. 55/2005, in quanto estrinsecazione “a valle” di una intesa anticoncorrenziale “a monte”.
In data 06.06.2022, si è costituita in giudizio la convenuta
[...]
nella sua qualità di procuratrice Controparte_1
con rappresentanza della , la Controparte_2
quale ha contestato tutte le avverse argomentazioni, poiché infondate in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto delle domande ex adverso spiegate, con vittoria delle spese di lite.
Alla prima udienza del 14.06.2022, il G.I. ha concesso i termini di cui all'art. 183, c. VI, c.p.c.; in mancanza di istanze istruttorie su cui pronunciarsi, il G.I. ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.01.2024, poi differita al 24.09.2024; all'esito di tale udienza, tenutasi secondo le modalità di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va preliminarmente chiarito, al fine di una corretta delimitazione del thema decidendum, che oggetto del presente giudizio sono unicamente le domande di nullità della fideiussione omnibus (sino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 30.000,00) e della fideiussione specifica (sino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 90.000,00), sottoscritte dagli attori in data 28.03.2014, per violazione dell'art. 2, comma 2 lett. A), L. 287/90.
Al contrario esulano dalla cognizione di questa sezione specializzata le questioni, oggetto di mera eccezione e non già di domanda riconvenzionale, riguardanti la vessatorietà della clausola di esclusione delle decadenze di cui all'art. 1957 c.c. sulla base della disciplina consumeristica e la mancanza di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c., posto che il Tribunale di
Cosenza ha rimesso a questa sezione specializzata unicamente la cognizione della domanda riconvenzionale di nullità delle fideiussioni trattenendo, previa separazione dei giudizi, il giudizio sull'opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale dette questioni sono state poste in via di eccezione.
Ciò premesso, le domande sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
L'accertamento cui è chiamato il Tribunale consiste nella verifica dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte”, da cui discende la nullità dei contratti “a valle”. Come già più volte osservato dalla giurisprudenza, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava su parte attrice l'onere di provare l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale a cui abbia aderito la banca e, pertanto, la dimostrazione dell'uniformità nella predisposizione delle previsioni contrattuali oggetto di censura da parte degli istituti di credito nel tempo e nel luogo della fideiussione contestata.
Nel caso di specie, gli attori hanno chiesto dichiararsi la nullità delle succitate fideiussioni (omnibus e specifica), intendendo, in primo luogo, valersi del
5 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209). provvedimento n. 55 del 02.05.2005 della AN d'LI quale prova privilegiata dell'esistenza di una intesa illecita anticoncorrenziale, alla quale avrebbero partecipato anche le banche predette sin dall'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni di cui è causa e ciò sul presupposto che dette fideiussioni recano quelle clausole sub artt. 2, 6 e 8 di cui al modello negoziale diffuso dall'ABI dal 2003.
Ebbene, con il provvedimento amministrativo n. 55/2005 l'autorità di vigilanza ha concluso l'istruttoria circa la conformità all'art. 2, co. 2, lett. a), della L.
287/1990 delle condizioni generali di contratto per le fideiussioni a garanzia delle
“operazioni bancarie” affermando che “gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990”.
Tuttavia, il suddetto provvedimento può costituire prova privilegiata della sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso solo in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto – coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio 2005 (cfr. in termini, Tribunale di Milano, sentenza del 19.01.2022, Tribunale di Roma, sentenza del 07.04.2022 e Tribunale di Milano, Sez. specializzata in materia di impresa, sentenza n. 718/2022 e la costante giurisprudenza di questa Sezione specializzata sulla questione nonché da ultimo. Cass. n. 1170/2025 in motivazione per cui ai fini della nullità è rilevante «l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della AN d'LI, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova»). La fideiussione omnibus, prestata dagli odierni attori in data 28.03.2014, è stata stipulata in un periodo di tempo successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla AN d'LI col provvedimento amministrativo n. 55 del 02.05.2005 (ottobre 2002 – maggio 2005). Non è sostenibile una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti dalla AN d'LI e la nullità delle clausole contenute nella singola fideiussione, illo tempore stipulata dagli attori, solo per effetto di una coincidenza tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato, diffuso dall'ABI nel 2003, occorrendo piuttosto che sia provata (e, prima ancora, allegata) la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il 2005 di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per la odierna parte attrice trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta.
Per quanto concerne la fideiussione specifica, ad avviso di questo Tribunale non è possibile sussumere la fattispecie in esame nell'ambito applicativo del provvedimento n. 55/2005 della AN d'LI (cfr. C. Cass. n. 21841/2024, n.
657/2025 e cfr. Cass. n. 1170/2025 in motivazione per cui «il provvedimento della
AN d'LI è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione ANria LIna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere
l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce»).
La parte attrice, nel caso di specie, non può giovarsi in alcun modo dell'accertamento della AN d'LI, che ha riguardato esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del provv. n. 55 del 2005).
Conseguentemente, per i fatti di causa, gli attori non possono limitarsi ad affermare la pretesa nullità della fideiussione o di sue clausole per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della AN
d'LI; in assenza di provvedimenti di natura sanzionatoria emessi dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) che abbiano accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990,
l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione di intesa in relazione all'art. 2 L. n. 287/90 nel settore delle fideiussioni specifiche non può che ricadere sulla parte che ha formulato detta contestazione, secondo le regole proprie del giudizio civile.
Ebbene, tali oneri di allegazione e prova non risultano assolti da parte attrice. Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte”, tanto con riferimento al periodo successivo al 2005 (per quanto concerne le fideiussioni omnibus), quanto nel settore delle fideiussioni specifiche, le domande attoree, dirette ad accertare e far dichiarare la nullità delle fideiussioni in discussione per violazione della normativa antitrust, vanno rigettate.
La soccombenza governa il regime delle spese di lite tra le parti e pertanto vanno poste a carico dell'attrice, liquidate come da dispositivo in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa
(indeterminabile di bassa complessità) ed applicando i minimi tabellari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande proposte da e;
Parte_1 Parte_2
- Condanna e , in solido, al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese processuali in favore della
[...]
nella sua qualità di procuratrice con Controparte_1 rappresentanza della Controparte_2 Controparte_2
, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese
[...]
generali nella misura di legge, IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Paolo Andrea Vassallo dott. Leonardo Pica
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1 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
3 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
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e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
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e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
7 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
8 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
9 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).