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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/04/2025, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5839/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 5839 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 23.07.2024 e vertente
TRA
(n. Parte_1
414/2015 Tribunale di Roma), in persona del curatore p.t. Avv. Alessandro
Lendvai, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Micioni
APPELLANTE
E
, c.f. in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1
rappresentanti pp.tt., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Guastadisegni,
Prof. Carlo Felice Giampaolino e Vito Catalani
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATA - CONTUMACE
r.g. n. 5839/2020 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante)
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 12919/2020 emessa il 25 settembre 2020 dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione fallimentare, per i motivi innanzi illustrati, accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del appellante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 67, II° Parte_1
comma, e 69bis, II° comma L.F, dei pagamenti, a mezzo bonifici bancari, per complessivi
€ 327.859,39 (a saldo del prezzo di dieci autovetture), eseguiti il 2 ottobre 2014 dalla società fallita in favore della meglio descritti in atti e, per Controparte_1
l'effetto, condannare la a pagare, in favore del Controparte_1 Parte_1
istante, l'importo di € 327.859,39, maggiorato degli interessi legali fino al saldo, nella misura prevista dall'art. 1284, IV° comma, cod. civ.. Con condanna alla refusione del compenso e delle spese di lite, comprese quelle ex art. 2, II° comma, D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, nella misura di cui al richiamato D.M., relative al doppio grado”.
Per l'appellata ) Controparte_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adìta, respinta ogni domanda, istanza ed eccezione avversaria, senza accettazione del contraddittorio su domande, eccezioni e contestazioni nuove:
(i) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle nuove allegazioni formulate da controparte e, ove necessario, accertare e dichiarare tardivi i documenti prodotti in primo grado con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 (docc.
19-27), in quanto non a prova contraria, come eccepito e come precisato in narrativa;
(ii) in via principale, rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 12919/2020 del Tribunale di
Roma;
(iii) in ogni caso, con vittoria di onorari, spese e rimborso forfettario delle spese generali”.
r.g. n. 5839/2020 2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Il (n. 414/2015 Tribunale di Parte_1
Roma) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la
[...]
per sentire dichiarare inefficaci ex art. 67 comma 2° l. fall. i Controparte_2
pagamenti per complessivi Euro 327.859,39 eseguiti il 02.10.2014 con distinti bonifici bancari, che costituivano il saldo prezzo di dieci autovetture, targate e consegnate dalla concessionaria poi fallita a propri clienti.
Si costituiva eccependo il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, per avere ceduto i relativi crediti a Controparte_1
e chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
Con separato atto di citazione il rivolgeva Parte_1
la medesima domanda a , che si costituiva, eccependo Controparte_1
la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto ed eccependo altresì la ricorrenza dell'ipotesi di esenzione di cui all'art. 67 comma terzo lettera a) l. fall.
I due giudizi venivano riuniti e, in sede di precisazione delle conclusioni, il
Fallimento attore dichiarava di rinunciare alla domanda proposta nei riguardi di . Controparte_2
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12919/2020, dichiarava cessata la materia del contendere tra il attore e la Parte_1 Controparte_2
condannando il a rifondere le spese di lite in favore della
[...] Parte_1
convenuta, e rigettava la domanda avanzata nei confronti di Controparte_1
ritenendo che i pagamenti fossero stati eseguiti nei termini d'uso perché
[...]
effettuati con normali mezzi di pagamento (bonifici bancari), nell'ambito della regolamentazione pattuita e della prassi esistente tra le parti e con lo scopo di proseguire l'attività imprenditoriale e portare definitivamente a compimento le operazioni di vendita. Nello specifico, alcune fatture erano state saldate entro 45 giorni dall'emissione, in conformità agli accordi contrattuali, altre, per le quali la società poi fallita aveva richiesto come da contratto una dilazione, entro il termine convenuto di 150 giorni e solo una, la n. 027330, 33 giorni dopo la scadenza di detto termine, ritardo reputato non sufficiente a rendere revocabile r.g. n. 5839/2020 3 il pagamento perché nello stesso anno (2014) risultavano pagamenti a saldo effettuati con analoghe cadenze temporali.
