Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2018, n. 1144
CASS
Sentenza 6 dicembre 2018

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Ai fini del divieto di "bis in idem", l'identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che fosse precluso il giudizio per truffa, consistita nel fraudolento procacciamento del noleggio di un'autovettura, nei confronti di un imputato già condannato con sentenza irrevocabile, per essersi poi indebitamente appropriato della medesima autovettura, omettendo di restituirla alla scadenza del contratto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2018, n. 1144
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1144
    Data del deposito : 6 dicembre 2018

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