Sentenza 6 dicembre 2018
Massime • 1
Ai fini del divieto di "bis in idem", l'identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che fosse precluso il giudizio per truffa, consistita nel fraudolento procacciamento del noleggio di un'autovettura, nei confronti di un imputato già condannato con sentenza irrevocabile, per essersi poi indebitamente appropriato della medesima autovettura, omettendo di restituirla alla scadenza del contratto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2018, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2018 |
Testo completo
0 1 144-1 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 3452 MATILDE CAMMINO -Presidente- P.U. -6/12/2018- - relatore- ANNA MARIA DE SANTIS R.G. n. 50602/2017 MARIA DANIELA BORSELLINO ER RA AZ PARDO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LL ER EP n. a S. Severo il 28/3/1973 avverso la sentenza resa in data 26/4/2017 dalla Corte d'Appello di Bari Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 6/12/2018 la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen.,dott. Assunta Cocomello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Foggia, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto di falso ascritto all'imputato al capo B) della rubrica e, confermato il giudizio di penale responsabilità in ordine alla truffa sub A), rideterminava la pena in mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1 l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 646 cod.pen. per avere la Corte d'Appello disatteso l'eccezione di giudicato con riguardo alla sentenza n. 1368/14 del Tribunale di Matera, che ha irrevocabilmente condannato l'imputato per il delitto 1 dele di appropriazione indebita dell'autoveicolo noleggiato presso l'esercizio della p.o. Di Virgilio. Osserva la difesa che il fatto contestato nei due processi differisce esclusivamente per la diversa qualificazione giuridica e per il tempus commissi delicti, risultando comunque identica la p.o. e l'autovettura oggetto della condotta delittuosa sicché la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che l'appropriazione indebita costituisca una condotta successiva ed ulteriore rispetto alla truffa piuttosto che un mero post factum giuridicamente irrilevante in quanto conseguenza naturale dell'illecito ex art. 640 cod.pen. Per altro verso, ad escludere il concorso tra fattispecie soccorre il rilievo che nella truffa il soggetto attivo ottiene la consegna della cosa mediante l'inganno mentre il delitto di cui all'art. 646 cod.pen. presuppone il libero affidamento del bene stesso in assenza di artifizi e raggiri. In ogni caso, la difesa del ricorrente segnala come recenti arresti giurisprudenziali, e in particolare la sentenza 200 del 21/7/2016 della Corte Costituzionale, abbiano sancito l'applicabilità del ne bis in idem anche alle ipotesi di concorso formale di reati, in aderenza alla giurisprudenza convenzionale che privilegia l'idem factum rispetto al criterio dell'idem legale;
2.2 l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo alla determinazione della pena avendo la Corte territoriale, a seguito della declaratoria di prescrizione per il delitto di falso di cui al capo B), rideterminato la sanzione per la truffa in mesi nove di reclusione, ridotti di un terzo per effetto della concessione delle attenuanti generiche mentre, in presenza del solo appello dell'imputato, avrebbe dovuto irrogare la pena già quantificata dal Tribunale nella misura di mesi due di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. La Corte territoriale ha disatteso l'eccezione di giudicato con riguardo alla sentenza resa il 29/10/2014 dal Tribunale di Matera, irrevocabile il 14/12/2014, che condannava l'imputato per il delitto di appropriazione indebita dell'autovettura Fiat Bravo presa a noleggio presso l'esercizio di Di Virgilio Pietro, osservando che l'appropriazione del mezzo è condotta successiva ed ulteriore rispetto a quella di truffa", perfezionatasi con la consegna dell'autovettura a seguito della fraudolenta esibizione della denunzia di smarrimento della patente di guida mentre la mancata restituzione del mezzo allo scadere del contratto di noleggio, il 10/4/2010, integra la fattispecie ex art. 646 cod.pen. La sentenza impugnata sottolinea, altresì, la diversità dei beni giuridici protetti dalle due fattispecie e la significativa discrasia temporale tra la data di consumazione delle stesse.
