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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/05/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4096 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] Controparte_2 C.F._2
Vitoria (BRASILE) il 22/11/1979,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Flemming VITALI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“- che a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i
coniugi convengono di impegnarsi - entro il termine concordato di 90 giorni dal deposito
dell'emananda omologa con sentenza di separazione - ad effettuare la seguente
attribuzione patrimoniale (di cui si chiederà l'esenzione da ogni imposta o tassa ai
sensi dell'art. 19 L. n. 74/87):
- che più precisamente, il Sig. , titolare della proprietà del 100%, cederà CP_1
a titolo definitivo alla Sig.ra la sua suddetta quota del Controparte_2
seguente immobile, sito in Torri di Quartesolo (VI) in Via Otto Settembre n. 27-29, così
individuato a livello catastale al Comune di Torri di Quartesolo:
-) indirizzo Via Otto Settembre n. 27 Piano 1, Foglio 2, mapp. 1437, sub. 22, cat. A/2,
cl. 6, consistenza 3,5 vani;
-) indirizzo via Otto Settembre n. 29 piano S1, Foglio 2, mapp. 1437 sub 51, cat. C/6,
cl. 3 consistenza 28mq;
- che unitamente alle sopradescritte unità immobiliari, il Sig. si impegna a CP_1
trasferire alla Sig.ra per la quota, la comproprietà delle parti comuni Controparte_2
dello stabile ad esse afferenti a norma dell. art. 1117 e ss. c.c.
- che il trasferimento immobiliare di cui ai punti precedenti verrà effettuato a corpo e
nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà l'oggetto, unitamente alle inerenti
pertinenze, accessioni, cose comuni ex art. 1117 c.c., ed eventuali servitù attive e
passive ed in particolare con tutti i patti, le condizioni e le servitù previsti nell'atto di
provenienza e nel regolamento di condominio.
- che contestualmente allo stesso atto notarile, il possesso della quota del 100% verrà
trasferito alla Sig.ra con relativi vantaggi ed oneri. Controparte_2
- che gli odierni ricorrenti dichiarano, anche a più generale regolamentazione dei propri rapporti personali e patrimoniali, che una volta avvenuto il trasferimento immobiliare di
cui sopra, non avranno più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, a qualunque
titolo; in particolare, danno reciprocamente atto di aver risolto tra loro ogni questione
economica derivante dal matrimonio, con reciproca rinuncia all'assegno di
mantenimento considerata l'autosufficienza economica degli stessi e la cessione
immobiliare appena richiamata;
- che i coniugi riconoscono di aver equamente ripartito le proprie sostanze depositate
nei conti correnti e depositi a loro intestati;
- che debbono ritenersi compensate tra le parti le spese legali del presente
procedimento”;
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Malcesine (VR) in data 14/07/2012, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 4/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto agli impegni di natura economica assunti dalla parti, il Collegio si limita a darne atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
, uniti in matrimonio in Malcesine (VR) in data 14/07/2012 con atto CP_2
trascritto al n. 140, parte I, anno 2012, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Malcesine
(VR) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 27.5.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4096 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] Controparte_2 C.F._2
Vitoria (BRASILE) il 22/11/1979,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Flemming VITALI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“- che a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i
coniugi convengono di impegnarsi - entro il termine concordato di 90 giorni dal deposito
dell'emananda omologa con sentenza di separazione - ad effettuare la seguente
attribuzione patrimoniale (di cui si chiederà l'esenzione da ogni imposta o tassa ai
sensi dell'art. 19 L. n. 74/87):
- che più precisamente, il Sig. , titolare della proprietà del 100%, cederà CP_1
a titolo definitivo alla Sig.ra la sua suddetta quota del Controparte_2
seguente immobile, sito in Torri di Quartesolo (VI) in Via Otto Settembre n. 27-29, così
individuato a livello catastale al Comune di Torri di Quartesolo:
-) indirizzo Via Otto Settembre n. 27 Piano 1, Foglio 2, mapp. 1437, sub. 22, cat. A/2,
cl. 6, consistenza 3,5 vani;
-) indirizzo via Otto Settembre n. 29 piano S1, Foglio 2, mapp. 1437 sub 51, cat. C/6,
cl. 3 consistenza 28mq;
- che unitamente alle sopradescritte unità immobiliari, il Sig. si impegna a CP_1
trasferire alla Sig.ra per la quota, la comproprietà delle parti comuni Controparte_2
dello stabile ad esse afferenti a norma dell. art. 1117 e ss. c.c.
- che il trasferimento immobiliare di cui ai punti precedenti verrà effettuato a corpo e
nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà l'oggetto, unitamente alle inerenti
pertinenze, accessioni, cose comuni ex art. 1117 c.c., ed eventuali servitù attive e
passive ed in particolare con tutti i patti, le condizioni e le servitù previsti nell'atto di
provenienza e nel regolamento di condominio.
- che contestualmente allo stesso atto notarile, il possesso della quota del 100% verrà
trasferito alla Sig.ra con relativi vantaggi ed oneri. Controparte_2
- che gli odierni ricorrenti dichiarano, anche a più generale regolamentazione dei propri rapporti personali e patrimoniali, che una volta avvenuto il trasferimento immobiliare di
cui sopra, non avranno più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, a qualunque
titolo; in particolare, danno reciprocamente atto di aver risolto tra loro ogni questione
economica derivante dal matrimonio, con reciproca rinuncia all'assegno di
mantenimento considerata l'autosufficienza economica degli stessi e la cessione
immobiliare appena richiamata;
- che i coniugi riconoscono di aver equamente ripartito le proprie sostanze depositate
nei conti correnti e depositi a loro intestati;
- che debbono ritenersi compensate tra le parti le spese legali del presente
procedimento”;
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Malcesine (VR) in data 14/07/2012, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 4/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto agli impegni di natura economica assunti dalla parti, il Collegio si limita a darne atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
, uniti in matrimonio in Malcesine (VR) in data 14/07/2012 con atto CP_2
trascritto al n. 140, parte I, anno 2012, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Malcesine
(VR) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 27.5.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo