Sentenza 19 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di appalto pubblico di servizi, non è configurabile il delitto di peculato, ma eventualmente quelli di truffa o malversazione, nella condotta di indebita gestione e destinazione, da parte dell'appaltatore, di somme di provenienza pubblica, la cui ricezione costituisca il pagamento, da parte dell'appaltante soggetto pubblico, del corrispettivo per l'attività di fornitura di un servizio pattuito. (Fattispecie relativa a distrazione di somme versate dallo Stato a cooperativa aggiudicataria di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi a favore di immigrati clandestini, trattenuti presso centri di permanenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2012, n. 3724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3724 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 19/12/2012
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1801
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 38226/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PRESSO TRIBUNALE DICALTANISSETTA;
nei confronti di:
1) LA IA EL CO N. IL 14/05/1958 C/;
2) NO EN MI N. IL 29/09/1973 C;
avverso l'ordinanza n. 42/2012 TRIB. LIBERTÀ' di CALTANISSETTA, del 19/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'Angelo per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Impellizzeri e Ferreri per l'inammissibilità o il rigetto.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Decidendo sull'appello della parte pubblica avverso l'ordinanza con cui il locale GIP aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo delle quote societarie e dei beni materiali della cooperativa sociale Albatros 1973, nonché di alcune autovetture, di beni immobili e conti correnti riferibili a La GL AR AN ed a VI HE VI, sottoposti ad indagini per peculato e malversazione, il Tribunale di Caltanissetta con deliberazione del 19.7-3.9.2012 confermava il rigetto della richiesta.
1.1 La VI è presidente del consiglio di amministrazione ed il La GL è vicepresidente della cooperativa, oltre che direttore del centro per immigrati di Pian del Lago. La cooperativa Albatros era aggiudicataria della gara d'appalto indetta dalla Prefettura di Caltanissetta per la gestione delle attività socio-assistenziali e la fornitura di beni e servizi a favore di immigrati clandestini (trattenuti presso il centro di permanenza temporanea ed assistenza di Pian del Lago nella città nissena) dal 2005 alla data del procedimento. Nella prospettazione accusatoria, i due avevano assunto la qualità di incaricati di un pubblico servizio, con peculiare riferimento all'attività di assistenza medico-sanitaria e di certificazione delle presenze degli immigrati nel centro di permanenza.
1.2 Risulta dal provvedimento impugnato che il corrispettivo dei contratti di appalto proveniva da fondi dedicati, erogati dal Ministero dell'Interno alla Prefettura. Esso era determinato in una somma forfettaria giornaliera per singola presenza, erogata, in esecuzione degli accordi contrattuali (che prevedevano in modo dettagliato i vari aspetti del contenuto delle prestazioni da fornire), dopo l'effettuazione e la fatturazione delle prestazioni, sulla base dei rendiconti periodici dei responsabili della cooperativa, relativi al numero delle presenze quotidiane, entro un limite massimo complessivo, costituente il valore dell'appalto. I contratti non prevedevano obblighi di destinazione delle somme o di rendicontazione.
Secondo la ricostruzione in fatto, sostanzialmente indiscussa tra GIP, Tribunale e pubblico ministero, i due indagati avrebbero utilizzato la cooperativa quale strumento di arricchimento personale destinando parte del corrispettivo ricevuto a conti di personale gestione (anche con successivi acquisti di beni altrettanto personali) ed altra parte per l'acquisto di beni immobili ed autovetture formalmente intestati alla cooperativa ma di fatto utilizzati dai due a titolo personale. Da qui le imputazioni provvisorie di peculato, per le prime condotte, e di malversazione, per le seconde.
1.3 Il Tribunale, ricostruito dettagliatamente il contesto contrattuale e confermata la natura pubblica del servizio oggetto dell'appalto (riconducendo il rapporto alla figura dell'appalto pubblico di servizi), condivideva l'assunto del GIP che, tenuto conto delle modalità di erogazione del corrispettivo (successivo alla prestazione e preventivamente vincolato nella sua quantificazione), non sussisteva il requisito dell'altruità della cosa ne' la natura di finanziamento o contributo.