3.1 La giurisprudenza di legittimità a far data dalla sentenza Donati delle Sezioni Unite ha evidenziato come, ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con 2 deli riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799) Anche successivamente alla richiamata pronunzia appare del tutto maggioritaria nell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità l'affermazione che il fatto che rileva, ai fini del divieto di bis in idem, è quello storico-naturalistico, ossia l'accadimento materiale che, quantunque selezionato secondo criteri normativi, nel raffronto ai fini della delibazione preclusiva prescinde dall'inquadramento giuridico che ne è stato dato, in conformità alle pronunzie della CEDU che alla stregua dell'art. 4 del Prot.
7- impongono di interpretare la medesimezza del fatto secondo le concrete circostanze di fatto e spazio-temporali che caratterizzano la condotta, negando fondamento alla tesi che valorizza l'identità della fattispecie astratta contestata (Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine
contro
Russia). Da ultimo in tal senso Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, Shabani, Rv. 269223; Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti e altro, Rv. 268502 secondo cui ai fini della preclusione del "ne bis in idem", l'identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato. Siffatta interpretazione ha trovato autorevole avallo nella sentenza 200/2016 della Corte Costituzionale chiamata ad una ricognizione delle coordinate ermeneutiche dell'art. 649 cod.proc.pen. nell'ambito del processo c.d. Eternit bis alla luce del consolidato orientamento della Corte EDU in materia, la quale ha ritenuto conforme alla giurisprudenza comunitaria l'indirizzo espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite Donati in quanto improntata alla valorizzazione del criterio dell'idem factum, quantunque "scomposto" e segmentato nella triade di condotta, nesso di causalità ed evento naturalistico, chiarendo che tali elementi debbono essere apprezzati nella loro dimensione empirica. In detta ottica la Consulta, di fatto estendendo i limiti d'operatività del divieto di bis in idem processuale, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 649 cod. proc.pen. per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. in rel. all'art. 4 del Prot. 7 della CEDU nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussista un concorso formale tra il reato già irrevocabilmente giudicato e il reato in relazione al quale è iniziato nuovo procedimento, pur precisando che sul piano sostanziale le diverse ipotesi frutto di un'unica condotta omissiva o commissiva continuano ad essere legittimamente contestabili e giudicabili nell'ambito di un simultaneus processus, dovendosi tuttavia evitare l'affermazione circa la necessitata esclusione del principio processuale del ne bis in idem in caso di concorso formale di reati che inevitabilmente reintroduce nel corpo dell'art. 649 cod. proc. pen. profili di apprezzamento della dimensione giuridica del fatto.
4. Nella specie, l'imputato risulta già irrevocabilmente giudicato per l'appropriazione indebita dell'autovettura presa a noleggio presso l'esercizio della p.o. e in questa sede risponde del 3 dll reato di truffa per aver conseguito il possesso del medesimo autoveicolo mediante artifizi e raggiri in danno della p.c. La Corte territoriale ha motivatamente disatteso l'eccezione difensiva sulla base di indici che denotano la diversità dei fatti illeciti in esame: da un lato, infatti, la condotta mirava all'acquisizione del transitorio possesso del bene sulla base di un rapporto contrattuale inficiato da artifizi e raggiri;
dall'altro, attraverso l'immutazione dell'animus detinendi, il prevenuto realizzava lo spossessamento del proprietario, consolidando e aggravando la lesione patrimoniale della vittima. Alla stregua delle considerazioni che precedono il primo motivo risulta nel complesso infondato, giudizio che impone di rilevare l'avvenuto decorso dei termini massimi di prescrizione in relazione al reato contestato, consumato in Policoro 1'8/4/2010, alla data del 24/11/2017, tenuto conto del periodo di sospensione pari a giorni 47. Pertanto, assorbite le residue doglianze, deve emettersi declaratoria di estinzione del delitto ascritto all'imputato per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 6 dicembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Matilde Cammino dell DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE F1 1 GEN. 2019 IL CANCELL E E P Claudia Pianelli U C V O N S 4