Avverso l'indicata sentenza, notificata il 05.10.2020, ha interposto tempestivo appello il , che ha chiesto Parte_1 Parte_1 Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe ed ha articolato i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui non aveva ritenuto inammissibile l'esenzione da revocatoria di cui all'art. 67 comma terzo lett. a) l. fall., non avendo la società convenuta, oggi appellata, fornito prova del fatto che i pagamenti fossero stati eseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa e con la finalità di favorirne la conservazione, senza considerare che il giorno precedente i pagamenti la aveva comunicato ad Controparte_2
la risoluzione del contratto di concessione e che la stessa Parte_1
di lì a pochi giorni aveva deliberato lo scioglimento per riduzione Parte_1
del capitale al di sotto del minimo legale e la messa in liquidazione.
Con il secondo motivo il appellante ha censurato la sentenza Parte_1
nella parte in cui aveva ritenuto che i pagamenti fossero stati effettuati nei termini d'uso, senza considerare che la modalità di pagamento prevalente tra le parti, e dunque il termine d'uso, era il pagamento diretto senza ricorrere al finanziamento con un mese di anticipo rispetto alla scadenza della fattura, che le sei fatture pagate direttamente sono state saldate oltre detto termine, mentre i pagamenti effettuati mediante finanziamento sono stati eseguiti ben oltre la scadenza convenuta, che non era di 150 giorni ma di 120 giorni dalla scadenza del termine di 45 giorni successivi all'emissione delle fatture.
Con il terzo motivo parte appellante ha reiterato le proprie difese in punto di prova della scientia decoctionis, evidenziando come la convenuta, operatore economico qualificato, avesse conoscenza dello stato di insolvenza di
, avendo essa stessa nel luglio 2014 contestato il reiterato Parte_1
inadempimento di quest'ultima, risultando lo stesso mese e il successivo mese di settembre 2014 segnalazioni in Centrale Rischi di crediti di istituti bancari scaduti o sconfinati da più di 90 giorni e non avendo ancora alla Parte_1
data dei pagamenti proceduto al deposito del bilancio di esercizio 2013.
r.g. n. 5839/2020 4 In data 03.02.2021 si è tempestivamente costituita , Controparte_1
che ha eccepito la novità delle allegazioni svolte dal appellante nel Parte_1
primo motivo di gravame invocando l'inammissibilità di quest'ultimo ed ha chiesto rigettarsi l'appello in quanto infondato. nei confronti della quale il Controparte_2 Parte_1
appellante aveva rinunciato alla domanda nel giudizio di primo grado e citata solo in quanto litisconsorte necessario, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
Il primo motivo di appello è inammissibile.
Il ha per la prima volta Parte_1
nell'atto di appello dedotto che al momento di effettuare i pagamenti di cui si controverte, il 02.10.2014, la società poi fallita aveva già cessato la propria attività d'impresa a seguito della comunicazione della risoluzione del contratto di concessione effettuata da il giorno precedente, Controparte_2
01.10.2014. Secondo l'assunto di parte appellante, questa successione temporale dimostrava come gli atti dispositivi oggetto della domanda di revoca non fossero funzionali ad assicurare la continuità aziendale, presupposto dal quale discenderebbe l'operatività dell'ipotesi di esenzione dedotta da controparte.
L'art. 67 comma terzo lett. a) l. fall. invero richiede che i pagamenti siano stati effettuati non solo “nei termini d'uso” ma “nell'esercizio dell'attività
d'impresa”, formulazione che sottende la ragione giustificatrice dell'esenzione, che è quella di “assicurare la soddisfazione di crediti derivanti da forniture di beni e servizi che s'inseriscano nel ciclo produttivo dell'impresa, in modo tale da evitare che il timore della revocatoria possa comportare l'interruzione dell'attività e la conseguente disgregazione dell'azienda” (così, Cass. n. 19373/2021)
Nessuna traccia di tale allegazione è dato rinvenire negli scritti difensivi della curatela nel primo grado di giudizio, tanto più prima della decorrenza del termine di cui all'art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c., che segna il maturare della barriera preclusiva delle allegazioni, e lo stesso documento su cui si fonda la prospettazione di parte appellante (la comunicazione della risoluzione del contratto di concessione) risulta essere stato prodotto (per di più al solo fine di dimostrare la conoscenza da parte di dello stato di decozione Controparte_1
del solvens) oltre la scadenza del termine di maturazione delle preclusioni r.g. n. 5839/2020 5 istruttorie (quello di cui all'art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c.), avendo l'accipiens dedotto la sussistenza dell'ipotesi di esenzione di cui all'art. 67 comma terzo lett. a) l. fall. già nella comparsa di costituzione in giudizio.
