Sentenza 18 ottobre 2018
Massime • 1
In tema di arresto in flagranza, la c.d. "quasi flagranza" ricorre quando l'arresto è operato dalla polizia giudiziaria sulla base della immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, in un caso di incidente stradale con fuga del conducente, non ne aveva convalidato l'arresto in considerazione del lasso di tempo trascorso dal fatto alla redazione del verbale di arresto, nonostante la polizia fosse giunta sul posto pochi minuti dopo i fatti e, senza intervalli temporali, avesse proceduto all'accertamento dei fatti che aveva, sempre senza soluzione di continuità, condotto all'identificazione dell'autore del reato ed alla sua apprensione presso l'abitazione).
Commentario • 1
- 1. Quasi flagranza: non necessaria la diretta percezione dei fattiAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 15 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/10/2018, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2018 |
Testo completo
A3R 0 1 79 7-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PATRIZIA PICCIALLI - Presidente - Sent. n. sez. 1959/2018 CC 18/10/2018- MARIAROSARIA BRUNO - Relatore - R.G.N. 25108/2018 DANIELE CENCI GIUSEPPE PAVICH DANIELA DAWAN ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CAMPOBASSO nel procedimento a carico di: RG MO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/05/2018 del GIP TRIBUNALE di CAMPOBASSO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/sentite le conclusioni del PG тв RITENUTO IN FATTO 1. Ricorre per Cassazione il P.M. presso la Procura della Repubblica di Campobasso avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Campobasso in data 21/5/2018, con cui non era convalidato l'arresto di NA NA, per il reato di cui all'art. 590 bis cod. pen., aggravato dalla fuga del conducente. Le modalità cruente del fatto sono descritte nelle imputazioni elevate a carico della NA, la quale era stata tratta in arresto dalla P.G. operante che era intervenuta sul luogo dell'investimento, a seguito di segnalazione di due passanti. I fatti, nella loro evoluzione cronologica (aspetto rilevante ai fini che qui interessano), sono stati così richiamati dal P.M. nel ricorso: alle ore 3.28 del 18.5.2018 era investita in Campobasso un'anziana donna di 88 anni mentre attraversava la strada. La donna era trascinata per circa 80 metri e lasciata sull'asfalto senza prestarle soccorso. Alle ore 3,35 la Squadra Volante della Questura interveniva sul luogo, chiamata da due passanti. Sul manto stradale gli operanti accertavano direttamente la presenza della vittima insanguinata, di un carrello, di una stampella e del tergicristallo di un'autovettura, elementi da cui appariva subito chiaro che vi era stato un investimento stradale da parte del conducente di un veicolo che non si era fermato a soccorrere la vittima. Immediatamente gli operanti visionavano le telecamere di sorveglianza della vicina Caserma dei Carabinieri che avevano ripreso l'evento, così percependo direttamente, seppur in differita di pochi minuti, l'investimento. La visione del filmato permetteva in particolare di identificare l'auto investitrice e di leggere il numero della targa (DK011GJ). Dalla visione delle immagini era individuata la sagoma della donna che si trovava alla guida del veicolo e il suo abbigliamento (poiché la stessa era scesa dal veicolo venendo ripresa). Da tali elementi, risaliti senza soluzione di continuità al luogo di residenza del proprietario del veicolo (D'Aniello Luca, coniuge dell'indagata), alle ore 4.50, gli operanti si portavano presso l'abitazione del D'Aniello, ove trovavano l'NA. Contemporaneamente, personale della Squadra Mobile rinveniva in una traversa adiacente all'abitazione, nell'immediata disponibilità della donna, la vettura Fiat Sedici con cui era avvenuto l'investimento. La vettura suddetta, che aveva la targa corrispondente a quella ripresa dalle immagini, presentava il braccio del tergicristallo anteriore destro divelto (l'accessorio mancante corrispondeva a quello rinvenuto sul luogo dell'investimento), il 2 pneumatico anteriore sinistro sgonfio ed una ammaccatura sul cofano. Veniva altresì rinvenuto l'abbigliamento indossato dalla conducente al momento del fatto. Alle ore 5.49 ed alle ore 5.59 l'NA era sottoposta ad alcoltest, che forniva esito positivo. Alle ore 9.00 si procedeva alla stesura del verbale di sequestro di cose pertinenti al reato. Alle ore 10,00 si effettuavano i rilievi fotografici