Sentenza 20 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2003, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
0072 0/03 REPUBBLICA ITALIANA PREMA DI CASSAZIONE LA C Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Pagamento somma Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4680/01 - Presidente Dott. Angelo GIULIANO Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN - Consigliere Cron. 1564 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. 272 Dott. Donato CALABRESE Consigliere Ud.07/11/02 Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI ZI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI, difesa dall'avvocato FABRIZIO LAMANNA, giusta delega in atti;
A ricorrente
contro
LL OR;
- intimata avversO la sentenza n. 193/00 della Corte d'Appello di LECCE SEZ DIST TARANTO, emessa il 19/04/00 e depositata 2002 il 04/07/00 (R.G. 8/97); 2149 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ad istanza di OR e RI EL, il Presi- dente del Tribunale di Taranto ordinava il sequestro giudiziario di un certificato di deposito al portatore emesso dalla Banca del Salento per L. 20.000.000, dete- nuto nella sua abitazione da RA ER, che il padre degli istanti, QU EL, aveva sposato in seconde nozze. Con atto notificato il 13.4.1988, le EL con- venivano davanti al Tribunale di Taranto la ER, chiedendo la convalida del sequestro e la declaratoria di appartenenza del titolo al defunto genitore, con conseguente riconoscimento delle quote loro spettanti quali eredi legittime. La convenuta resisteva. Al procedimento veniva riunito altro giudizio in- staurato da MA De CE, genitore esercente la po- testà parentale sulla figlia minore IE De CE, nipote del EL. Il tribunale, con sentenza dell'11.11.1996, riget- 2 tava la domanda. Avverso la sentenza proponeva appello OR A- relli, in proprio e quale esercente la potestà parenta- le sulla minore IE De CE, a seguito del decesso del marito MA De CE. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 4.7.2000, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie- va la domanda. Considerava che era intervenuto ricono- scimento di debito da parte della ER. Avverso la sentenza la ER ha proposto ricor- so per cassazione, affidato a due motivi. Gli intimati non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è denunciata insufficiente e contraddittoria motivazione;
violazione degli artt. 1965 e 1988 c.c. e loro mancata applicazione. Assume la ricorrente che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto che la scrittura del 20.10.1988 costituisca atto di riconoscimento di debito, o addi- rittura transazione, poiché per la configurabilità di quest'ultima è necessaria la sussistenza di reciproche concessioni, nella specie assenti, mentre il ricono- scimento postula l'animus confitendi, che manca e la cui presenza non può essere desunta per presunzioni;
che eguali considerazioni valgono per l'altra scrittura 3 del 16.2.1989. 1.1. Il motivo è infondato.
1.1.1. Ha considerato la corte d'appello che doveva ritenersi intervenuto riconoscimento di debito da parte della ER;
tale volontà era desumibile dal con- tenuto di vari atti: la scrittura del 20.10.1998, pro- dotta dai creditori, con la quale la ER aveva dichiarato di aver dato disposizioni al suo difensore "dirette a chiudere con una transazione la vertenza...in der modo che la contestata somma di L. 20.000.000 venga di- visa in quattro parti eguali da distribuire tra la sot- toscritta, le due figlie di mio marito e la nipote di questo", scrittura che può anche essere considerata un contratto di transazione;
la denuncia di successione, nella quale la ER aveva elencato tra i beni la- sciati in eredità dal marito il titolo in questione, specificando che la somma veniva assegnata in parti uguali, come indicato nella predetta scrittura;
la scrittura del 16.2.1989, nella quale la ER aveva ribadito di voler porre fine al giudizio promosso nei suoi confronti in modo che la somma in questione venga divisa in quattro parti.
1.1.2. La decisione risulta fondata sulla ravvi- sata sussistenza di un riconoscimento di debito. Il riconoscimento di debito costituisce atto unila- terale recettizio avente effetto confermativo di un preesistente rapporto, al quale la legge (art. 1988 c.c.) attribuisce il limitato effetto di dispensare co- lui a favore del quale è fatto dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria. Nella specie, la corte d'appello ha ritenuto che il contenuto ed il significato della scrittura del 20.12.1988 (tenuto conto altresì del convergente tenore di altri due documenti presi in esame) fossero tali da integrare dichiarazione ricognitiva di debito, ed ha desunto 1'avvenuta conoscenza dell'atto da parte dei creditori dalla circostanza che questi ultimi erano in possesso della dichiarazione e l'avevano prodotta in giudizio. Tale apprezzamento, sia in relazione all'interpretazione dell'atto ricognitivo, sia in rela- zione alla produzione degli effetti quale atto recetti- zio, si sottrae al sindacato di questa S.C., in quanto sorretto da motivazione esente da errori di diritto e da vizi logici. Nessun rilievo può assumere la denunciata omessa indagine sull'animus confitendi, poichè tale requisito riguarda la confessione (art. 2730 c.c.), e non la di- stinta figura del riconoscimento di debito. Mentre sono inammissibili, per difetto di interes- se, le censure mosse all'ulteriore affermazione della corte territoriale circa la potenziale attitudine della dichiarazione del 20.12.1988 ad integrare atto di transazione, trattandosi di enunciazione che la senten- za, incentrata sull'avvenuto riconoscimento del debito, svolge in via meramente ipotetica.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 2697 c.C., la ricorrente addebita alla corte d'appello di aver invertito l'onere della prova circa la proprietà del titolo oggetto del sequestro.
2.1. Il motivo è infondato. Una volta ravvisata la sussistenza di un riconosci- mento di debito, l'esonero del creditore dall'onere della prova discende dall'espressa previsione dell'art. 1988 c.c.
3. In conclusione, il ricorso è rigettato.
4. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese del giudizio di cassazione, poiché gli intimati non hanno svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma il 7.11.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Jin lians Нидал IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 6