Ora, il divieto di “nova” di cui all'art. 345 c.p.c. per il giudizio di appello riguarda non solamente le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, che, modificando i temi d'indagine, stravolgono i connotati del giudizio di appello trasformandolo da mera “revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (così, Cass. n. 9211/2022, conf.
Cass. n. 22357/2019, Cass. n. 2529/2018). E' la logica del sistema che esclude che in appello possano essere veicolate nuove contestazioni o nuove deduzioni in fatto, che avrebbero anche l'effetto di alterare la parità delle parti, “esponendo
l'altra parte — a fronte della tardiva contestazione effettuata solo in appello - all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove cui, in ipotesi, aveva rinunciato ormai confidando nella mancata contestazione ad opera dell'avversario” (così, Cass. n.
4854/2014).
Nel caso di specie, la (nuova) indicazione dell'intervenuta cessazione dell'attività d'impresa e dunque dell'esigenza di salvaguardarla non costituisce senz'altro mera difesa, come sostenuto da parte appellante, ma introduce un tema d'indagine, afferente la non ricorrenza dell'ipotesi di esenzione di cui all'art. 67 comma terzo lett. a) l. fall. per l'insussistenza della sua ratio giustificatrice, mai articolato nel giudizio di primo grado, ove si era contrastata la difesa di controparte solo sul presupposto della discordanza della tempistica dei pagamenti rispetto alle modalità invalse tra le parti, e suscettibile dunque di ricadere sotto la scure della previsione contenuta nell'art. 345 c.p.c., come sopra interpretata. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di impugnazione, che peraltro risulterebbe infondato anche in fatto, se si considera che non può ritenersi provato che il 02.10.2024 fosse cessata l'attività imprenditoriale della per effetto della sola comunicazione della risoluzione del Parte_1
contratto di concessione da parte di essendo il Controparte_2
contratto di concessione risolto stato stipulato non in regime di esclusiva, ben potendo dunque la concessionaria aver continuato ad operare anche con altre r.g. n. 5839/2020 6 case automobilistiche, ed avendo la stessa società deliberato la sua messa in liquidazione due settimane dopo l'effettuazione dei pagamenti.
Il secondo motivo di appello è infondato ma non inammissibile, tenuto conto che già negli scritti difensivi del primo grado e prima che decorresse il termine per il maturare delle preclusioni assertive il oggi appellante aveva Parte_1
dedotto come il rapporto tra le parti si fosse atteggiato nel senso che i veicoli venivano pagati o anticipatamente o dopo 2/3 giorni dall'avvenuto saldo (cfr. memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c.) e come i pagamenti di cui si controverte fossero avvenuti secondo tempistiche difformi.
La locuzione “termini d'uso”, come da giurisprudenza ormai consolidata, va riferita ai pagamenti e va interpretata non già con riferimento alla prassi negoziale del settore commerciale di riferimento ma all'esistenza tra le parti di una prassi consolidata preesistente al pagamento revocando e, quindi, all'ambito fattuale dell'andamento del rapporto e dell'esecuzione dello stesso avuto riguardo alle concrete modalità di adempimento della prestazione (v.
Cass. n. 7580/2019, Cass. n. 27939/2020, Cass. n. 30127/2024). Tale lettura è funzionale a ricomprendere nell'ambito di operatività dell'ipotesi di esenzione da revocatoria i pagamenti eseguiti ed accettati in termini diversi e più lunghi di quelli previsti nel contratto che, quando divengono ripetuti nel tempo con queste caratteristiche, non possono più considerarsi eseguiti "in ritardo" essendo ormai divenuti esatti adempimenti. E' evidente tuttavia che a maggior ragione rientrino nella previsione di cui all'art. 67 comma terzo lett. a) l. fall. i pagamenti effettuati nei termini contrattualmente pattuiti, risultando manifestamente illogica l'interpretazione che escluderebbe dall'ambito applicativo della norma de qua gli esatti adempimenti per farvi rientrare quelli ritardati o difformi dalle previsioni negoziali, sia pure plurimi.