sugli indumenti. Alle ore 11,50 si procedeva all'arresto della indagata. All'esito dell'udienza di convalida, il Tribunale di Campobasso disponeva la non convalida dell'arresto, esprimendo la seguente motivazione nel verbale di udienza: "Il G.I.P. rilevato che la NA è stata dichiarata in arresto alle ore 11,00 del 18/5/2018 quando ormai le indagini per la sua identificazione erano passate da almeno 5 ore, visto che la medesima era stata già portata in caserma in base agli schiaccianti elementi raccolti dalla Polizia di CB tanto che alle ore 5,59 era stata sottoposta al secondo test di ebbrezza alcolica con esito positivo pari a 0,94 g/l" 2. Il P.M. ha impugnato l'ordinanza, adducendo violazione di legge in relazione all'art. 382 cod. proc. pen., evidenziando che il giudice, in sede di convalida, avrebbe dovuto ritenere lo stato di "quasi flagranza": sebbene la Polizia giudiziaria procedente avesse impiegato del tempo a redigere il dettagliato verbale, avendo fornito ampie giustificazioni circa le ragioni poste a fondamento dell'arresto, avvenuto ai sensi dell'art. 381 cod.proc.pen., tale ritardo non poteva determinare l'illegittimità dell'atto. Si richiama in proposito l'orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, del 17/02/2009, n. 21995) in base al quale il momento iniziale da cui far decorrere i termini previsti dagli artt. 386, comma 3 e 390 comma 1 cod.proc.pen. è quello della privazione della libertà personale, così da fare prevalere la sostanza sulla forma. Nel caso specifico l'NA è stata privata della libertà poco dopo le ore 4.50 del 18 maggio 2018, allorquando la P.G. procedente, dopo averla sorpresa in casa, la sottoponeva dapprima ad esame dell'alcotest e poi la conduceva presso i locali della Questura di Campobasso. Anche rispetto a tale termine risultano tempestivi gli adempimenti di P.G. previsti dall'art. 386, comma 3, cod.proc.pen. e la richiesta di convalida dell'arresto avanzata al G.i.p. nei termini di cui all'art. 390, comma 1, cod. proc. pen. 3 B Ulteriori considerazioni sono svolte dal P.M. nell'atto di ricorso con riferimento al requisito della "quasi flagranza". Si ribadisce la legittimità dell'arresto evidenziandosi che l'inseguimento da parte della Polizia giudiziaria è stato avviato nell'immediatezza dei fatti;
che il personale operante ha avuto percezione diretta dell'accaduto subito dopo l'investimento, attraverso la visione delle immagini registrate;
che la indagata è stata sorpresa con tracce materiali del reato dalle quali si desumeva la perpetrazione del fatto.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, condividendo le argomentazioni espresse dal P.M. della Procura di Campobasso, chiedeva l'accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso promosso dal P.M. avverso l'ordinanza di non convalida dell'arresto di NA NA è fondato e deve essere accolto, nei termini di seguito precisati.
2. In sede di convalida, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386 comma 3, cod. proc. pen. e art. 390, comma 1, cod. proc. pen., deve controllare la ricorrenza dei presupposti che consentono l'adozione del provvedimento di arresto e, pertanto, valutare la legittimità dell'operato della Polizia sulla base di una verifica, ispirata a criteri di ragionevolezza, che coinvolge lo stato di flagranza o quasi flagranza e la ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381, cod. proc. pen. Tale valutazione, secondo i principi più volte ribaditi dalla Corte di legittimità, deve essere esercitata su aspetti che non devono riguardare, nè la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né l'apprezzamento sulla responsabilità dell'arrestato (ex multis Sez. 5, n. 5040 del 01/10/2015, Rv. 266048; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Rv. 262502). Invero, il primo profilo, riguarda il gludizio da esperirsi in sede di adozione delle misure cautelari;
Il secondo profilo, riguarda la fase del giudizio di merito (Sez. 6, n. 25625 del 12/04/2012, Eebrihim, Rv. 253022). Si è inoltre precisato, che la valutazione da rendere al momento della convalida, deve tenere conto della situazione di fatto conosciuta dalle Forze di Polizia all'atto dell'adozione del provvedimento restrittivo o, comunque, conoscibile in quel momento con la dovuta diligenza da 4 B adoperarsi da parte del personale che procede all'arresto (così Sez. 1, n. 8708 dell'8/02/2012, Rosiichuk, Rv. 252217; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv. 252949).