In definitiva, in diritto, si trattava di mero corrispettivo per servizi resi, legittimamente entrante nel patrimonio della cooperativa senza alcun rilievo pubblicistico della successiva destinazione dell'eventuale guadagno (nella differenza tra i costi effettivamente sostenuti in proprio per l'erogazione del servizio e l'entità del corrispettivo), eventualmente configurandosi altri reati (appropriazione indebita in danno della cooperativa, frode in pubbliche forniture o truffa aggravata in danno dello Stato, ove i servizi prestati ai singoli fossero stati diversi dai pattuiti ovvero se le presenze fossero state diverse da quelle comunicate:
quest'ultima, condotta accertata per gli anni fino al 2007 con già avvenuto rinvio a giudizio per il delitto di truffa). In fatto, e quanto al peculato relativo al La GL (contestato limitatamente a parte delle somme ricevute dalla cooperativa quale compenso personale come dipendente), il Tribunale argomentava essere tutte le somme giustificate, anche quelle del 2011, appartenendo alla discrezionalità dell'appaltatore la quantificazione della remunerazione dei propri dipendenti e dovendosi escludere che La GL si fosse appropriato di somme ulteriori rispetto a quelle documentate come periodico compenso.
2. Il pubblico ministero ha proposto ricorso enunciando due motivi di violazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 314 e 316 bis c.p.. 2.1 Quanto al peculato, i Giudici del merito avrebbero errato perché la connotazione pubblicistica delle somme non verrebbe meno per il solo transitare dal conto della tesoreria al conto della Cooperativa, non accompagnato da un preventivo controllo sull'effettiva consistenza ed entità del credito da parte della Pubblica amministrazione. Secondo il ricorrente, l'ottenimento del denaro pubblico sulla base di una sostanziale mera autocertificazione e la parziale destinazione di tale denaro a conti personali integrerebbe il reato di peculato (la parte pubblica richiama in proposito i precedenti di Sez. 6, sent. 6480/1983, in materia di finanziamento dello Stato, e Sez. 6, sent 27039/2008, quale fonte del principio dell'esistenza di un vincolo di destinazione a finalità pubbliche e del permanere della qualità di incaricato di pubblico servizio anche nel momento della gestione del corrispettivo).
Il Tribunale avrebbe poi errato a ritenere l'anno 2011 come comprensivo di tutti gli "scarti" (la differenza tra la somma complessiva di 433.600 Euro accreditati sul conto personale di La GL dal 9.10.2006 al 24.1.2012 e quella risultante dalle dichiarazioni dei redditi dal 2006 al 2010).
2.2 Quanto alla malversazione (capi da e ad f), l'origine del denaro versato alla Cooperativa ne attesterebbe la qualità di pecunia publica, mentre lo scopo sarebbe quello di provvedere ad un pubblico servizio, sicché, per il ricorrente, la forma giuridica adottata (una "delegazione contrattuale di funzioni pubbliche" attuata attraverso "un finanziamento erogato attraverso la forma del contratto d'appalto") non modificherebbe la natura del vincolo di destinazione. Tale vincolo sussisterebbe a prescindere dal suo inserimento nel contratto, perché "il vincolo di destinazione nasce dalla stessa norma penale sul presupposto che all'origine vi sia un finanziamento dello Stato e a valle la destinazione ad un'attività di pubblico interesse", sicché sarebbe irrilevante la mancata previsione contrattuale del vincolo di destinazione, rilevando solo che le somme percepite siano state effettivamente tutte impiegate per il perseguimento dello scopo per il quale il "finanziamento" è stato ottenuto.
Neppure rileverebbe il meccanismo dell'autoliquidazione ad attività espletata, dovendosi solo valorizzare l'effettiva avvenuta destinazione dell'intera somma "finanziata" allo scopo prescritto. RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Va premesso e ribadito che occorre nel caso concreto muovere dalla ricostruzione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato e non contestata dal ricorso: ricostruzione che, all'evidenza, costituisce la premessa vincolante della decisione di questa Corte suprema.
In particolare vengono in rilievo questi elementi di fatto caratterizzanti la fattispecie concreta: una gara d'appalto per l'attribuzione del servizio di accoglienza e trattenimento dei cittadini non comunitari "clandestini"; la specifica individuazione del contenuto dell'attività di assistenza;
la pattuizione di una somma die procapite forfettaria (entro un limite complessivo massimo che costituiva il valore dell'appalto); la corresponsione del corrispettivo dopo la prestazione del servizio e sulla base di rendiconti soggetti a possibile verifica;
l'assenza di alcuna previsione di vincolo pubblico (o di restituzione) per la destinazione delle somme dopo la corresponsione secondo il meccanismo contrattuale esposto.