Ora, nel caso in esame, nove dei dieci pagamenti oggetto della domanda sono stati effettuati nei termini che le parti avevano pattuito e che erano i seguenti: (i) pagamento anticipato rispetto alla consegna;
(ii) pagamento successivo alla consegna, da eseguirsi entro la data di scadenza indicata nella fattura, 45 giorni successivi all'emissione della fattura (ed in questo caso avrebbe conservato la proprietà dell'autovettura sino Controparte_2
al suo integrale pagamento); (iii) pagamento da eseguirsi entro 120 giorni dalla r.g. n. 5839/2020 7 scadenza naturale della fattura (45 giorni dall'emissione), termine poi esteso a
150 giorni, come fra breve si dirà, con il c.d. finanziamento CK accordato da (in forza del quale l'importo portato dalla fattura, Controparte_1
maggiorato degli interessi relativi al finanziamento, sarebbe stato saldato entro l'indicato termine, una volta incassato il prezzo dal cliente finale). La scelta tra le diverse modalità di pagamento, in particolare tra la (ii) e la (iii), era legata alla velocità con la quale il concessionario riusciva a vendere le autovetture ai propri clienti e ad incassare il relativo prezzo. Relativamente all'estensione del termine contrattualmente previsto per la scadenza del finanziamento CK
(120 giorni dopo la data di valuta), occorre rilevare che le fatture riportano tutte la data di scadenza corrispondente a 150 giorni (e non 120 giorni) dalla scadenza dei 45 giorni dall'emissione e che le contestazioni mosse da parte appellante in ordine ad un ritardo non accettato dall'accipiens, peraltro non formulate nel giudizio di primo grado, sono per l'appunto smentite documentalmente, emergendo la prova della dilazione di 150 giorni dal confronto tra fatture ed estratto conto e dalla corrispondenza con la data di scadenza riportata nell'estratto conto.
Risulta dunque per tabulas, come ben esemplificato dalla tabella riportata alla pag. 5 della sentenza appellata, che le fatture nn. 182019, 183461, 184118,
185531, 186879 e 186881 siano state pagate anticipatamente, le fatture nn.
133047, 147761 e 174635 siano state pagate fruendo del c.d. finanziamento
CK nel termine sopra indicato e che solo la fattura n. 027330 sia stata saldata con 33 giorni di ritardo rispetto alla scadenza del termine pattuito.
In relazione proprio all'unico atto solutorio “ritardato”, la Corte osserva che la dilazione rispetto al termine pattuito nei pagamenti con finanziamento
CK era usuale, tanto che nei primi tre trimestri del 2014 18 dei 22 pagamenti effettuati con tale modalità erano stati eseguiti con ritardi compresi tra un giorno e sei mesi, così come documentato dalla parte appellata, a ciò espressamente onerata. Si ritiene, dunque, facendo applicazione dei principi in precedenza enunciati, che possa essere considerato compiuto “nei termini d'uso” anche detto pagamento, perché coerente con una prassi anteriore venutasi a sviluppare nei rapporti tra le parti.
r.g. n. 5839/2020 8 La riscontrata ricorrenza dell'ipotesi di esenzione di cui all'art. 67 comma terzo lett. a) l. fall., che poggia anche sulla considerazione che i contratti in esecuzione dei quali sono stati posti in essere gli atti dispositivi erano intranei alla gestione caratteristica dell'impresa e riferibili all'oggetto tipico dell'attività imprenditoriale esercitata (la compravendita di autoveicoli) (v. Cass. n.
8900/2024), ha carattere assorbente rispetto alla valutazione del terzo e ultimo motivo di appello, nel quale il ha inteso reiterare le difese già svolte Parte_1
in primo grado a dimostrazione della scientia decoctionis di controparte.