2. Dal tenore del laconico provvedimento emesso dal G.I.P. si evincerebbe che la mancata convalida sia dipesa dall'ingiustificato lasso di tempo trascorso dal fatto alla redazione del verbale di arresto, pur riconoscendosi l'immediatezza delle ricerche e l'acquisizione di gravi elementi a carico dall'arrestata poco tempo dopo la commissione dei reati. Va tuttavia condiviso quanto osservato dal ricorrente, che ha elencato la sequenza cronologica delle attività di Polizia giudiziaria che mettono in evidenza, al di là dell'ora di compilazione dell'atto attestante l'adozione del provvedimento di arresto, che la NA, dopo circa un'ora e mezza dalla sua individuazione, era stata già portata negli uffici di Polizia dove è rimasta a disposizione degli operanti fino alla formalizzazione dell'arresto. La giurisprudenza di questa Corte considera effettuato l'arresto nel momento della materiale apprensione fisica dell'arrestato e non in quello della redazione del relativo verbale (Sez. 1, Sentenza n. 23686 del 10/06/2010, Rv.247427; Sez. 6, Sentenza n. 28987 del 11106/2013, Rv.255886). Ciò che rileva è che non vi siano Intervalli temporali dalla constatazione dell'illecito all'identificazione del responsabile. Nel caso in esame, la Polizia giudiziaria è intervenuta sul luogo del sinistro stradale a distanza di pochissimi minuti, ha rinvenuto l'anziana donna sull'asfalto ed ha repertato una parte del veicolo della indagata, iniziando immediatamente le attività investigative che hanno condotto alla individuazione della donna. Sussiste lo stato di "quasi flagranza" previsto dalla seconda parte dell'art. 382 cod. proc. pen., avendo gli operanti di Polizia verificato la appartenenza del tergicristallo sequestrato accanto alla vittima, sul luogo dell'incidente, alla vettura in possesso della indagata e constatato, pertanto, la riferibilità alla NA di tracce del reato commesso poco tempo prima. Come correttamente osservato dalla parte ricorrente, è ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio in base al quale la ipotesi della "quasi flagranza" si realizza allorquando vi sia la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi procede all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, P.M. in proc. Ventrice, Rv. 267591). 5 B 3. Orbene, occorre rilevare come il giudice della convalida non abbia fatto buon governo del richiamati principi, sotto ogni profilo in precedenza rilevato. Pertanto, in linea con l'orientamento prevalente della Corte di legittimità, (Sez. 2, n. 21389 del 11/03/2015, P.M. in proc. Morelli, Rv. 264026; Sez. 5, n. 12508 del 07/02/2014, P.M. in proc. Scognamiglio, Rv. 260000; Sez. 1, n. 5983 del 21/01/2009, P.M. in proc. Abdelsalam Ibrahim, Rv. 243358) deve pervenirsi all'annullamento senza rinvio della ordinanza di non convalida dell'arresto, attesa l'inutilità di investire il giudice a quo di una pronuncia che avrebbe valore meramente formale, essendo già stata riconosciuta in questa sede la legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere stato l'arresto legittimamente eseguito. Così deciso in Roma il 18 ottobre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Patrizia Piccia , Ill. Mariarosaria Bruno Oggi 16 CEN 2019 ZIARIO DEPOSITAT IL FUNZION Callendo Dott.ssa 6