Il rapporto tra la Pubblica amministrazione e la Cooperativa, pertanto, bene è stato ricondotto alla figura dell'appalto pubblico di servizi, che consiste in "un facere", "nella prestazione di un'attività che si realizza nell'obbligo in capo all'appaltatore di fornire un determinato servizio a fronte di un corrispettivo predeterminato in accordo con il committente". Sotto questo profilo, non sono ravvisabili significative differenze rispetto alla figura codicistica privata, se non la peculiarità che una delle parti è la pubblica amministrazione la quale, tra le possibili soluzioni per assicurare il servizio, sceglie quella che ritiene più adeguata al caso, in una trasparente valutazione delle esigenze e capacità organizzative ed anche del rapporto costo/benefici, in definitiva dei principi di economicità, proporzionalità ed efficacia (ora, D.Lgs. n. 163 del 2006). Si tratta pertanto di un contratto a titolo oneroso, in cui il "facere" consiste nell'espletamento di prestazioni che determinano un'utilità per il soggetto pubblico committente, prestazioni specificamente pattuite nel loro contenuto e, dal punto di vista economico, suscettibili di una quantificazione del "valore" della prestazione in termini di "corrispettivo" predeterminato. Risulta pertanto del tutto estraneo alla fattispecie il richiamo del ricorrente ai concetti di "contributi, sovvenzioni, finanziamenti", elargizioni, per il perseguimento di finalità pubblicistiche, che presuppongono un'attività autonomamente gestita, e per fini propri ancorché in ipotesi di rilievo sociale, da soggetto diverso dalla pubblica amministrazione;
solo rispetto a tali "contribuzioni" (che di fatto prescindono completamente dal concetto di
"controprestazione") rileva l'obbligo di destinazione alle finalità proprie dello svolgimento di servizio di pubblico interesse, previsto ora dall'art. 316 bis c.p. e prima dall'art. 314 c.p. (ed in tal senso rileva il precedente richiamato dal ricorrente, in materia di "finanziamento" pubblico a corsi di addestramento Sez. 6, sent. 2616/1987; nei termini anche Sez. 6, sent. 11784/1990; Sez. 6, sent. 9881/1998; Sez. 6, sent. 40375/2002; Sez. 6, sent. 47311/2003). In definitiva, la provenienza pubblica delle somme che "retribuiscono" la prestazione pattuita non è idonea, per sè ed a prescindere dalle contingenti scelte organizzative della pubblica amministrazione, a mantenere la natura "pubblica" delle somme anche dopo la loro corresponsione quale corrispettivo di servizio, pattuito a seguito di gara d'appalto e prestato. Ed è significativo che il contesto deciso da Sez. 6, sent. 27039/2008 (altro precedente richiamato dal ricorrente) riguardasse, invece, proprio l'omessa analisi delle specifiche clausole della "convenzione" intercorsa tra la Prefettura e il soggetto privato, al fine di "stabilire con precisione la natura pubblica o privatistica, come appalto di servizi, del complesso rapporto in esame".
3.2 Va quindi affermato il principio di diritto secondo cui nel caso di contratto di appalto pubblico di servizi non è configurabile il delitto di peculato per la gestione e destinazione, da parte dell'appaltatore, di somme di provenienza pubblica la cui ricezione costituisca il pagamento, da parte dell'appaltante soggetto pubblico, del corrispettivo per l'attività di fornitura del servizio pattuito. In tal caso, infatti, il denaro perde la propria caratteristica di altruità (data dall'appartenenza alla pubblica amministrazione) all'atto della corresponsione all'appaltatore, che ne può pertanto disporre i autonomia.
Come pure correttamente osservato dal Tribunale, l'eventuale ottenimento di somme per prestazioni contrattuali fittiziamente dichiarate, ovvero l'utilizzazione di beni della cooperativa per finalità diverse da quelle sociali, possono configurare reati diversi (ad esempio, in tempi recenti Sez. 6, sent. 5447/2010 ha giudicato configurabile il delitto di truffa aggravata per il caso del curatore fallimentare che si appropri di somme depositate sui conti bancari intestati alla procedura fallimentare mediante falsificazione dei mandati di pagamento;
Sez. 2, sent. 43349/2011 ha ritenuto configurabile il concorso tra la truffa aggravata e la malversazione in danno dello Stato, ma sempre nella diversa ipotesi del finanziamento).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2013