In applicazione della regola della soccombenza, il appellante va Parte_1
condannato a rifondere all'appellata costituita le spese di lite da questa anticipate, che liquida come indicato in dispositivo in applicazione del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il primo motivo di appello e rigetta nel resto l'appello;
2) condanna il a rifondere Parte_1
a le spese di lite da questa anticipate per il Controparte_1
presente giudizio, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
10.04.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5839/2020 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 5839 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 23.07.2024 e vertente
TRA
(n. Parte_1
414/2015 Tribunale di Roma), in persona del curatore p.t. Avv. Alessandro
Lendvai, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Micioni
APPELLANTE
E
, c.f. in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1
rappresentanti pp.tt., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Guastadisegni,
Prof. Carlo Felice Giampaolino e Vito Catalani
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATA - CONTUMACE
r.g. n. 5839/2020 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante)
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 12919/2020 emessa il 25 settembre 2020 dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione fallimentare, per i motivi innanzi illustrati, accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del appellante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 67, II° Parte_1
comma, e 69bis, II° comma L.F, dei pagamenti, a mezzo bonifici bancari, per complessivi
€ 327.859,39 (a saldo del prezzo di dieci autovetture), eseguiti il 2 ottobre 2014 dalla società fallita in favore della meglio descritti in atti e, per Controparte_1
l'effetto, condannare la a pagare, in favore del Controparte_1 Parte_1
istante, l'importo di € 327.859,39, maggiorato degli interessi legali fino al saldo, nella misura prevista dall'art. 1284, IV° comma, cod. civ.. Con condanna alla refusione del compenso e delle spese di lite, comprese quelle ex art. 2, II° comma, D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, nella misura di cui al richiamato D.M., relative al doppio grado”.
Per l'appellata ) Controparte_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adìta, respinta ogni domanda, istanza ed eccezione avversaria, senza accettazione del contraddittorio su domande, eccezioni e contestazioni nuove:
(i) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle nuove allegazioni formulate da controparte e, ove necessario, accertare e dichiarare tardivi i documenti prodotti in primo grado con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 (docc.
19-27), in quanto non a prova contraria, come eccepito e come precisato in narrativa;
(ii) in via principale, rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 12919/2020 del Tribunale di
Roma;
(iii) in ogni caso, con vittoria di onorari, spese e rimborso forfettario delle spese generali”.
r.g. n. 5839/2020 2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Il (n. 414/2015 Tribunale di Parte_1
Roma) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la
[...]
per sentire dichiarare inefficaci ex art. 67 comma 2° l. fall. i Controparte_2
pagamenti per complessivi Euro 327.859,39 eseguiti il 02.10.2014 con distinti bonifici bancari, che costituivano il saldo prezzo di dieci autovetture, targate e consegnate dalla concessionaria poi fallita a propri clienti.
Si costituiva eccependo il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, per avere ceduto i relativi crediti a Controparte_1
e chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
Con separato atto di citazione il rivolgeva Parte_1
la medesima domanda a , che si costituiva, eccependo Controparte_1
la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto ed eccependo altresì la ricorrenza dell'ipotesi di esenzione di cui all'art. 67 comma terzo lettera a) l. fall.
I due giudizi venivano riuniti e, in sede di precisazione delle conclusioni, il
Fallimento attore dichiarava di rinunciare alla domanda proposta nei riguardi di . Controparte_2
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12919/2020, dichiarava cessata la materia del contendere tra il attore e la Parte_1 Controparte_2
condannando il a rifondere le spese di lite in favore della
[...] Parte_1
convenuta, e rigettava la domanda avanzata nei confronti di Controparte_1
ritenendo che i pagamenti fossero stati eseguiti nei termini d'uso perché
[...]
effettuati con normali mezzi di pagamento (bonifici bancari), nell'ambito della regolamentazione pattuita e della prassi esistente tra le parti e con lo scopo di proseguire l'attività imprenditoriale e portare definitivamente a compimento le operazioni di vendita. Nello specifico, alcune fatture erano state saldate entro 45 giorni dall'emissione, in conformità agli accordi contrattuali, altre, per le quali la società poi fallita aveva richiesto come da contratto una dilazione, entro il termine convenuto di 150 giorni e solo una, la n. 027330, 33 giorni dopo la scadenza di detto termine, ritardo reputato non sufficiente a rendere revocabile r.g. n. 5839/2020 3 il pagamento perché nello stesso anno (2014) risultavano pagamenti a saldo effettuati con analoghe cadenze temporali.
Avverso l'indicata sentenza, notificata il 05.10.2020, ha interposto tempestivo appello il , che ha chiesto Parte_1 Parte_1 Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe ed ha articolato i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui non aveva ritenuto inammissibile l'esenzione da revocatoria di cui all'art. 67 comma terzo lett. a) l. fall., non avendo la società convenuta, oggi appellata, fornito prova del fatto che i pagamenti fossero stati eseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa e con la finalità di favorirne la conservazione, senza considerare che il giorno precedente i pagamenti la aveva comunicato ad Controparte_2
la risoluzione del contratto di concessione e che la stessa Parte_1
di lì a pochi giorni aveva deliberato lo scioglimento per riduzione Parte_1
del capitale al di sotto del minimo legale e la messa in liquidazione.
Con il secondo motivo il appellante ha censurato la sentenza Parte_1
nella parte in cui aveva ritenuto che i pagamenti fossero stati effettuati nei termini d'uso, senza considerare che la modalità di pagamento prevalente tra le parti, e dunque il termine d'uso, era il pagamento diretto senza ricorrere al finanziamento con un mese di anticipo rispetto alla scadenza della fattura, che le sei fatture pagate direttamente sono state saldate oltre detto termine, mentre i pagamenti effettuati mediante finanziamento sono stati eseguiti ben oltre la scadenza convenuta, che non era di 150 giorni ma di 120 giorni dalla scadenza del termine di 45 giorni successivi all'emissione delle fatture.
Con il terzo motivo parte appellante ha reiterato le proprie difese in punto di prova della scientia decoctionis, evidenziando come la convenuta, operatore economico qualificato, avesse conoscenza dello stato di insolvenza di
, avendo essa stessa nel luglio 2014 contestato il reiterato Parte_1
inadempimento di quest'ultima, risultando lo stesso mese e il successivo mese di settembre 2014 segnalazioni in Centrale Rischi di crediti di istituti bancari scaduti o sconfinati da più di 90 giorni e non avendo ancora alla Parte_1
data dei pagamenti proceduto al deposito del bilancio di esercizio 2013.
r.g. n. 5839/2020 4 In data 03.02.2021 si è tempestivamente costituita , Controparte_1
che ha eccepito la novità delle allegazioni svolte dal appellante nel Parte_1
primo motivo di gravame invocando l'inammissibilità di quest'ultimo ed ha chiesto rigettarsi l'appello in quanto infondato. nei confronti della quale il Controparte_2 Parte_1
appellante aveva rinunciato alla domanda nel giudizio di primo grado e citata solo in quanto litisconsorte necessario, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
Il primo motivo di appello è inammissibile.
Il ha per la prima volta Parte_1
nell'atto di appello dedotto che al momento di effettuare i pagamenti di cui si controverte, il 02.10.2014, la società poi fallita aveva già cessato la propria attività d'impresa a seguito della comunicazione della risoluzione del contratto di concessione effettuata da il giorno precedente, Controparte_2
01.10.2014. Secondo l'assunto di parte appellante, questa successione temporale dimostrava come gli atti dispositivi oggetto della domanda di revoca non fossero funzionali ad assicurare la continuità aziendale, presupposto dal quale discenderebbe l'operatività dell'ipotesi di esenzione dedotta da controparte.
L'art. 67 comma terzo lett. a) l. fall. invero richiede che i pagamenti siano stati effettuati non solo “nei termini d'uso” ma “nell'esercizio dell'attività
d'impresa”, formulazione che sottende la ragione giustificatrice dell'esenzione, che è quella di “assicurare la soddisfazione di crediti derivanti da forniture di beni e servizi che s'inseriscano nel ciclo produttivo dell'impresa, in modo tale da evitare che il timore della revocatoria possa comportare l'interruzione dell'attività e la conseguente disgregazione dell'azienda” (così, Cass. n. 19373/2021)
Nessuna traccia di tale allegazione è dato rinvenire negli scritti difensivi della curatela nel primo grado di giudizio, tanto più prima della decorrenza del termine di cui all'art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c., che segna il maturare della barriera preclusiva delle allegazioni, e lo stesso documento su cui si fonda la prospettazione di parte appellante (la comunicazione della risoluzione del contratto di concessione) risulta essere stato prodotto (per di più al solo fine di dimostrare la conoscenza da parte di dello stato di decozione Controparte_1
del solvens) oltre la scadenza del termine di maturazione delle preclusioni r.g. n. 5839/2020 5 istruttorie (quello di cui all'art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c.), avendo l'accipiens dedotto la sussistenza dell'ipotesi di esenzione di cui all'art. 67 comma terzo lett. a) l. fall. già nella comparsa di costituzione in giudizio.
Ora, il divieto di “nova” di cui all'art. 345 c.p.c. per il giudizio di appello riguarda non solamente le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, che, modificando i temi d'indagine, stravolgono i connotati del giudizio di appello trasformandolo da mera “revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (così, Cass. n. 9211/2022, conf.
Cass. n. 22357/2019, Cass. n. 2529/2018). E' la logica del sistema che esclude che in appello possano essere veicolate nuove contestazioni o nuove deduzioni in fatto, che avrebbero anche l'effetto di alterare la parità delle parti, “esponendo
l'altra parte — a fronte della tardiva contestazione effettuata solo in appello - all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove cui, in ipotesi, aveva rinunciato ormai confidando nella mancata contestazione ad opera dell'avversario” (così, Cass. n.
4854/2014).
Nel caso di specie, la (nuova) indicazione dell'intervenuta cessazione dell'attività d'impresa e dunque dell'esigenza di salvaguardarla non costituisce senz'altro mera difesa, come sostenuto da parte appellante, ma introduce un tema d'indagine, afferente la non ricorrenza dell'ipotesi di esenzione di cui all'art. 67 comma terzo lett. a) l. fall. per l'insussistenza della sua ratio giustificatrice, mai articolato nel giudizio di primo grado, ove si era contrastata la difesa di controparte solo sul presupposto della discordanza della tempistica dei pagamenti rispetto alle modalità invalse tra le parti, e suscettibile dunque di ricadere sotto la scure della previsione contenuta nell'art. 345 c.p.c., come sopra interpretata. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di impugnazione, che peraltro risulterebbe infondato anche in fatto, se si considera che non può ritenersi provato che il 02.10.2024 fosse cessata l'attività imprenditoriale della per effetto della sola comunicazione della risoluzione del Parte_1
contratto di concessione da parte di essendo il Controparte_2
contratto di concessione risolto stato stipulato non in regime di esclusiva, ben potendo dunque la concessionaria aver continuato ad operare anche con altre r.g. n. 5839/2020 6 case automobilistiche, ed avendo la stessa società deliberato la sua messa in liquidazione due settimane dopo l'effettuazione dei pagamenti.
Il secondo motivo di appello è infondato ma non inammissibile, tenuto conto che già negli scritti difensivi del primo grado e prima che decorresse il termine per il maturare delle preclusioni assertive il oggi appellante aveva Parte_1
dedotto come il rapporto tra le parti si fosse atteggiato nel senso che i veicoli venivano pagati o anticipatamente o dopo 2/3 giorni dall'avvenuto saldo (cfr. memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c.) e come i pagamenti di cui si controverte fossero avvenuti secondo tempistiche difformi.
La locuzione “termini d'uso”, come da giurisprudenza ormai consolidata, va riferita ai pagamenti e va interpretata non già con riferimento alla prassi negoziale del settore commerciale di riferimento ma all'esistenza tra le parti di una prassi consolidata preesistente al pagamento revocando e, quindi, all'ambito fattuale dell'andamento del rapporto e dell'esecuzione dello stesso avuto riguardo alle concrete modalità di adempimento della prestazione (v.
Cass. n. 7580/2019, Cass. n. 27939/2020, Cass. n. 30127/2024). Tale lettura è funzionale a ricomprendere nell'ambito di operatività dell'ipotesi di esenzione da revocatoria i pagamenti eseguiti ed accettati in termini diversi e più lunghi di quelli previsti nel contratto che, quando divengono ripetuti nel tempo con queste caratteristiche, non possono più considerarsi eseguiti "in ritardo" essendo ormai divenuti esatti adempimenti. E' evidente tuttavia che a maggior ragione rientrino nella previsione di cui all'art. 67 comma terzo lett. a) l. fall. i pagamenti effettuati nei termini contrattualmente pattuiti, risultando manifestamente illogica l'interpretazione che escluderebbe dall'ambito applicativo della norma de qua gli esatti adempimenti per farvi rientrare quelli ritardati o difformi dalle previsioni negoziali, sia pure plurimi.
Ora, nel caso in esame, nove dei dieci pagamenti oggetto della domanda sono stati effettuati nei termini che le parti avevano pattuito e che erano i seguenti: (i) pagamento anticipato rispetto alla consegna;
(ii) pagamento successivo alla consegna, da eseguirsi entro la data di scadenza indicata nella fattura, 45 giorni successivi all'emissione della fattura (ed in questo caso avrebbe conservato la proprietà dell'autovettura sino Controparte_2
al suo integrale pagamento); (iii) pagamento da eseguirsi entro 120 giorni dalla r.g. n. 5839/2020 7 scadenza naturale della fattura (45 giorni dall'emissione), termine poi esteso a
150 giorni, come fra breve si dirà, con il c.d. finanziamento CK accordato da (in forza del quale l'importo portato dalla fattura, Controparte_1
maggiorato degli interessi relativi al finanziamento, sarebbe stato saldato entro l'indicato termine, una volta incassato il prezzo dal cliente finale). La scelta tra le diverse modalità di pagamento, in particolare tra la (ii) e la (iii), era legata alla velocità con la quale il concessionario riusciva a vendere le autovetture ai propri clienti e ad incassare il relativo prezzo. Relativamente all'estensione del termine contrattualmente previsto per la scadenza del finanziamento CK
(120 giorni dopo la data di valuta), occorre rilevare che le fatture riportano tutte la data di scadenza corrispondente a 150 giorni (e non 120 giorni) dalla scadenza dei 45 giorni dall'emissione e che le contestazioni mosse da parte appellante in ordine ad un ritardo non accettato dall'accipiens, peraltro non formulate nel giudizio di primo grado, sono per l'appunto smentite documentalmente, emergendo la prova della dilazione di 150 giorni dal confronto tra fatture ed estratto conto e dalla corrispondenza con la data di scadenza riportata nell'estratto conto.
Risulta dunque per tabulas, come ben esemplificato dalla tabella riportata alla pag. 5 della sentenza appellata, che le fatture nn. 182019, 183461, 184118,
185531, 186879 e 186881 siano state pagate anticipatamente, le fatture nn.
133047, 147761 e 174635 siano state pagate fruendo del c.d. finanziamento
CK nel termine sopra indicato e che solo la fattura n. 027330 sia stata saldata con 33 giorni di ritardo rispetto alla scadenza del termine pattuito.
In relazione proprio all'unico atto solutorio “ritardato”, la Corte osserva che la dilazione rispetto al termine pattuito nei pagamenti con finanziamento
CK era usuale, tanto che nei primi tre trimestri del 2014 18 dei 22 pagamenti effettuati con tale modalità erano stati eseguiti con ritardi compresi tra un giorno e sei mesi, così come documentato dalla parte appellata, a ciò espressamente onerata. Si ritiene, dunque, facendo applicazione dei principi in precedenza enunciati, che possa essere considerato compiuto “nei termini d'uso” anche detto pagamento, perché coerente con una prassi anteriore venutasi a sviluppare nei rapporti tra le parti.
r.g. n. 5839/2020 8 La riscontrata ricorrenza dell'ipotesi di esenzione di cui all'art. 67 comma terzo lett. a) l. fall., che poggia anche sulla considerazione che i contratti in esecuzione dei quali sono stati posti in essere gli atti dispositivi erano intranei alla gestione caratteristica dell'impresa e riferibili all'oggetto tipico dell'attività imprenditoriale esercitata (la compravendita di autoveicoli) (v. Cass. n.
8900/2024), ha carattere assorbente rispetto alla valutazione del terzo e ultimo motivo di appello, nel quale il ha inteso reiterare le difese già svolte Parte_1
in primo grado a dimostrazione della scientia decoctionis di controparte.
In applicazione della regola della soccombenza, il appellante va Parte_1
condannato a rifondere all'appellata costituita le spese di lite da questa anticipate, che liquida come indicato in dispositivo in applicazione del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il primo motivo di appello e rigetta nel resto l'appello;
2) condanna il a rifondere Parte_1
a le spese di lite da questa anticipate per il Controparte_1
presente giudizio, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
10.04.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5839/2020 9